Estratto determinazione n. 693/2014 del 10 luglio 2014
Medicinale: ATENOLOLO AHCL. Titolare AIC: Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex - HA1 4HF Regno Unito. Confezione «50 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 041098221 (in base 10) 1766ZF (in base 32); Confezione «100 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 041098233 (in base 10) 1766ZT (in base 32); Confezione «50 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 041098245 (in base 10) 176705 (in base 32); Forma farmaceutica: Compresse. Composizione: Ogni compressa contiene: Principio attivo: 50 mg, 100 mg di atenololo.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione «50 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 041098221 (in base 10) 1766ZF (in base 32). Classe di rimborsabilita' «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2,90. Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 5,45. Confezione «100 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 041098233 (in base 10) 1766ZT (in base 32). Classe di rimborsabilita' «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3,56. Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 6,67. Confezione «50 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 041098245 (in base 10) 176705 (in base 32). Classe di rimborsabilita' «C»
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ATENOLOLO AHCL e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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