Gazzetta n. 175 del 30 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 giugno 2014, n. 107
Regolamento recante le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per la nomina alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, con appositi regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, occorre stabilire le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2013;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia penitenziaria maggiormente rappresentative a livello nazionale in data 15 gennaio 2014;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 4472 del 21 maggio 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono se non diversamente specificato:
a) per Ministro, il Ministro della giustizia;
b) per Capo del Dipartimento, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
c) per Direttore generale, il Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
d) per Direttore dell'Istituto, il Direttore dell'Istituto Superiore di Studi penitenziari;
e) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria;
f) per Provveditorato, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
g) per Istituto, l'Istituto Superiore di Studi penitenziari;
h) per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395;
i) per Laboratorio, il Laboratorio Centrale per la banca dati nazionale del DNA, cosi' come istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di
Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n.
158, S.O.
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).".
La legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300, S.O.
Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
(Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15
dicembre 1990, n. 395), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, S.O.
Il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162
(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30
giugno 2009, n. 85), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 ottobre 2010, n. 231.
Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 30
giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica italiana al
Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del
Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di
Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di
Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica
d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione
transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare
il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la
migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della
banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per
la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per
l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in
materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla
liberta' personale):
"Art. 18. Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di
polizia penitenziaria.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per provvedere alla integrazione
dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei
quali inquadrare il personale da impiegare nelle attivita'
del laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2. I
decreti legislativi previsti dal presente comma sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione. Gli schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e
per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi
entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono adottati
anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del
termine previsto dal primo periodo del presente comma o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata
di sessanta giorni.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) suddivisione del personale che svolge attivita'
tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo,
attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da
determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai
contenuti di professionalita' richiesti; determinazione
delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;
b) suddivisione del personale che esplica mansioni di
carattere professionale, per il cui esercizio e' richiesta
l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in
relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di
professionalita' richiesti; determinazione delle qualifiche
e delle corrispondenti funzioni;
c) previsione che l'accesso alle qualifiche iniziali
di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera
avvengano mediante le medesime procedure previste per i
corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di
Stato;
d) disciplina dello stato giuridico del personale, e
in particolare del comando presso altre amministrazioni,
dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle
incompatibilita', dei rapporti informativi e dei congedi,
secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze
dei servizi di polizia e della necessita' che la suddetta
disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori
rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello
Stato;
e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle
funzioni esercitate, delle qualita' di agente e ufficiale
di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale
che svolge attivita' tecnico-scientifica e che esplica
mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo
di appartenenza.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 del
citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162:
"Art. 1. Istituzione dei ruoli.
1. - 2. (Omissis).
3. Con uno o piu' regolamenti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei
concorsi, comprese le eventuali forme di preselezione,
quelle di accertamento dell'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le prove di esame e le modalita' di
formazione della graduatoria finale, le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da
attribuire a ciascuna di esse e le modalita' di svolgimento
dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni
tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di
fine corso.".

Note all'art. 1:
Per la legge 15 dicembre 1990, n. 395, si veda nelle
note alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata legge
30 giugno 2009, n. 85:
"Art. 5. Istituzione della banca dati nazionale del
DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale
del DNA.
1. Al fine di facilitare l'identificazione degli
autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno,
Dipartimento della pubblica sicurezza, e' istituita la
banca dati nazionale del DNA.
2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, e' istituito il
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.".
 
Art. 2
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso per la nomina ad agente tecnico, a vice revisore tecnico, a vice perito tecnico e a vice direttore tecnico del ruolo dei biologi e del ruolo degli informatici del Corpo.
 
