Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 luglio 2014
Monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 1 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) che prevede che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
Visto il comma 19 dell'art. 31 della predetta legge n. 183 del 2011 che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il patto di stabilita' interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visti i commi da 2 a 4-ter e il comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che definiscono le modalita' di calcolo dell'obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del patto di stabilita' interno;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11400 del 10 febbraio 2014, con cui e' stato definito il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno del triennio 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui al comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;
Visto il comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative ad entrate registrate successivamente al 2008;
Visto il comma 9-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, per l'anno 2014, esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni nel primo semestre dell'anno 2014, nei limiti degli spazi finanziari assegnati a ciascun ente in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;
Visto il comma 10 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno di cui al comma 3 del medesimo art. 31, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, nonche' le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative ad entrate registrate successivamente al 2008;
Visto il comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal citato comma 10, prevede che l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento, ovvero all'anno successivo qualora la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre;
Visto il comma 12 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 50 del decreto-legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario utile per la verifica del patto di stabilita' interno le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite;
Visto il comma 14-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, nel limite di 10 milioni di euro annui, delle spese correnti sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarita' territoriali dell'exclave;
Visto il comma 14-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro annui. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2014 che, in attuazione del citato comma 14-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, individua i comuni beneficiari, nonche' i relativi importi, dell'esclusione dal patto di stabilita' interno, per gli anni 2014 e 2015, delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 che, ad integrazione di quello del 13 giugno 2014, emanato in attuazione del citato comma 14-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, individua, per l'anno 2014, ulteriori comuni beneficiari, nonche' i relativi importi, dell'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica;
Visto il comma 15 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude l'applicazione dei vincoli connessi al rispetto del patto di stabilita' interno alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti, rinviando la definizione dei criteri e delle modalita' per la determinazione dell'importo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;
Visto il comma 16 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il comma 6 dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", che prevede, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno delle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 assegnate alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto su apposite contabilita' speciali, nonche' i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo art. 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa economica di cui al citato decreto-legge;
Visto il comma 1-ter dell'art. 7 del decreto-legge n. 74 del 2012, che prevede, per gli anni 2013 e 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno delle spese sostenute dai comuni di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro;
Visto l'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che amplia la platea degli enti a cui si applicano le disposizioni di cui al precitato decreto-legge n. 74 del 2012;
Visto il comma 3 dell'art. 10-quater del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che, per gli anni 2013 e 2014, prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno del contributo attribuito ai comuni che hanno registrato il maggior taglio delle risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che dispone che le risorse relative all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalita' portuali ed ambientali previsti dal nuovo Piano regolatore portuale della regione Toscana, erogate dalla regione Toscana o dal comune di Piombino, nel limite 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono escluse dai limiti del patto di stabilita' interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sara' individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto l'art. 7-quater del decreto-legge n. 43 del 2013, che dispone, per gli anni 2013, 2014 e 2015, che le risorse comunali, regionali e statali relative all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono escluse dai limiti del patto di stabilita' interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza che sara' individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il comma 536 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014), che dispone che una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 535 del medesimo art. 1, che ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, e' destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stabilito il riparto dei predetti spazi tra i singoli comuni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 13365 del 18 febbraio 2014 che, in attuazione del citato comma 536 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, ha attribuito spazi finanziari, per 10 milioni di euro, ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, per sostenere pagamenti in conto capitale;
Visto il comma 546 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti locali per estinguere i debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, i debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni e i debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita' entro la stessa data, ai sensi dell'art. 194 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 17785 del 28 febbraio 2014 con il quale, in attuazione dei commi 546 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, sono stati ripartiti spazi finanziari, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro, alle province e ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che ne hanno fatto richiesta, per escludere dal patto di stabilita' interno 2014 i pagamenti di cui al citato comma 546 del medesimo art. 1 della legge n. 147 del 2013;
Visto il comma 1-bis dell'art. 18 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno del rimborso delle rate di ammortamento da parte dello Stato per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui l'ente locale e' tenuto a pagare le rate di ammortamento con obbligo di rimborso da parte dello Stato, nel caso di iscrizione da parte dell'ente locale beneficiario, ai sensi del comma 76 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del ricavato dei suddetti mutui tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti;
Visto il comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il quale prevede che il contributo di 25 milioni di euro erogato per l'anno 2014 al comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015 non e' considerato tra le entrate finali di cui all'art. 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2014;
