Gazzetta n. 168 del 22 luglio 2014 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERA 23 giugno 2014 |
Consulenti del lavoro-valutazione di idoneita' del «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' dei Consulenti del lavoro», a norma degli articoli 1, comma 2, lettera c) e 2-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, in data 13 giugno 2014 (Pos. 513/14). (Delibera n. 14/285). |
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LA COMMISSIONE su proposta del Commissario delegato per il settore, Consigliere Salvatore Vecchione, Premesso: che, con nota del 10 marzo 2014 (atto pervenuto in pari data), il consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro trasmetteva, ai fini della relativa valutazione di idoneita' da parte della Commissione, un testo di «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' dei consulenti del lavoro»; che la Commissione, in data 12 marzo 2014, provvedeva a trasmettere il predetto Codice alle Associazioni dei consumatori, al fine di acquisire il relativo parere, disposto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di 30 giorni; che, decorso il termine di 30 giorni assegnato, non perveniva alcun parere da parte dell'Associazioni dei consumatori; che, pertanto, la Commissione procedeva ad esaminare il testo del Codice presentato; che, nella seduta del 9 giugno 2014, la Commissione formulava alcune osservazioni in ordine agli articoli 2, 3 e 4 del Codice di autoregolamentazione presentato; che, in data 11 giugno 2014, veniva inviata una nota al Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, con i rilievi indicati dalla Commissione e con relativo invito a pronunciarsi sugli stessi, entro i termini previsti dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; che, in data 13 giugno 2014, il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro inviava una nota con la quale, recependo, sostanzialmente, tutti i rilievi evidenziati dalla Commissione, produceva un nuovo testo riformulato; Considerato: che la legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, all'art. 1, comma 1, definisce, quale servizio pubblico essenziale, quello volto a garantire il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, all'assistenza e previdenza sociale; che la Commissione considera l'attivita' svolta dai consulenti del lavoro, strettamente strumentale al diritto, costituzionalmente tutelato, all'assistenza e previdenza sociale e che, pertanto, debba essere assoggettata all'ambito di applicazione della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; che la legge n. 83 del 2000 ha espressamente incluso, con il disposto dell'art. 2 (divenuto art. 2-bis della legge n. 146 del 1990), nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti; che il comma 1 dell'art. 2‑bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede l'obbligo, nel caso di astensioni collettive dei professionisti, del «rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili» di cui all'art. 1, ed afferma che la Commissione «promuove l'adozione da parte delle associazioni e degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati»; che gli stessi Codici devono, in ogni caso, prevedere un termine di preavviso non inferiore a dieci giorni, nonche' l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, e, devono, altresi', «assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1»; che il «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' svolte dai consulenti del lavoro» contiene: l'indicazione di un preavviso di «almeno quindici giorni» per le astensioni dei consulenti del lavoro, nonche' la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle astensioni stesse, della relativa durata e delle motivazioni (art. 1, comma 2); la fissazione del termine di cinque giorni per la comunicazione della revoca dell'astensione, al fine di evitare il c.d. «effetto annuncio» (art. 1, comma 2); la determinazione della durata massima del periodo di astensione (art. 2, comma 8); la previsione di un intervallo di tempo (15 giorni) tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva (art. 2, comma 9); gli effetti dell'astensione (art. 3); l'individuazione analitica dei servizi minimi essenziali da garantire durante l'astensione (art. 4); che, pertanto, l'insieme delle norme contenute nel Codice di autoregolamentazione, in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto di astensione dei consulenti del lavoro, si puo' ritenere coerente con le regole dettate dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione; Valuta idoneo: ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' svolte dai Consulenti del lavoro», in tutte le sue parti;
Dispone la comunicazione della presente delibera al Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Commissario Straordinario INPS e a Presidente dell'INAIL, nonche', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone, inoltre, la pubblicazione del «Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' svolte dai consulenti del lavoro» e della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento dei predetti atti sul sito Internet della Commissione. Roma, 23 giugno 2014
Il presidente: Alesse
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| Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' svolte dai consulenti del lavoro, adottato in data 13 giugno 2014 dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro Art. 1. Ambito di applicazione
1. La presente regolamentazione disciplina le modalita' dell'astensione collettiva dall'attivita' dei consulenti del lavoro con particolare riferimento a quelle che hanno carattere previdenziale, assicurativo, fiscale, contenzioso e giurisdizionale per i profili incidenti su diritti fondamentali degli utenti.
