Gazzetta n. 180 del 5 agosto 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti». |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010: Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP, con il quale e' stato approvato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», cosi' come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014, e il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con i quali e' stato modificato il disciplinare di produzione della predetta DOCG; Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio del vino Chianti, con sede in Firenze, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il parere favorevole della regione Toscana sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione; Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 23 luglio 2014 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione; Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti». Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ufficio ex PQA IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
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| Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CHIANTI».
Gli articoli 2, 4, 5, 8 e 9 sono sostituiti con il seguente testo: «Art. 2 (Base ampelografica). - 2.1. I vini "Chianti" devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: da 70 a 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana. Inoltre: i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%; i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%. 2.2. Per il vino "Chianti" con riferimento alla sottozona "Colli Senesi", la composizione ampelografica e' la seguente: Sangiovese: da 75 a 100%. Possono concorrere alla produzione le uve dei vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana nella misura massima del 25% del totale e purche' Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon singolarmente o congiuntamente non superino il limite massimo del 10%; i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%. 2.3. Si riporta nell'allegato 1 l'elenco dei vitigni complementari idonei alla coltivazione nella regione Toscana che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati,iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti. Art. 4 (Norme per la viticoltura). - 4.1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Chianti" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente atte a conferire alle uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei - ai fini dell'iscrizione allo schedario vinicolo - unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti. 4.2. Densita' di impianto.
I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.100 ceppi per ettaro. Per la sottozona Chianti Rufina i nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.500 ceppi/ettaro. Per gli impianti antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare si applicano i parametri ed i criteri previsti dai disciplinari vigenti al momento dell'impianto del vigneto. 4.3. Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare e' vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone. 4.4. Sistemi di potatura.
I sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. 4.5. Irrigazione di soccorso.
E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.6. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti: ===================================================================== | | | titolo alcolometrico | | | produzione uva | volumico naturale | | tipologia o sottozona | t/ha | minimo % vol | +========================+==================+=======================+ |Chianti | 11 | 10,50 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |Chianti Colli Aretini | 9,5 | 11,00 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |Chianti Colli Fiorentini| 9 | 11,00 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |Chianti Colli Senesi | 9 | 11,50 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |Chianti Colli Senesi | | | |Riserva | 9 | 12,50 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |Chianti Colline Pisane | 9,5 | 11,00 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |Chianti Montalbano | 9,5 | 11,00 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |Chianti Montespertoli | 9,5 | 11,00 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |Chianti Rufina | 9,5 | 11,00 | +------------------------+------------------+-----------------------+ |Chianti | 9,5 | 11,50 | +------------------------+------------------+-----------------------+ Per gli impianti con densita' inferiore ai 4.000 ceppi/ettaro la produzione di uva non potra' superare 9 t/ha per la denominazione Chianti, 8 t/ha per le sottozone e 7,5 t/ha per il Chianti Superiore. In ogni caso la resa media di uva a ceppo non potra' essere superiore a 3 kg/ceppo. Tuttavia, per gli impianti realizzati antecedentemente al 5 agosto 1996, il predetto limite di resa media di uva a ceppo di 3 kg e' applicabile a decorrere della vendemmia 2018 (campagna vendemmiale 2018/2019) e fino a tale termine e' da ritenere applicabile il preesistente limite di resa media di uva a ceppo di 5 kg. Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verra' data comunicazione immediata al competente organismo di controllo. 4.7. Entrata in produzione.
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ammessa ad ettaro e' la seguente: terzo anno vegetativo 60% della produzione massima; quarto anno vegetativo 100% della produzione massima. Art. 5 (Norme per la vinificazione). - 5.1. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione per il vino Chianti devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia la vinificazione e' consentita anche all'interno dei confini amministrativi della provincia in cui ricadono i vigneti da cui proviene l'uva e delle province ad essa limitrofe purche' nell'ambito della regione Toscana. L'uso delle menzioni relative alle sottozone "Colli Aretini", "Colli Fiorentini", "Colli Senesi", "Colline Pisane", "Montalbano", "Rufina" e "Montespertoli", in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e' consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone. In deroga e' consentito che le operazioni di vinificazione per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" con riferimento alle sottozone siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non piu' di venticinque chilometri in linea d'aria dal confine delle relative sottozone, purche' all'interno delle zone di produzione delimitate per la denominazione di origine controllata e garantita "Chianti", sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1996 e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui trattasi. Le deroghe sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la regione Toscana e comunicate al competente organismo di controllo. 5.2. Arricchimento.
E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino, di cui al successivo punto 5.4. I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire una eguale aliquota di vino "Chianti" originario la quale potra' essere presa in carico, purche' compatibile, come vino ad indicazione geografica tipica. 5.3. Elaborazioni.
Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti allo schedario viticolo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini Chianti deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del "governo all'uso Toscano", che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni di cui all'art. 2, leggermente appassite. 5.4. Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima di uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti: ===================================================================== | | |produzione massima hl| | tipologia o sottozona | resa uva/vino | di vino ad ettaro | +===========================+=================+=====================+ | Chianti | 70 | 77 | +---------------------------+-----------------+---------------------+ | Chianti Colli Aretini | 70 | 66,5 | +---------------------------+-----------------+---------------------+ | Chianti Colli Fiorentini | 70 | 63 | +---------------------------+-----------------+---------------------+ | Chianti Colli Senesi | 70 | 63 | +---------------------------+-----------------+---------------------+ | Chianti Colline Pisane | 70 | 66,5 | +---------------------------+-----------------+---------------------+ | Chianti Montalbano | 70 | 66,5 | +---------------------------+-----------------+---------------------+ | Chianti Rufina | 70 | 66,5 | +---------------------------+-----------------+---------------------+ | Chianti Montespertoli | 70 | 66,5 | +---------------------------+-----------------+---------------------+ | Chianti Superiore | 70 | 66,5 | +---------------------------+-----------------+---------------------+ Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. 5.5. Invecchiamento e affinamento in bottiglia. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti", anche con riferimento alle sottozone, puo' aver diritto alla menzione "riserva" se sottoposto ad invecchiamento di almeno 2 anni. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" con i riferimenti alle sottozone "Colli Fiorentini" e "Rufina" l'invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione "riserva" dovra' essere effettuato per almeno sei mesi in fusti di legno. Per il vino Chianti con riferimento alla sottozona "Colli Senesi" l'invecchiamento previsto per aver diritto alla menzione "riserva" dovra' essere effettuato per almeno 8 mesi in fusti di legno con un successivo affinamento in bottiglia per almeno 4 mesi. Il periodo di invecchiamento per aver diritto alla menzione "riserva" viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. 5.6. Immissione al consumo. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita solo a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
