Gazzetta n. 167 del 21 luglio 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2014, n. 103
Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali, ed in particolare l'articolo 2, comma 7;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2010 sul Ruolo dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2010;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, formulato in data 26 luglio 2012;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 febbraio 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Elenco dei Funzionari

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di iscrizione e di cancellazione dall'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana dipendenti da organizzazioni internazionali, di seguito denominati «funzionari», istituito ai sensi dall'articolo 2, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 227, e le modalita' di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della medesima legge.
2. L'elenco, tenuto in modalita' informatica, ha lo scopo di facilitare la mobilita' dei funzionari da e verso le organizzazioni internazionali.
3. La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e ogni altra attivita' concernente la gestione dell'elenco sono affidati alla direzione generale competente del Ministero degli affari esteri che riferisce con cadenza annuale alla commissione interministeriale di cui all'articolo 7.
4. L'istituzione e la gestione dell'elenco non debbono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 e' il seguente
"Art. 17.Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge. ".
Il testo dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 2010,
n. 227 e' il seguente:
"Art. 2.
1. Ai soli fini di cui alla presente legge, e'
istituito, presso il Ministero degli affari esteri,
l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza
italiana, di seguito denominato «elenco».
2. Sono iscritti nell'elenco i funzionari
internazionali che svolgono o che hanno svolto funzioni
professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente
presso organizzazioni internazionali per almeno due anni
continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi.
3. L'iscrizione nell'elenco avviene a seguito della
presentazione di un'apposita domanda da parte del
funzionario internazionale interessato.
4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sono iscritti in
una sezione speciale dell'elenco.
5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono al
Ministero degli affari esteri, che ne rende conto con
cadenza almeno annuale a una commissione interministeriale,
istituita presso il medesimo Ministero. La commissione e'
composta da un rappresentante designato dal Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, da un rappresentante designato dal Ministero
degli affari esteri e da un rappresentante designato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' integrata da
un rappresentante designato a maggioranza delle
associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza
italiana costituite nelle citta' estere sedi di
organizzazioni internazionali. Ai componenti della
commissione interministeriale non e' corrisposto alcun
compenso, indennita' o rimborso di spese.
6. Il Ministero degli affari esteri provvede a
pubblicizzare e a dare il piu' ampio risalto possibile
all'elenco, sia presso le amministrazioni pubbliche sia
presso le imprese private, allo scopo di facilitare la
mobilita' da e verso le organizzazioni internazionali.
7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro degli
affari esteri, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita'
di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalita'
di costituzione e di funzionamento della commissione
interministeriale di cui al comma 5 del presente
articolo.".
Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 e' il seguente:
"Art. 12. Attribuzioni.
1. Al ministero degli affari esteri sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
rapporti politici, economici, sociali e culturali con
l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela
degli interessi italiani in sede internazionale; di
analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in
materia di politica internazionale; di rapporti con gli
altri Stati con le organizzazioni internazionali; di
stipulazione e di revisione dei trattati e delle
convenzioni internazionali e di coordinamento delle
relative attivita' di gestione; di studio e di risoluzione
delle questioni di diritto internazionale, nonche' di
contenzioso internazionale; di rappresentanza della
posizione italiana in ordine all'attuazione delle
disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza
comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di
rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche
esterne dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo;
di emigrazione e tutela delle collettivita' italiane e dei
lavoratori all'estero; cura delle attivita' di integrazione
europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali
riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunita'
europea, della CECA, dell'EURATOM.
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero
degli affari esteri assicura la coerenza delle attivita'
internazionali ed europee delle singole amministrazioni con
gli obiettivi di politica internazionale.
3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei
ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla
partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea,
nonche' all'attuazione delle relative politiche.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
S.O.;
il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
2010, n. 95 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
giugno 2010, n. 145;
Il testo dell'articolo 154, comma 4 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' il seguente:
"4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.".
La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 agosto 2010 sul "Ruolo dei funzionari internazionali di
cittadinanza italiana" e' pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 8 settembre 2010, n. 210.

Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 2 della legge 17 dicembre
2010, n. 227, vedi nelle note alle premesse
 
Art. 2
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco i cittadini italiani che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive, in base a rapporto di lavoro dipendente, presso organizzazioni internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi.
2. Il richiedente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformita' agli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Ministero degli affari esteri verifica la veridicita' delle dichiarazioni rese.
3. I funzionari iscritti nell'elenco comunicano tempestivamente al Ministero degli affari esteri qualsiasi variazione dei requisiti posseduti o dei dati autocertificati, compresa la cessazione dal servizio presso l'organizzazione internazionale.
Note all'art. 2:
Il testo degli articoli 46 e 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e' il
seguente:
"Art. 46. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa; (145)
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231; (146)
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato."
"Art. 48. Disposizioni generali in materia di
dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa
validita' temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli
necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive,
che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei
moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni
penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il
modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la
relativa formula nei moduli per le istanze.".
 