Art. 2. Proclamazione e durata delle astensioni
1. La proclamazione dell'astensione rientra nelle competenze del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nonche' dalle organizzazioni di riferimento della categoria di concerto con il Consiglio Nazionale. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data dell'astensione alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Inoltre analoga informazione va trasmessa, in ragione della motivazione dell'astensione collettiva, al Direttore dell'Agenzia Regionale delle entrate, alle Direzioni Territoriali del Lavoro interessate, ai Direttori Regionali INPS ed INAIL, all'Unioncamere in rappresentanza delle camere di Commercio, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o ad altro Ministero interessato, agli organismi giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati. Ove l'astensione collettiva abbia una portata nazionale, le informazioni di cui innanzi sono trasmesse ai soggetti istituzionali nazionali degli organismi innanzi individuati. L'organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione, almeno cinque giorni prima con tempi e modalita' tali da determinare il minimo disagio per i cittadini. Il servizio pubblico radiotelevisivo e' tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalita' dell'astensione nel corso dei telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti o, comunque, agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste dalle leggi dello Stato. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non puo' intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni. 2. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima salva la diversa richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi. 3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione e' proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. 4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione. L'astensione non puo' superare otto giorni consecutivi lavorativi. Con riferimento a ciascun mese solare non puo' comunque essere superato la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui e' prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso.
Art. 3. Effetti dell'astensione
1. L'astensione puo' riguardare tutte le attivita' obbligatorie dei consulenti del lavoro, salvo quanto previsto dall'art. 4 che segue, ivi compresa l'elaborazione e la stampa del Libro Unico del Lavoro, la predisposizione delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro, delle denunce previdenziali mensili, delle dichiarazioni dei sostituti di imposta e la cura degli ulteriori adempimenti connessi al rapporto di lavoro, l'attivita' derivante dagli obblighi assunti in qualita' di C.T.U. o C.T.P.; nonche' tutti gli adempimenti telematici di carattere fiscale (deleghe di pagamento, assistenza su preavvisi di irregolarita', etc.) e previdenziali (domande di ammortizzatori sociali, richieste di rateazione, etc.) che non risultano in scadenza nel periodo di sospensione. L'adesione alla astensione che riguarda attivita' in scadenza nel periodo di astensione, e che vengono definitivamente omesse, non esclude l'irrogazione di qualsivoglia sanzione civile, amministrativa o di altro tipo a carico dei soggetti aderenti da parte degli Enti competenti e dei soggetti per conto dei quali sono effettuati gli adempimenti. Viceversa, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 che segue, durante l'astensione possono essere definitivamente omesse quelle attivita' non obbligatorie richieste da enti, istituzioni e privati. 2. Nell'ambito delle procedure di conciliazione dei rapporti di lavoro nelle quali sia stata conferita delega al professionista la mancata comparizione del consulente del lavoro alla convocazione o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorche' non obbligatoria, affinche' sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento, deve essere alternativamente: a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del professionista titolare del mandato - all'inizio della seduta della commissione; b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella segreteria della commissione competente, almeno due giorni prima della data stabilita. Ove possibile, il professionista provvedera' a fornire idonee informazioni ai consulenti del lavoro costituiti nello stesso procedimento. 3. L'astensione riguarda anche l'elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, l'attivita' di intermediazione fiscale in generale, l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; nonche' tutti gli adempimenti telematici e fiscali che non risultano in scadenza nel periodo di sospensione. L'adesione alla astensione che riguarda attivita' in scadenza nel periodo di astensione, e che vengono definitivamente omesse, non esclude l'irrogazione di qualsivoglia sanzione civile, amministrativa o di altro tipo a carico dei soggetti aderenti da parte degli Enti competenti e dei soggetti per conto dei quali sono effettuati gli adempimenti. 4. Nel processo tributario la mancata comparizione del consulente del lavoro all'udienza o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorche' non obbligatoria, affinche' sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente: a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del professionista titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza; b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella segreteria della commissione tributaria competente, almeno due giorni prima della data stabilita. Ove possibile, il professionista provvedera' a fornire idonee informazioni ai dottori commercialisti ed esperti contabili costituiti nello stesso procedimento. 5. Nel rispetto delle modalita' sopra indicate, l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora consulenti del lavoro del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa; la presente disposizione si' applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i rappresentanti della controparte. 6. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un professionista che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati alla convocazione quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed e' tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa in qualsiasi modo assistite da professionisti che abbiano dichiarato l'intenzione di aderire all'astensione. 7. Il diritto di astensione puo' essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 4. Prestazioni indispensabili
Sono escluse dall'astensione le prestazioni indispensabili riguardanti: la presentazione delle dichiarazioni annuali riferite alla gestione dei rapporto di lavoro (dichiarazione dei sostituti di imposta, prospetto informativo disabili, autoliquidazione del premio INAIL, etc..); la presentazione denunce contributive mensili; La compilazione del libro unico del lavoro mensile; Le comunicazioni di assunzione al Centro per l'impiego dei lavoratori.
Art. 5. Controllo deontologico
I. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli articoli 2-bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, cosi' come riformulati dalla legge n. 83/2000, da adeguare alla peculiarita' della posizione professionale dei soggetti interessati, resta ferma anche l'eventuale valutazione dei Consigli dell'Ordine in sede di esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi Ordini Professionali vigilano sul rispetto individuale e collettivo delle regole e modalita' di astensione. I Consigli Provinciali ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessita' di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.
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