Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 30 giugno 2014 |
Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari aventi scadenza entro il 31 dicembre 2014, contenenti sostanze attive approvate in sede comunitaria. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie», relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche; Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articoli 5 e 8, comma 1, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e successive modificazioni ed integrazioni; Visti in particolare i decreti dirigenziali che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari entro il 31 dicembre 2014; Visto il decreto dirigenziale 27 giugno 2013 con il quale e' stata stabilita la proroga al 30 giugno 2014 delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate in sede comunitaria; Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive della Commissione relativi all'iscrizione di sostanze attive figuranti nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 a conclusione della loro valutazione comunitaria, ora considerate approvate ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, come disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e successive modifiche; Considerato che le suddette direttive di iscrizione e i relativi decreti di recepimento definiscono specifiche modalita' e scadenze di attuazione per gli adeguamenti dei prodotti fitosanitari alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti, nonche' condizioni e decorrenza della revoca dei prodotti per i quali non sono state presentate le relative istanze di adeguamento e le documentazioni previste, secondo le scadenze prefissate; Considerato che sono attualmente in corso di emanazione i provvedimenti di ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari conformi alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e che si rende necessario assicurare nel contempo la continuita' delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego; Ritenuto di prorogare al 31 maggio 2015 la validita' delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 31 dicembre 2014, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali: si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al Regolamento (UE) ) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 giugno 2011; sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e per i quali sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato al Regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011;
Decreta:
Sono prorogate al 31 maggio 2015 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 31 dicembre 2014, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali: si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al Regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011; sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e per i quali sono tuttora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato al Regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011 sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari oggetto del presente provvedimento, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. L'elenco dei prodotti fitosanitari che rientrano nella presente proroga e' reso disponibile sul sito del ministero della salute all'indirizzo: www.salute.gov.it. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e portato a conoscenza delle imprese interessate tramite comunicato pubblicato nel sito del ministero della salute. I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati». Roma, 30 giugno 2014
Il direttore generale: Borrello
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