Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 2014, n. 104
Regolamento recante la rimodulazione delle tabelle riferite alle circoscrizioni territoriali delle Direzioni marittime di Genova, Bari, Catania e Trieste per gli Uffici marittimi di Loano, Alassio, S. Maria La Scala, Sistiana, Muggia, Aci Castello, Pozzillo, Torre Faro, Polignano a Mare e Torre a Mare.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, navigazione marittima, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto l'articolo 1, comma 160, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013);
Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessita', al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima, di adeguare le relative strutture alle effettive esigenze marittime e locali e di modificare le circoscrizioni territoriali ricadenti nelle direzioni marittime di Genova, Bari, Catania e Trieste;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nella adunanza di sezione del 19 dicembre 2013;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Riorganizzazione degli Uffici marittimi periferici

1. L'Ufficio locale marittimo di Loano e' elevato a Ufficio circondariale marittimo, assumendo la denominazione di Ufficio circondariale marittimo di Loano-Albenga.
2. L'Ufficio circondariale marittimo di Alassio e' declassato a Ufficio locale marittimo, assumendo la denominazione di Ufficio locale marittimo di Alassio.
3. La Delegazione di spiaggia di S. Maria La Scala e' elevata a Ufficio locale marittimo, assumendo la denominazione di Ufficio locale marittimo di Acireale.
4. La Delegazione di spiaggia di Sistiana e' soppressa.
5. L'Ufficio locale marittimo di Muggia e' soppresso.
6. L'Ufficio locale marittimo di Aci Castello e' soppresso.
7. L'Ufficio locale marittimo di Pozzillo e' soppresso.
8. L'Ufficio locale marittimo di Torre Faro e' soppresso.
9. La Delegazione di spiaggia di Polignano a Mare e' soppressa.
10. La Delegazione di spiaggia di Torre a Mare e' soppressa.
11. La sezione staccata di Santo Spirito presso la Capitaneria di porto di Bari e' soppressa.
12. Le circoscrizioni territoriali degli Uffici compartimentali marittimi di Molfetta e Barletta, relativamente al comune di Bisceglie, nonche' la circoscrizione territoriale dell'Ufficio compartimentale marittimo di Bari, quanto alla sezione staccata di Santo Spirito e alle Delegazioni di spiaggia di Polignano a Mare e Torre a Mare, tutte ricadenti nella giurisdizione della Direzione marittima di Bari, sono modificate secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato 2.
13. La denominazione della Capitaneria di porto di Messina, di cui alla tabella della circoscrizione territoriale marittima della Direzione marittima di Catania e' sostituita da quella di «Capitaneria di porto di Messina - Autorita' marittima dello Stretto», ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
14. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle Autorita' marittime di cui al presente articolo sono individuati nelle tabelle allegate al presente regolamento, le quali, vistate dal Ministro proponente, ne formano parte integrante.
NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del Codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.
327:
«Art. 16 (Circoscrizione del litorale della
Repubblica). Il litorale della Repubblica e' diviso in zone
marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi
in circondari.
Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al
compartimento un capo del compartimento, al circondario un
capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui
ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore
marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
capo del compartimento e' anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno
sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del
circondario sono istituiti uffici locali di porto o
delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio
circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i
capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono
comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.».
- Si riportano i testi degli articoli 1 e 2 del
regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione,
navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:
«Art. 1 (Circoscrizioni). La determinazione delle
circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice
e della loro estensione territoriale lungo il litorale
dello Stato e' fatta con decreto del presidente della
Repubblica.
Con decreto del presidente della Repubblica e' altresi'
stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre
leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.».
«Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). -
L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione
marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di
porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale
marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore
importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del
compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 160, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228:
«160. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' svolte dall'Autorita' soppressa ai sensi del
comma 159, alla capitaneria di porto di Messina, che assume
la denominazione di «Capitaneria di porto di Messina -
Autorita' marittima dello Stretto», sono attribuiti le
funzioni e i compiti gia' affidati all'Autorita' marittima
della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le
competenze in materia di controllo dell'area VTS dello
stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre
2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.».
- La tabella delle circoscrizioni territoriali
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni
(Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella
delle circoscrizioni territoriali marittime) e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 26 maggio 2000, n. 121.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera
d), della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 1, comma 160, della legge
citata 24 dicembre 2012, n. 228, si veda nelle note alle
premesse.
 
Allegato 1
CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE MARITTIMA DI BARI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Circoscrizioni territoriali marittime di Genova, Bari, Catania e
Trieste

1. Le tabelle relative alle circoscrizioni territoriali marittime delle direzioni marittime di Genova, Bari, Catania e Trieste allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente regolamento di cui formano parte integrante.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al Decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 3
Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 giugno 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Orlando, Ministro della giustizia

Pinotti, Ministro della difesa

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3105
 
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