Gazzetta n. 176 del 31 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 luglio 2014
Certificazioni di bilancio di previsione 2014 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunita' montane e delle unioni di comuni.


IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visto l'art. 43, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, concernente misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno;
Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalita' della certificazione sono da fissarsi con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);
Visto il decreto del 18 luglio 2014 del Ministro dell'interno, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, da parte degli enti locali, e' ulteriormente differito al 30 settembre 2014;
Visti i decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 8 maggio 2011, n. 68 concernenti, rispettivamente, disposizioni in tema di federalismo fiscale di comuni e di regioni e province;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2012 concernente l'individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio alle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi;
Visto l'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dall'art. 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, nonche' l'elenco degli enti che partecipano alla sperimentazione nell'anno 2014, come riportati nel sito internet «Arconet-Armonizzazione contabile enti territoriali» del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti i modelli degli schemi contabili previsti per gli enti che partecipano alla sperimentazione, cosi' come riportati nel predetto sito internet «Arconet-Armonizzazione contabile enti territoriali»;
Ravvisata la necessita' di fissare modalita' e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al bilancio di previsione dell'anno 2014;
Considerata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la proposta con la quale la regione Valle d'Aosta - nella quale vige una diversa disciplina contabile - ha indicato le sezioni (quadri) del certificato che gli enti della stessa regione possono essere chiamati a compilare compatibilmente al sistema di registrazioni contabili adottato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia;
Considerata, l'esigenza di acquisire i dati da tutti gli enti locali per posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento per garantire la necessaria celerita', nonche' in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 concernenti la riduzione dell'utilizzo della carta;

Decreta:

Art. 1

Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli
adempimenti e termini per la trasmissione

1. Sono approvati i modelli di certificato del bilancio di previsione per l'anno 2014, allegati al presente decreto, che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 30 dicembre 2014.
2. I comuni e le comunita' montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) del certificato di cui all'allegato tecnico.
 
Allegato

ALLEGATO TECNICO
PER I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE
DELLA VALLE D'AOSTA
Comuni
Compilare integralmente - i quadri «1», «2», «3», «6» (indicando la quota di oneri di urbanizzazione destinata, ai sensi della normativa regionale, al finanziamento delle spese correnti al codice 6160 del punto (B)), «6-bis», «6-ter», «6-quater».
Compilare - il quadro «4» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
«personale»;
«acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02;
«trasferimenti»;
«interessi passivi e oneri finanziari diversi»;
«imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05;
«fondo di riserva»;
«totale»;
il quadro «5» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
«acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01;
«trasferimenti di capitali»;
«conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03;
«concessioni di crediti e anticipazioni»;
«totale»;
i quadri «7» e «9» - desumendo i dati mancanti dalla contabilita' analitica. Comunita' montane
Compilare integralmente - i quadri «1», «2», «3», «6», «6-bis», «6-ter».
compilare il quadro «4» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
«personale»;
«acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02;
«trasferimenti»;
«interessi passivi e oneri finanziari diversi»;
«imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05;
«fondo di riserva»;
«totale»;
il quadro «5» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
«acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01;
«trasferimenti di capitali»;
«conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03;
«concessioni di crediti e anticipazioni»;
«totale».
 
Art. 2
Enti che partecipano alla sperimentazione

1. Gli enti locali, che partecipano alla sperimentazione contabile di cui in premessa, sono tenuti a compilare e trasmettere oltre che la certificazione del bilancio di previsione 2014, indicata nell'art. 1, anche la certificazione relativa ad alcuni nuovi elementi contabili previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che vengono riportati in allegato al presente decreto.
 
Art. 3
Trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata

1. La trasmissione del certificato dovra' avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, completa di firma digitale dei sottoscrittori.
 
Art. 4
Istruzioni per la trasmissione

1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) gia' richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito della finanza locale www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html
2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 30 dicembre 2014, alla direzione centrale della finanza locale all'indirizzo di posta elettronica finanzalocale.prot@pec.interno.it:
il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;
il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, nonche' i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel segretario dell'ente e/o nel responsabile del servizio finanziario.
3. Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata, non e' sufficiente ad assolvere l'adempimento, in mancanza del riscontro positivo.
 
Art. 5
Specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale

1. I dati finanziari delle certificazioni devono essere espressi in euro con due cifre decimali, e quindi senza arrotondamenti.
 
Art. 6
Sottoscrizione della certificazione

1. Il segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonche' l'organo di revisione economico- finanziaria provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.
 
Art. 7
Divulgazione dei dati

1. I dati delle certificazioni del bilancio di previsione per l'anno 2014 una volta consolidati, verranno divulgati sulle pagine del sito internet della direzione centrale della finanza locale www.finanzalocale.interno.it
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sulla seguente pagina del sito internet della direzione centrale della finanza locale finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/dbp2014.html
Sulla predetta pagina del sito internet vengono altresi' pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto.
Roma, 22 luglio 2014

Il direttore centrale: Verde
 
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