Gazzetta n. 167 del 21 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 luglio 2014
Criteri e modalita' per il deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'articolo 54 del codice della proprieta' industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'articolo 56 del codice della proprieta' industriale.


IL DIRETTORE GENERALE
per la lotta alla contraffazione
Ufficio italiano brevetti e marchi

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, concernente il «Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013 relativo al nuovo deposito telematico delle domande connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', alle domande di registrazione di modelli e disegni industriali e di marchi d'impresa, nonche' ai titoli di proprieta' concessi;
Tenuto conto che il predetto decreto del 21 marzo 2013 prevede che l'avvio delle nuove modalita' di deposito telematico sia disciplinato da un decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuto opportuno procedere con un avvio graduale delle nuove modalita' di deposito telematico;
Ritenuto opportuno avviare la nuova procedura di deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 del codice della proprieta' industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 del codice della proprieta' industriale;

Decreta:

Art. 1
Deposito telematico

1. Il deposito telematico della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 del Codice della proprieta' industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 del Codice della proprieta' industriale, e le istanze connesse per le quali non e' previsto il pagamento di diritti di deposito, puo' essere effettuato a partire dal 21 luglio 2014 secondo le modalita' tecniche di cui all'allegato 1.
2. Il deposito in formato cartaceo delle domande di cui al comma 1 continua a essere disciplinato dal decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per le domande di continuazione della procedura connesse con il deposito fuori termine della traduzione del brevetto europeo, di cui all'art. 192 del Codice della proprieta' industriale, continuano ad applicarsi solo le vigenti modalita' di deposito in formato cartaceo.
4. L'avvio del deposito telematico con il nuovo sistema delle domande e delle istanze connesse riferite alle altre tipologie di titoli della proprieta' industriale sara' disciplinato con successivi decreti del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.
 
Allegato 1
Il presente allegato contiene le modalita' tecniche e le informazioni utili per procedere al deposito telematico della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 del Codice della proprieta' industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 del codice della proprieta' industriale, e le istanze connesse per le quali non e' previsto il pagamento di diritti di deposito, attraverso il portale di servizi online https://servizionline.uibm.gov.it dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Prima di procedere, il depositante deve registrarsi per essere identificato e ottenere le credenziali necessarie. La registrazione richiede la compilazione digitale di un modulo in formato PDF, scaricabile direttamente dal portale.
Il depositante puo' registrarsi utilizzando i seguenti ruoli:
Persona fisica (pre-selezionato e non escludibile);
Rappresentante o mandatario (nel secondo caso va indicato anche il numero d'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Consulenti in Proprieta' Industriale;
Delegato (con indicazione della Partita IVA e della denominazione della persona giuridica delegante).
Il modulo, munito di firma digitale qualificata ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, deve essere trasmesso utilizzando l'apposito link sul portale. Il sistema provvede a inoltrare una e-mail all'indirizzo indicato nel modulo stesso, contenente le istruzioni da seguire per completare la registrazione e ottenere le credenziali di accesso.
Ottenute le credenziali, il depositante puo' utilizzarle negli appositi campi di login per accedere all'area di deposito, dove inserire i dati e i documenti allegati richiesti. Tali allegati devono essere prodotti nel formato PDF/A-1a (ISO 19005-1:2005) con firma di tipo PaDES e CaDES (1) . Qualora i documenti depositati richiedano il bollo, va indicato nel campo che lo prevede il numero identificativo della marca utilizzata, del quale l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi provvede a effettuare i controlli ritenuti necessari, anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, come per esempio la corretta trascrizione, la veridicita' e l'eventuale utilizzo della medesima marca per piu' depositi.
Il deposito telematico e' temporaneamente consentito dal lunedi' al venerdi', dalle ore 8:00 alle ore 19:00, esclusi i festivi. Il completamento della procedura di deposito, iniziata ma non terminata entro l'intervallo di tempo sopra indicato, e' permesso fino e non oltre l'orario limite delle 19:15 del medesimo giorno.
Per ulteriori informazioni e' possibile fare riferimento alla guida in linea pubblicata sul portale all'indirizzo citato all'inizio del presente allegato; oppure contattare i servizi informativi dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi:
contactcenteruibm@mise.gov.it;
fax 06 4705 5750;
tel. 06 4705 5602 - 06 4705 5800 dal lunedi' al venerdi', dalle 9:00 alle 17:00, esclusi i festivi.
Per utilizzare la procedura di deposito telematico e' necessario disporre di Acrobat Reader 9 o versione successiva e di uno dei seguenti browser: Internet Explorer 10 o versione successiva, Firefox e Chrome aggiornati alle ultime versioni. La procedura di deposito non sara' inizialmente supportata da dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

(1) http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/firme_mult
iple.pdf
 
Art. 2
Effetti e modalita' di effettuazione
del deposito telematico

1. Il deposito telematico esplica gli stessi effetti del deposito di cui all'art. 1, comma 2, se eseguito con le modalita' tecniche di cui all'allegato 1.
 
Art. 3
Ricevuta del deposito

1. In relazione a ciascun deposito telematico ultimato, il sistema informativo rilascia una ricevuta di avvenuto deposito firmata digitalmente, nella quale sono riportati gli estremi di protocollo e tutti gli elementi della domanda prodotti tramite l'applicazione web.
Roma, 11 luglio 2014

Il direttore generale: Gulino
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone