Gazzetta n. 174 del 29 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 maggio 2014
Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata (SQNPI).


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)che, all'art. 20, stabilisce che il sostegno alla competitivita' dei settori agricolo e forestale si esplica tramite misure tra cui quella intesa a supportare gli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualita' alimentare;
Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed, in particolare, l'art. 22 comma 2 nella parte che stabilisce che la specificita' del prodotto finale tutelato da tali sistemi deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento, che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure , una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanita' pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
Vista la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari che all'art 2 comma 3, istituisce il sistema di qualita' nazionale di produzione integrata;
Considerato il comma 4 della predetta legge che definisce la produzione integrata e rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei requisiti della specifica norma tecnica di produzione integrata, nonche' le procedure di coordinamento con i sistemi di produzione integrata gia' istituiti da parte delle regioni e delle province autonome;
Considerato altresi', che lo stesso comma stabilisce che i prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo, da gestire in relazione a eventuali segni distintivi dei sistemi di qualita' di produzione integrata gia' adottati dalle regioni o dalle province autonome;
Visto il comma 6 che prevede l'istituzione di un organismo tecnico-scientifico da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema;
b) la disciplina produttiva;
c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema;
d) adeguate misure di vigilanza e controllo;
Visto l'accordo raggiunto in sede di conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008 con il quale si sancisce che il Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata deve essere lo strumento per garantire la gestione delle tecniche agronomiche, di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, di post raccolta, zootecniche e di trasformazione fino all'immissione al consumo, mediante modalita' capaci di assicurare una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme correnti in termini di sanita' pubblica, salute delle piante, benessere animale e tutela ambientale;
Visto il decreto ministeriale 2722 del 17 aprile 2008 che ha istituito il Comitato di produzione integrata, di seguito (CPI), organizzato in gruppi specialistici, con il compito di definire le Linee guida nazionali di produzione integrata, di seguito LGNPI, verificare la conformita' dei disciplinari regionali alle predette LGN e definire le LGN per la redazione dei piani di controllo;
Considerato che il CPI ha proceduto a definire le LGNPI garantendone la coerenza con i disciplinari regionali, gia' predisposti sulla base alle peculiarita' pedo-climatiche locali, nell'ambito di altri sistemi attivati in agricoltura;
Preso atto che lo schema del Sistema di qualita' nazionale, impostato sulla norma tecnica della produzione integrata definita nelle LGNPI e nei relativi disciplinari regionali, e' stato notificato ai sensi della Dir 98/34 senza rilievi da parte della Commissione europea come si evince dalle comunicazioni SG(2012) D/53111 e SG (2013) D/51131;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano in data 10 aprile 2014;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono per:
SQNPI: sistema di qualita' nazionale di produzione integrata;
PI: produzione integrata di cui alla definizione dell'art. 2 comma 4 della L. 4 del 3 febbraio 2011;
Norma: norma tecnica di produzione integrata esplicitata nelle LGNPI e nei relativi disciplinari regionali;
LGNPI: linee guida nazionali di produzione integrata;
LGNPC: linee guida nazionali piani di controllo;
Operatori: soggetti, singoli o associati, appartenenti alle categorie dei produttori agricoli, della distribuzione, della trasformazione;
CPI: comitato di produzione integrata;
OTS: organismo tecnico scientifico di cui all'art. 2 comma 6 della legge n. 4 del 3 febbraio 2011;
GDI: gruppo difesa integrata - sottogruppo specialistico dell'OTS deputato a trattare aspetti legati alla parte difesa della p.i.;
GTA: gruppo tecniche agronomiche - sottogruppo specialistico dell'OTS deputato a trattare aspetti legati alla parte delle tecniche agronomiche della p.i.;
GTQ: gruppo tecnico qualita' - sottogruppo specialistico dell'OTS deputato a trattare aspetti legati alla parte gestionale del SQNPI e dei piani di controllo;
Legge: legge n. 4 del 3 febbraio 2011 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari;
OdC: organismo di certificazione accreditato in base alla norma UNI CEI EN 45011.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Norma tecnica della produzione integrata

