Gazzetta n. 180 del 5 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 luglio 2014
Iscrizione di una varieta' di specie foraggera al relativo registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la domande presentata ai fini della iscrizione della varieta' vegetale nel rispettivo registro nazionale;
Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto di dover procedere in conformita';

Decreta:
Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nel registro delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varieta' di specie agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Graminacee da foraggio


===================================================================== | | | | |  Responsabile | | | | | | della | | | Codice | | | conservazione in | | Specie | SIAN | Varieta  | Ploidia  | purezza | +============+=========+============+============+==================+ | | | | |D'Eugenio sementi | | Loglio | | | |di Fabio D'Eugenio| | d'Italia | 13812 | DS Idefix  | Diploide  | S.r.l.  | +------------+---------+------------+------------+------------------+

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2014

Il direttore generale: Cacopardi
 
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