Art. 3
Programmi formativi

1. I programmi formativi dei corsi sono stabiliti dal Direttore generale e dal Direttore dell'Istituto, ciascuno nel proprio ambito di competenza, e sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, in coerenza con i profili professionali dei ruoli tecnici di cui al d.m. 22 dicembre 2012, n. 268.
2. I corsi hanno carattere residenziale e si svolgono nelle strutture dell'Amministrazione dedicate alla formazione.
3. I programmi formativi sono volti all'acquisizione e allo sviluppo delle competenze individuate dagli articoli 4, 10, 16 e 25 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e dal d.m. 22 dicembre 2012, n. 268.
4. I programmi formativi privilegiano la conoscenza operativa degli argomenti, nell'ambito degli aspetti teorici fondamentali, e la consapevolezza delle responsabilita' connesse all'esercizio della funzione.
5. I programmi formativi possono prevedere l'applicazione del personale in formazione presso le strutture dell'Amministrazione penitenziaria nonche' presso le altre Amministrazioni dello Stato, le Universita', gli organismi di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, al fine di assicurare il perfezionamento delle competenze e l'uso dei sistemi tecnologici avanzati relativi alle attivita' del Laboratorio, come individuato dall'articolo 5 delle legge 30 giugno 2009, n. 85.
6. I programmi formativi possono svolgersi anche attraverso la stipula di apposite convenzioni a titolo gratuito con le strutture di cui al comma 5, e possono prevedere per i partecipanti l'acquisizione di crediti formativi spendibili in percorsi culturali e la possibilita' di conseguire master di primo e secondo livello.
Note all'art. 3:
Il D.M. 22 dicembre 2012, n. 268 (Regolamento per la
determinazione dei profili dei ruoli tecnici del Corpo di
polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2013, n. 108.
Si riporta il testo degli articoli 4, 10, 16 e 25 del
citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162:
"Art. 4. Mansioni del personale appartenente al
ruolo degli operatori tecnici.
1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori
tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e
tecnico-manuale, con capacita' di utilizzazione e
conduzione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di
procedure predeterminate.
2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da
margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale
esposizione a rischi specifici.
3. Al personale delle qualifiche di assistente
tecnico e assistente capo tecnico possono essere attribuite
responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di
personale sottordinato.
4. Gli appartenenti alle qualifiche di assistente
tecnico e assistente capo tecnico possono altresi'
svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta,
compiti di addestramento del personale."
"Art. 10. Mansioni del personale appartenente al
ruolo dei revisori tecnici.
1. Il personale appartenente al ruolo dei revisori
tecnici svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza
specialistica nel settore tecnico al quale e' adibito, con
capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e
di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito
delle direttive di massima ricevute.
2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore
tecnico di impiego, attivita' di guida e controllo di
unita' operative sottordinate, con responsabilita' per il
risultato conseguito. Collabora con i propri superiori
gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporaneo
impedimento o assenza.
3. Al personale della qualifica di revisore capo
tecnico, oltre a quanto gia' specificato, possono essere
attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari
conoscenze tecniche ed attitudini.
4. Al suddetto personale possono essere attribuiti
compiti di istruzione del personale sottordinato."
"Art. 16. Funzioni del personale appartenente ai
ruoli dei periti tecnici.
1. Il personale appartenente ai ruoli dei periti
tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione
professionale specialistica nel settore tecnico al quale e'
adibito.
2. L'attivita' e' caratterizzata da particolare
apporto di competenza in operazioni su apparati ed
attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite
delle relative tecnologie.
3. In relazione alla professionalita' e alle
attitudini possedute, gli appartenenti ai ruoli dei periti
tecnici possono essere preposti al coordinamento di unita'
operative, con le connesse responsabilita' per le direttive
impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere
compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto
conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale
possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e
coordinamento di piu' unita' operative, nell'ambito delle
direttive superiori, con piena responsabilita' per
l'attivita' svolta.
4. In caso di assenza o impedimento il personale dei
ruoli dei periti tecnici puo' sostituire il superiore
gerarchico.
5. Il personale appartenente alla qualifica di perito
superiore svolge, oltre ai compiti di cui al presente
articolo, funzioni che richiedono una qualificata
preparazione professionale nel settore tecnico al quale e'
adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e
collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti
e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione
professionale, sostituendoli in caso di assenza o
impedimento."
"Art. 25. Funzioni del personale appartenente ai ruoli
dei direttori tecnici.
1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori
tecnici svolge attivita' richiedente preparazione
professionale di livello universitario, con conseguente
apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed
elaborazione di piani e programmi tecnologici.
2. L'attivita' comporta preposizione a servizi e
laboratori, scientifici o didattici, con facolta' di
decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici
nell'ambito del settore di competenza, e facolta' di
proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.
3. Il personale di cui al comma 1 assume la
responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita'
organiche sottordinate e dal lavoro direttamente svolto
dallo stesso.
4. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori
tecnici svolge, altresi', compiti di istruzione del
personale del Corpo di polizia penitenziaria, in relazione
alla professionalita' posseduta.".
Per l'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85, si
veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 4
Corsi per la nomina ad agente tecnico del Corpo

1. Gli allievi agenti tecnici frequentano un corso della durata di quattro mesi.
2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro.
3. Al termine del corso, gli allievi agenti tecnici, che abbiano ottenuto il giudizio globale di idoneita' sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e che siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono ammessi agli esami finali.
4. Gli allievi agenti tecnici gia' appartenenti al Corpo, che hanno frequentato il corso di formazione, non compiono la prova di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria.
 