=================================================== | |data (anno successivo| | tipologia o sottozona | alla vendemmia) | +===========================+=====================+ | Chianti | 1° marzo | +---------------------------+---------------------+ | Chianti Colli Aretini | 1° marzo | +---------------------------+---------------------+ | Chianti Colli Fiorentini | 1° settembre | +---------------------------+---------------------+ | Chianti Colli Senesi | 1° marzo | +---------------------------+---------------------+ | Chianti Colline Pisane | 1° marzo | +---------------------------+---------------------+ | Chianti Montalbano | 1° marzo | +---------------------------+---------------------+ | Chianti Rufina | 1° settembre | +---------------------------+---------------------+ | Chianti Montespertoli | 1° giugno | +---------------------------+---------------------+ | Chianti Superiore | 1° settembre | +---------------------------+---------------------+ Tuttavia, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche o di mercato, fermo restando che i vini sopra indicati abbiano raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche previste al successivo art. 6, la regione Toscana, sentite le organizzazioni professionali di categoria, su richiesta documentata del consorzio di tutela, puo' autorizzare l'immissione al consumo antecedentemente alle date sopra riportate e comunque nel limite massimo di due mesi rispetto alle date medesime. Art. 8 (Confezionamento). - 8.1. Recipienti. Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini "Chianti" all'atto dell'immissione al consumo devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento. Qualora i vini "Chianti" siano confezionati in fiaschi, e' vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della legge 20 febbraio 2006, n. 82, ed e' inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi usati. 8.2. Sistema di chiusura. Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione delle tipologie qualificate con la menzione "riserva" per le quali deve essere utilizzato solo il tappo raso bocca, sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente. E' in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo. Art. 9 (Legame con l'ambiente geografico). - A) informazioni sulla zona geografica. A.1) fattori naturali rilevanti per il legame: La zona geografica delimitata, ricade nella parte centrale della regione Toscana, ed interessa parzialmente i territori collinari, a ridosso della catena degli Appennini, delle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Siena. Natura geologica: il Chianti nasce in una area geologicamente assai omogenea, situata a sud dell'Appennino e fra le latitudini che ricomprendono Firenze e Siena. Una fascia inizia a nord, dalla zona del Mugello verso Rufina e Pontassieve, prosegue lungo i monti del Chianti fino ad arrivare a ricomprendere il territorio del comune di Cetona. L'altra si origina sul Montalbano e si allaccia alla Val di Pesa con direttrici verso San Gimignano e Montalcino. Il nucleo centrale e' contornato da propaggini legate ai sistemi collinari dell'Aretino e del Senese, del Pistoiese, del Pisano e del Pratese. Queste fasce estreme e periferiche sono collegate fra loro da briglie trasversali. In particolare, il territorio del Chianti, dal punto di vista geologico, per la sua vastita', puo' essere suddiviso in quattro sistemi, in ordine di eta' di formazione decrescente: dorsali preappenniniche mio-eoceniche, le colline plioceniche, la conca intermontana del Valdarno Superiore con i depositi pleistocenici, ed i depositi alluvionali. L'altitudine dei terreni collinari coltivati a vite e' compresa mediamente fra i 200 ed i 400 m.s.l.m. con giacitura ed orientamento adatti. Clima: il clima dell'area si inserisce nel complesso climatico cosiddetto della collina interna della Toscana. Il clima del comprensorio puo' essere definito da "umido" a "subumido", con deficienza idrica in estate. La piovosita' media