Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 giugno 2014
Annullamento del decreto 25 giugno 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «L'Elefantino societa' cooperativa», in Decimomannu.


IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni
commissariali

Visto il decreto legislativo n. 220/2002, con particolare riferimento all'art. 12;
Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. al codice civile, cosi' come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;
Visti gli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e int.;
Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico»;
Visto il decreto dirigenziale n. 13/CC/2013 del 25 giugno 2013 (G.U. n. 162 del 12 luglio 2013), recante «scioglimento di 415 societa' cooperative aventi sede nella regione Sardegna», che dispone, tra gli altri, lo scioglimento per atto dell'autorita' senza nomina di commissario liquidatore della societa' «L'Elefantino Societa' cooperativa», con sede in Decimomannu (CA);
Tenuto conto che il legale rappresentante, con nota del 9 giugno 2014, ha presentato istanza di autotutela volta alla revoca del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese in quanto lo stesso sarebbe stato adottato erroneamente;
Ritenuto che tale istanza - motivata in punto di travisamento dei fatti e quindi volta a segnalare all'autorita' il ricorrere di un vizio di legittimita' previsto nell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 - debba intendersi riferita all'adozione di un provvedimento di autoannullamento ex art. 21-nonies della citata legge n. 241/1990;
Considerato che questa amministrazione ha accertato che effettivamente la societa' «L'Elefantino Societa' cooperativa», con sede in Decimomannu (CA) si era costituita a seguito di una operazione di trasformazione societaria della societa' in accomandita per azioni «Elefantino di Garofalo Francesco», avviata - con atto pubblico raccolto dal notaio dott. Enrico Ricetto, rep. n. 43.494, racc. n. 20.244 - in data 16 dicembre 2011 ed avente effetto decorsi 60 giorni dalla iscrizione della delibera di trasformazione giusta l'art. 2500 c.c.;
Ritenuto che pur trovando applicazione nel caso di specie il principio di continuita' ex art. 2498 c.c. per cui «con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione», il mancato deposito quinquennale dei bilanci - presupposto dell'applicazione dell'art. 223-septiesdecies citato - non puo' essere imputato alla societa' cooperativa;
Considerato pertanto che non correttamente e' stato comunicata a questa amministrazione la ricorrenza dei presupposti - per quanto concerne «L'Elefantino Societa' cooperativa», con sede in Decimomannu (CA) - per l'adozione del decreto dirigenziale n. 13/CC/2013 del 25 giugno 2013 (G.U. n. 162 del 12 luglio 2013), recante «scioglimento di 415 societa' cooperative aventi sede nella regione Sardegna», che dispone, tra gli altri, lo scioglimento per atto dell'autorita' senza nomina di commissario liquidatore della societa' «L'Elefantino Societa' cooperativa», con sede in Decimomannu (CA);
Atteso che non sussistono quindi i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-septiesdecies disp. att. al codice civile;
Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della societa' sopra citata;
Ritenuto quindi sussistente un vizio di legittimita' del provvedimento di scioglimento di 415 societa' cooperative aventi sede nella regione Sardegna, che dispone, tra gli altri, lo scioglimento per atto dell'autorita' senza nomina di commissario liquidatore della societa' «L'Elefantino Societa' cooperativa», con sede in Decimomannu (CA);
Ritenuta altresi' la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per l'annullamento d'ufficio del citato provvedimento e che esse debbano individuarsi nell'attivita' di «servizio per l'infanzia ed assistenza di minori disabili»;
Preso atto della insussistente manifestazione di controinteressati, nonche' del fatto per cui in quanto la societa' cooperativa e' attiva e in grado di perseguire gli scopi per i quali e' stata costituita;
Ritenuto infine che il lasso di tempo trascorso possa incarnare quei profili di ragionevolezza rimessi all'apprezzamento della Amministrazione;
Atteso che la proficuita' degli effetti dell'annullamento in questo caso e' strettamente correlata alla tempestivita' della adozione dello stesso, sussistono valide ragioni per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7, 1° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1

Il decreto dirigenziale n. 13/CC/2013 del 25 giugno 2013, recante «scioglimento di 415 societa' cooperative aventi sede nella regione Sardegna», e' annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento per atto dell'autorita' e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della societa' «L'Elefantino Societa' cooperativa», con sede in Decimomannu (CA), C.F. 03073070926, per le motivazioni indicate in premessa.
 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2014

Il direttore generale: Moleti
 
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