Art. 5
Nomina ad agente tecnico del Corpo

1. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami finali sono nominati agenti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria ed avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica della durata di mesi tre.
 
Art. 6
Corsi per la nomina a vice revisore tecnico del Corpo

1. Gli allievi vice revisori tecnici, che abbiano superato le prove previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, frequentano un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi.
2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro.
3. Al termine del corso, gli allievi vice revisori tecnici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo di cui al primo comma, che abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali vice revisori tecnici e abbiano superate le prove teorico-pratiche conclusive, sono nominati vice revisori tecnici in prova.
4. Gli allievi vice revisori tecnici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive, conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso formata con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, del predetto decreto legislativo.
Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162:
"Art. 11. Nomina a vice revisore tecnico.
1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei
revisori tecnici si consegue:
a) nel limite del settanta per cento dei posti
disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun
profilo professionale, mediante concorso interno per titoli
e superamento di una prova pratica a carattere
professionale, anche mediante un questionario a risposta
multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione
tecnico professionale, e successivo corso di formazione di
durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi
gli appartenenti al ruolo degli operatori tecnici
provenienti da profili professionali omogenei a quello per
cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale
eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio
dell'attivita' propria del profilo professionale per il
quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data
quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato
nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi
della deplorazione. Il trenta per cento dei posti e'
riservato al personale con qualifica di assistente capo
tecnico;
b) nel limite del restante trenta per cento dei
posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame
scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani
in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi e di un diploma di istruzione
professionale almeno triennale conseguito presso un
istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato,
ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un
diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle
regioni al termine di corsi di durata almeno triennale
nell'ambito della formazione professionale, nonche'
dell'abilitazione professionale eventualmente prevista
dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del
profilo professionale per il quale si concorre. Il dieci
per cento dei posti disponibili e' riservato, con
esclusione del limite di eta', al personale del ruolo degli
operatori tecnici in possesso del prescritto titolo di
studio e dell'abilitazione professionale eventualmente
prevista dalla legge. I vincitori del concorso sono
nominati allievi vice revisori tecnici e sono destinati a
frequentare un corso di formazione tecnico professionale di
durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli
allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche
conclusive e ottenuto il giudizio di idoneita' sono
nominati vice revisori tecnici in prova.
2. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si
procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in
relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di
ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al
comma 1, lettera a), si procede altresi' alla definizione,
anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i
profili professionali del ruolo degli agenti e assistenti
tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.
3. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono
formate tante graduatorie quanti sono i profili
professionali individuati nel relativo bando. I candidati
collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo
vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica
graduatoria finale del concorso secondo il punteggio
riportato.
4. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti
idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico
nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con
le modalita' di cui al comma 3.
5. I vincitori del concorso di cui al comma 1,
lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con
decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono verificate le vacanze e con
decorrenza economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso di formazione.".
 
Art. 7
Corsi per la nomina ad allievo vice perito tecnico del Corpo

1. Gli allievi vice periti tecnici frequentano un corso della durata non inferiore a sei mesi.
2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro.
3. Il Direttore dell'Istituto, con proprio decreto, istituisce il corso e, se necessario in relazione al ruolo di appartenenza, puo' suddividere i partecipanti in distinte sezioni didattiche.
4. Al termine del corso gli allievi vice periti tecnici di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, svolgono una prova teorico-pratica finalizzata al conseguimento del giudizio di idoneita'. Gli allievi che abbiano superato la prova teorico-pratica ed ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice periti in prova secondo l'ordine di graduatoria all'esito dell'esame finale.
5. Gli allievi vice periti tecnici di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, che abbiano superato l'esame finale e siano riconosciuti idonei alla funzione del ruolo, conseguono la nomina a vice perito nell'ordine della graduatoria finale del corso.
Note all'art. 7:
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 18
del citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162:
"Art. 18. Concorso pubblico per la nomina a vice
perito.
1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 17
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
requisiti generali per la partecipazione ai pubblici
concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione
secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per
il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove
sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di
abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita'
inerente al profilo professionale per il quale si concorre.
2. Al concorso e' altresi' ammesso a partecipare, con
riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in
possesso dei prescritti requisiti, il personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno
tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il
concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni
precedenti, una sanzione disciplinare pari o piu' grave
della deplorazione. I posti riservati non coperti sono
conferiti secondo la graduatoria del concorso.
3. - 4. - 5. 6. - 7. - 8. - 9.- 10. - 11.
(Omissis).".
 
