Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 luglio 2014 |
Riparto, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dell'incremento di 6.000 milioni di euro della dotazione per il 2014 del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili». |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il comma 1 dell'art. 32 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede l'incremento di 6.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2014 del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per far fronte ai pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 32, che dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, e' stabilita la distribuzione dell'incremento di cui al predetto comma 1 tra le tre Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e sono fissati, in conformita' alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione delle maggiori risorse alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che in precedenza non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo; Visto il comma 3 del medesimo art. 32, che dispone che il decreto ministeriale di cui al punto precedente determina anche l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, derivante da eventuali disponibilita' relative ad anticipazioni di liquidita' attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, ivi incluse quelle conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal tavolo di cui al comma 4, dell'art. 2, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, del medesimo art. 2, richiesti alle regioni e province autonome; Considerato il medesimo comma 3 dell'art. 32, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che prevede che l'erogazione delle anticipazioni di liquidita' a valere sulle risorse attribuite con il presente decreto alla Sezione di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, e' subordinata, oltre che alla verifica positiva del tavolo di cui al comma 4, dell'art. 2, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni e Province autonome, con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente; Visto il comma 4 dell'art. 32 che ha stabilito che sono ammesse alle anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti del settore sanitario di cui al medesimo art. 32 le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 311, del 2004, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno, riservando, a tale scopo l'importo di 600 milioni di euro dell'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'art. 32. Visto il comma 332 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 45-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che facoltizza la societa' EUR Spa a presentare, entro il 15 luglio 2014, un'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro per l'accesso ad un'anticipazione di liquidita', nell'importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari», di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; Visto il comma 6 dell'art. 5 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, che prevede che il fondo di rotazione di cui all'art. 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' incrementato, per l'anno 2014, di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2013; Considerato l'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in particolare, i commi da 13 a 17-quinquies, recanti modalita' e criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidita' in favore degli enti locali; Visto l'Addendum alla convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la «CDP») ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2013 (l' «Addendum»); Considerato l'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonche' i relativi decreti di riparto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 recante «Riparto delle somme di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35» e del 28 marzo 2014 recante «Riparto delle somme di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35», disciplinanti le modalita' e i criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidita' per il pagamento da parte delle Regioni dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari; Visti, con riferimento al pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale: l'art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, recante disposizioni per la concessione dell'anticipazione di liquidita' in favore delle Regioni per il pagamento dei debiti sanitari; in particolare i commi 5 e 6 del richiamato art. 3 che hanno rispettivamente stabilito le condizioni perche' le regioni possano accedere alle risorse, anche in tranche successive, nonche' obblighi in materia di certificazione dei pagamenti e di effettuazione delle relative scritture contabili; i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013, del 2 luglio 2013, del 20 febbraio 2014 e del 14 marzo 2014; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al richiamato art. 32, commi 1 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, alla ripartizione, per l'anno 2014, dell'incremento della dotazione del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di 6.000 milioni di euro, destinandolo alla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» per 3.000 milioni di euro, alla «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» per 2.200 milioni di euro e, infine, alla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale» per 800 milioni di euro; Sentita la Conferenza Unificata nella seduta del 10 luglio 2014;
Decreta:
Art. 1 Dotazione delle tre sezioni fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili. 1. Per l'anno 2014, l'incremento della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e' pari a 3.000 milioni di euro, quello della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» ammonta a 2.200 milioni di euro e, infine, quello della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale» e' fissato in 800 milioni di euro. 2. Fermo restando l'incremento complessivo per l'anno 2014 del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, l'incremento della dotazione di ciascuna sezione, come stabilito al comma precedente, puo' essere modificato, sulla base delle richieste di accesso alle sezioni stesse avanzate dagli enti territoriali interessati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
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| Art. 2 Beneficiari dell'anticipazione
1. Le risorse di cui all'art. 1 sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidita' in favore degli enti territoriali, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
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| Art. 3 Concessione risorse a enti locali
1. I criteri e le modalita' per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'anticipazione di cui all'art. 2, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», nonche' per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore generale del Tesoro di intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province italiane (UPI) e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP. 2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, la domanda di anticipazione da parte degli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 deve essere presentata, a pena di nullita', entro la data prevista dal predetto atto aggiuntivo. 3. Le anticipazioni saranno concesse entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di cui al precedente comma proporzionalmente e nei limiti delle somme disponibili per l'anno 2014 nella «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e saranno restituite con le modalita' di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013. 4. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito del medesimo Ministero. 5. In caso di mancata corresponsione delle rate di ammortamento relative alle suddette anticipazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013. 6. Alle anticipazioni di cui al presente articolo si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 13-bis a 17, del decreto-legge n. 35 del 2013.
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| Art. 4 Concessione risorse a regioni per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari
1. Ai fini dell'accesso all'anticipazione di cui all'art. 2 a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari», le regioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 31 luglio 2014, apposita richiesta congiunta del Presidente e del responsabile finanziario. 2. L'anticipazione da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, proporzionalmente sulla base delle richieste di cui al comma 1 e fino a concorrenza massima dell'importo assegnato alla Sezione di cui al medesimo comma 1, al netto di euro 100.000.000, di cui al comma 332, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, e' stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro l'11 agosto 2014. Entro e non oltre il 6 agosto 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. 3. L'erogazione a ciascuna regione dell'anticipazione di cui al comma 2 e' subordinata agli adempimenti di cui al comma 3, dell'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte del competente tavolo ai sensi del comma 4 del richiamato art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. 4. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, e' stabilita l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014 della Sezione di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, derivante da eventuali disponibilita' relative ad anticipazioni di liquidita' attribuite precedentemente e non erogate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, ivi incluse quelle conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui al comma 4, dell'art. 2, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a) , b) e c), del comma 3, del medesimo art. 2, richiesti alle regioni e province autonome. 5. Restano ferme le prescrizioni sulla tempistica e sulla natura dei pagamenti recate dai commi 5 e 6, dell'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013, nonche' le modalita' di certificazione dei pagamenti effettuati previste dai commi 5 e 6-bis del medesimo art. 2.
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| Art. 5 Concessione risorse a regioni per debiti sanitari
1. Ai fini dell'accesso all'anticipazione di cui all'art. 2 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale», le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 31 luglio 2014, apposita richiesta congiunta del Presidente e del responsabile finanziario. 2. L'anticipazione da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, proporzionalmente sulla base delle richieste di cui al comma 1 e fino a concorrenza massima dell'importo assegnato alla sezione di cui al medesimo comma 1, e' stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro l'11 agosto. Entro e non oltre il 6 agosto 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. 3. L'erogazione a ciascuna regione dell'anticipazione di cui al comma 2 e' subordinata agli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 35/2013, nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo ai sensi del medesimo comma 5, dell'art. 3 del decreto-legge n. 35/2013. 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 35/2013. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2014
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2272
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