Visto il comma 8-bis dell'art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, che dispone l'esclusione dal patto di stabilita' interno, per l'anno 2014, delle spese sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna di cui al medesimo art. 1, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro nel medesimo anno 2014;
Visto il comma 104 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che, abrogando i commi da 1 a 13 dell'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone, tra l'altro, che le unioni costituite dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono piu' assoggettate alla disciplina del patto di stabilita' interno prevista per i comuni avente corrispondente popolazione;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto l'art. 36, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' della sperimentazione di cui al comma 1 del medesimo art. 36, nonche' individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2012, con il quale sono individuate le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 dal 1° gennaio 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2013, con il quale sono individuate le ulteriori amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 dal 1° gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 92164 del 15 novembre 2013, con il quale sono individuate le ulteriori amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 dal 1° gennaio 2014;
Visti i commi da 1 a 7 dell'art. 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 che prevedono l'applicazione del meccanismo del "Patto orizzontale nazionale";
Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012 che prevede che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario dell'ente attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti con il meccanismo del "Patto orizzontale nazionale" sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nell'anno spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno;
Considerato che il comma 32 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 luglio 2014;

Decreta:
Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in applicazione del comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2014 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche con riferimento alla situazione debitoria, con le modalita' e i prospetti definiti nell'allegato che e' parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il patto di stabilita' interno sul sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
 
Allegato

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente allegato definisce le regole, le modalita' e i modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilita' interno per l'anno 2014 ed e' strutturato secondo il seguente schema: A. ISTRUZIONI GENERALI
A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione
A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio
A.3. Creazione di nuove utenze
A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilita' interno
A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI MONIT/14 E MONIT/14/A
PER LE PROVINCE ED I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000
ABITANTI
B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilita' interno
B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza
B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento
B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse
B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1, B.1.2 e B.1.3
B.1.5 Esclusione dei pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo semestre 2014
B.1.6 Risorse connesse al Piano generale di censimento
B.1.7 Spese sostenute dal comune di Campione di Italia
B.1.8 Spese sostenute dai comuni per gli interventi di edilizia scolastica
B.1.9 Federalismo demaniale
B.1.10 Investimenti infrastrutturali
B.1.11 Risorse provenienti dalle contabilita' speciali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
B.1.12 Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
B.1.13 Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprieta' comunale
B.1.14 Esclusione delle spese per interventi portuali per il comune di Piombino
B.1.15 Esclusione delle risorse per interventi relativi al progetto approvato dal CIPE con deliberazione n. 57/2011 (TAV)
B.1.16 Esclusione a favore dei comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013
B.1.17 Esclusione dei pagamenti dei debiti pregressi
B.1.18 Rimborso rate di ammortamento dei mutui da parte dello Stato
B.1.19 Esclusione del contributo attribuito al comune di Milano per la realizzazione di Expo 2015
B.1.20 Esclusione delle spese sostenute dai comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dai successivi eventi alluvionali
B.2. Alcune precisazioni
B.2.1 Enti locali ammessi alla sperimentazione
B.2.2 Patto orizzontale nazionale
B.2.3 Trasferimenti statali e regionali
B.2.4 Verifica del rispetto del patto di stabilita' interno C. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI A. ISTRUZIONI GENERALI A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione
Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti compilano semestralmente il prospetto MONIT/14 allegato al presente decreto inserendo i dati richiesti in migliaia di euro.
Le risultanze del patto di stabilita' interno devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di- S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf. A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio
Cumulabilita' - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo semestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2014).
Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' che prevede il blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del secondo semestre risultino inferiori a quelli del semestre precedente. Per le voci di parte corrente, poiche' e' possibile che gli impegni siano provvisori, non e' previsto il blocco ma solo un messaggio di avvertimento di cui l'ente dovra' tener conto per la corretta quadratura dei dati.
Variazioni - In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al semestre cui si riferisce l'errore.
Dati provvisori - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio del patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolar modo con riferimento alle voci in conto capitale considerate in termini di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non sia quella definitiva, e' necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. Al riguardo, con riferimento al monitoraggio del secondo semestre, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione 2014. Trascorso tale termine l'ente non puo' piu' apportare variazioni ai dati trasmessi salvo che nei seguenti casi:
1. se rileva, rispetto a quanto gia' trasmesso, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno (art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011) e cioe':
a) in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, se si accerta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, rispetto ai dati precedentemente trasmessi. Ad esempio, se l'obiettivo e' pari a 10 e l'ente ha inizialmente comunicato un risultato di -5, se accerta successivamente un risultato di -10, e' tenuto a variare i dati del monitoraggio e a trasmettere una nuova certificazione.
b) se le nuove risultanze contabili, contrariamente alle precedenti, attestano il mancato rispetto del patto di stabilita' interno. Ad esempio, se l'obiettivo e' pari a 10 e l'ente ha inizialmente comunicato un risultato di 15, se accerta successivamente un risultato di -10, e' tenuto a variare i dati del monitoraggio e a trasmettere una nuova certificazione.
c) in caso di rispetto del patto di stabilita' interno, se si accerta una minore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, rispetto ai dati precedentemente trasmessi. Ad esempio, se l'obiettivo e' pari a 10 e l'ente ha inizialmente comunicato un risultato di 20, se accerta successivamente un risultato di 15, e' tenuto a variare i dati del monitoraggio e a trasmettere una nuova certificazione.
2. a seguito di accertamento successivo della violazione del patto di stabilita' interno (art. 31, commi 28 e 29, della legge n. 183 del 2011). In tal caso, l'ente locale inadempiente e' tenuto a rettificare i dati inseriti in sede di monitoraggio del patto di stabilita' interno e ad inviare una nuova certificazione del saldo finanziario di competenza mista conseguito entro trenta giorni dal predetto accertamento. A.3. Creazione di nuove utenze
Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, e' necessario che ciascun ente comunichi o mediante la pagina del sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/, oppure inviando all'indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it, le informazioni sotto indicate:
a. nome e cognome del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all'inserimento dei dati;
b. codice fiscale;
c. ente di appartenenza;
d. recapito di posta elettronica istituzionale e telefonico del responsabile del servizio finanziario e delle persone da abilitare all'inserimento dei dati.
Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, piu' utenze.
Si invitano gli enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare la registrazione, seguendo la procedura sopra descritta, nel piu' breve tempo possibile. A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di
stabilita' interno
Le istruzioni necessarie per l'utilizzo del sistema web, relativo al patto di stabilita' interno, sono disponibili sulla pagina iniziale dell'applicazione web nel documento riportante la dicitura "Regole per il sito". A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto
Si segnala che, riguardo ai criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilita' interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti possono far riferimento alla Circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato visionabile sul sito: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2014/Circolare_N._6_ del_18_febbraio_2014.html. Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782, dal lunedi' al venerdi' con orario 8.00-13.00 / 14.00-18.00;
pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi;
drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilita' interno;
protezionecivile@pec.governo.it e Ufficio.ABI@protezionecivile.it. (Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalita' di comunicazione dei dati a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI MONIT/14 E MONIT/14/A
PER LE PROVINCE ED I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000
ABITANTI
Con il modello MONIT/14 sono acquisite le informazioni finanziarie, cumulate a tutto il periodo di riferimento, per la determinazione del saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, tra le entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e le spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa), cosi' come definito dal comma 3 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012).
Piu' precisamente, il saldo espresso in termini di competenza mista e' calcolato come somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui), per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Tra le entrate finali non sono considerati l'avanzo di amministrazione ed il fondo di cassa (si vedano, in proposito, i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).
Come gia' indicato nel decreto n. 11400 del 10 febbraio 2014, relativo alla definizione degli obiettivi 2014-2016, anche per la determinazione del saldo finanziario utile ai fini del monitoraggio del rispetto del patto di stabilita' interno rilevano le voci cosi' come scritte nei rendiconti degli enti. Al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, infatti, non possono essere prese in considerazione eventuali richieste di contabilizzazione delle entrate e delle uscite in difformita' dalla loro reale allocazione nei documenti di bilancio. Infatti, la riallocazione convenzionale delle predette poste contabili determinerebbe una alterazione del concorso alla manovra degli enti locali rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, atteso che ai fini del calcolo dell'indebitamento netto dell'anno di riferimento rilevano le poste come iscritte nei bilanci e non quelle convenzionalmente considerate. B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di
stabilita' interno
La vigente disciplina del patto di stabilita' interno, al fine di evitare che i vincoli del patto rallentino gli impegni e i pagamenti per interventi considerati prioritari e strategici, nonche' per correggere eventuali effetti anomali che potrebbero determinarsi sui saldi a causa del non allineamento temporale tra entrata e spesa, prevede l'esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno di alcune tipologie di entrate e di spese, alcune delle quali gia' previste dalla normativa previgente.
Nei paragrafi che seguono sono indicate le esclusioni vigenti. B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza
Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
Come e' noto, il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/92, nel testo sostituito dal comma 1 dell'art. 1 del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato d'emergenza, si provvede, in linea generale e salvo che sia diversamente stabilito con la stessa deliberazione dello stato di emergenza, anche a mezzo di ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Cio' premesso, l'esclusione di cui al comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 e' estesa, per analogia, anche alle spese sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
In particolare, le esclusioni operano distintamente per le entrate e per le spese nel modo di seguito indicato:
1. Entrate. Sono escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato di cui al comma 5-quinquies dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992 (e non anche da altre fonti) purche' registrate (ovvero accertate, per la parte corrente, e incassate, per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Non sono, pertanto, considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti esclusivamente dal bilancio dello Stato. L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle regioni.
2. Spese. Sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale - disposti a valere sulle predette risorse statali - effettuati per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, purche' effettuati a valere su risorse registrate (ovvero accertate, per la parte corrente, e incassate per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo, si sottolinea che sono escluse dal patto di stabilita' interno le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di spesa (ad esempio le spese sostenute dal comune a valere su risorse proprie o a valere su donazioni di terzi).
L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in piu' anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate.
Si precisa che le spese sono escluse anche successivamente alla revoca o alla scadenza dello stato di emergenza ovvero a seguito di rientro nel regime ordinario, purche' nei limiti delle corrispondenti entrate accertate (per la parte corrente) o incassate (per la parte capitale) in attuazione delle predette ordinanze di necessita' e di urgenza connesse allo stato emergenziale.
L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere, nonche' all'effettiva emanazione delle ordinanze in questione.
Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile di valutare la natura delle spese oggetto di esclusione, gli enti interessati sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, ai sensi del successivo comma 8 dell'art. 31, l'elenco con l'indicazione delle spese escluse dal patto di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella parte capitale, nonche' delle relative risorse attribuite dallo Stato, per permettere la verifica della corrispondenza tra le spese sostenute e le suddette risorse statali.
La presentazione di detto elenco costituisce un obbligo a carico dell'ente beneficiario. Pertanto, la sua omessa o ritardata comunicazione, rappresentando una violazione di una disposizione di legge, impedisce il perfezionamento dell'iter che consente allo stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni.
Si ritiene opportuno segnalare che l'individuazione delle spese e delle entrate da escludere ricade nella responsabilita' degli enti che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta valutazione in merito alle opere e alla tipologia di finanziamenti oggetto della esclusione. A tal proposito, si segnala l'opportunita' che eventuali chiarimenti in merito vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. paragrafo A.5 del presente decreto).
Qualora le spese effettuate dall'ente non venissero riconosciute dal Dipartimento della Protezione Civile si ritiene che, in analogia con quanto previsto dal comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 in caso di mancato o minore riconoscimento di fondi da parte dell'Unione Europea (cfr. paragrafo B.1.3 del presente decreto), l'importo corrispondente alle spese non riconosciute dovra' essere considerato nel saldo finanziario valido ai fini del patto di stabilita' interno.
Le poste da escludere ai sensi del citato comma 7 trovano evidenza nelle voci E4, E14, S2 e S13 del modello MONIT/14.
Infine, con riferimento all'esclusione delle spese per interventi calamitosi sostenute utilizzando risorse proprie, il comma 8-bis dell'art. 31 prevede che, con apposita legge, le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province per eventi calamitosi, per i quali e' stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamita' e nei due esercizi successivi, siano escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, nei limiti delle risorse rese disponibili, ai sensi del successivo comma 8-ter. A differenza, del comma 7, il richiamato comma 8-bis prevede l'esclusione di spese per interventi legati ad eventi calamitosi finanziati con risorse proprie degli enti danneggiati purche' sia emanata una specifica disposizione di legge in assenza della quale l'esclusione in parola non puo' essere operata. B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento
Il comma 9 del richiamato art. 31 equipara, ai fini del patto di stabilita' interno, gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali e' intervenuta la dichiarazione di grande evento di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, agli interventi di cui alla dichiarazione di stato di emergenza descritta al precedente punto B.1.1.
Al riguardo, si rammenta che il citato comma 5 dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 343 del 2001 e' stato abrogato dall'art. 40-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ne consegue che l'esclusione delle entrate e delle spese relative alla richiamata dichiarazione di grande evento continua ad applicarsi esclusivamente con riferimento alle operazioni finanziarie (accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti) non ancora concluse e la cui dichiarazione di grande evento e' avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012.
L'esclusione delle entrate e delle relative spese, sebbene effettuate in piu' anni, e' operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato purche' registrati (ovvero accertati per la parte corrente e incassati per parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. L'esclusione non opera invece per le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dall'ente per il grande evento a valere su risorse proprie).
Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti riferiti ai grandi eventi ancora oggetto di esclusione, si ribadisce l'opportunita' che i chiarimenti in materia vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. paragrafo A.5 del presente decreto).
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E5, E15, S3 e S14 del modello MONIT/14. B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse
Anche per il 2014, con riguardo alle risorse provenienti dalla Unione Europea, il comma 10 del summenzionato art. 31 esclude, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonche' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune.
Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal patto di stabilita' interno, ai sensi del citato comma 10, le spese finanziate con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, dovendo essere restituite all'U.E., devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali.
La valutazione specifica circa la natura delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonche' sulla base delle informazioni fornite dall'ente che assegna le risorse.
Si evidenzia, inoltre, che l'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese connesse alla realizzazione di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea opera nei limiti delle risorse comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale per la sua realizzazione e non riguarda, pertanto, le altre spese comunque sostenute dall'ente per la realizzazione dello stesso progetto e non coperte dai fondi U.E..
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purche' relative ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e riscosse per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008.
In proposito, occorre precisare che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa.
Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea.
Si segnala, inoltre, che il comma 11 del medesimo art. 31 stabilisce che, qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento o all'anno successivo, se la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre. Infine, si ritiene utile sottolineare che, qualora l'ente locale non abbia escluso, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti dall'Unione Europea nell'anno del loro effettivo accertamento/incasso, non puo' successivamente escludere le correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno/pagamento. Infatti, la mancata esclusione dal saldo di tali entrate e' da ritenersi assimilabile all'ipotesi in cui l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'attuazione del richiamato comma 10 dell'art. 31 con conseguente inclusione dei pagamenti non riconosciuti tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' stato comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo se la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E6, E16, S4 e S15 del modello MONIT/14. B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1,
B.1.2 e B.1.3
Per rendere piu' agevole l'applicazione del meccanismo di esclusione previsto per le entrate e le relative spese connesse alle calamita' naturali, ai grandi eventi e alle risorse provenienti dalla Unione Europea si riportano, a titolo esemplificativo, alcune possibili fattispecie:
Risorse di parte corrente:
1. L'ente negli anni 2009-2013 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2014, 2015, 2016, etc.);
2. l'ente, nell'anno 2014, accerta 100 a fronte di impegni gia' assunti a valere su altre risorse negli anni 2009-2013; l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2014 mentre non possono essere esclusi ulteriori impegni a valere sui 100;
3. l'ente, nell'anno 2014, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni 2015, 2016; l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2014 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2015, 2016.
Risorse in conto capitale:
1. L'ente negli anni 2009-2013 ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2014, 2015, 2016, etc.);
2. l'ente, nell'anno 2014, incassa 100 a fronte di spese gia' effettuate a valere su altre risorse negli anni 2009-2013; l'incasso di 100 e' escluso dal saldo 2014 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;
3. l'ente, nell'anno 2014, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2015 e 2016; l'incasso di 100 e' escluso dal saldo 2014 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2015 e 2016.
Le esclusioni di cui ai precedenti tre paragrafi, non si applicano alle entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali, relative ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e riscosse per la parte in conto capitale) a partire dal 1° gennaio 2009.
Si ribadisce, inoltre, che l'esclusione delle entrate e delle relative spese dal saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno di cui ai citati commi 7, 9 e 10 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 rappresenta un obbligo e non una facolta' per gli enti locali. Pertanto, anche per gli enti che nel 2013 sono stati assoggettati per la prima volta alla disciplina del patto di stabilita' interno, l'esclusione in parola opera a prescindere dalla circostanza che tali entrate e tali spese si siano verificate in costanza di assoggettamento agli obblighi relativi al patto di stabilita' interno.
Infine, qualora un ente, erroneamente, non abbia escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno le predette entrate nell'anno del loro effettivo accertamento o incasso, in assenza di rettifica in tal senso della certificazione relativa all'anno in questione, l'ente non puo' operare l'esclusione dal saldo finanziario delle correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno o pagamento. B.1.5 Esclusione dei pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo
semestre 2014
Il comma 9-bis dell'art. 31, introdotto dal comma 535 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2014, dispone l'esclusione dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno 2014 dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni nel primo semestre del 2014, nel limite di 1.000 milioni di euro, di cui 840 milioni di euro riservati ai comuni e 150 milioni di euro alle province. Un'ulteriore quota, pari a 10 milioni di euro, e' destinata specificamente a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013 (comma 536 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 (cfr. paragrafo B.1.16).
La distribuzione degli importi della citata esclusione tra i singoli enti, pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, e' stata operata attribuendo gli spazi finanziari in proporzione all'obiettivo assegnato a ciascuno di essi, fino a concorrenza degli stessi importi.
Piu' precisamente, ai sensi del comma 9-bis, gli enti locali utilizzano gli spazi finanziari di cui al comma 535, nonche' gli ulteriori spazi finanziari che si liberano a seguito della esclusione in parola, esclusivamente per pagamenti in conto capitale, sia in conto competenza che in conto residui, da effettuare nel primo semestre del 2014. Pertanto, i pagamenti in conto capitale che avverranno nel secondo semestre non potranno essere esclusi a valere sui predetti spazi finanziari.
I pagamenti effettuati nel primo semestre del 2014, nei limiti degli spazi finanziari attribuiti, trovano evidenza nella voce S16 del modello MONIT/14. Tale voce sara' editabile solo con riferimento al primo semestre. Nel secondo semestre la corrispondente voce sara' bloccata e, quindi, non piu' modificabile.
Infine, l'ultimo periodo del citato comma 9-bis prevede che gli enti locali utilizzino i maggiori spazi finanziari derivanti dalla predetta esclusione, solo per effettuare pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. Si precisa che tali pagamenti non costituiscono una ulteriore esclusione dal saldo finanziario, ma devono essere indicati dagli enti solo al fine di verificare la corretta applicazione della norma.
L'informazione relativa ai predetti pagamenti trova evidenza nella voce PagCap del modello MONIT/14. B.1.6 Risorse connesse al Piano generale di censimento
Anche per l'anno 2014 trova applicazione il comma 12 dell'art. 31 che, per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, prevede l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno delle eventuali risorse residue trasferite dall'ISTAT nonche' delle eventuali spese residue per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite.
Trattandosi di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, si ribadisce che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilita' va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti.
Le disposizioni contenute nel citato comma 12 si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lett. a), del citato art. 50 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E7 e S5 del modello MONIT/14. B.1.7 Spese sostenute dal comune di Campione di Italia
Il comma 14-bis dell'art. 31, come introdotto dal comma 537 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2014, dispone, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, l'esclusione dal saldo finanziario di parte corrente rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, delle spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarita' territoriali dell'exclave. L'esclusione opera per le sole spese correnti, nel limite di 10 milioni di euro annui.
La posta da escludere trova evidenza nella voce S6 del modello MONIT/14 B.1.8 Spese sostenute dai comuni per gli interventi di edilizia
scolastica
Il comma 14-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come introdotto dall'art. 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, dispone, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione riguarda le spese in conto capitale ed opera nel limite complessivo di 122 milioni di euro annui. I comuni beneficiari della presente esclusione sono stati individuati con due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 13 giugno 2014 e del 30 giugno 2014.
La posta da escludere trova evidenza nella voce S17 del modello MONIT/14. B.1.9 Federalismo demaniale
Con riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il comma 15 del citato art. 31 dispone l'esclusione dai vincoli del patto di stabilita' interno di un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.
I criteri e le modalita' per la determinazione dell'importo sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3, dell'art. 9, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, che ad oggi non risulta essere stato emanato. Ne consegue che il richiamato comma 15 trovera' applicazione successivamente all'emanazione della predetta disposizione attuativa.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S7 e S18 del modello MONIT/14. B.1.10 Investimenti infrastrutturali
Il comma 16 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 introduce un'ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilita' interno riferita alle spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
In particolare, il citato art. 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilita' di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di 250 milioni di euro, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in societa' esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.
Ad oggi il predetto decreto interministeriale attuativo della presente norma non e' stato emanato. In ogni caso, e' stata prevista la voce S19 nel modello MONIT/14 in cui evidenziare l'eventuale esclusione. B.1.11 Risorse provenienti dalle contabilita' speciali delle Regioni
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
Anche per il 2014, l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, prevede che le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, assegnate alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, presenti nelle apposite contabilita' speciali, eventualmente trasferite dalle stesse Regioni agli enti locali di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nonche' i relativi utilizzi, non rilevano ai fini del patto di stabilita' interno degli stessi enti locali beneficiari. In particolare, l'esclusione opera solo per i comuni e per le province che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del richiamato art. 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa economica di cui al citato decreto-legge. Tale esclusione opera sia per le entrate che per le relative spese, sia di parte corrente che di parte capitale, purche' la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate nel triennio 2012-2014.
Tale esclusione trova applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, per tutti i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, nonche' per le province stesse, interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. Ai sensi dell'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dall'art. 11, comma 3-ter, lett. a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, l'esclusione, e' altresi' estesa ai comuni di Ferrara e Mantova, nonche', previa verifica da parte della regione di appartenenza, dell'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici in parola, ai comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio e Argenta.
Ai fini di una corretta compilazione del modello MONIT/14, si sottolinea che il sistema effettua un controllo di cumulabilita' che prevede il blocco della procedura di acquisizione qualora il dato inserito per l'esclusione di spesa - di parte corrente o di parte capitale - sommato a quello relativo all'esclusione inserito negli anni 2012 e 2013 risulti superiore ai dati cumulati inseriti negli anni 2012, 2013 e 2014 per le corrispondenti voci di entrata, di parte corrente o di parte capitale.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E8, E17, S8 e S20 del modello MONIT/14. B.1.12 Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012
L'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74 del 2012 prevede per gli stessi comuni indicati al paragrafo B.1.11, l'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per il 2014, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese che ciascun ente puo' escludere dal patto di stabilita' interno e' determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione. L'importo delle spese da escludere dovra' essere comunicato dalle predette regioni al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati entro il 30 giugno del 2014, con nota sottoscritta dal responsabile legale e dal responsabile del servizio finanziario.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S9 e S21 del modello MONIT/14. B.1.13 Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di
proprieta' comunale
Il comma 3 dell'art. 10-quater del decreto-legge n. 35 del 2013, prevede, anche per l'anno 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno del contributo attribuito ai comuni che hanno registrato il maggior taglio delle risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale contributo, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2014, e' ripartito tra i comuni con decreto del Ministero dell'interno 3 ottobre 2013, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
La posta da escludere trova evidenza nella voce E9 del modello MONIT/14. B.1.14 Esclusione delle spese per interventi portuali per il comune
di Piombino
Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 43 del 2013 prevede per la regione Toscana e per il comune di Piombino l'esclusione, per l'anno 2014, dei pagamenti connessi all'attuazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalita' portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale della Regione Toscana. L'esclusione opera nel limite complessivo di 10 milioni di euro. La quota di competenza comunale sara' individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
La posta da escludere, previa comunicazione del Commissario straordinario, trova evidenza nella voce S22 del modello MONIT/14. B.1.15 Esclusione delle risorse per interventi relativi al progetto
approvato dal CIPE con deliberazione n. 57/2011 (TAV)
L'art. 7 quater del decreto-legge n. 43 del 2013 prevede, per gli enti locali interessati all'opera relativa al collegamento internazionale Torino-Lione, l'esclusione dai limiti del patto di stabilita' interno dei pagamenti relativi agli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011 o che, in tal senso, saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con risorse comunali, regionali e statali, ricomprendendo implicitamente in tale generica formulazione, in considerazione delle diverse fonti di finanziamento della spesa stessa, l'esclusione anche delle entrate relative agli interventi finanziati a valere sulle somme ricevute dallo Stato o dalla regione. Pertanto, anche per l'anno 2014, sono escluse dal patto di stabilita' interno i pagamenti connessi all'attuazione degli interventi in parola nonche' le connesse entrate statali e regionali. L'esclusione opera nel limite di 10 milioni di euro per la quota di rispettiva competenza che sara' individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E18 e S23 del modello MONIT/14. B.1.16 Esclusione a favore dei comuni della provincia di Olbia
colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013
Il comma 536 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2014 prevede che una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di 1.000 milioni di euro di cui al comma 9-bis dell'art. 31 della legge n. 183/2011, di cui al paragrafo B.1.5, e' destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 13365 del 18 febbraio 2014, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stato disposto il riparto dei suddetti spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia coinvolti negli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 da utilizzare esclusivamente per pagamenti in conto capitale, sia in conto competenza che in conto residui, nel primo semestre del 2014. I richiamati pagamenti, effettuati nel primo semestre del 2014, nei limiti degli spazi finanziari ottenuti di cui al citato decreto ministeriale, trovano evidenza nella voce S24 del modello MONIT/14. B.1.17 Esclusione dei pagamenti dei debiti pregressi
Il comma 546 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilita' 2014), ha previsto l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno 2014 delle province e dei comuni, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso dell'anno 2014 dagli enti locali per estinguere:
a) i debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) i debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
c) i debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che, entro la predetta data, presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita', ai sensi dell'art. 194 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 17785 del 28 febbraio 2014, emanato in attuazione del comma 548 del medesimo art. 1, e' stato operato il riparto dei predetti spazi finanziari, in favore delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che ne hanno fatto richiesta entro il termine del 14 febbraio 2014 previsto dal comma 547 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013. Gli enti locali utilizzano i predetti spazi finanziari per effettuare nel 2014 i pagamenti dei debiti sopra riportati, nei limiti degli stessi spazi ottenuti con il citato decreto ministeriale.
La posta da escludere trova evidenza nella voce S25 del modello MONIT/14. B.1.18 Rimborso rate di ammortamento dei mutui da parte dello Stato
Il comma 1-bis dell'art. 18 del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, ha fornito una interpretazione autentica del comma 76 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, chiarendo che, per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui l'ente locale e' tenuto a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborso delle stesse, il citato comma 76 si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario puo' iscrivere il ricavato derivante dall'accensione dei predetti mutui tra le entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. In tal caso, il medesimo comma 1-bis dell'art. 18 del decreto-legge n. 16 del 2014, stabilisce che il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non e' considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. Resta fermo che sono soggette al patto di stabilita' interno le spese effettuate dall'ente a valere sul contributo in questione derivante dall'accensione del suddetto mutuo.
Pertanto, i comuni che intendono iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti, devono escludere dalle entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno, il rimborso delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato.
La posta da escludere trova evidenza nella voce E 19 del modello MONIT/14 B.1.19 Esclusione del contributo attribuito al comune di Milano per
la realizzazione di Expo 2015
Il comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge n. 47 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, ha previsto, per l'anno 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno del contributo di 25 milioni di euro previsto per il comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. L'esclusione opera sia per le entrate di parte corrente che per le entrate in conto capitale.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E10 e E 20 del modello MONIT/14 B.1.20 Esclusione delle spese sostenute dai comuni dell'Emilia
Romagna colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e dai
successivi eventi alluvionali
Il comma 8-bis dell'art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, prevede l'esclusione dal patto di stabilita' interno, per l'anno 2014, delle spese sostenute dai comuni di cui al medesimo art. 1 con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e dei successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversita' atmosferiche per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro nel medesimo anno 2014.
La disposizione in parola risulta priva delle modalita' di distribuzione, a ciascun comune, degli spazi finanziari volti ad escludere le spese effettuate a valere sulle predette risorse provenienti da atti di liberalita'. Pertanto, il richiamato comma 8-bis, nella sua attuale formulazione, risulta inapplicabile atteso che i comuni non hanno contezza di quanta parte dell'esclusione dei 5 milioni di euro e' destinata a ciascuno di essi.
