Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 maggio 2014
Dismissione di terreni agricoli o a vocazione agricola.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante «Disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice»;
Visto l'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, recante «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice»;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura»;
Visto l'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter dell'art. 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante «riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»;
Visto l'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto l'art. 4, comma 12-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 66, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 che, nel disciplinare le procedure di locazione o alienazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola di proprieta' dello Stato, non utilizzabili per altre finalita' istituzionali e non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, prevede l'adozione, entro il 30 giugno di ogni anno, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di un decreto di natura non regolamentare, che reca l'individuazione di detti terreni e stabilisce le modalita' di attuazione dell'articolo medesimo, e che una quota minima del 20 per cento dei predetti terreni sia riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente;
Visto, altresi', il comma 9 del predetto art. 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, il quale prevede, tra l'altro, che le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attivita' svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico;
Visto l'elenco predisposto, ai sensi del citato art. 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, dall'Agenzia del demanio, per quanto di competenza, e relativo ai terreni agricoli o a vocazione agricola di proprieta' dello Stato dalla stessa gestiti;
Visti gli elenchi predisposti, ai sensi dell'art. 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, dagli enti pubblici nazionali di cui agli allegati «B» e «C», relativi ai terreni agricoli o a vocazione agricola di proprieta' degli Enti medesimi;
Considerata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012;
Atteso che il comma 1 del citato art. 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, prevede che l'individuazione dei beni mediante il presente decreto ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Con il presente decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono individuati:
a) nell'allegato elenco «A», i terreni agricoli e a vocazione agricola di proprieta' dello Stato gestiti dall'Agenzia del demanio, non utilizzabili per altre finalita' istituzionali e non compresi tra quelli oggetto di richieste di attribuzione presentate ai sensi dell'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, da alienare o locare a cura dell'Agenzia medesima ai sensi del sopra citato art. 66;
b) negli allegati elenchi «B» e «C», i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalita' istituzionali, di proprieta' degli enti pubblici nazionali indicati nei medesimi elenchi, da alienare o locare a cura dell'Agenzia del demanio ai sensi del sopra citato art. 66.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Destinazione dei terreni

1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica e tenuto conto delle prioritarie esigenze di finanza pubblica, i terreni individuati negli elenchi allegati al presente decreto sono prioritariamente destinati all'alienazione a cura dell'Agenzia del demanio secondo le procedure di cui ai successivi articoli 4 e 5, fatta salva la quota minima del 20 per cento da riservare alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 66, comma 1, quinto periodo, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012. Relativamente ai terreni rimasti invenduti si procede alla locazione degli stessi, qualora liberi, secondo le modalita' indicate al successivo art. 6.
2. In caso di esito infruttuoso delle procedure di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6:
a) i terreni di proprieta' dello Stato, individuati nell'elenco «A», rientrano nella piena disponibilita' dell'Agenzia del demanio, che ne cura le gestione;
b) i terreni di proprieta' degli enti pubblici nazionali, individuati elenchi «B» e «C», rientrano nella piena disponibilita' di questi ultimi, per la relativa gestione.
 
Art. 3
Modalita' di alienazione dei terreni

1. I terreni individuati negli elenchi allegati al presente decreto sono alienati a cura dell'Agenzia del demanio:
a) mediante asta pubblica, se di valore pari o superiore a 100.000 euro;
b) mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, se di valore inferiore a 100.000 euro.
2. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al precedente comma 1 e' determinato sulla base dei valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Nelle procedure di alienazione di cui al comma 1 e' riconosciuto prioritariamente il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, cosi' come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e dell'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, qualora i terreni siano liberi. Nel caso in cui i terreni siano occupati, e' riconosciuto prioritariamente il diritto di prelazione in favore dei conduttori secondo le norme vigenti.
 
Art. 4
Alienazione dei terreni
di valore pari o superiore a 100.000 euro

1. In relazione ai terreni di valore pari o superiore a 100.000 euro di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), l'Agenzia del demanio procede alla alienazione mediante asta pubblica con aggiudicazione in favore dell'offerta piu' alta rispetto al prezzo posto a base d'asta determinato ai sensi del precedente art. 3, comma 2, fermo restando il riconoscimento del diritto di prelazione prioritariamente in favore dei giovani imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 66, comma 3, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, qualora i terreni siano liberi. Nel caso in cui i terreni medesimi siano occupati, e' riconosciuto prioritariamente il diritto di prelazione in favore dei conduttori secondo le norme vigenti.
 
Art. 5
Alienazione dei terreni
di valore inferiore a 100.000 euro

1. L'alienazione dei terreni di valore inferiore a 100.000 euro, di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b), avverra' mediante pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del demanio del relativo elenco. Detto elenco restera' in pubblicazione per 90 giorni, al termine dei quali gli interessati, previo accreditamento al portale delle vendite online dell'Agenzia da effettuarsi secondo la procedura dalla stessa indicata, potranno far pervenire telematicamente, entro i successivi 45 giorni, offerte in rialzo per l'acquisto dei beni. Alla scadenza del predetto termine per la presentazione dell'offerta, il bene verra' alienato al miglior offerente, fermo restando il riconoscimento del diritto di prelazione prioritariamente in favore dei giovani imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 66, comma 3, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, qualora i terreni siano liberi. Nel caso in cui i terreni medesimi siano occupati, e' riconosciuto prioritariamente il diritto di prelazione in favore dei conduttori secondo le norme vigenti.
 
Art. 6
Procedura di locazione dei terreni

1. In caso di mancata aggiudicazione dei terreni ad esito delle procedure di alienazione indicate nei precedenti articoli 4 e 5, si procede alla locazione dei terreni stessi, qualora liberi, secondo le modalita' di cui al precedente art. 5, previa pubblicazione del relativo elenco sul sito internet dell'Agenzia del demanio.
2. Nelle procedure di locazione di cui al presente articolo e' riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, cosi' come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e dell'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
3. La durata dei contratti di locazione non puo' in ogni caso essere inferiore a 15 anni e gli stessi sono rinnovabili non automaticamente ma con il consenso scritto delle parti.
 
Art. 7
Vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'art. 66, comma 8, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, ai terreni alienati o locati ai sensi del presente decreto non puo' essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

 
Art. 8
Attivita' dell'Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare - ISMEA

1. In alternativa alle procedure di alienazione di cui al precedente art. 3, i terreni individuati negli elenchi allegati al presente decreto possono, su richiesta di giovani imprenditori agricoli, formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
2. L'ISMEA, tenuto conto della propria missione istituzionale, in relazione ai terreni di cui al comma 1, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti puo' presentare uno o piu' programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.
 
Art. 9
Varie

1. Al presente decreto di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Le risorse finanziarie derivanti dalle operazioni di dimissione dei terreni individuati negli elenchi allegati al presente decreto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attivita' svolte, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'art. 44 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, mediante versamento al capitolo 4055 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 10
Disposizioni conclusive

1. Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2014

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2118
 
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