Art. 3
Modalita' di iscrizione

1. I funzionari presentano domanda di iscrizione nell'elenco compilando il modulo on line pubblicato all'indirizzo internet https://web.esteri.it/elencofunzionari.
2. Nella domanda i funzionari forniscono sotto la propria responsabilita':
a) nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, eventuale settore di specializzazione, indirizzo di posta elettronica;
b) informazioni sull'attuale impiego o sull'ultimo svolto alle dipendenze di organizzazioni internazionali: denominazione dell'organizzazione internazionale, sede di servizio, dipartimento/ufficio/direzione generale, incarico ricoperto, principali mansioni, grado rivestito, data di inizio ed eventuale data di fine servizio;
c) informazioni sugli impieghi, precedenti all'ultimo svolto, alle dipendenze di organizzazioni internazionali: denominazione dell'organizzazione internazionale, sede di servizio, dipartimento/ufficio/direzione generale, incarico ricoperto, principali mansioni, grado rivestito, data di inizio e fine servizio;
d) indicazioni dei titoli di studio posseduti, quali laurea, specializzazione, master, dottorato, abilitazione professionale e delle istituzioni che li abbiano rilasciati, nonche' data di rilascio;
e) indicazione delle lingue straniere conosciute e del livello di conoscenza posseduto, secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
f) indicazione dei corsi di formazione frequentati e degli eventuali titoli conseguiti, con riferimento all'ente organizzatore, alla data di inizio fine del corso e all'eventuale titolo conseguito.
3. Alla domanda di iscrizione sono allegate:
a) la dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativamente al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
b) la copia di un documento di riconoscimento dell'interessato in corso di validita'.
 
Art. 4
Formazione e aggiornamento dell'elenco

1. Le domande di iscrizione nell'elenco sono prese in esame dal Ministero degli affari esteri. Se la domanda risulta incompleta o irregolare, il Ministero invita il richiedente ad integrarla o a regolarizzarla.
2. Ai funzionari che hanno presentato domanda e' data comunicazione dell'avvenuta o mancata iscrizione all'elenco entro trenta giorni dalla presentazione della medesima. L'iscrizione e' rifiutata in caso di accertata mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.
3. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco.
4. L'elenco e' aggiornato costantemente sulla base delle nuove domande e delle comunicazioni delle variazioni trasmesse dai funzionari.
Note all'art. 4:
Il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
"Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.".
 
Art. 5
Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco e' disposta a semplice richiesta del funzionario o d'ufficio, trascorsi dieci anni dalla cessazione dal servizio presso un'organizzazione internazionale o per perdita della cittadinanza italiana. Della cancellazione e' data notizia all'interessato da parte del Ministero degli affari esteri.
 
Art. 6
Informazioni contenute nell'elenco e pubblicita'

1. L'elenco contiene, per ciascun funzionario, le seguenti informazioni:
a) nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, eventuale settore di specializzazione, indirizzo di posta elettronica;
b) informazioni sull'attuale impiego o sull'ultimo svolto alle dipendenze di organizzazioni internazionali: denominazione dell'organizzazione internazionale, sede di servizio, dipartimento/ufficio/direzione generale, incarico ricoperto, principali mansioni, grado rivestito, data di inizio ed eventuale data di fine servizio;
c) informazioni sugli impieghi, precedenti all'ultimo svolto, alle dipendenze di organizzazioni internazionali: denominazione dell'organizzazione internazionale, sede di servizio, dipartimento/ufficio/direzione generale, incarico ricoperto, principali mansioni, grado rivestito, data di inizio ed eventuale data di fine servizio;
d) indicazioni dei titoli di studio posseduti, quali laurea, specializzazione, master, dottorato, abilitazione professionale e delle istituzioni che li abbiano rilasciati, nonche' data di rilascio;
e) indicazione delle lingue straniere conosciute e del livello di conoscenza posseduto, secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
f) indicazione dei corsi di formazione frequentati e degli eventuali titoli conseguiti, con riferimento all'ente organizzatore, alla data di inizio fine del corso e all'eventuale titolo conseguito;
g) numero progressivo attribuito all'interno dell'elenco;
h) data di ultimo aggiornamento.
2. L'elenco e' pubblicato sul sito internet del Ministero degli affari esteri, che ne da' pubblicita' sia presso le amministrazioni pubbliche che presso le imprese private, anche attraverso loro associazioni di categoria.
 
Art. 7
Commissione interministeriale

1. La commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 17 dicembre 2010, n. 227, e' nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed ha sede presso il medesimo Ministero. Essa fornisce alla direzione generale competente indicazioni sulle modalita' di tenuta dell'elenco e ne verifica la correttezza. Puo' inoltre fornire, a richiesta o di propria iniziativa, proposte, indicazioni e pareri, in materia di tutela e di valorizzazione delle competenze professionali dei funzionari dipendenti da organizzazioni internazionali.
2. La commissione e' composta da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri, che la presiede, da un rappresentante designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' integrata da un rappresentante, designato a maggioranza, delle associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle citta' estere sedi di organizzazioni internazionali.
3. I componenti della commissione sono scelti tra persone con adeguata competenza ed esperienza nel settore, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna.
4. La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce di norma almeno ogni sei mesi e, comunque, ogniqualvolta lo decida il presidente o lo richiedano almeno due dei suoi componenti. La commissione puo' riunirsi anche mediante partecipazioni a distanza, attraverso videoconferenza dei suoi componenti. La prima riunione della commissione e' convocata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Ai componenti della commissione non e' corrisposto alcun compenso, ne' indennita', ne' rimborso di spese.
Note all'art. 7:
Per il testo dell'articolo 2, comma 5 della legge 17
dicembre 2010, n. 227, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8
Partecipazione ai concorsi

1. L'iscrizione nell'elenco dei funzionari internazionali costituisce titolo valutabile nei concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche per la copertura dei posti vacanti che prevedono la valutazione di titoli. I relativi bandi di concorso fissano il punteggio aggiuntivo, attribuibile nel limite della meta' di quello massimo riconosciuto per titoli professionali, in relazione all'attinenza del concorso a professionalita' con competenze relative a profili internazionali e al periodo di effettivo servizio svolto presso le organizzazioni internazionali, debitamente verificato.

 
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria

1. Il Ministero degli affari esteri provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Mogherini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, registrazione prev. n. 1948
 
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