annua e' di 867 mm con un minimo di 817 mm ed un massimo di 932 mm. La piovosita' massima si registra, di regola, nel mese di novembre con 121 mm e la minima in luglio con 32 mm. Il mese di agosto e' quello mediamene piu' caldo, con temperature medie di oltre 23 °C, mentre il mese piu' freddo e' solitamente gennaio, con temperature medie intorno ai 5 °C. A.2) fattori umani rilevanti per il legame: Di fondamentale importanza sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione, hanno contribuito ad ottenere il vino "Chianti". Anche se molti storici concordano sul fatto che furono gli etruschi ad introdurre la viticoltura nel territorio del Chianti, il ritrovamento di alcune viti fossili risalenti a decine di milioni di anni fa, induce a pensare un'origine ancora piu' antica per la piu' rinomata coltura della regione. Nel corso dei secoli, quindi, la viticoltura ha mantenuto il ruolo della coltura principale e di riferimento del territorio, attorno a cui sono ruotati gli altri settori produttivi agricoli, fino all'inizio degli anni settanta, con il passaggio dalla conduzione associata "mezzadrile", a quella del cosiddetto "conto diretto". Questo passaggio epocale, ha visto la migrazione di forza lavoro dal settore primario verso attivita' extragricole come edilizia ed industria con il conseguente abbandono delle campagne dovuto alla l'urbanizzazione delle popolazioni. Cio' forzatamente ha portato alla riformulazione di un nuovo sistema di conduzione, del cosiddetto "conto diretto", che drasticamente impose di trasformare le vecchie superfici vitate, spesso nella forma della coltura promiscua, viti maritate con sostegno vivo, in nuovi vigneti specializzati moderni e facilmente meccanizzabili, grazie anche al supporto economico dei vari programmi F.E.O.G.A. Il consorzio vino Chianti e' nato dallo spirito innovativo ed imprenditoriale dei viticoltori fiorentini nel 1927, con finalita' di difesa per il commercio interno e dell'esportazione del vino "tipico Chianti". Con decreto ministeriale del 31 luglio 1932, nella logica di una attiva difesa dei vini tipici italiani, venne delimitato per la prima volta il territorio di produzione del vino "tipico Chianti", costituito da sette zone di produzione, che sono rimaste tal quali, cosi' come contenute nell'attuale delimitazione. Il vino Chianti ottenne il riconoscimento come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967, con approvazione del relativo disciplinare di produzione, ove oltre alle zone di produzione identificate con il precedente decreto ministeriale del 1932, furono inseriti i territori ad esse vicine, ricadenti nelle provincie di Arezzo, Firenze, Prato, Pisa, Pistoia e Siena. Grazie al lavoro sapiente dei produttori vitivinicoli ed all'attivismo dell'industria di settore, si crearono le condizioni affinche' il vino Chianti ottenesse una enorme diffusione ed apprezzamenti, sui mercati interni ed internazionali. Il vino Chianti, con i suoi imprenditori sempre all'avanguardia sia nel settore della produzione che della commercializzazione, per la sua qualita' e, per il fatto che aveva contribuito a far conoscere l'Italia ed i prodotti italiani sui mercati di tutto il mondo, ottenne il riconoscimento come vino Chianti D.O.C.G., con decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 1984. L'incidenza dei fattori umani, per questo settore, ma anche per altri settori dell'agricoltura, quale potrebbe essere quello olivicolo, e' in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione: base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono essenzialmente quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata, come riportati all'art. 2 del disciplinare. In particolare, il vitigno principe e' il Sangiovese n., che puo' variare dal 70%, fino al 100%. le forme di allevamento, i sesti di impianto ed i sistemi di potatura: per quanto attiene le forme di allevamento non ci sono particolari limitazioni, lasciando al viticoltore ampia scelta della forma piu' confacente alle proprie esigenze aziendali ed organizzative, con la sola eccezione, che la forma prescelta, non vada a modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino, escludendo in assoluto, comunque, ogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone. I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4.100 ceppi per ettaro. I sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata qualsiasi pratica di forzatura, mentre e' consentita l'irrigazione di soccorso; le pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle tradizionalmente consolidate in zona, per la vinificazione di vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base, e la tipologia "riserva" e "superiore"; riferite quest'ultime a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento: 2 anni per il Chianti, 2 anni, di cui almeno 6 mesi, in fusti di legno, per le sottozone Chianti Rufina e Chianti Colli Fiorentini. Per i "Colli Senesi": 2 anni, di cui almeno 8 mesi, in fusti di legno, con successivo affinamento in bottiglia, per almeno 4 mesi. Le rese in uva, per le varie tipologie di vino "Chianti", anche nelle sue articolazioni territoriali, sono quelle riportate al precedente art. 4, comma 6. Anche l'immissione al consumo, di cui all'art. 5, paragrafo sei, decorre dal primo di marzo, dell'anno successivo alla vendemmia, per la tipologia base "Chianti" ed alcune sottozone, mentre per la sottozona "Chianti Montespertoli" al primo giugno, e per "Chianti Colli Fiorentini", " Chianti Rufina" e "Chianti Superiore", al primo settembre. B) informazioni sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. La D.O.C.G. "Chianti" e' riferita a varie tipologie di vino rosso - di "base", "di sottozona" "superiore" e "riserva" - che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche peculiari, descritte dall'art. 6 del disciplinare di produzione, che ne permettono una chiara individuazione legata all'ambiente geografico. In particolare tutti i vini presentano un giusto grado di acidita', il colore e' rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento. L'odore si presenta intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con un piu' pronunziato carattere di finezza nella fase dell'invecchiamento. Il sapore si presenta armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che e' stato sottoposto alla pratica del "governo all'uso Toscano" presenta vivezza e rotondita'. C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). L'orografia collinare della zona di produzione ove sono realizzati gli impianti vitati, destinati alla produzione della denominazione Chianti, nonche' l'ubicazione e l'orientamento degli stessi vigneti, contribuiscono ad attribuire una caratterizzazione inequivocabile alla zona delimitata al precedente art. 3), per una produzione vitivinicola, di qualita' eccelsa. Le stesse caratteristiche fisiche, tessitura e struttura chimico-fisica dei terreni contribuiscono in modo determinante, in abbinamento ad una oculata scelta dei vitigni e dei relativi portainnesti, all'ottenimento delle peculiari caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche del vino "Chianti". La dimensione dell'area, come detto nella descrizione geologica dei terreni, ricomprende diverse tipologie di terreno, che vanno dal terreno argilloso a quello argilloso con presenza di scheletro, a quello di medio impasto, fino al sabbioso. Di regola, sono terreni con media fertilita', con giacitura dal collinare dolce al collinare accentuato, financo a terreni che necessitano sistemazioni piu' estreme come i terrazzamenti. Il clima dell'areale di produzione, come detto, presenta precipitazioni medie annuali di 867 mm. Il periodo di deficit idrico inizia, di regola, a giugno con modesta piovosita', ma e' nei mesi di luglio ed agosto, che si presenta piu' significativo. La combinazione della scarsita' di pioggia in estate con una temperatura media elevata, insolazione adeguata, produce uno stress alla vite che contribuisce ad ottenere un'uva particolarmente adatta a produrre un vino Chianti con caratteristiche positive. E' grazie alla combinazione dell'ambiente in cui sono realizzati i vigneti, con i fattori umani, incidenti nelle scelte tecniche di realizzazione del vigneto e della sua quotidiana gestione agronomica, che si riesce ad avere un prodotto, il quale, pur nelle sue articolazioni e specificita', rappresenta un vino unico al mondo. Il termine Chianti rappresenta, assieme alla tradizioni culturali secolari, alla storia, alla letteratura, alla gastronomia, alla popolazione ivi