Nuove disposizioni
L'aggiornamento introduce nella Circolare due nuovi capitoli. Nella Parte Prima, Titolo III, con il Capitolo 2 si recepisce nell'ordinamento italiano la disciplina dell'informativa al pubblico Stato per Stato introdotta con l'art. 89 della direttiva 2013/36/UE ("CRD IV"). Nella Parte Terza, il Capitolo 2 specifica gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia dell'organo con funzione di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle banche, in stretta aderenza agli art. 51 e 52 TUB, riproducendo, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capitolo 11, Sezione IV della Circolare n. 229, che resteranno in vigore fino al 30 giugno 2014 per effetto del 15° aggiornamento (2/7/2013) della Circolare n. 263. Le due nuove discipline sono state sottoposte nelle scorse settimane a consultazione pubblica. Le osservazioni ricevute, che hanno riguardato soltanto la disciplina dell'informativa al pubblico Stato per Stato, sono pubblicate nel sito informatico della Banca d'Italia, anche riepilogate in un'apposita tavola sinottica. Entrata in vigore
Il Capitolo 2 della Parte Prima, Titolo III prende effetto nel giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito informatico della Banca d'Italia. Il Capitolo 2 della Parte Terza entra il vigore il 1° luglio 2014. Obblighi una tantum
Il 1° luglio 2014 le banche pubblicano le informazioni contraddistinte dalle lettere a), b) e c) nell'Allegato A della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2013 (o, se diversa, alla data di chiusura dell'ultimo bilancio approvato). Altri interventi
Il fascicolo della Circolare n. 285 viene integralmente riordinato inserendo nel testo iniziale (17 dicembre 2013) i capitoli aggiunti o modificati con i primi quattro aggiornamenti e risistemando le disposizioni sui procedimenti amministrativi per tenere conto degli effetti del provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio scorso (1) . Viene anche precisata l'applicazione delle disposizioni in materia di riserve di capitale alle succursali delle banche aventi sede in alcuni Paesi extra-UE. Altri adempimenti derivanti da norme europee
Si fa presente che le banche sono tenute a pubblicare, nell'ambito della relazione sulla gestione, l'indicatore relativo al rendimento delle attivita' (cd. Public Disclosure of Return on Assets), calcolato come rapporto tra gli utili netti e il totale di bilancio (cfr. art. 90 CRD IV) (2) .
(1) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 1, gennaio 2014, pag. II.4.
(2) Nella Circolare n. 262, le voci sono la "Totale dell'attivo" e la 290 "Utile (Perdita) di esercizio" del bilancio individuale e la "Totale dell'attivo" e la 320 "Utile (Perdita) d'esercizio" del bilancio consolidato.
|