Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 luglio 2014
Determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione, la salvaguardia, la tutela e la vigilanza delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento UE, ai sensi dei Regolamenti UE n. 1151/2012, UE n. 1308/2013, CE n. 607/2009, ed ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nonche' delle attestazioni di specificita' e delle produzioni di qualita' certificate.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti;
Visto il regolamento (CE) n. 607 del 14 luglio 2009 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Visto il regolamento (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i regolamenti (CE) nn. 509 e 510 del 29 marzo 2006;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilita' e finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il dPCM 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l' individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del d.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105;
Ritenuto necessario emanare un decreto al fine di determinare i criteri e le modalita' per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione, la salvaguardia, la tutela e la vigilanza delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009 e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, nonche' delle attestazioni di specificita' e delle produzioni di qualita' certificate, anche in considerazione della necessita' di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione e delle modalita' per la concessione dei predetti contributi;
Ritenuto altresi' necessario dare attuazione ai principi di imparzialita', trasparenza, buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella erogazione di contributi pubblici;

Decreta:

Art. 1
Principi

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi, da parte dell'Ufficio PQAI IV, in favore di iniziative concernenti la valorizzazione, la salvaguardia, la tutela e la vigilanza delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 607/2009 e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, nonche' delle attestazioni di specificita' e delle produzioni di qualita' certificate.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Oggetto

1. Il presente decreto ha ad oggetto la concessione di contributi, nell'ambito delle aree "Valorizzazione", "Tutela, salvaguardia e vigilanza", "Attivita' di sostegno del settore", per la realizzazione delle iniziative qui di seguito specificate:
a) Valorizzazione:
1) partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni di rilievo;
2) realizzazione di interventi volti alla valorizzazione dell'immagine, conoscenza e divulgazione;
3) iniziative volte al miglioramento della qualita' dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di origine, dalle indicazioni geografiche e specialita' tradizionali garantite;
b) Tutela, salvaguardia e vigilanza:
1) iniziative riguardanti la salvaguardia dell'immagine, la tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale, e l'attivita' di vigilanza dei prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialita' tradizionali garantite;
c) Attivita' di sostegno del settore:
1) iniziative a carattere nazionale ed internazionale volte al sostegno ed al funzionamento dell'attivita' di istituzioni non a carattere pubblico, operanti per la valorizzazione e la tutela delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificita' e delle produzioni di qualita' certificate, anche attraverso studi e ricerche, e per i controlli funzionali per l'assicurazione di qualita' dei prodotti DOP e IGP.
 
Art. 3
Beneficiari

1. Nell'ambito delle aree di intervento "Valorizzazione", "Tutela, salvaguardia e vigilanza", "attivita' di sostegno del settore", fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 2, i soggetti che possono presentare istanza di contributo sono i seguenti, secondo i punteggi di priorita' riportati nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto:
a) Organismi a carattere associativo che rappresentano i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e che svolgono anche attivita' di coordinamento con i Consorzi di tutela stessi, facilitandone le iniziative da svolgere;
b) Associazioni Temporanee di Impresa - ATI ( fra Consorzi di tutela e/o Organismi associativi operanti nel settore dell'agroalimentare);
c) Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. Nell'ambito dell'area di intervento "tutela, salvaguardia e vigilanza" l' azione relativa all'attivita' di vigilanza puo' essere concessa solamente nei seguenti casi:
a) il soggetto proponente deve essere un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e dotato di un agente vigilatore riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2011, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge n. 526/99, cosi' come modificato con il decreto ministeriale del 6 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2012, n. 272 e ai sensi del d.m. 27 dicembre 2012 di istituzione dell'albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza;
b) il soggetto proponente, capofila di un'associazione temporanea di impresa, deve essere un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dotato di un agente vigilatore riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2011, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge n. 526/99, cosi' come modificato con il decreto ministeriale del 6 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2012, n. 272 e ai sensi del d.m. 27 dicembre 2012 di istituzione dell'albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza.
 
Art. 4
Requisiti dei soggetti richiedenti

1. I beneficiari di cui all'art. 3 del presente decreto debbono possedere capacita' tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione dell'iniziativa proposta, nonche' eventuali esperienze acquisite o in corso nel settore, comprovate da idonea documentazione.Tali soggetti devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
2. I beneficiari, inoltre, devono presentare l'autocertificazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000, secondo quanto indicato nell'allegato B che fa parte integrante del presente decreto.
3. I Consorzi e/o Organismi associativi che si associano in "Associazioni Temporanee di Impresa" allegano all'unica istanza, un protocollo d'intesa da cui si evincono gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli associati (es: ripartizione degli oneri e delle spese, ripartizione del contributo ecc.).
4. L'istanza di cui al precedente comma 3, deve essere unica per tutti i partecipanti e deve indicare a quale di questi l' Amministrazione dovra' erogare l'eventuale contributo, in qualita' di capofila dell'ATI, come previsto all'art. 3, comma 2, lett. b.
5. L'istanza deve, in ogni caso, essere corredata da tutti i documenti di cui all'allegato B del presente decreto per ogni partecipante all'associazione temporanea d'impresa.
6. E' facolta' dell'Amministrazione revocare il contributo, qualora uno o piu' partecipanti all'ATI dovessero ritirarsi o sottrarsi al protocollo d'intesa, in maniera tale da recare pregiudizio allo svolgimento del programma stesso.
 
Art. 5
Termini e modalita' di presentazione

1. Le istanze concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione delle aree di intervento di cui all'art. 2 devono pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena l'esclusione, entro, e non oltre, le ore 17.00 del 18 ottobre di ogni anno, in duplice copia. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo il termine per la presentazione delle istanze e' prorogato al primo giorno utile lavorativo. Le istanze devono, pena l'esclusione, essere compilate e presentate secondo i termini e le condizioni di cui all'allegato B.
2. Ogni soggetto beneficiario puo' presentare una sola istanza che puo' includere tutte e tre le aree di intervento di cui all'art. 2 del presente decreto.
 
Art. 6
Criteri

1. Per le istanze relative alle iniziative di cui sopra la comparazione e' effettuata secondo i seguenti criteri e alla stregua dei punteggi massimi stabiliti nell'allegato A.
 
Art. 7
Iter istruttorio e determinazione del contributo

1. La Commissione esaminatrice, appositamente istituita con provvedimento dipartimentale, valutera' le proposte progettuali sulla base dei suddetti criteri, attribuendo un punteggio per ogni programma fino ad un valore massimo di 100 punti, come illustrato nella scheda di valutazione funzionale allegata al presente decreto e di cui ne fa parte integrante (all. A).
2. Beneficiari del contributo saranno i programmi che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 70 su 100 (conditio sine qua non per l' idoneita' tecnico-economica).
3. Il giudizio di idoneita' delle istanze presentate non comporta l'immediata ammissione a contributo.
4. La ripartizione dei fondi disponibili sara' effettuata dall' ufficio competente sulla base delle disponibilita' finanziarie dell' anno in corso, tenuto conto dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai programmi presentati e in base all' ordine di graduatoria.
5. Sara' cura dell' ufficio competente comunicare ad ogni partecipante il relativo giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice entro 60 giorni dal termine dei lavori della Commissione stessa, con nota di comunicazione ai soggetti interessati.
6. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui programmi presentati dagli organismi interessati non potranno superare l'importo massimo del 90% dell'importo richiesto dal soggetto proponente fatte salve le percentuali piu' basse stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
 
Art. 8
Liquidazione e rendicontazione del contributo

1. Nell'erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni sull'importo totale degli stessi, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione da parte dei soggetti interessati di idoneo contratto autonomo di garanzia.
2. Le modalita', i tempi, tutte le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonche' la presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali.
Il presente decreto sara' inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 4 luglio 2014

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2901
 
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