Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 8 luglio 2014 |
Inammissibilita' dell'istanza dell'Istituto «CE.FI.SE Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo» per istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia"; Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto in data 2 agosto 2007 di diniego dell'abilitazione al "Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo" ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia; Visti gli ulteriori decreti di diniego dell'abilitazione all'Istituto suddetto datati 21 luglio 2008, 27 febbraio 2009 e 15 dicembre 2011; Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'Istituto "CE.FI.SE Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze - viale U. Bassi, 1 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 10 unita' e, per l'intero corso, a 40 unita'; Visto l'art. 5, comma 1 del Regolamento approvato con decreto ministeriale 509/98, che prevede, relativamente alla reiterazione dell'istanza che "Gli istituti ai quali sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilita', elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il relativo provvedimento di inammissibilita' e' adottato previo parere della commissione"; Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 25 giugno 2014, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riconoscimento in quanto dall'esame della documentazione presentata non si rileva alcun nuovo elemento idoneamente motivato e documentato in relazione alla richiesta di ulteriore valutazione della scuola; Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto "CE.FI.SE Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo" con sede in Firenze - viale U. Bassi, 1 - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' dichiarata inammissibile, visto il motivato parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 luglio 2014
Il capo del Dipartimento: Mancini
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