Art. 8
Corsi per la nomina a vice direttore tecnico del Corpo

1. I vice direttori tecnici in prova frequentano un corso della durata di dodici mesi.
2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro.
3. Il Direttore dell'Istituto, con proprio decreto, istituisce il corso e, se necessario in relazione al ruolo di appartenenza, puo' suddividere i partecipanti in distinte sezioni didattiche.
4. Alla direzione del corso e' preposto un funzionario del Corpo, in servizio nello stesso Istituto, con qualifica superiore a quelle dei corsisti.
 
Art. 9
Articolazione del percorso formativo

1. Il corso comprende un periodo di formazione pratica ed un periodo di tirocinio sul posto di lavoro.
2. Il calendario didattico settimanale delle attivita', le attivita' programmate per il tirocinio e le modalita' concernenti la gestione amministrativa dei corsisti sono definite con decreto del Direttore dell'Istituto.
3. Nell'ambito dei moduli didattici i partecipanti sostengono verifiche dell'apprendimento e dell'efficacia del percorso svolto nelle attivita' individuate al comma 2.
 
Art. 10
Esame finale

1. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale.
2. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi redatta individualmente da ciascun vice direttore tecnico in prova e in un colloquio su tutte le materie fondamentali del corso, tenuto conto dei diversi profili professionali dei corsisti.
3. L'argomento della tesi e' assegnato dal Direttore dell'Istituto ai vice direttori tecnici in prova almeno sessanta giorni prima della data di conclusione del corso.
4. La commissione d'esame fissa, in relazione al calendario degli esami, il termine per la consegna degli elaborati.
5. Il giudizio finale e' costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi e la discussione della stessa da parte del candidato, nonche' l'esito del colloquio.
 
Art. 11
Tirocinio

1. I tirocini sono svolti presso le strutture di cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto.
2. La durata dei tirocini e' stabilita all'inizio del corso di formazione, sulla base dell'articolazione del calendario del percorso formativo.
3. I contenuti formativi dei tirocini sono fissati in sede di predisposizione dei programmi dei corsi, ai sensi dell'articolo 3, coerentemente con gli obiettivi dei singoli moduli.
4. Le attivita' di tirocinio sono svolte secondo le direttive impartite a seconda dei casi dalla Direzione generale o dall'Istituto.
5. Durante le attivita' di tirocinio, i corsisti sono affidati al personale, anche di altre amministrazioni dello Stato, che svolga le funzioni previste dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.
6. I vice direttori tecnici in prova partecipano alle attivita' operative in qualita' di osservatori, sotto la responsabilita' e la guida del personale di cui al comma 5.
Note all'art. 11:
Per il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 12
Commissioni giudicatrici degli esami finali

1. Le commissioni giudicatrici degli esami finali dei corsi sono nominate con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore generale per i corsi di cui ai Titoli II, III, IV, e del Direttore dell'Istituto per i corsi di cui al Titolo V.
2. Le commissioni sono composte da un presidente, scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a quella dirigenziale, e un numero pari di componenti, non inferiore a quattro, scelti tra i docenti del corso ed esperti nelle materie oggetto del programma.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo.
4. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i componenti ed un segretario supplenti, in caso di impedimento dei titolari.
5. La composizione delle commissioni giudicatrici avviene nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 35, comma 3, lett. e), e 57, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 12:
Si riporta il testo della lett. e) del comma 3
dell'articolo 35 e della lett. a) del comma 1 dell'articolo
57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 35. Reclutamento del personale (Art. 36, commi
da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del d.lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n.
267 del 2000).
1. - 2. (Omissis).
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) - b) - c) - d) (Omissis).;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
3-bis. - 3-ter. - 4. - 4-bis. - 5. - 5-bis. - 5-ter.
- 6. - 7. (Omissis)."
"Art. 57. Pari opportunita' (Art. 61 del d.lgs n.
29 del 1993, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs n. 546
del 1993, successivamente modificato prima dall'art. 43,
comma 8 del d.lgs n. 80 del 1998 e poi dall'art. 17 del
d.lgs n. 387 del 1998).
01. - 02. - 03. - 04. - 05. (Omissis).
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio
di cui all' articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di
quoziente frazionario si procede all'arrotondamento
all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia pari o
superiore a 0,5 e all'unita' inferiore qualora la cifra
decimale sia inferiore a 0,5;
(Omissis).".
 
Art. 13
Sessioni suppletive e straordinarie

1. I partecipanti, che non si presentano all'esame finale, senza giustificato motivo accertato dal presidente della commissione di esami, vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
2. I partecipanti che, per malattia o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione di esame, non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame medesimo, superato il quale vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
 
Art. 14
Entrata in vigore

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 giugno 2014

Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, reg.ne - prev. n. 2120
 
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