Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 11 giugno 2014, n. 107 |
Regolamento recante le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per la nomina alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85; Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, con appositi regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, occorre stabilire le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2013; Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia penitenziaria maggiormente rappresentative a livello nazionale in data 15 gennaio 2014; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 4472 del 21 maggio 2014;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono se non diversamente specificato: a) per Ministro, il Ministro della giustizia; b) per Capo del Dipartimento, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; c) per Direttore generale, il Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; d) per Direttore dell'Istituto, il Direttore dell'Istituto Superiore di Studi penitenziari; e) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria; f) per Provveditorato, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria; g) per Istituto, l'Istituto Superiore di Studi penitenziari; h) per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395; i) per Laboratorio, il Laboratorio Centrale per la banca dati nazionale del DNA, cosi' come istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O. Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): "Art. 17. Regolamenti. 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).". La legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300, S.O. Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, S.O. Il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 (Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2010, n. 231. Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla liberta' personale): "Art. 18. Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attivita' del laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) suddivisione del personale che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalita' richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni; b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalita' richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni; c) previsione che l'accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvengano mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato; d) disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilita', dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessita' che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato; e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualita' di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attivita' tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.". - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162: "Art. 1. Istituzione dei ruoli. 1. - 2. (Omissis). 3. Con uno o piu' regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di preselezione, quelle di accertamento dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame e le modalita' di formazione della graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso.".
Note all'art. 1: Per la legge 15 dicembre 1990, n. 395, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85: "Art. 5. Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. 1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, e' istituita la banca dati nazionale del DNA. 2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e' istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.". |
| Art. 2 Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso per la nomina ad agente tecnico, a vice revisore tecnico, a vice perito tecnico e a vice direttore tecnico del ruolo dei biologi e del ruolo degli informatici del Corpo.
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| Art. 3 Programmi formativi
1. I programmi formativi dei corsi sono stabiliti dal Direttore generale e dal Direttore dell'Istituto, ciascuno nel proprio ambito di competenza, e sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, in coerenza con i profili professionali dei ruoli tecnici di cui al d.m. 22 dicembre 2012, n. 268. 2. I corsi hanno carattere residenziale e si svolgono nelle strutture dell'Amministrazione dedicate alla formazione. 3. I programmi formativi sono volti all'acquisizione e allo sviluppo delle competenze individuate dagli articoli 4, 10, 16 e 25 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e dal d.m. 22 dicembre 2012, n. 268. 4. I programmi formativi privilegiano la conoscenza operativa degli argomenti, nell'ambito degli aspetti teorici fondamentali, e la consapevolezza delle responsabilita' connesse all'esercizio della funzione. 5. I programmi formativi possono prevedere l'applicazione del personale in formazione presso le strutture dell'Amministrazione penitenziaria nonche' presso le altre Amministrazioni dello Stato, le Universita', gli organismi di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, al fine di assicurare il perfezionamento delle competenze e l'uso dei sistemi tecnologici avanzati relativi alle attivita' del Laboratorio, come individuato dall'articolo 5 delle legge 30 giugno 2009, n. 85. 6. I programmi formativi possono svolgersi anche attraverso la stipula di apposite convenzioni a titolo gratuito con le strutture di cui al comma 5, e possono prevedere per i partecipanti l'acquisizione di crediti formativi spendibili in percorsi culturali e la possibilita' di conseguire master di primo e secondo livello. Note all'art. 3: Il D.M. 22 dicembre 2012, n. 268 (Regolamento per la determinazione dei profili dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2013, n. 108. Si riporta il testo degli articoli 4, 10, 16 e 25 del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162: "Art. 4. Mansioni del personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici. 1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione e conduzione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. 2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici. 3. Al personale delle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono essere attribuite responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato. 4. Gli appartenenti alle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono altresi' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale." "Art. 10. Mansioni del personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici. 1. Il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. 2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attivita' di guida e controllo di unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza. 3. Al personale della qualifica di revisore capo tecnico, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. 4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato." "Art. 16. Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei periti tecnici. 1. Il personale appartenente ai ruoli dei periti tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito. 2. L'attivita' e' caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie. 3. In relazione alla professionalita' e alle attitudini possedute, gli appartenenti ai ruoli dei periti tecnici possono essere preposti al coordinamento di unita' operative, con le connesse responsabilita' per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. 4. In caso di assenza o impedimento il personale dei ruoli dei periti tecnici puo' sostituire il superiore gerarchico. 5. Il personale appartenente alla qualifica di perito superiore svolge, oltre ai compiti di cui al presente articolo, funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale e' adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli in caso di assenza o impedimento." "Art. 25. Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici. 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici. 2. L'attivita' comporta preposizione a servizi e laboratori, scientifici o didattici, con facolta' di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche. 3. Il personale di cui al comma 1 assume la responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita' organiche sottordinate e dal lavoro direttamente svolto dallo stesso. 4. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge, altresi', compiti di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione alla professionalita' posseduta.". Per l'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'articolo 1. |
| Art. 4 Corsi per la nomina ad agente tecnico del Corpo
1. Gli allievi agenti tecnici frequentano un corso della durata di quattro mesi. 2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 3. Al termine del corso, gli allievi agenti tecnici, che abbiano ottenuto il giudizio globale di idoneita' sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e che siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono ammessi agli esami finali. 4. Gli allievi agenti tecnici gia' appartenenti al Corpo, che hanno frequentato il corso di formazione, non compiono la prova di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria.
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| Art. 5 Nomina ad agente tecnico del Corpo
1. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami finali sono nominati agenti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria ed avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica della durata di mesi tre.
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| Art. 6 Corsi per la nomina a vice revisore tecnico del Corpo
1. Gli allievi vice revisori tecnici, che abbiano superato le prove previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, frequentano un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. 2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 3. Al termine del corso, gli allievi vice revisori tecnici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo di cui al primo comma, che abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali vice revisori tecnici e abbiano superate le prove teorico-pratiche conclusive, sono nominati vice revisori tecnici in prova. 4. Gli allievi vice revisori tecnici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive, conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso formata con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, del predetto decreto legislativo. Note all'art. 6: Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162: "Art. 11. Nomina a vice revisore tecnico. 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti e' riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonche' dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre. Il dieci per cento dei posti disponibili e' riservato, con esclusione del limite di eta', al personale del ruolo degli operatori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice revisori tecnici in prova. 2. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresi' alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso. 3. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 4. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalita' di cui al comma 3. 5. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.". |
| Art. 7 Corsi per la nomina ad allievo vice perito tecnico del Corpo
1. Gli allievi vice periti tecnici frequentano un corso della durata non inferiore a sei mesi. 2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 3. Il Direttore dell'Istituto, con proprio decreto, istituisce il corso e, se necessario in relazione al ruolo di appartenenza, puo' suddividere i partecipanti in distinte sezioni didattiche. 4. Al termine del corso gli allievi vice periti tecnici di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, svolgono una prova teorico-pratica finalizzata al conseguimento del giudizio di idoneita'. Gli allievi che abbiano superato la prova teorico-pratica ed ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice periti in prova secondo l'ordine di graduatoria all'esito dell'esame finale. 5. Gli allievi vice periti tecnici di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, che abbiano superato l'esame finale e siano riconosciuti idonei alla funzione del ruolo, conseguono la nomina a vice perito nell'ordine della graduatoria finale del corso. Note all'art. 7: Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 18 del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162: "Art. 18. Concorso pubblico per la nomina a vice perito. 1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 17 possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre. 2. Al concorso e' altresi' ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso. 3. - 4. - 5. 6. - 7. - 8. - 9.- 10. - 11. (Omissis).". |
| Art. 8 Corsi per la nomina a vice direttore tecnico del Corpo
1. I vice direttori tecnici in prova frequentano un corso della durata di dodici mesi. 2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 3. Il Direttore dell'Istituto, con proprio decreto, istituisce il corso e, se necessario in relazione al ruolo di appartenenza, puo' suddividere i partecipanti in distinte sezioni didattiche. 4. Alla direzione del corso e' preposto un funzionario del Corpo, in servizio nello stesso Istituto, con qualifica superiore a quelle dei corsisti.
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| Art. 9 Articolazione del percorso formativo
1. Il corso comprende un periodo di formazione pratica ed un periodo di tirocinio sul posto di lavoro. 2. Il calendario didattico settimanale delle attivita', le attivita' programmate per il tirocinio e le modalita' concernenti la gestione amministrativa dei corsisti sono definite con decreto del Direttore dell'Istituto. 3. Nell'ambito dei moduli didattici i partecipanti sostengono verifiche dell'apprendimento e dell'efficacia del percorso svolto nelle attivita' individuate al comma 2.
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| Art. 10 Esame finale
1. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale. 2. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi redatta individualmente da ciascun vice direttore tecnico in prova e in un colloquio su tutte le materie fondamentali del corso, tenuto conto dei diversi profili professionali dei corsisti. 3. L'argomento della tesi e' assegnato dal Direttore dell'Istituto ai vice direttori tecnici in prova almeno sessanta giorni prima della data di conclusione del corso. 4. La commissione d'esame fissa, in relazione al calendario degli esami, il termine per la consegna degli elaborati. 5. Il giudizio finale e' costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi e la discussione della stessa da parte del candidato, nonche' l'esito del colloquio.
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| Art. 11 Tirocinio
1. I tirocini sono svolti presso le strutture di cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto. 2. La durata dei tirocini e' stabilita all'inizio del corso di formazione, sulla base dell'articolazione del calendario del percorso formativo. 3. I contenuti formativi dei tirocini sono fissati in sede di predisposizione dei programmi dei corsi, ai sensi dell'articolo 3, coerentemente con gli obiettivi dei singoli moduli. 4. Le attivita' di tirocinio sono svolte secondo le direttive impartite a seconda dei casi dalla Direzione generale o dall'Istituto. 5. Durante le attivita' di tirocinio, i corsisti sono affidati al personale, anche di altre amministrazioni dello Stato, che svolga le funzioni previste dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. 6. I vice direttori tecnici in prova partecipano alle attivita' operative in qualita' di osservatori, sotto la responsabilita' e la guida del personale di cui al comma 5. Note all'art. 11: Per il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 12 Commissioni giudicatrici degli esami finali
1. Le commissioni giudicatrici degli esami finali dei corsi sono nominate con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore generale per i corsi di cui ai Titoli II, III, IV, e del Direttore dell'Istituto per i corsi di cui al Titolo V. 2. Le commissioni sono composte da un presidente, scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a quella dirigenziale, e un numero pari di componenti, non inferiore a quattro, scelti tra i docenti del corso ed esperti nelle materie oggetto del programma. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo. 4. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i componenti ed un segretario supplenti, in caso di impedimento dei titolari. 5. La composizione delle commissioni giudicatrici avviene nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 35, comma 3, lett. e), e 57, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Note all'art. 12: Si riporta il testo della lett. e) del comma 3 dell'articolo 35 e della lett. a) del comma 1 dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): "Art. 35. Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000). 1. - 2. (Omissis). 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) - b) - c) - d) (Omissis).; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 3-bis. - 3-ter. - 4. - 4-bis. - 5. - 5-bis. - 5-ter. - 6. - 7. (Omissis)." "Art. 57. Pari opportunita' (Art. 61 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs n. 546 del 1993, successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del d.lgs n. 387 del 1998). 01. - 02. - 03. - 04. - 05. (Omissis). 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all' articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unita' inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5; (Omissis).". |
| Art. 13 Sessioni suppletive e straordinarie
1. I partecipanti, che non si presentano all'esame finale, senza giustificato motivo accertato dal presidente della commissione di esami, vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso. 2. I partecipanti che, per malattia o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione di esame, non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame medesimo, superato il quale vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
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| Art. 14 Entrata in vigore
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 giugno 2014
Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, reg.ne - prev. n. 2120
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