residente, non solo un grande vino, ma anche un sistema socio-economico piu' complesso. Il grande sviluppo della viticoltura si e' avuto con l'avvento della famiglia dei Medici. Gia' nella seconda meta' del 1400, Lorenzo dei Medici, nel Simposio e nella Canzone di Bacco, illustra un clima popolaresco, dove il vino e' l'essenza di un teatro di arguzie e banalita', al limite grottesco. Fu dunque, il vino per i Medici, gia' mercanti e banchieri, un bene ed un dono, fu alimento, merce e simbolo. Si dice che dai tempi del duro e sagace Cosimo il Vecchio fino allo sfortunato Gian Gastone, il vino preferito a casa Medici fosse quello prodotto nella zona del Chianti. Oltre ai vini di provenienza da tali zone, si beveva, prima a Palazzo di Via Larga, poi a Pitti e sempre nelle Ville medicee del contado, anche vini Schiavo, Vernaccia, Moscatello, Greco, Malvasia, il Ribolla ed il vin cotto. Stretto e' il legame che lega la dinastia medicea con la scienza enologica o piu' semplicemente con il vino. Non a caso, rifacendo nel Cinquecento il duecentesco Palazzo Vecchio, in onore dei Medici, le colonne furono adornate di pampani, tralci ed uve, che ancora, si possono ammirare nel cortile del palazzo. I Medici furono Signori di Firenze, del contado e, dal Cinquecento, furono Granduchi di Toscana. E' naturale dunque che uno dei prodotti piu' rinomati, della regione, diventasse cura del mondo della politica. Ma, il vino segno' anche l'allegria, il fasto, il desiderio di ebrezza e di smemoratezza che molti Medici, e Lorenzo fra tutti, coltivarono, non senza una vena segreta di malinconia. Molte dispute si sono accese per stabilire quanti anni abbia il Chianti, compresa quella del significato del nome: per alcuni significa "battito di ali" o "clamore e suoni di corni" oppure e' piu' semplicemente l'estensione topografica della parola etrusca "Clante", nome personale, frequente nell'onomastica di quel popolo, di cui sono state trovate tracce in certe scritture contabili del XIV secolo. Lamberto Paronetto, in un suo libro, ne menziona l'uso in un atto di donazione del 790 appartenente alla Badia di San Bartolomeo a Ripoli. Dall'atto di donazione si passa, con un salto di molti secoli, ai documenti dell'archivio Datini (1383-1410) di Prato, dove viene anche usato, per la prima volta, il termine "Chianti" per designare un tipo speciale di vino. Comunque, una fra le remote e sicure citazioni della parola "Chianti", riferita al vino, sembra quella apparsa nella sacra rappresentazione di S. Antonio sulla fine del quattrocento o dei primi anni del cinquecento. Tuttavia, nonostante le rare apparizioni quattrocentesche e cinquecentesche della parola, la denominazione corrente di questo vino restera' ancora per parecchio tempo riferita al nome di "vermiglio" o a quello di "vino di Firenze". Solo nel seicento, con l'intensificarsi dello smercio e delle esportazioni, il nome della regione verra' universalmente riconosciuto anche per il celebre prodotto di questo territorio. Nel settembre del 1716, gli "illustrissimi signori deputati della nuova congregazione sopra il commercio del vino" fissarono i termini del commercio dentro e fuori "li Stati di Sua Altezza Reale", formulando, senza volerlo, il primo vero e proprio disciplinare del "Chianti" e degli altri vini, allora famosi, destinati in futuro a fondersi, nella sua denominazione. Il Bando affisso "nei luoghi soliti ed insoliti" di Firenze, regolamentava oltre alla zona originaria del Chianti, anche quella del Carmignano, Pomino, e Valdarno di Sopra. L'editto granducale, tra l'altro, comminava pene severe per tutti i casi di contraffazione e di traffico clandestino, anticipando la disciplina per i luoghi di origine, preludio all'odierna denominazione controllata e garantita. Scrivevano all'epoca gli illustrissimi controllori: "tutti quei vini che non saranno prodotti e fatti nelle regioni confinate, non si possono, ne' devono, sotto qualsiasi pretesto o questo colore, contrattare per navigare, per vino Chianti, Pomino, Carmignano e Val d'Arno di Sopra, sotto le pene contenute nello enunciato bando". Il bando parlava chiaro: "Premendo all'Altezza Reale del Serenissimo Granduca di Toscana, nostro signore che si mantenga l'antico credito di qualsiasi genere di mercanzie che si stacchino