In ogni caso, in attesa di un intervento volto a rendere attuabile la norma e consentire, quindi, ai comuni beneficiari della stessa di effettuare gli interventi di ricostruzione in parola, sono state previste le voci S10 e S26 nel modello MONIT/14 in cui evidenziare le eventuali esclusioni. B.2 Alcune precisazioni B.2.1 Enti locali ammessi alla sperimentazione
Gli enti locali ammessi alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che si avvalgono della facolta' di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno, il cosiddetto fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, gia' imputate negli esercizi precedenti, e re-iscritte nell'esercizio 2014.
Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell'ambito della disciplina del patto di stabilita' interno, i predetti enti sommano all'ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.
Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del monitoraggio al 30 giugno 2014 del patto di stabilita' interno risultano come di seguito rappresentate:
+ Accertamenti correnti 2014 validi per il patto di stabilita' interno
+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata aggiornate al 30 giugno 2014 a seguito dell'approvazione del rendiconto 2013 o del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014)
- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa aggiornate al 30 giugno 2014)
= Accertamenti correnti 2014 adeguati all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente.
Ai fini del monitoraggio di fine anno le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno risultano come di seguito rappresentate:
+ Accertamenti correnti 2014 validi per il patto di stabilita' interno
+ Fondo pluriennale di parte corrente (importo definitivo iscritto in entrata del bilancio di previsione)
- Fondo pluriennale di parte corrente (dati di spesa di consuntivo o di preconsuntivo)
= Accertamenti correnti 2014 adeguati all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente.
Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilita' interno.
Si ribadisce, da ultimo, che il fondo pluriennale vincolato incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno solo per la parte corrente.
Le voci relative al fondo pluriennale di parte corrente/previsioni definitive di entrata e al fondo pluriennale di parte corrente/previsioni definitive di spesa trovano evidenza rispettivamente nelle voci E11 e S0 del modello MONIT/14. B.2.2 Patto orizzontale nazionale
Ai sensi dell'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per i comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita' interno "orizzontale nazionale" 2014, il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario dell'ente attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel 2014 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, per effettuare anche pagamenti relativi agli impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
La norma in parola si ritiene correttamente applicata se l'importo dei pagamenti di cui sopra non risulti inferiore ai medesimi spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo del patto di stabilita' interno "Orizzontale nazionale".
A tal proposito, si ritiene che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto orizzontale nazionale debbano essere utilizzati per i suddetti pagamenti effettuati successivamente alla comunicazione, sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, dell'avvenuta rimodulazione dell'obiettivo per effetto del predetto meccanismo.
Infine, come indicato anche nella Circolare esplicativa del patto di stabilita' interno n. 6 del 18 febbraio 2014, conseguentemente a quanto disposto dal comma 6 dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, si segnala che gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le finalita' di cui al medesimo art. 4-ter, non potendo essere utilizzati per altre finalita', sono recuperati, in sede di certificazione, determinando un peggioramento dell'obiettivo 2014, attraverso la rideterminazione del saldo obiettivo 2014 finale, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
I pagamenti di residui passivi di parte capitale e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, relativi anche agli impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014, effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo del patto di stabilita' interno "orizzontale nazionale", nei limiti degli stessi e secondo le modalita' sopra descritte, trovano evidenza nella voce denominata "PagRes" del modello MONIT/14, che sara' resa editabile solo ed esclusivamente nel prospetto relativo al secondo semestre 2014. B.2.3 Trasferimenti statali e regionali
Giova ribadire che i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desumibili dal conto consuntivo. B.2.4 Verifica del rispetto del patto di stabilita' interno
Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2014 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema web della Ragioneria Generale dello Stato effettua automaticamente tale confronto onde consentire una piu' rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico.
Infine, relativamente al significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato al 31 dicembre ed obiettivo programmatico, e' stabilito che se tale differenza risulta:
positiva o pari a 0, il patto di stabilita' per l'anno 2014 e' stato rispettato;
negativa, il patto di stabilita' interno 2014 non e' stato rispettato.
Si rammenta che, qualora il prospetto del monitoraggio risulti redatto in modo non esaustivo e/o non congruente con i dati di consuntivo, non potra' ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. C. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI
Ai sensi del comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, il primo invio delle informazioni semestrali da parte di province e comuni deve essere effettuato entro un mese dalla scadenza del primo semestre di riferimento (ossia entro il 31 luglio 2014).
Qualora il decreto contenente il prospetto e le modalita' di trasmissione fosse emanato in data successiva al 31 luglio, la data ultima per l'invio del prospetto del monitoraggio del primo semestre e' fissata a 30 giorni dopo la data della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale.
Le risultanze del patto di stabilita' interno per l'intero anno 2014, invece, devono essere inviate entro il 31 gennaio 2015.


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