1) La produzione integrata e' definita nella specifica "norma tecnica", che si esplicita nei disciplinari redatti a livello regionale, al fine di renderla rispondente alle peculiari condizioni pedo-climatiche di ogni Regione e Provincia autonoma. I disciplinari regionali sono redatti conformemente alle " linee guida nazionali di produzione integrata", in seguito indicate con l'acronimo LGNPI.
2) le LGNPI sono approvate dall'Organismo tecnico scientifico di cui al successivo art. 3, e le aggiorna ogni qualvolta si rendesse necessario adeguarle alle novita' tecniche, scientifiche e normative. I disciplinari regionali sono approvati dalle rispettive Regioni e Province autonome previa verifica di conformita' alle LGNPI da parte dei gruppi specialistici dell'OTS, ognuno per la propria area di competenza.
3) Le regioni e le province autonome propongono le modifiche ai disciplinari regionali coerentemente agli aggiornamenti alle LGNPI. Le modifiche ai disciplinari regionali, previa verifica di conformita' alle LGNPI da parte dei competenti gruppi specialistici dell'OTS, sono approvate dalle regioni e province autonome entro il termine di 60 giorni dal recepimento del parere di conformita'.
4) La norma tecnica di produzione integrata e' pubblicata sull'apposita pagina web a cura del Ministero.
 
Art. 3
Organismo tecnico scientifico
1) Organismo tecnico scientifico di produzione integrata
E' istituito l'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata, di seguito indicato con l'acronimo OTS.
L'OTS e' composto da:
- 1 esperto in materia di produzione integrata e sistemi di qualita', in rappresentanza di ciascuna regione e provincia autonoma;
- 2 rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzione di presidente;
- 2 rappresentanti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione (CRA);
- 1 rappresentante di istituzioni scientifiche di livello nazionale competenti in materia di produzione integrata. 2) Compiti dell'OTS
L'OTS svolge le seguenti funzioni:
- integra la norma, estendendo la disciplina della P.I. a tutti i comparti individuati dalla legge;
- approva i criteri, i principi generali e le procedure per la gestione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata;
- approva i criteri e i principi generali di produzione integrata e le relative linee guida nazionali di produzione integrata suddivise nelle sezioni della difesa e delle tecniche agronomiche;
- aggiorna periodicamente le LGNPI in funzione dell'evoluzione giuridica e tecnico scientifica;
- approva i criteri e i principi generali e le relative linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo;
- propone le modifiche e le integrazioni ai criteri ed ai principi generali e alle linee guida sia della norma della produzione integrata che dei piani di controllo, ritenuti opportuni a seguito dell'analisi periodica delle problematiche e delle proposte relative al funzionamento del SQNPI;
- propone le modalita' di intervento nei settori in cui si applica la produzione integrata;
- definisce il proprio regolamento interno e quello dei gruppi specialistici;
- stabilisce lo stato di equivalenza con sistemi di controllo analoghi sia in ambito di norme cogenti che volontarie;
- convoca i rappresentanti delle filiere interessate;
- definisce gli indicatori per la valutazione dell'efficacia sociale, economica ed ambientale dell'implementazione delle linee guida nel rispetto dello sviluppo sostenibile dell'impresa agricola e dell'intera filiera. 3) Gruppi specialistici dell'OTS
L'OTS si avvale del supporto di 3 gruppi specialistici denominati:
- gruppo difesa integrata (GDI);
- gruppo tecniche agronomiche (GTA);
- gruppo tecnico di Qualita' (GTQ).
Ogni gruppo specialistico dell'OTS e' costituito da esperti nella materia di competenza del gruppo stesso, di cui:
- 1 esperto in rappresentanza di ciascuna regione o provincia autonoma;
- 2 esperti in rappresentanza del Ministero di cui uno con funzione di Presidente;
- 1 esperto in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). 4) Compiti dei gruppi specialistici
I gruppi specialistici svolgono i compiti di seguito elencati.
Il GDI (gruppo difesa integrata):
- elabora i criteri e i principi generali delle linee guida nazionali relative alla difesa fitosanitaria e al controllo delle infestanti;
- verifica la conformita' dei disciplinari regionali di produzione integrata limitatamente alla sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, rispetto alle LGNPI.
Il GTA (gruppo tecniche agronomiche):
- elabora i criteri e i principi generali delle linee guida nazionali relative alle pratiche agronomiche, alla fase post raccolta, e alla trasformazione;
- verifica la conformita' dei disciplinari regionali di produzione integrata limitatamente alla sezione pratiche agronomiche, alla fase post raccolta e alla trasformazione, rispetto alle LGNPI.
Il GTQ (gruppo tecnico di qualita'):
- definisce regole e procedure di gestione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata;
- elabora i criteri e i principi generali delle linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo regionali relativi alle fasi della produzione vegetale, alla difesa, alle pratiche agronomiche, alla fase post raccolta e alla trasformazione;
- verifica la conformita' dei piani di controllo regionali rispetto alle LGNPC;
- verifica lo stato di equivalenza con sistemi di controllo analoghi sia in ambito di norme cogenti che volontarie.
I componenti dell'OTS e dei gruppi specialistici sono designati dalle amministrazioni che rappresentano, specificate agli articoli 1 e 3
Agli stessi non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
All'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse finanziarie di personale e strumentali esistenti a legislazione vigente.
 