dai suoi felicissimi Stati, non solo per il decoro della Nazione quale ha conservato sempre un'illibata fede pubblica, che per cooperare al possibile per il sollievo dei suoi amatissimi sudditi ...". Fu deciso, quindi, di ordinare la costituzione di un'apposita congregazione, con il compito di vigilare che i vini toscani commessi per navigare, fossero muniti di una garanzia per maggiore sicurezza della qualita' loro: "... criminalmente contro i vetturali, i navicellai e altri che maneggiassero detti vini per le frodi fino alla consegna nei magazzini del compratore forestiero o ai bastimenti direttamente e a seconda del danno cagionato riguardante il benefizio pubblico". Fino poi ad arrivare, all'intuizione del Barone Bettino Ricasoli, con la definizione della base ampelografica del vino Chianti e dell'introduzione di speciali tecniche di vinificazione, quali quella del "governo", utilizzando uve "colorino", preventivamente appassite su stuoie di canne (cannicci). La pratica del "governo", conferisce al vino un piu' elevato tenore di glicerina e ne risulta una maggiore rotondita' di "beva", che lo rende adatto ad accompagnarsi ai piatti tipici toscani, quali salumi, arrosti, carne alla griglia, etc. Nel 1870, Ricasoli, scriveva al professor Studiati dell'Universita' di Pisa: "il vino riceve dal Sangioveto la dose principale del suo profumo e una certa vigoria di sensazione; dal Canaiolo l'amabilita' che tempra la durezza del primo senza togliergli nulla del suo profumo, per esserne pur esso dotato; la Malvasia tende a diluire il prodotto delle prime due uve, ne accresce il sapore e lo rende piu' leggero e piu' prontamente adoprabile all'uso della tavola quotidiana". Negli anni a noi piu' vicini, il vino Chianti ottenne il riconoscimento come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967, con approvazione del relativo disciplinare di produzione, ove oltre alle zone di produzione identificate con il decreto ministeriale del 1932, furono inseriti i territori ad esse vicine, ricadenti nelle provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena e, nell'anno 1984, grazie al lavoro sapiente dei produttori vitivinicoli ed all'attiva industria collaterale di settore, si crearono le condizioni affinche' il vino Chianti ottenesse il riconoscimento, come vino Chianti D.O.C.G., con decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 1984.».
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| Allegato 1 VITIGNI COMPLEMENTARI IDONEI ALLA PRODUZIONE DELLA DOCG DEI VINI «CHIANTI»
1. Abrusco N. 2. Albana B. 3. Albarola B. 4. Aleatico N. 5. Alicante Bouschet N. 6. Alicante N. 7. Ancellotta N. 8. Ansonica B. 9. Barbera N. 10. Barsaglina N. 11. Biancone B. 12. Bonamico N. 13. Bracciola Nera N. 14. Cabernet Franc N. 15. Cabernet Sauvignon N. 16. Calabrese N. 17. Caloria N. 18. Canaiolo Bianco B. 19. Canaiolo Nero N. 20. Canina Nera N. 21. Carignano N. 22. Carmenere N. 23. Cesanese D'Affile N. 24. Chardonnay B. 25. Ciliegiolo N. 26. Clairette B. 27. Colombana Nera 28. Colorino N. 29. Durella B. 30. Fiano B. 31. Foglia Tonda N. 32. Gamay N. 33. Grechetto B. 34. Greco B. 35. Groppello di Santo Stefano N. 36. Groppello Gentile N. 37. Incrocio Bruni 54 B. 38. Lambrusco Maestri N. 39. Livornese Bianca B. 40. Malbech N. 41. Malvasia Bianca di Candia B. 42. Malvasia Bianca lunga B. 43. Malvasia Istriana B. 44. Malvasia N. 45. Malvasia Nera di Brindisi N. 46. Malvasia Nera di Lecce N. 47. Mammolo N. 48. Manzoni Bianco B. 49. Marsanne B. 50. Mazzese N. 51. Merlot N. 52. Mondeuse N. 53. Montepulciano N. 54. Moscato Bianco B. 55. Muller Thurgau B. 56. Orpicchio B. 57. Petit manseng B. 58. Petit verdot N. 59. Pinot Bianco B. 60. Pinot Grigio G. 61. Pinot Nero N. 62. Pollera Nera N. 63. Prugnolo Gentile N. 64. Pugnitello N. 65. Rebo N. 66. Refosco dal Peduncolo rosso N. 67. Riesling Italico B. 68. Riesling Renano B. 69. Roussane B. 70. Sagrantino N. 71. Sanforte N. 72. Sauvignon B. 73. Schiava Gentile N. 74. Semillon B. 75. Syrah N. 76. Tempranillo N. 77. Teroldego N. 78. Traminer Aromatico Rs 79. Trebbiano Toscano B. 80. Verdea B. 81. Verdello B. 82. Verdicchio Bianco B. 83. Vermentino B. 84. Vermentino Nero N. 85. Vernaccia di San Gimignano B. 86. Viogner B.
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