IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 2, comma 6 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che regola il pagamento da parte delle regioni dei propri debiti a favore di enti locali e altre pubbliche amministrazioni con le liquidita' rivenienti dalle operazioni di anticipazione definite dal medesimo art. 2, nonche' le modalita' e i tempi di utilizzo dei trasferimenti da parte degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni e le modalita' di certificazione dei debiti pagati da parte degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 2, comma 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come introdotto dall'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, siano stabilite le modalita' e la tempistica di certificazione e raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni, a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nei piani di pagamento regionali, alle stesse pubbliche amministrazioni; Ravvisata l'opportunita' di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come introdotto dall'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con l'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente le modalita' e la tempistica di certificazione e raccolta, per il tramite delle regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni, a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nei piani di pagamento regionali, alle stesse pubbliche amministrazioni; Sentita la Conferenza unificata che nella seduta del 10 luglio 2014 ha espresso parere favorevole;
Decreta: Articolo unico
1. Le pubbliche amministrazioni, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che hanno effettuato pagamenti di propri debiti con le risorse trasferite dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, derivanti dall'estinzione dei debiti elencati nei piani dei pagamenti regionali a fronte dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze ha concesso anticipazioni di liquidita' ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, trasmettono, tramite posta elettronica certificata, entro trenta giorni dall'erogazione dei trasferimenti, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, una certificazione, secondo lo schema allegato al presente decreto, distintamente per anno di erogazione, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, attestante l'avvenuto pagamento dei suddetti debiti. 2. Le pubbliche amministrazioni, con la medesima comunicazione di cui al comma 1, trasmettono, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la situazione riassuntiva e l'elenco analitico dei pagamenti effettuati, mediante la compilazione, in formato elettronico, del modello A, allegato al presente decreto. 3. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle certificazioni e dei modelli A trasmessi dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, inviano, entro quarantacinque giorni dall'erogazione dei trasferimenti, alla Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via posta elettronica certificata (rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it), mediante la compilazione in formato elettronico del modello B, allegato al presente decreto, un elenco delle pubbliche amministrazioni destinatarie dei trasferimenti, riportandone l'importo ed evidenziando quelle che non hanno assolto l'obbligo di certificazione e trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2. 4. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con la medesima comunicazione di cui al comma 3, trasmettono la situazione riassuntiva dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, mediante la compilazione, in formato elettronico, del modello C allegato al presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2014
Il ragioniere generale dello Stato: Franco
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