Art. 4
Regolamenti di funzionamento interno

Al fine di conseguire l'armonizzazione delle modalita' operative, l'OTS e i relativi gruppi si dotano di regolamenti di funzionamento interno, redatti sula base delle le linee guida emanate dall'OTS stesso.
 
Art. 5
Soppressione del CPI

Il CPI, istituito con decreto ministeriale 2722 del 17 aprile 2008 e' soppresso.
 
Art. 6
Piani di controllo

I piani di controllo sono definiti dalle regioni e province autonome conformemente alle LGN per la redazione dei piani di controllo. In mancanza del piano di controllo regionale specifico gli O.di C. adottano quello definito nelle LGN per la redazione dei piani di controllo.
 
Art. 7
Organismi di controllo

In conformita' a quanto stabilito dal Reg. CE 882/04 gli organismi deputati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2 comma 6 della L. 4 del 3 febbraio 2011, sono quelli accreditati per i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari, nonche' le autorita' pubbliche all'uopo designate.
Gli organismi manifestano il proprio interesse a certificare il processo produttivo di cui al SQNPI chiedendo al competente ufficio Mipaaf di essere inseriti nella specifica lista.
 
Art. 8
Marchio SQNPI

E' istituito il marchio del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata denominato "Marchio SQNPI" che identifica i prodotti agricoli ed agroindustriali, le cui modalita' di produzione sono conformi alla norma tecnica della produzione integrata e sono certificate nell'ambito del SQNPI.
Il marchio del SQNPI e' costituito dal simbolo, di forma circolare, composto da un pittogramma che comprende un insieme di elementi, rappresentanti un'ape in volo, su sfondo bianco e verde e dal tipogramma costituito dall'acronimo "SNQPI" e dalla dicitura "QUALITA' SOSTENIBILE" disposti all'interno del perimetro del logo. La relativa distinta colorimetrica e' riportata nel regolamento d'uso del marchio di cui al successivo art. 10.
Il logotipo puo' essere accompagnato da sigle relative a specifici comparti produttivi e dalle frasi che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definira' in funzione delle decisioni assunte in merito a campagne d' informazione o promozione.
 
Art. 9
Regolamento d'uso del Marchio SQNPI

Il regolamento d'uso di cui all'allegato 1 al presente decreto e' parte integrante del marchio SQNPI. Esso individua i soggetti aventi titolo a farne uso e le relative modalita' d'esercizio.
 
Art. 10
Proprieta' del marchio

Il Mipaaf, proprietario del marchio, provvede alla registrazione presso l'ufficio UAMI quale marchio comunitario, e garantisce tutti gli adempimenti necessari.
 
Art. 11
Regime di equivalenza

Viene stabilito il regime di equivalenza tra il SQNPI e i vigenti SQ regionali che applicano la produzione integrata definita nei disciplinari approvati con le modalita' stabilite dal presente decreto e la cui norma tecnica di riferimento sia stata verificata dai competenti servizi comunitari a seguito della notifica di cui alla direttiva 98/34/CE. I produttori che aderiscono ai predetti SQ regionali hanno la facolta' di contraddistinguere le produzioni certificate, con il marchio del SQNPI in maniera esclusiva o affiancato a quello regionale, nel rispetto delle modalita' d'uso previste nel regolamento di cui all'art. 9.
Roma, 8 maggio 2014

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 2615
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone