Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2014 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DELIBERA 10 giugno 2014
Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali. (Delibera n. 1279/2014).


IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 10 giugno 2014, composto come da verbale in pari data;
Visto l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 545;
Visti gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Delibera
di approvare il seguente regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali.
Art. 1
Disposizione generale

1. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e puo' disporre le ispezioni affidandone l'incarico ad uno o piu' dei suoi componenti.
2. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sull'attivita' delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.
3. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria.
 
Art. 2
Disposizione generale

I giudici tributari possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, del presente Regolamento, nonche', per quanto non contemplato dal predetto decreto legislativo n. 545 e dal presente Regolamento, dalle disposizioni sul procedimento disciplinare vigente per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
 
Art. 3
Illeciti disciplinari

1. Il giudice tributario esercita le funzioni attribuitegli con imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo ed equilibrio rispettando la dignita' della persona nell'esercizio delle funzioni.
2. Il giudice tributario che ponga in essere, anche fuori dell'esercizio delle funzioni, comportamenti non conformi ai doveri o alla dignita' del proprio ufficio e' sottoposto a procedimento disciplinare.
3. Costituiscono illeciti disciplinari:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui ai commi precedenti, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita';
c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito dell'ufficio di appartenenza;
e) l'ingiustificata, indebita e rilevante interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro giudice;
f) l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione, da parte del giudice tributario, delle interferenze di cui alla lett. e);
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
i) la ripetuta emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge o in altre considerazioni di tenore palesemente apodittico, senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti;
j) la ripetuta adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
k) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;
l) l'indebito affidamento ad altri di attivita' rientranti nei propri compiti;
m) il reiterato ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, protrattosi oltre il termine fissato in sede di sollecito;
n) per il Presidente del collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
o) il sottrarsi in modo non occasionale ed in assenza di giustificazioni veridiche all'attivita' di servizio, al di fuori dei casi legittimanti la procedura di decadenza;
p) la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, ma non ancora resi pubblici;
q) rilasciare pubbliche dichiarazioni o interviste su affari in corso di trattazione, ovvero trattati e definiti;
r) l'adozione ripetuta di provvedimenti affetti da palese incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
s) il mancato esercizio, da parte del Presidente di Commissione, dei doveri di vigilanza e controllo sul regolare svolgimento delle attivita' dell'ufficio;
t) l'omissione, da parte del Presidente della Commissione, o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da giudici dell'ufficio, della sezione o del collegio;
u) l'omissione, da parte del Presidente della Commissione, o del Presidente di sezione, della comunicazione al Consiglio di presidenza della sussistenza, a lui nota, di una delle situazioni di incompatibilita' previste dall'ordinamento dei giudici tributari, in cui versa un giudice del suo ufficio;
v) la mancata collaborazione, da parte del Presidente di Commissione, del Presidente di sezione o del Presidente del collegio, con il Consiglio di presidenza, anche nella sua articolazione in commissioni, in relazione ai compiti richiestigli in ragione dell'incarico ricoperto, nonostante il sollecito rivoltogli;
z) ogni altro comportamento non conforme ai doveri o alla dignita' del proprio ufficio, che leda l'immagine della giurisdizione tributaria.
 
Art. 4
Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari irrogabili ai giudici tributari all'esito del procedimento disciplinare svoltosi nel rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento, sono:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la sospensione dalle funzioni;
d) la rimozione dall'incarico.
 
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