Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2014 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 9 luglio 2014
Provvedimento di blocco e prescrittivo nei confronti degli organi di informazione a tutela dei minori. (Delibera n. 351).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Rilevato che in data odierna, 9 luglio 2014, diversi organi di informazione hanno diffuso la notizia relativa ad un'ordinanza di custodia cautelare disposta nei confronti di un fotografo accusato di aver compiuto reati di natura sessuale ai danni di minorenni, approfittando della sua attivita' professionale; rilevato che l'ordinanza contiene le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito delle predette indagini, contenenti anche le conversazioni tra l'indagato e le vittime;
Rilevato che, in particolare, il quotidiano Il Tempo ha pubblicato anche ampi stralci delle citate trascrizioni contenenti numerosi particolari relativi agli atti compiuti dall'indagato con le minori;
Rilevato che altri organi di informazione, sempre in data odierna, hanno diffuso altri particolari sulla vicenda, fornendo ulteriori notizie sugli ambienti e sulle scuole frequentate dalle vittime;
Considerato che l'insieme delle informazioni che vengono progressivamente fornite dai mezzi di comunicazione, tradizionali e on line, unitamente ai dati gia' pubblicati, rendono via via piu' agevole l'identificazione delle vittime;
Visto l'art. 114, comma 6, c.p.p. che vieta la divulgazione di elementi che anche indirettamente possono portare alla identificazione di minori danneggiati da un reato (cfr. anche art. 13 del D.P.R n. 448/1988);
Visto l'art. 734-bis che sanziona penalmente la divulgazione delle generalita' o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale;
Visto l'art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il quale dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalita' giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2 del medesimo Codice (dignita', riservatezza, identita' personale e protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Visto l'art. 7 del citato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica, il quale - anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso - considera sempre prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo al giornalista la diffusione di dati idonei ad identificare, anche indirettamente, minori comunque coinvolti in fatti di cronaca;
Rilevato che in presenza di un fatto di interesse pubblico - quale risulta essere quello alla base della vicenda - il giornalista, nel diffondere notizie e informazioni personali, e' dunque tenuto a rispettare il parametro dell'essenzialita' dell'informazione rispetto alla rilevanza dei fatti riferiti;
Considerato che, con specifico riferimento alla fattispecie in esame e in considerazione di una possibile ulteriore diffusione di notizie relative alla stessa vicenda, la corretta applicazione del principio dell'essenzialita' dell'informazione impone ai giornalisti di effettuare un attento vaglio sulle notizie acquisite, evitando di diffondere informazioni idonee, anche indirettamente, ad identificare le vittime e che potrebbero incidere gravemente sulla loro dignita';
Considerato che, sempre in base alle predette disposizioni, tali garanzie operano a maggior ragione con riferimento a minori vittime di violenze di natura sessuale e che tali principi sono stati piu' volte richiamati dall'Autorita' (provvedimenti del 10 marzo e del 6 aprile 2004, nonche' provvedimenti del 10 luglio e del 2 ottobre 2008 e 16 settembre 2010, rispettivamente in www.garanteprivacy.it, doc. web nn. 1090071, 1091956, 1536583, 1557470, 1753383), che ha ricordato come, anche quando la vittima non viene individuata nominativamente, la diffusione di altre dettagliate informazioni che la riguardano puo' comunque renderla riconoscibile;
Considerata la gravita' della vicenda e l'urgenza di fornire adeguata tutela alle minori coinvolte che rischiano di subire un nuovo pregiudizio a causa della possibile ulteriore illecita diffusione di informazioni che ne consentano l'identificazione;
Rilevato, inoltre, che l'articolo pubblicato in data odierna da Il Tempo contiene ampie citazioni, virgolettate, dell'ordinanza di custodia cautelare le quali possono configurare altresi' una violazione degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale;
Considerato che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice);
Ritenuta, pertanto, la necessita' di disporre in via d'urgenza, ai sensi delle predette disposizioni e nei confronti di Societa' Editrice Il Tempo S.p.a., la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata, degli articoli relativi alla vicenda descritta pubblicati, anche on line, in data odierna contenenti le trascrizioni di intercettazioni sopra citate; ritenuto di disporre il predetto blocco con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all'esito della definizione dell'istruttoria avviata sul caso;
Rilevato che, in caso di inosservanza del blocco disposto con il presente provvedimento nei confronti di Societa' Editrice Il Tempo S.p.a., si rendera' applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter, del Codice;
Considerato che il Garante ha il compito altresi' di prescrivere, anche d'ufficio, ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti (artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) del Codice);
Ritenuto, pertanto, necessario prescrivere a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico - fermo restando il rispetto degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale - di conformare l'utilizzo delle informazioni riguardanti la vicenda di cronaca in esame alle disposizioni citate nel presente provvedimento a garanzia della riservatezza e della dignita' delle minori, vittime della vicenda medesima, e di procedere ad una valutazione piu' attenta ed approfondita circa l'oggettiva essenzialita' di dettagli e informazioni attinenti ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico;
Considerato che in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni si rendera' applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter, del Codice;
Ritenuto di disporre l'invio di copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica e al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

Tutto cio' premesso il Garante:

a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), dispone in via d'urgenza, nei confronti di Societa' Editrice Il Tempo S.p.a. la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore diffusione, degli articoli relativi alla vicenda descritta pubblicati, anche on line, in data odierna contenenti le trascrizioni di intercettazioni sopra citate; ritenuto di disporre il predetto blocco con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all'esito della definizione dell'istruttoria avviata sul caso; in caso di inosservanza di tale divieto si rendera' applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter, del Codice;
b) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati personali e fermo restando il rispetto degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, prescrive a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare l'utilizzo delle informazioni riguardanti la vicenda di cronaca in esame alle disposizioni citate nel presente provvedimento a garanzia della riservatezza e della dignita' delle minori, vittime della vicenda medesima e di procedere ad una valutazione piu' attenta ed approfondita circa l'oggettiva essenzialita' di dettagli e informazioni attinenti ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico; in caso di inosservanza di tali prescrizioni si rendera' applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-ter, del Codice;
c) dispone l'invio del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica e al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza;
d) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento puo' essere proposta opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 9 luglio 2014

Il presidente: Soro
Il relatore: Bianchi Clerici
Il segretario generale: Busia

 
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