Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 18 febbraio 2014, n. 6 |
Patto di stabilita' interno per il triennio 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147). |
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Alle Province Ai Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti Agli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano loro sedi e, p.c. Alla Corte dei conti Segretariato Generale Sezione delle Autonomie Roma Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Segretariato Generale Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport Dipartimento della Protezione civile Dipartimento della funzione pubblica Roma Al Ministero della giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Roma Al Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali Roma Al Gabinetto del Ministro Sede All'Ufficio legislativo-economia Sede All'Ufficio legislativo-finanze Sede All'ISTAT Via Cesare Balbo, n. 16 - Roma All'A.N.C.I. Via dei Prefetti, n. 46 - Roma All'U.P.I. Piazza Cardelli, n. 4 - Roma Al CINSEDO Via Parigi, n. 11 - Roma Alle Ragionerie territoriali dello Stato loro sedi
La presente circolare risulta strutturata secondo il seguente schema: Premessa A. Enti soggetti al Patto di stabilita' interno A.1 Enti di nuova istituzione A.2 Unioni di comuni A.3 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL A.4 Roma capitale B. Determinazione degli Obiettivi programmatici per il triennio 2014-2016 B.1 Indicazioni generali B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi B.3 Comunicazione dell'obiettivo C. Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del Patto C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea C.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3 C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento C.6 Altre esclusioni a) Federalismo demaniale b) Investimenti infrastrutturali c) Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Esclusione delle risorse provenienti dalle contabilita' speciali delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto d) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e) Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprieta' comunale f) Esclusione delle risorse per interventi relativi al progetto approvato dal CIPE con deliberazione n. 57 del 2011 g) Esclusione delle risorse per interventi portuali per il comune di Piombino h) Esclusione dei pagamenti dei debiti in conto capitale per 500 milioni di euro i) Esclusione dei pagamenti in conto capitale per 1.000 milioni di euro l) Esclusione spese sostenute dal comune di Campione di Italia D. Riflessi delle regole del Patto sulle previsioni di bilancio D.1 Fondo svalutazione crediti D.2 Fondo pluriennale vincolato D.3 Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali E. Altre misure di contenimento E.1 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria E.2 Contenimento della spesa F. Patti di solidarieta' F.1 Patto regionale verticale F.2 Patto regionale verticale incentivato F.3 Patto regionale orizzontale F.4 Patto nazionale verticale F.5 Patto nazionale orizzontale F.6 Patto regionale integrato F.7 Tempistica F.8 Alcune precisazioni sui patti di solidarieta' G. Monitoraggio H. Certificazione H.1 Prospetti allegati alla certificazione ed invio telematico H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario ad acta H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione I. Mancato rispetto del Patto di stabilita' interno I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilita' interno a) Riduzione del fondo di solidarieta' comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio b) Limiti agli impegni per spese correnti c) Divieto di ricorrere all'indebitamento d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale e) Riduzione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza I.2 Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto del patto in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilita' interno I.4 L'attivita' di controllo della Corte dei conti L. Allegati alla circolare esplicativi del Patto 2014-2016 M. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente circolare Premessa
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) e le normative di interesse emanate nel corso del 2013 introducono alcune novita' alla disciplina del patto di stabilita' interno degli enti locali per gli anni 2014-2016. Per quanto attiene al contributo degli enti locali al risanamento della finanza pubblica, la nuova disciplina, oltre a disporre una riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2014, conferma il concorso gia' previsto per l'anno 2015, e determina, per gli anni 2016 e 2017, un aggravio degli obiettivi volti a garantire un contributo di 344 milioni di euro annui complessivi, di cui 275 milioni di euro a carico dei comuni e 69 milioni di euro a carico delle province, aggravio correlato alle misure di razionalizzazione e revisione della spesa (articolo 1, comma 429, della legge di stabilita' 2014). In particolare, per l'anno 2014, e' previsto un allentamento del patto di stabilita' interno per complessivi 1.500 milioni di euro, conseguito mediante l'esclusione dal patto, per un importo massimo di 1.000 milioni di euro, dei pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014 e l'esclusione, per un importo massimo di 500 milioni di euro, dei pagamenti che saranno sostenuti per estinguere debiti in conto capitale maturati al 31 dicembre 2012. La nuova disciplina prevede, inoltre, l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilita' interno, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2009-2011, in luogo del triennio 2007-2009. L'aggiornamento premia, sebbene indirettamente, gli enti locali che hanno maggiormente contratto la spesa corrente negli anni considerati. Le percentuali da applicare alla suddetta media sono state conseguentemente modificate per tenere conto dell'aggiornamento della base di riferimento. Sono confermati, per il 2014, i cosiddetti patti di solidarieta' ossia i patti regionali verticali ed orizzontali, grazie ai quali le province e i comuni soggetti al patto di stabilita' interno possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali, nonche' il patto nazionale orizzontale introdotto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (1) . Al fine di consentire agli enti locali di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici e di pianificare, quindi, le proprie spese in coerenza con il rispetto del patto di stabilita' interno, i commi 543 e 544 anticipano i termini di chiusura delle procedure attuative del patto regionale verticale e del patto nazionale orizzontale. Inoltre, e' stata introdotta la possibilita' di attribuire gli spazi finanziari non utilizzati a valere sui patti verticali delle singole regioni ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni che presentano un saldo obiettivo positivo. L'articolo 1, comma 505, della legge di stabilita' 2014 ha posticipato al 2015 l'avvio del cosiddetto "patto regionale integrato" di cui all'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011 (2) (Legge di stabilita' 2012), in base al quale le regioni possono concordare con lo Stato le modalita' di raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli enti locali del proprio territorio. Inoltre, l'articolo 31, comma 4-bis, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 102 del 2013, ha sospeso per il 2014 il meccanismo della virtuosita' ed i successivi commi, da 4-ter a 6, hanno introdotto un meccanismo finalizzato alla riduzione dell'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il comma 534, lettera d), dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014 ha introdotto all'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, il comma 6 bis che, al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, dispone un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata compensata dal corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. Limitatamente ai comuni, per l'anno 2014, il nuovo comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, aggiunto dal comma 533 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014, ha introdotto una clausola di salvaguardia volta a prevedere che l'obiettivo di saldo finanziario sia rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste dalla normativa previgente. Da ultimo, per il 2014, il comma 354 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014, al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni e delle province residenti nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sono ridotti nei limiti di 25,5 milioni di euro complessivi. Parimenti, il comma 536 del medesimo articolo ha previsto un allentamento, nei limiti di10 milioni di euro, del patto di stabilita' interno dei comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. A. Enti soggetti al Patto di stabilita' interno Come e' noto, a decorrere dal 2013 sono assoggettati al patto di stabilita' interno, oltre le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, come disposto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. La determinazione della popolazione di riferimento viene effettuata sulla base del criterio previsto dall'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Al riguardo, si segnala che l'articolo 1, comma 533, della legge di stabilita' 2014, ha aggiunto, all'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, il comma 2-quater volto a chiarire che la popolazione da prendere a riferimento ai fini dell'assoggettamento al patto di stabilita' interno e' quella anagrafica e non quella censuaria. Pertanto, la popolazione che rileva, come previsto dal richiamato articolo 156 del TUEL, e' quella registrata alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento secondo i dati dell'ISTAT. Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2014 i comuni la cui popolazione, rilevata al 31.12.2012, risulti superiore a 1.000 abitanti. Gli enti locali che sono soggetti per la prima volta al patto di stabilita' interno e che, quindi, sono tenuti alla comunicazione degli obiettivi, al monitoraggio semestrale e alla certificazione, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno all'indirizzo web http://pattostabilitainterno.tesoro.it, richiedendo una utenza caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password. Per ulteriori dettagli sulle modalita' di accreditamento si veda l'allegato ACCESSO WEB/14 alla presente Circolare. Per gli enti locali gia' accreditati non sono previsti nuovi adempimenti, salvo la comunicazione di eventuali aggiornamenti (richieste di cancellazioni o di nuove attivazioni) delle proprie utenze. Si segnala che la password scade dopo 180 giorni dall'ultimo accesso nel sito del patto di stabilita' interno. Pertanto, se entro 180 giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie User ID e password, quest'ultima scade per una protezione del sistema. A decorrere dal 2014, il comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, prevede, inoltre, l'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno delle unioni di comuni formate dagli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del richiamato decreto-legge n. 138 del 2011 (3) . A.1 Enti di nuova istituzione Il comma 23 dell'articolo 31 della legge di stabilita' 2012, (come modificato dall'articolo 1, comma 540, della legge di stabilita' 2014), stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilita' interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente e' stato istituito nel 2011, sara' soggetto alle regole del patto di stabilita' interno a decorrere dall'anno 2014. Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono come base di riferimento le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Gli enti istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011. A titolo esemplificativo: ===================================================================== | | Base calcolo patto | Base calcolo patto | | Anno istituzione | 2014 | 2015-2017 | +=======================+=====================+=====================+ | 2009 | 2010-2011 | 2010-2011 | +-----------------------+---------------------+---------------------+ | 2010 | 2011 | 2011 | +-----------------------+---------------------+---------------------+ | 2011 | 2012 | 2012 | +-----------------------+---------------------+---------------------+ | | (non soggetto al | | | 2012 |Patto) | 2013 | +-----------------------+---------------------+---------------------+ A.2 Unioni di comuni Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, prevede che, a decorrere dall'anno 2014, le unioni costituite dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, sono soggette alla disciplina del patto di stabilita' interno prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. La norma non si applica a tutte le unioni di comuni ma solo a quelle costituite ai sensi del richiamato comma 1. Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, le predette unioni di comuni applicano alla spesa corrente, come desunta dai certificati di conto consuntivo, la percentuale indicata al comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Considerato che il comma 3 del citato articolo 16 prevede che alle predette unioni si applica la disciplina del patto di stabilita' interno prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione, ne consegue che, ai fini della decorrenza dell'assoggettamento alle regole del patto di stabilita' interno, analogamente a quanto previsto per i comuni di nuova istituzione, alle unioni in parola si applicano le disposizioni di cui al comma 23 dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011. Pertanto, le predette unioni di comuni sono assoggettate alle regole del patto di stabilita' interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione ed assumono come base di riferimento su cui applicare la predetta percentuale le risultanze dell'anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'unione e' stata istituita nell'anno 2012 sara' soggetta alle regole del patto di stabilita' interno a decorrere dall'anno 2015 ed assumera' come base di riferimento la spesa corrente impegnata nell'anno 2013. A.3 Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL Giova ribadire che l'articolo 1, comma 436, della legge di stabilita' 2013, abrogando il comma 24 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, assoggetta, a decorre dall'anno 2013, al patto di stabilita' interno gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare ai sensi dell'articolo 143 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL). Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico e' assunta quale base di riferimento la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2009-2011. A.4 Roma capitale In considerazione della specificita' della citta' di Roma quale Capitale della Repubblica, il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, che ha dato attuazione al nuovo ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, ha previsto una particolare procedura per la determinazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno da applicare al Comune di Roma. In particolare, il comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 61 del 2012 prevede che Roma capitale concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalita' e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e' determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni del territorio nazionale. Circa i contenuti del patto concordato tra lo Stato e Roma capitale, il successivo comma 2 del citato articolo 12 stabilisce che non sono computate nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno: le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma Capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009 e del decreto legislativo attuativo n. 61 del 2012; le spese relative all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di Capitale della Repubblica di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012, previa individuazione, nella legge di stabilita', della copertura degli eventuali effetti finanziari. A tal riguardo, si rappresenta, pero', che il disposto di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 61 del 2012, in materia di determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, non ha ancora avuto attuazione, ne' tantomeno sono state appostate nella legge di stabilita' risorse da destinare allo scopo. Pertanto, allo stato non e' possibile procedere all'esclusione delle spese in questione. Inoltre, limitatamente agli anni 2013 e 2014, per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale sono escluse dal patto di stabilita' interno le entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, cosi' come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, in materia di rapporti finanziari tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale. La disciplina recata dal succitato decreto legislativo n. 61 del 2012 in materia di ordinamento di Roma Capitale e' stata recentemente modificata ed integrata dal decreto legislativo 26 aprile 2013, n.51. In particolare, l'articolo 1, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 51 del 2013, nell'integrare quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 61 del 2012, aggiunge una ulteriore flessibilita' prevedendo che gli obiettivi del patto di stabilita' interno determinati per Roma capitale con la procedura concordata sopra delineata possano essere comunque ridefiniti nell'ambito del patto regionale integrato (di cui al successivo paragrafo F.6), vale a dire nell'ambito del patto che la regione Lazio, al pari delle altre regioni, potra' concordare con lo Stato a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto disposto dal comma 17 dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2011, come da ultimo modificato dal comma 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. B. Determinazione degli Obiettivi programmatici per il triennio 2014-2016 B.1 Indicazioni generali Anche per l'anno 2014 l'obiettivo programmatico da assegnare a ciascun ente e' rappresentato dal saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista, assumendo, cioe', per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti (comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilita' 2012). Come negli anni passati, in conformita' ai criteri contabili adottati in sede comunitaria, tra le operazioni finali non sono considerati l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione e il fondo (o deficit) di cassa. Sulla base delle regole europee della competenza economica, infatti, gli avanzi di amministrazione, essendo realizzati negli esercizi precedenti, non concorrono a formare l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche. I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo. Con riferimento alla metodologia di calcolo degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2014, le novita' rispetto agli anni precedenti sono: 1. l'aggiornamento della base di calcolo dal triennio 2007-2009 al triennio 2009-2011 con conseguente revisione dei coefficienti da applicare alla spesa media registrata nel periodo di riferimento (articolo 1, comma 532, della legge di stabilita' 2014); 2. la sospensione, per l'anno 2014, del meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto di stabilita' interno fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri di virtuosita', definito dall'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente aggravio della manovra complessiva dovuto all'aumento dell'aliquota di correzione rispetto a quella ordinaria (articolo 31, comma 4-bis, della legge n. 183 del 2011, inserito dall'articolo 9, comma 6, lett. a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, modificato dall'articolo 2, comma 5, lett. b), del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137); 3. l'introduzione di un incentivo per gli enti locali che adottano la sperimentazione in tema di armonizzazione dei bilanci, prevista dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, consistente in una riduzione dell'obiettivo del patto di stabilita' interno per l'anno 2014, fino al conseguimento di un saldo obiettivo pari a zero, la cui distribuzione dovra' avvenire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La riduzione e' operata proporzionalmente per un importo pari a 120 milioni di euro. Tale ammontare e' ulteriormente aumentato di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione, agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione, di percentuali maggiorate, da determinarsi anch'esse con il predetto decreto ministeriale (commi 4-ter, 4-quater e 6, primo periodo, dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011) (4) ; 4. l'introduzione di una clausola di salvaguardia per i comuni che, per il solo anno 2014, prevede che l'obiettivo di saldo finanziario sia rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste dalla normativa previgente (comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (5) ); 5. la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata mediante il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila al fine di neutralizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (6) ). Il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e' ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2009-2011, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per ogni anno del triennio dal comma 2 del richiamato articolo 31 della legge di stabilita' 2012 (7) , da rideterminare per l'anno 2014 e per il biennio 2015-2016 secondo le procedure previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo periodo del comma 6 del ripetuto articolo 31 della legge di stabilita' 2012. In particolare, per l'anno 2014, la riduzione dei saldi obiettivo per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e' attuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, con il medesimo decreto, sono rideterminate le percentuali da applicare agli enti che non partecipano alla suddetta sperimentazione nella misura di seguito indicata: per le province e' pari a 20,25%; per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e' pari a 15,07%. Per i comuni, gli obiettivi di saldo finanziario determinati in funzione della partecipazione o meno alla sperimentazione in tema di armonizzazione dei bilanci sono ridefiniti, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che il peggioramento dell'obiettivo di saldo attribuito a ciascun comune non sia superiore al 15% rispetto all'obiettivo calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste dalla normativa previgente alla data di entrata in vigore della legge di stabilita' 2014 (clausola di salvaguardia di cui al precitato comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011). Per gli anni 2015 e 2016, invece, le province ed i comuni che a seguito dell'applicazione dei parametri di virtuosita' individuati dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, risulteranno collocati nella classe non virtuosa dovranno applicare le percentuali rideterminate dal decreto annuale attuativo della virtuosita'; percentuali che, comunque, non potranno essere superiori di un punto percentuale rispetto alle percentuali di cui al comma 2 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Piu' precisamente i valori massimi che le percentuali potranno assumere sono i seguenti: per le province, pari a 20,25% per l'anno 2015 e a 21,05% per l'anno 2016; per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari a 15,07% per l'anno 2015 e a 15,62%, per l'anno 2016. B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi Per l'anno 2014, al fine di semplificare la procedura di calcolo dei saldi obiettivo attribuiti a ciascun ente per il triennio considerato, si e' ritenuto di eliminare dal prospetto di calcolo la "Fase 1" presente nei prospetti degli anni precedenti (relativa alla determinazione del saldo obiettivo "provvisorio" come percentuale data della spesa media, ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011), in quanto le percentuali da prendere a riferimento per la determinazione dell'obiettivo di ciascun ente per l'anno 2014 sono rideterminate con il richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze attuativo del nuovo meccanismo premiale in favore degli enti che partecipano alla sperimentazione dei nuovi principi contabili. Per gli anni 2015 e 2016 si ritiene opportuno che gli enti, in via prudenziale, assumano gli obiettivi calcolati utilizzando i coefficienti massimi stabiliti dal comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (8) . A seguito della pubblicazione del decreto relativo alla determinazione degli obiettivi n. 11400 del 10 febbraio 2014, di cui al comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, e' disponibile sul sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato un prospetto precompilato che ciascun ente puo' consultare per conoscere il proprio obiettivo. La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il triennio 2014-2016 e' costituita da 5 fasi, di seguito elencate e schematizzate negli Allegati OB/14/P e OB/14/C relativi, rispettivamente, alle province e ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. Il prospetto OB/14/C contiene una ulteriore fase per la rideterminazione del saldo obiettivo dei comuni in esito all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011. Fase 1: determinazione del saldo obiettivo provvisorio sulla base della spesa corrente media Come gia' anticipato nel precedente paragrafo, per il solo anno 2014, il comma 4-ter dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (9) ha significativamente ampliato il sistema premiale per gli enti sperimentatori del nuovo sistema contabile previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, prevedendo in favore degli stessi una riduzione del saldo obiettivo del patto di stabilita' interno, comunque non oltre un saldo pari a zero, da operare proporzionalmente per un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dalla sospensione del sistema premiante in favore degli enti virtuosi e dalla conseguente applicazione, agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione, di una maggiorazione delle percentuali, da determinarsi con decreto ministeriale, nei limiti stabiliti dal comma 6 dell'articolo 31 della legge di stabilita' 2012. Tale ammontare complessivo e' ulteriormente aumentato di un importo pari a 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. La distribuzione della predetta riduzione degli obiettivi in favore degli enti che partecipano alla sperimentazione nonche' le percentuali da applicare per il calcolo del saldo obiettivo delle province e dei comuni che non partecipano alla sperimentazione sono state stabilite con il citato decreto ministeriale. Per gli anni 2015 e 2016 continua, invece, ad applicarsi il meccanismo di distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli enti locali basato su criteri di virtuosita' introdotto dall'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3 del decreto-legge n. 98 del 2011 (10) la cui definizione e' demandata ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanare annualmente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Pertanto, relativamente agli anni 2015 e 2016, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, si ritiene opportuno, in via prudenziale, che tutti gli enti assumano provvisoriamente l'obiettivo massimo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale. Alla luce di quanto sopra esposto, per il triennio 2014-2016, gli enti soggetti al patto di stabilita' interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante, salvo poi operare, nella successiva Fase 3, la riduzione dell'obiettivo prevista per l'anno 2014 in favore degli enti sperimentatori: ===================================================================== | | | | Anno 2016 | | | | Anno 2015 | (Art. 31, | | | Anno 2014 (Art. | (Art. 31, | comma 6, | | | 31, comma 6, | comma 6, | lett. b) e | | | primo periodo) | lett. a) | c) | +=======================+=================+============+============+ | Province | 20,25% | 20,25% | 21,05% | +-----------------------+-----------------+------------+------------+ | Comuni con popolazione| | | | |superiore a 1.000 | | | | |abitanti | 15,07% | 15,07% | 15,62% | +-----------------------+-----------------+------------+------------+
Come l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati, e' inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2009, 2010 e 2011. Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinera' i saldi obiettivi per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra. Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2014 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione. Inoltre, poiche' le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2014-2016 nella misura quantificata dalle disposizioni vigenti, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica amministrativa di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, nonche' nei relativi certificati di conto consuntivo che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. E', altresi', da escludere la possibilita' di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio gia' presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio. Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti Il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1, e' ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011). Il predetto importo e' quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in 500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Pertanto, i comuni non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al richiamato articolo 14 non opereranno alcuna riduzione a valere sul saldo programmatico. Si specifica, inoltre, che la diminuzione di cui sopra attiene solo alla riduzione delle risorse erariali operata con l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 e non anche alle riduzioni attuate con altri interventi legislativi. Il calcolo dell'obiettivo, al netto degli effetti della riduzione dei trasferimenti, e' effettuato automaticamente dalla procedura web ed e' visualizzato nelle celle (n), (o) e (p). Le riduzioni dei trasferimenti previste a decorrere dal 2012 sono state definite per le province con il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n 66 del 19 marzo 2012, e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti con il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2012, nonche' con il decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 26 ottobre 2012. Fase 3: riduzione del saldo obiettivo per gli enti in sperimentazione Con il piu' volte citato decreto ministeriale e' attuata la riduzione dei saldi obiettivi del patto di stabilita' interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ai sensi dei commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (al riguardo si rinvia al paragrafo B.1 e alla Fase 1 di questo paragrafo). In particolare, l'obiettivo delle province che partecipano alla sperimentazione e' ridotto del 17,20 per cento, mentre l'obiettivo dei comuni e' ridotto del 52,80 per cento. L'obiettivo rideterminato trova evidenza nella Fase 3 dei prospetti degli obiettivi programmatici, cella (q). Fase "CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA" dell'allegato OB/14/C: rideterminazione del saldo obiettivo dei comuni in esito all'applicazione della clausola di salvaguardia Per i comuni, il comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011 dispone che, per l'anno 2014, l'obiettivo derivante dall'applicazione dei commi da 2 a 6, individuato con le prime tre fasi, e' rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che per nessuno di essi si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato con le modalita' previste dalla normativa previgente alla legge di stabilita' 2014. La rideterminazione e' stata operata con decreto ministeriale n. 11390 del 10 febbraio 2014, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. L'obiettivo rideterminato in esito all'applicazione della suddetta clausola di salvaguardia trova evidenza nella Fase "CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA" del prospetto degli obiettivi programmatici dei comuni di cui all'allegato OB/14/C. Fase 4: rideterminazione del saldo obiettivo 2014 (Patti di solidarieta') L'obiettivo individuato con le fasi sopra descritte e' definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto di solidarieta' fra enti territoriali (Patto regionalizzato orizzontale, verticale e verticale incentivato e patto nazionale orizzontale e verticale). Per l'anno 2014 e' infatti confermata l'applicazione del Patto regionale verticale e orizzontale di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011), nonche' l'applicazione del patto verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), previsto sia per i comuni che per le province, in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidita' finalizzata alla estinzione dei debiti (Fase 4-A del prospetto degli obiettivi programmatici dei comuni e Fase 4 del prospetto degli obiettivi programmatici delle province). Resta, altresi', vigente per il 2014 la disposizione secondo la quale ciascuna regione debba destinare almeno il 50% degli spazi finanziari ceduti con il patto verticale incentivato a favore dei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Al riguardo, il comma 542 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ha previsto che, per l'anno 2014, gli eventuali spazi finanziari non assegnati a valere sulla predetta quota riservata del 50% sono destinati ai comuni aventi una popolazione inferiore a 5.000 dislocati su tutto il territorio nazionale che presentino ancora un obiettivo positivo. A tal fine, entro il 10 aprile 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria Generale dello Stato, gli spazi finanziari non utilizzati a valere sulla predetta quota alla cui ripartizione, da operare in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo, si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro il 30 aprile 2014. La variazione dell'obiettivo conseguente al cosiddetto "Patto nazionale verticale" trova evidenza nella Fase 4-B del prospetto degli obiettivi programmatici dei comuni, in un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale che sara' valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web sulla base degli importi individuati con il citato decreto ministeriale. Inoltre, al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il comma 354 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014 ha previsto la riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni e delle province interessati - individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (11) e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (12) - da operare con le procedure previste per il patto regionale verticale, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Al fine dell'attuazione di tale disposizione, si prevede altresi' che le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nel ridurre gli obiettivi degli enti locali, non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. Resta, infine, vigente per i comuni il cosiddetto patto nazionale orizzontale di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012 (Fase 4-B). Il saldo obiettivo 2014 da considerare sara', dunque, quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle fasi precedentemente descritte e la variazione dell'obiettivo conseguente all'adesione ai patti di solidarieta'. L'applicazione calcolera' automaticamente il valore obiettivo per il 2014, rideterminato sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, per i patti regionalizzati, e sulla base del decreto e delle comunicazioni di questo Ministero, rispettivamente, per il patto nazionale verticale e per il patto nazionale orizzontale. Fase 5: riduzione degli obiettivi annuali Anche per il 2014 continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010 (13) , che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno - in base a criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali - per un importo commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione ai sensi della lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 agli enti locali che nell'anno precedente non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno (a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio per le province e a valere sul fondo di solidarieta' comunale per i comuni). Il comma 545 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ha, altresi', precisato che possono beneficiare della predetta riduzione degli obiettivi annuali del patto di stabilita' interno esclusivamente gli enti assoggettabili alla sanzione di cui alla precitata lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo di solidarieta' comunale), escludendo conseguentemente dal beneficio gli enti ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che, in virtu' della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, finanziano i propri enti con risorse del proprio bilancio. Tale riduzione dell'obiettivo finale trova riscontro nella Fase 5 del prospetto degli obiettivi programmatici, con un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale che sara' valorizzata automaticamente nel sistema applicativo web quando verra' definita, con il citato decreto, la riduzione di cui al richiamato comma 122. Inoltre, il comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (14) , al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, dispone un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata nonche' il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine e' previsto che entro il 30 marzo di ciascun anno l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti enti entro il 15 marzo di ciascun anno. Anche tale variazione trova riscontro nella Fase 5 del prospetto degli obiettivi programmatici per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale che sara' valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web sulla base dei dati comunicati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). B.3 Comunicazione dell'obiettivo Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilita' interno trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per il triennio 2014-2016 con le modalita' ed i prospetti definiti dal decreto di cui al comma 19 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno ai sensi dell'ultimo periodo del richiamato comma 19. Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento, non e' piu' consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2014, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web, entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Ne consegue, tra l'altro, che, terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potra' piu' essere comunicato. L'obiettivo e' comunicato utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede all'aggiornamento degli allegati al citato decreto a seguito di nuove disposizioni volte a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. C. Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del Patto Come e' noto, i commi da 7 a 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 prevedono l'esclusione, dal saldo valido ai fini del patto di stabilita' interno, di specifiche tipologie di entrate e di spese alle quali si aggiungono altre esclusioni illustrate di seguito. Il successivo comma 17 del richiamato articolo 31 abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di spese dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno precedenti alla legge di stabilita' 2012 e non previste espressamente dalla stessa. Ne consegue che non sono consentite esclusioni dal patto di stabilita' interno di entrate o di spese diverse da quelle previste dalle norme di seguito riportate, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato d'emergenza Come per gli anni scorsi, il comma 7 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ripropone l'esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Al riguardo, si rappresenta che il comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato d'emergenza, si provvede, anche a mezzo di ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile - salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza - nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le richiamate esclusioni operano distintamente per le entrate e per le spese nel modo di seguito indicato: 1. Entrate. Sono escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato (e non anche da altre fonti) purche' registrate successivamente al 31 dicembre 2008. L'esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle regioni. 2. Spese. Sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale - disposti a valere sulle predette risorse statali - effettuati per l'attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Capo del Dipartimento della Protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, purche' effettuati a valere su risorse registrate (ovvero accertate, per la parte corrente, e incassate per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Al riguardo, si sottolinea che sono escluse dal patto di stabilita' interno le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di spesa (ad esempio le spese sostenute dal comune a valere su risorse proprie o a valere su donazioni di terzi). L'esclusione delle correlate entrate e' stata prevista per compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti dall'esclusione delle spese. L'esclusione opera anche se le spese sono effettuate in piu' anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate. Si precisa che le spese sono escluse anche successivamente alla revoca dello stato di emergenza, purche' nei limiti delle corrispondenti entrate accertate (per la parte corrente) o incassate (per la parte capitale) in attuazione delle predette ordinanze emergenziali. L'esclusione opera, inoltre, in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio. Si impone, quindi, la verifica in ordine all'effettiva natura statale delle risorse da escludere, nonche' all'avvenuta emanazione delle ordinanze emergenziali. Al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile di valutare la natura delle spese oggetto di esclusione, si ritiene necessario che l'elenco che gli enti interessati sono tenuti ad inviare alla stessa Protezione Civile entro il mese di gennaio dell'anno successivo, ai sensi del successivo comma 8 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, contenga, oltre all'indicazione delle spese escluse dal patto di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella parte capitale, anche le risorse attribuite dallo Stato, per permettere la verifica della corrispondenza tra le spese sostenute e le suddette risorse statali. La presentazione di detto elenco costituisce un obbligo a carico dell'ente beneficiario. Pertanto, la sua omessa o ritardata comunicazione, rappresentando una violazione ad una disposizione di legge, impedisce il perfezionamento dell'iter che consente allo stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni. Si ritiene opportuno, inoltre, segnalare che l'individuazione delle spese e delle entrate da escludere ricade nella responsabilita' degli enti che, pertanto, sono tenuti ad effettuare una attenta valutazione in merito alle opere e alla tipologia di finanziamenti oggetto di esclusione anche avvalendosi dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (punto M della presente Circolare). Infine, si rappresenta che qualora le spese effettuate dall'ente non venissero riconosciute e, pertanto, non ammesse al rimborso previsto, si ritiene che, in analogia con quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 in caso di mancato o minore riconoscimento di fondi da parte dell'Unione Europea, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute dovra' essere considerato nel saldo finanziario valido ai fini del patto di stabilita' interno. Inoltre, con riferimento all'esclusione delle spese per interventi calamitosi sostenute utilizzando risorse proprie, il comma 8-bis dell'articolo 31 (15) prevede che, con apposita legge, le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province per eventi calamitosi, per i quali e' stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamita' e nei due esercizi successivi, siano escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, nei limiti delle risorse rese disponibili, ai sensi del successivo comma 8-ter. A differenza, quindi, del comma 7, il richiamato comma 8-bis prevede l'esclusione di spese per interventi legati ad eventi calamitosi, ma finanziati con risorse proprie degli enti danneggiati. E' importante sottolineare che tale esclusione richiede l'emanazione di una specifica disposizione di legge in assenza della quale l'esclusione in parola non puo' essere operata. C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento Si ribadisce che il comma 1 dell'articolo 40-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (16) ha disposto l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (17) , che aveva equiparato la dichiarazione di grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri agli interventi connessi alla dichiarazione di stato di emergenza. Conseguentemente, l'esclusione delle entrate e delle spese relative alla richiamata dichiarazione di grande evento continua ad applicarsi esclusivamente con riferimento alle operazioni finanziarie (accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti) non ancora concluse e la cui dichiarazione di grande evento e' avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 1 del 2012. Si rammenta che per le predette operazioni l'esclusione delle entrate e delle relative spese, sebbene effettuate in piu' anni, e' operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, purche' registrati (ovvero accertati per la parte corrente e incassati per parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti riferiti ai grandi eventi ancora oggetto di esclusione, si ritiene opportuno che i chiarimenti in materia vengano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (par. M). C.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea Come gia' previsto dalla normativa previgente con riguardo alle risorse provenienti dall'Unione Europea, il comma 10 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 esclude, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonche' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune. La ratio dell'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese sostenute dagli enti locali per realizzare interventi finanziati con fondi U.E. risiede nella necessita' di non ritardare l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l'Unione Europea, tenuto conto che si tratta di importi che vengono poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione. Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal patto di stabilita' interno, ai sensi del citato comma 10, le spese finanziate con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, dovendo essere restituite all'U.E., devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali. La valutazione specifica nel merito delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonche' sulla base delle informazioni fornite dall'ente che assegna le risorse medesime. Si evidenzia, inoltre, che l'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese connesse alla realizzazione di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea opera nei limiti delle risorse comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale per la sua realizzazione e non riguarda, pertanto, le altre spese comunque sostenute dall'ente per la realizzazione dello stesso progetto e non coperte dai fondi U.E. L'esclusione delle spese, infine, opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purche' relativa ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e incassate per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. In proposito, si precisa che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per la parte corrente) o all'incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto nell'anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell'anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento. Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea. Qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo, se la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre (comma 11 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011). Qualora un ente non abbia escluso dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti dall'Unione Europea nell'anno del loro effettivo accertamento/incasso, non puo' successivamente escludere le correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno/pagamento. Infatti, la mancata esclusione dal saldo di tali entrate e' da ritenersi, anch'essa, assimilabile all'ipotesi in cui l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'attuazione del richiamato comma 10 dell'articolo 31 con conseguente inclusione dei pagamenti non riconosciuti tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' stato comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo se la comunicazione e' effettuata nell'ultimo quadrimestre. Tale precisazione si rende necessaria al fine di non alterare i saldi di finanza pubblica. C.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3 Per rendere piu' agevole l'applicazione del meccanismo di esclusione previsto per calamita' naturali, grandi eventi e risorse provenienti dalla U.E., a titolo esemplificativo, si riportano alcune possibili fattispecie. Risorse di parte corrente: 1. L'ente negli anni 2009-2013 ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2014, 2015, 2016 etc.); 2. l'ente, nell'anno 2014, accerta 100 a fronte di impegni gia' assunti a valere su altre risorse negli anni 2009-2013; l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2014 mentre non possono essere esclusi ulteriori impegni a valere sui 100; 3. l'ente, nell'anno 2014, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni 2015 e 2016; l'accertamento di 100 e' escluso dal saldo 2014 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2015 e 2016. Risorse in conto capitale: 1. L'ente negli anni 2009-2013 ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2014, 2015, 2016 etc.); 2. l'ente, nell'anno 2014, incassa 100 a fronte di spese gia' effettuate a valere su altre risorse nel triennio negli anni 2009-2013; l'incasso di 100 e' escluso dal saldo 2014 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100; 3. l'ente, nell'anno 2014, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2015 e 2016; l'incasso di 100 e' escluso dal saldo 2014 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2015 e 2016. Si ribadisce, inoltre, che le deroghe di cui ai precedenti tre paragrafi non considerano le entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali, relative ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e incassate per parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Tenuto conto che l'esclusione delle entrate correlate alle suddette tipologie di spesa e' stata prevista per compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti dall'esclusione delle spese, qualora un ente erroneamente non abbia escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno le predette entrate nell'anno del loro effettivo accertamento o incasso, in assenza di rettifica in tal senso della certificazione relativa all'anno in questione, non puo' operare l'esclusione dal saldo finanziario delle correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno o pagamento. Infine, si precisa che l'esclusione delle entrate di cui sopra e delle correlate spese dal saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno rappresenta un obbligo anche per gli enti di recente assoggettamento al patto di stabilita' interno per i quali l'esclusione opera anche asimmetricamente tra entrate e correlate spese, a prescindere, pertanto, dalla circostanza che tali entrate e tali spese si siano verificate in costanza di assoggettamento dell'ente agli obblighi relativi al patto di stabilita' interno. Al riguardo si evidenzia che le esclusioni di cui trattasi si fondano sul principio che la salvaguardia dell'equilibrio complessivo della finanza pubblica nell'anno di riferimento e' assicurata dalla compensazione, a livello di comparto e relativamente al medesimo anno, degli effetti negativi indotti dall'esclusione delle spese in parola operata da taluni enti con quelli positivi connessi all'esclusione delle entrate operata da altri enti, e non gia' dalla compensazione degli effetti dell'esclusione a livello di singolo ente riferiti al medesimo anno. C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento Il comma 12 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 trova ancora attuazione nel 2014 con riferimento all'esclusione, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto, delle eventuali risorse residue trasferite dall'ISTAT e delle eventuali spese residue per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT a favore degli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 78 del 2010, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie. Le spese sostenute dagli enti per il censimento, ed interamente rimborsate dall'ISTAT, vanno considerate in entrata come un trasferimento e quindi codificate con il codice SIOPE 2599 "Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico". Per quanto concerne le spese, le medesime vanno codificate secondo la loro collocazione in bilancio che tiene conto ovviamente della loro natura. Giova ribadire che, trattandosi di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilita' va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti. Le disposizioni contenute nel citato comma 12 si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato articolo 50 del decreto-legge n. 78 del 2010. C.6 Altre esclusioni a) Federalismo demaniale Il comma 15 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 dispone, con riguardo ai beni trasferiti in attuazione del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilita' interno di un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. I criteri e le modalita' per la determinazione dell'importo sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, che ad oggi non risulta essere stato emanato. Conseguentemente, in assenza dell'emanazione delle predette disposizioni attuative, il richiamato comma 15 non e' destinato a trovare applicazione operativa. b) Investimenti infrastrutturali Il comma 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introduce un'ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilita' interno, valida anche per il 2014, riferita alle spese per investimenti infrastrutturali degli enti locali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011. Il citato articolo 5 prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilita' di bilancio a legislazione vigente e comunque fino ad un massimo di 250 milioni di euro, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in societa' esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. Affinche' possa essere emanato il predetto decreto interministeriale attuativo della presente norma, e' necessario che gli enti comunichino ai richiamati dicasteri le dismissioni effettuate nonche' i relativi incassi. Sulla base di tali comunicazioni con il citato decreto sono assegnati a ciascun ente territoriale beneficiario gli importi da escludere dal patto di stabilita' interno; importi che non possono, comunque, essere superiori ai proventi della dismissione effettuata. Ad oggi il citato decreto interministeriale non e' stato emanato. c) Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Esclusione delle risorse provenienti dalle contabilita' speciali delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto A seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, il decreto-legge n. 74 del 2012 ha previsto, per gli enti colpiti dal predetto sisma, una serie di interventi urgenti nonche' alcune deroghe al patto di stabilita' interno. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012 (18) , prevede anche per il 2014, che le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 assegnate alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e presenti nelle apposite contabilita' speciali, eventualmente trasferite ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa economica di cui al citato decreto-legge nonche' i relativi utilizzi non rilevano ai fini del patto di stabilita' interno degli enti locali beneficiari. Tale esclusione opera sia per le entrate che per le spese nei limiti delle corrispondenti risorse assegnate, sia di parte corrente che di parte capitale, nel triennio 2012-2014. Tale esclusione trova applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 (19) di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, e per le province stesse, interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. L'articolo 67-septies estende tale esclusione anche ai comuni di Ferrara e Mantova e, previa verifica da parte della regione di appartenenza dell'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici verificatisi, ai comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta (articolo 67-septies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (20) ). d) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 Per i comuni indicati alla precedente lettera c) e' altresi' disposta, dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74 del 2012 (21) , l'esclusione dal patto di stabilita' interno, anche per il 2014, delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese che ciascun ente puo' escludere dal patto di stabilita' interno e' determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione. Entro il 30 giugno del 2014, le regioni dovranno comunicare i suddetti importi al Ministero dell'economia e delle finanze, con nota sottoscritta dal responsabile legale e dal responsabile del servizio finanziario, e ai comuni interessati. e) Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprieta' comunale Il comma 3 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (22) prevede, per il 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno del contributo attribuito ai comuni che hanno registrato il maggior taglio delle risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (23) . Tale contributo, pari a 270 milioni di euro per il 2014, e' stato ripartito tra i comuni con decreto del Ministero dell'interno, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali (24) in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relativo agli immobili posseduti dai comuni stessi nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. f) Esclusione delle risorse per interventi relativi al progetto approvato dal CIPE con deliberazione n. 57 del 2011 L'articolo 7-quater del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (25) prevede, per l'anno 2014, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilita' interno degli enti locali dei pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011 o che, in tal senso, saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con risorse comunali, regionali e statali, nonche' delle connesse entrate statali o regionali. L'esclusione opera nel limite di 10 milioni di euro e concerne la quota di rispettiva competenza che sara' individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. g) Esclusione delle risorse per interventi portuali per il comune di Piombino Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 43 del 2013 (26) prevede che i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalita' portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale della regione Toscana, finanziati con le risorse della regione Toscana o del comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sara' individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. h) Esclusione dei pagamenti dei debiti in conto capitale per 500 milioni di euro In linea con il percorso avviato dal decreto-legge n. 35 del 2013, i commi da 546 a 549 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014 prevedono, per i comuni, le province e le regioni, l'esclusione, dai vincoli del patto di stabilita' interno 2014, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014, per un importo complessivo di 500 milioni di euro. In particolare, l'esclusione opera: per i debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; per i debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni; per i debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita' entro la medesima data. A tal fine, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014 gli enti territoriali comunicano, mediante il sito web della Ragioneria Generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per i pagamenti individuati dal comma 546 del citato articolo 1 della legge di stabilita' 2014. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sono attribuiti, prioritariamente agli enti locali, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilita' interno. Nel caso in cui le richieste eccedano la disponibilita', la ripartizione avviene su base proporzionale. Qualora, invece, residuassero spazi finanziari non richiesti, questi possono essere attribuiti, sempre in misura proporzionale, alle regioni che ne abbiano fatto richiesta. La Procura regionale della Corte dei conti, su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti, esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi competenti che, senza motivazione, non facciano richiesta di spazi finanziari o non effettuino entro l'esercizio finanziario 2014 pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi finanziari concessi. Nei confronti dei predetti responsabili dei servizi competenti e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita' ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. I suddetti importi detratti dalla retribuzione vengono acquisiti al bilancio dell'ente territoriale. Le sentenze di condanna relative a tali omesse comunicazioni o a pagamenti non effettuati entro l'esercizio finanziario 2014 per almeno il 90 per cento degli spazi finanziari concessi, restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente con annessa l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito, fino a quando tali sentenze non siano state eseguite per l'intero importo. Inoltre, in caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilita', una sanzione pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali (comma 549, articolo 1, legge di stabilita' 2014). i) Esclusione dei pagamenti in conto capitale per 1.000 milioni di euro L'articolo 1, comma 535, della legge di stabilita' 2014 introduce, dopo il comma 9 dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011, il comma 9-bis che dispone l'esclusione, dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno 2014, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro - di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province - dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. In particolare, il comma 9-bis stabilisce che gli enti locali utilizzano gli spazi finanziari di cui al comma 535, nonche' gli ulteriori spazi finanziari che si liberano a seguito della esclusione in parola, esclusivamente per pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre del 2014 dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 del richiamato articolo 31 entro il termine perentorio ivi previsto. Pertanto, i pagamenti in conto capitale che avverranno nel secondo semestre non potranno essere esclusi a valere sui predetti spazi finanziari. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali e' assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo attribuito fino a concorrenza del predetto importo. Si soggiunge che il comma 536 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014 prevede che una quota pari a 10 milioni di euro del predetto importo complessivo di 1.000 milioni di euro e' destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Il riparto di tali spazi fra i singoli enti e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilita' 2014. l) Esclusione delle spese sostenute dal comune di Campione di Italia Il comma 537 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014 introduce, all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 14-bis, ai sensi del quale per l'anno 2014, nel saldo finanziario di parte corrente rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarita' territoriali dell'exclave. D. Riflessi delle regole del Patto sulle previsioni di bilancio Come gia' previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilita' interno, il comma 18 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce, al fine di una puntuale pianificazione delle misure di contenimento da attuare, che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. Non rilevano le previsioni di voci di spesa o di entrata che non sono considerate nel saldo obiettivo o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali di impegno e quindi validi ai fini del patto quali, ad esempio, gli stanziamenti relativi al fondo di ammortamento e al fondo svalutazione crediti. Ovviamente, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilita' interno dell'anno di riferimento si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio. Tale disposizione mira a far si' che il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno costituisca un vincolo all'attivita' programmatoria dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare gia' in sede di approvazione di bilancio. L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarita' finanziaria e contabile alla quale l'ente e' tenuto a porre rimedio con immediatezza (27) . A tale scopo, il legislatore dispone che l'ente alleghi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. Tale prospetto e' conservato a cura dell'ente medesimo e non deve essere trasmesso a questo Ministero. Si rammenta che il prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno, non e' meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma e' finalizzato all'accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilita' interno. Esso, pertanto, e' da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatorio complessivo adottato dall'ente (28) . Infine, si fa presente che anche il prevedibile sforamento del patto di stabilita' interno, evidenziato gia' nel corso della gestione finanziaria, puo' essere oggetto di verifica e di segnalazione da parte della magistratura contabile affinche' gli organi elettivi possano adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la situazione finanziaria dell'ente. D.1 Fondo svalutazione crediti Si rappresenta che, in attuazione dell'articolo 6, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, gli enti locali iscrivono, nel bilancio di previsione, un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni. Si soggiunge che, ai sensi del comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione alla Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidita' (comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 35 del 2013), il citato fondo di svalutazione crediti, relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore della predetta armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, e' pari almeno al 30 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'. Al riguardo, si precisa che il valore relativo agli impegni di spesa del Titolo I del bilancio di previsione degli enti locali non considera, per definizione, il predetto fondo svalutazione crediti in quanto l'importo accantonato, com'e' noto, «non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato» (cosi' come stabilito dal principio contabile n. 1/53 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilita' degli enti Locali). Ne consegue che lo stesso, non dando luogo a impegni e confluendo, pertanto, nell'avanzo di amministrazione accantonato per tale finalita', non rileva ai fini del patto di stabilita' interno. D.2 Fondo pluriennale vincolato Il presente paragrafo e' finalizzato a fornire informazioni operative agli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 102 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilita' finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Al fine di pervenire gradualmente ad una applicazione generalizzata delle nuove norme, l'articolo 36 del medesimo decreto ha previsto una sperimentazione triennale (2012-2014) delle disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile soltanto per alcune amministrazioni, individuate con separato DPCM. Il DPCM 28 dicembre 2011 ha dettato le modalita' di tale sperimentazione, fornendo altresi' l'insieme dei principi contabili generali ed applicati che dovranno informare dal 2015 la gestione contabile degli enti di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. L'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, stabilisce, inoltre, che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la sperimentazione puo' essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, hanno presentato domanda di partecipazione al terzo anno della sperimentazione. Con decreto ministeriale n. 92164 del 15 novembre 2013 sono stati individuati gli enti che effettueranno la sperimentazione nel 2014. Nell'ambito del Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria (di cui all'allegato 2 al DPCM 28 dicembre 2011), al punto 5.4 viene disciplinato il Fondo Pluriennale Vincolato (di seguito FPV). Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse gia' accertate nell'esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui e' accertata l'entrata. Il FPV nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cosiddetta'potenziata' di cui all'allegato 1 del DPCM 28 dicembre 2011 e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma puo' anche essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui e' esigibile la corrispondente spesa. Per gli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 si pone l'esigenza di coordinare gli effetti derivanti dall'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata con la disciplina del patto di stabilita' interno. Pertanto, gli enti locali ammessi alla sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno, il cosiddetto fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento delle spese correnti, gia' imputate negli esercizi precedenti, e re-iscritte nell'esercizio 2014. Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell'ambito della disciplina del patto di stabilita' interno, i predetti enti sommano all'ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione. Pertanto, per tali enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno risultano come di seguito rappresentate: + Accertamenti correnti 2014 validi per il patto di stabilita' interno + Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata) - Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa) = Accertamenti correnti 2014 adeguati all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente. Gli accertamenti adeguati all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato garantiscono la copertura agli impegni considerati esigibili nell'anno 2014. In sede di monitoraggio finale ai fini del rispetto del patto dovranno essere calcolati gli importi del fondo pluriennale vincolato di parte corrente, registrati rispettivamente in entrata e in uscita nel rendiconto di gestione. Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilita' interno. Si ribadisce, da ultimo, che il fondo pluriennale vincolato, in considerazione della sua precipua funzione, incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno solo per la parte corrente, in quanto rilevante ai soli fini della competenza D.3 Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali L'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 (29) dispone che, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (30) e denominato "Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali". Al riguardo si segnala che l'anticipazione va imputata contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 "Mutui e prestiti da enti del settore pubblico") mentre la restituzione va imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 "Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico"). Pertanto le risorse in entrata e in uscita oggetto dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione ex articolo 243-ter, essendo iscritte nel bilancio degli enti locali secondo le modalita' indicate, non rilevano ai fini del patto di stabilita' interno. E. Altre misure di contenimento E.1 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria Il comma 21 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti di tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l'Unione Europea. E.2 Contenimento della spesa Per quanto concerne la gestione della spesa, l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge n. 78 del 2009 (31) , dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa «ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica». Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria previste dall'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), come richiamato anche nell'articolo 183 dello stesso TUEL, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilita' della propria attivita' di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilita' interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al summenzionato comma 18 dell'articolo 31. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario. Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in virtu' delle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, provvede ad effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche. Tali Servizi, pertanto, essendo chiamati a svolgere verifiche presso gli enti territoriali volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, effettuano controlli anche sull'andamento della gestione finanziaria rispetto agli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno e sull'eventuale superamento dei vincoli imposti dallo stesso. F. Patti di solidarieta' I singoli obiettivi del patto di stabilita' possono essere modificati attraverso i patti di solidarieta' fra enti territoriali (patto regionale verticale, patto regionale orizzontale, patto regionale verticale incentivato, patto nazionale orizzontale e verticale), mediante i quali gli enti territoriali possono cedersi spazi finanziari (e non risorse) validi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno. Finalita' dei patti di solidarieta' e' quella di rendere piu' sostenibili gli obiettivi individuali degli enti locali soggetti ai vincoli al patto di stabilita' interno attraverso meccanismi di compensazione regionale e nazionale che consentano di acquisire spazi finanziari per sostenere i pagamenti in conto capitale, evitando la possibile compressione delle spese di investimento degli enti locali a causa dei vincoli del patto di stabilita' interno. Piu' precisamente, con il patto regionale verticale ed il patto regionale verticale incentivato, le regioni possono cedere propri spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel proprio territorio, consentendo ai comuni e alle province interessati di poter beneficiare di un margine di spesa maggiore da destinare ai pagamenti in conto capitale. Tali spazi non devono essere restituiti. Infine, con il patto regionale orizzontale ed il patto nazionale orizzontale gli enti locali scambiano spazi finanziari che saranno oggetto di recupero o restituzione nel biennio successivo. Di seguito, in dettaglio, i vari patti di solidarieta'. F.1 Patto regionale verticale E' confermato anche per gli anni 2014 e 2015 il patto regionale verticale - disciplinato dai commi 138, 138-bis, 139 e 140 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 543 della legge di stabilita' 2014 - mediante il quale le regioni e le province autonome possono riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile. I maggiori spazi di spesa sono utilizzati dagli enti locali per pagamenti in conto capitale. I richiamati commi 138 e 139 prevedono che le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici, peggiorandoli dello stesso importo. A tal fine, ai sensi del comma 138-bis (32) , le regioni definiscono i criteri di virtuosita' e modalita' operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Ai sensi del comma 140 (33) , come modificato dal citato comma 543 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014, gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 1° marzo di ciascun anno (anziche' 15 settembre come precedentemente stabilito), l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 15 marzo (anziche' 31 ottobre, come precedentemente stabilito), comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale. Circa le modalita' di invio della predetta comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, si rinvia al successivo paragrafo F.2. F.2 Patto regionale verticale incentivato L'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013, modifica la disciplina del patto regionalizzato incentivato di cui all'articolo 1, commi da 122 a 126, della legge n. 228 del 2012. Il meccanismo mira a favorire la cessione da parte delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna di spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel proprio territorio che ne facciano richiesta prevedendo l'erogazione, a favore delle regioni medesime, di un contributo nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 (prima delle modifiche pari a 800 milioni di euro per il 2013, ripartiti in due quote, una di 600 milioni di euro destinata ai comuni e una di 200 milioni di euro destinata alle province), in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari ceduti, da destinare esclusivamente alla riduzione, anche parziale, del debito. Tale contributo e' finalizzato alla rimodulazione degli obiettivi del patto dei comuni nella misura del 75 per cento dell'importo complessivo (pari a 954.004.710 euro) e delle province nella misura del 25 per cento (pari a 318.001.570 euro). Piu' precisamente, e' previsto che a fronte dell'attribuzione alle regioni di un contributo massimo di 1.272.006.281 euro queste si impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari in misura pari a 1,2 euro per ogni euro degli 1.272.006.281 da attribuire mediante le procedure che disciplinano il patto verticale di cui all'articolo 1, commi 138 e seguenti, della legge n. 220 del 2010. Quindi, potranno essere ceduti agli enti locali spazi per complessivi 1.526 milioni di euro. Inoltre, la norma stabilisce che almeno il 50 per cento della quota destinata alla rimodulazione del patto dei comuni sia riservata ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti. Gli spazi finanziari ceduti dalle regioni agli enti locali (comma 124, articolo 1, della legge di stabilita' per il 2013) sono utilizzati esclusivamente per il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte (lett. a), punto 3, del citato articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013). L'articolo 1, comma 541, della legge di stabilita' 2014, inoltre, anticipa al 15 marzo 2014 (dall'originario 31 maggio) il termine perentorio entro il quale le regioni sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la rimodulazione degli obiettivi e tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Infine, il comma 542 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014 conferma, anche per il 2014, la disposizione secondo la quale ciascuna regione destina almeno il 50 per cento degli spazi finanziari ceduti con il patto verticale incentivato a favore dei comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti. Il citato comma dispone, inoltre, che l'attribuzione dei predetti spazi finanziari non deve determinare, per i comuni piccoli, un saldo obiettivo inferiore a zero, prevedendo che gli spazi finanziari residui, non attribuiti a causa di questa limitazione, siano destinati, mediante la procedura del cosiddetto patto nazionale verticale, ai comuni piccoli di altre regioni che presentano un saldo obiettivo positivo (sul punto si rinvia al par. F.4). Gli enti locali che intendono ricorrere all'applicazione del patto regionale verticale incentivato dovranno comunicare all'ANCI, all'UPI e alla regione di appartenenza l'entita' degli spazi finanziari di cui necessitano nel corso dell'anno (comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010) in tempi congrui al fine di permettere alla regione di rispettare il predetto termine perentorio del 15 marzo previsto per terminare la procedura di assegnazione di spazi finanziari mediante il patto verticale incentivato. Si ritiene, pertanto, che, salvo diversa disposizione regionale, il termine ultimo entro il quale inviare la predetta comunicazione possa essere il 14 marzo. Si ritiene opportuno segnalare che il riparto delle quote cedute ai vari enti effettuato con il patto regionale verticale incentivato non e' piu' modificabile dopo il 15 marzo 2014. Si segnala che, con il patto regionale verticale, la regione potra' cedere ulteriori spazi ai singoli enti ovvero cedere spazi a nuovi enti richiedenti ma non ridurre gli spazi eventualmente gia' ceduti con il patto verticale incentivato. Con riguardo alle comunicazioni previste ai fini dell'applicazione del patto regionale verticale e del patto regionale verticale incentivato, si precisa che le stesse, oltre a contenere la deliberazione di Giunta regionale o una nota sottoscritta dal Presidente della regione e dal responsabile finanziario, devono indicare, per ciascun ente, l'ammontare degli spazi finanziari concessi. Le regioni devono trasmettere, entro il 15 marzo 2014, le predette comunicazioni relative al patto regionale verticale e al patto regionale verticale incentivato: a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante); mediante il sistema web, utilizzando l'apposito modello 4OB/14 che si trova nell'applicazione dedicata al patto di stabilita' interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto. F.3 Patto regionale orizzontale Il patto regionale orizzontale, disciplinato dai commi 141 e 142 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, prevede che, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita' interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica, altresi', al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale. I criteri e le modalita' attuative del patto regionale orizzontale sono stabiliti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309. In particolare, i comuni e le province che prevedono di conseguire, nel 2014 (secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 6 ottobre 2011, n. 0104309), un differenziale positivo (o negativo) rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' all'ANCI e all'UPI regionali, entro il 15 ottobre, l'entita' degli spazi finanziari che sono disposti a cedere (o di cui necessitano) nell'esercizio in corso e le modalita' di recupero (o di cessione) dei medesimi spazi nel biennio successivo. La comunicazione in parola riguarda soltanto gli enti che intendono partecipare al patto regionale orizzontale. Gli enti che non effettuano alcuna comunicazione sono esclusi, pertanto, dalla compensazione. Agli enti che hanno ceduto spazi finanziari e' riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e di quelli attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero. Pertanto, agli enti locali che nel 2012 e/o nel 2013 hanno partecipato al patto regionalizzato orizzontale sono attribuiti o recuperati, nell'anno 2014 (e 2015 con riferimento ai soli enti che hanno partecipato al predetto patto nel 2013), spazi finanziari a compensazione di quelli ceduti o acquisiti nel 2012 e/o nel 2013 (come previsto dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 0104309). A tali spazi saranno aggiunte le eventuali ulteriori quote conseguenti alla partecipazione degli stessi enti al patto regionalizzato orizzontale del 2014. Per il 2014, quindi, le regioni e le province autonome comunicheranno le informazioni relative alle nuove quote di obiettivo cedute e acquisite da ciascun ente senza tener conto dei crediti e dei debiti di spazi finanziari preesistenti e rinvenienti dall'adozione del patto regionalizzato orizzontale del 2012 e/o 2013. Premessa, dunque, la possibilita' di effettuare rimodulazioni dei singoli obiettivi secondo le modalita' sopra esposte, il saldo obiettivo 2014 da considerare sara' quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata in base al patto regionale verticale e/o orizzontale. Al riguardo occorre segnalare che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 0104309, gli spazi finanziari sono attribuiti dalle regioni sulla base di criteri che privilegiano le spese in conto capitale, le spese inderogabili e quelle che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento. Giova ribadire che l'anzidetto termine perentorio del 31 ottobre, entro il quale le regioni e le province autonome sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le modifiche regionali agli obiettivi assegnati ai propri enti locali, mira a consentire al Ministero medesimo di verificare, attraverso il monitoraggio semestrale, il mantenimento dei saldi di finanza pubblica nel corso dell'anno. Ne consegue che la disciplina regionale del patto di stabilita' interno che non tenesse conto di tale termine entro il quale modificare gli obiettivi programmatici si configurerebbe come elusiva del regime sanzionatorio previsto a livello nazionale, in quanto renderebbe possibili interventi "a sanatoria" ad esercizio sostanzialmente chiuso, finalizzati esclusivamente a far risultare adempienti il maggior numero di enti locali. Considerato che, confidando nella "sanatoria a chiusura dell'esercizio", gli enti potrebbero essere indotti a comportamenti finanziari poco virtuosi, la disciplina regionale del patto di stabilita' interno che si pone in contrasto con le predette disposizioni statali potrebbe pregiudicare nel tempo il raggiungimento degli obiettivi del patto medesimo, comportando effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. Da ultimo, anche al fine di consentire una migliore integrazione del sistema dei patti regionali, si ritiene opportuno chiarire che la cessione di spazi finanziari a valere sul patto orizzontale non e' incompatibile con l'acquisizione degli stessi mediante i patti regionali verticali e che, pertanto, la sovrapposizione del patto regionale verticale e orizzontale puo' essere efficacemente operata. F.4 Patto nazionale verticale Come precisato nel precedente paragrafo F.2, per l'anno 2014 il comma 542 prevede che la quota del 50 per cento del contributo complessivo assegnato alle regioni dal comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (1.272 milioni di euro) e' distribuita, da ciascuna regione, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato, affinche' gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione e' operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo. F.5 Patto nazionale orizzontale I comuni possono fare ricorso al patto di stabilita' interno orizzontale nazionale, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dall'articolo 1, comma 544 della legge di stabilita' 2014, mediante il quale possono cedere o acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno assegnato, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato per il comparto comunale. Piu' precisamente, i comuni che nel 2014 prevedono di conseguire un differenziale positivo, o negativo, rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno possono comunicare, entro il termine perentorio del 15 giugno 2014 (articolo 1, comma 544, lett. a) della legge di stabilita' 2014), al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto, l'entita' degli spazi finanziari che sono disposti a cedere, o di cui necessitano, per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale nell'esercizio in corso (per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, anche per effettuare pagamenti relativi agli impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013). Entro il medesimo termine i comuni possono variare le quote eventualmente gia' comunicate. Qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti, l'attribuzione degli spazi finanziari e' effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Qualora l'entita' degli spazi finanziari ceduti superi l'ammontare di quelli richiesti, l'utilizzo degli spazi ceduti e' ridotto in misura proporzionale. Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo. La variazione dell'obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo e' commisurata alla meta' del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione) nel 2014 (calcolata per difetto nel 2015 e per eccesso nel 2016). Si fa presente che non e' piu' previsto il contributo a favore dei comuni che cedono spazi finanziari di cui al comma 3 del citato articolo 4-ter. Alla variazione dell'obiettivo dell'anno 2014 sara' aggiunto l'eventuale recupero conseguente alla partecipazione dell'ente al patto orizzontale nazionale del 2012, atteso che l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 35 del 2013 ha sospeso l'applicazione del patto "orizzontale nazionale" per l'anno 2013. La Ragioneria Generale dello Stato, entro il 10 luglio 2014 (articolo 1, comma 544, lett. c) della legge di stabilita' 2014), aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. La rimodulazione dell'obiettivo conseguente all'applicazione del meccanismo di compensazione orizzontale nazionale trova evidenza nella fase 4-B del modello di calcolo degli obiettivi programmatici OB/14/C presente nell'applicazione web dedicata al patto di stabilita' interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto. Per recepire la suddetta rimodulazione degli obiettivi, gli enti interessati devono accedere in variazione al predetto modello OB/14/C di individuazione degli obiettivi 2014 utilizzando la funzione di "Acquisizione/Variazione Modello". In questo modo il sistema aggiornera' il saldo obiettivo finale. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, anche per impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. La norma in parola si ritiene correttamente applicata se l'importo dei pagamenti di residui in conto capitale - effettuati successivamente alla comunicazione, sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, dell'avvenuta rimodulazione dell'obiettivo per effetto del patto orizzontale nazionale - non risulti inferiore ai medesimi spazi finanziari concessi. A tal proposito, il modello MONIT/14 prevede la rilevazione, nella voce "PagRes", dei pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui al comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per il pagamento di residui passivi di parte capitale (e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, per impegni in conto capitale gia' assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014) non potendo essere utilizzati per altre finalita', sono recuperati, in sede di certificazione, determinando un peggioramento dell'obiettivo 2014, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. F.6 Patto regionale integrato Il comma 505 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2014 pospone al 2015 l'avvio del cosiddetto patto regionale integrato previsto dall'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011 che rappresenta un'evoluzione del patto regionalizzato. Tale strumento, infatti, superando il meccanismo delle compensazioni verticali ed orizzontali, prevede la possibilita', per ciascuna regione e provincia autonoma, di concordare direttamente con lo Stato le modalita' di raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, espressi in termini di saldo eurocompatibile, ossia conformi ai criteri contabili europei (vedi oltre), esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. La norma prevede, inoltre, che la regione o la provincia autonoma che applica il patto integrato o risponde direttamente allo Stato del mancato raggiungimento degli obiettivi attraverso un maggior concorso nell'anno successivo a quello di riferimento, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo assegnato ed il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico dei singoli enti responsabili del mancato rispetto del patto di stabilita' interno e le disposizioni in materia di monitoraggio a livello centrale, nonche' il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2014, saranno stabilite le modalita' per l'attuazione del patto integrato dal 2015, nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del patto concordato delle regioni che in uno dei tre anni precedenti non hanno rispettato il patto di stabilita' interno o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario. L'applicazione del patto regionale integrato e' stata posticipata al 2015 non essendo disponibili le informazioni necessarie per il calcolo del saldo obiettivo delle regioni al netto della gestione sanita' in coerenza con i criteri europei e secondo le modalita' previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gia' con l'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011 e' stata prevista la definizione di un nuovo patto di stabilita' interno che, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, si fondi sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla riferibilita' delle regole a criteri europei ai fini dell'individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, ed in particolare alle regole del Sistema dei Conti europei (SEC) utilizzate per la costruzione dell'aggregato dell'indebitamento netto. Le poste che determinano l'indebitamento netto sono registrate secondo il criterio della competenza economica che si basa sul momento in cui maturano gli effetti economici e non su quello in cui la transazione avviene formalmente o da' luogo a flussi di fondi. In assenza di sistematiche ed ordinarie rilevazioni dei fatti di gestione secondo le regole della competenza economica vengono assunti come riferimento il momento dell'impegno o del pagamento della spesa in relazione al criterio di classificazione (competenza giuridica o cassa) che, per la specifica natura della spesa, piu' si avvicina alle regole europee (SEC '95). Si ritiene, pertanto, utile fin d'ora indicare le principali modalita' ritenute idonee per ricondurre al criterio della competenza economica (accrual), secondo il sistema SEC '95, le singole poste di bilancio, registrate dagli enti territoriali, in vista della futura introduzione del saldo eurocompatibile. Dal lato delle spese, non sono considerate le partite finanziarie relative alle partecipazioni e ai conferimenti, ad eccezione dei conferimenti per ripiano perdite delle societa' partecipate, ritenuti trasferimenti a fondo perduto in conto capitale alle imprese e, quindi, registrati per cassa. Analogamente, sono registrate per cassa le spese sostenute per ripiano perdite e inserite tra gli oneri straordinari della gestione corrente, nell'ambito delle spese correnti. Dal lato delle entrate, le sanzioni per violazione del codice della strada sono considerate come trasferimenti da famiglie, mentre le entrate per permessi da costruire sono considerate come imposte sulla produzione. Le alienazioni di titoli e di partecipazioni sono escluse dal saldo. In base ai predetti criteri, tutti i trasferimenti, comprese le compartecipazioni, le entrate devolute, i tributi speciali e le altre entrate tributarie proprie e le voci assimilate ai trasferimenti come sopra descritto, sia in entrata che in uscita rilevano per cassa, mentre le entrate da imposte, comprese le entrate per permessi da costruire, vengono registrate per competenza. Lo schema che segue riassume le riclassificazioni appena descritte.
Parte di provvedimento in formato grafico F.7 Tempistica Patto regionale verticale entro il 1° marzo: l'ente locale comunica ad ANCI, UPI, regioni e province autonome, l'entita' dei pagamenti che puo' effettuare nel corso dell'anno; entro il 15 marzo: regione e province autonome comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; entro il 15 marzo: la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale. Patto regionale verticale incentivato la norma non stabilisce un termine ultimo entro cui l'ente locale deve comunicare ad ANCI, UPI, regioni e province autonome l'entita' dei pagamenti che puo' effettuare nel corso dell'anno, pertanto, salvo diversa disposizione regionale, si ritiene che questo possa essere posto pari all'ultima data utile per l'applicazione del patto incentivato, ossia al 14 marzo; entro il 15 marzo: la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Patto nazionale verticale entro il 10 aprile: ciascuna regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla quota del 50 per cento di cui al comma 123, articolo 1, della legge n. 228 del 2012, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria Generale dello Stato; entro il 30 aprile: il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, attribuisce, sulla base delle comunicazioni pervenute, gli spazi finanziari ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che presentino un saldo obiettivo positivo. Patto nazionale orizzontale entro il 15 giugno: il comune che prevede di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno puo' comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto, l'entita' degli spazi finanziari che e' disposto a cedere; entro il 15 giugno: il comune che prevede di conseguire un differenziale negativo rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno puo' richiedere, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto, spazi finanziari di cui necessita per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale; entro il 10 luglio: il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Patto regionale orizzontale entro il 15 ottobre: i comuni e le province comunicano alle regioni e province autonome l'entita' degli spazi finanziari che sono disposti a cedere (o acquisire) nell'esercizio in corso e le modalita' di recupero (o cessione) dei medesimi nel biennio successivo; entro il 31 ottobre: la regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilita' interno; entro il 31 ottobre: la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Parte di provvedimento in formato grafico F.8 Alcune precisazioni sui patti di solidarieta' Giova ribadire che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di solidarieta', e che trovano evidenza nella riduzione degli obiettivi degli enti locali, sono attribuiti agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione. Pertanto, gli spazi finanziari non utilizzati per le finalita' ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalita'. Da cio' ne discende che l'obiettivo finale a cui ciascun ente deve tendere e' pari all'obiettivo che registra la diminuzione connessa con l'applicazione dei predetti patti di solidarieta', peggiorato dell'eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalita' per cui sono stati attribuiti. Ad esempio: si supponga che l'obiettivo di un ente sia pari a 100 e che mediante i patti di solidarieta' (ad esempio il patto verticale che vincola gli spazi finanziari ricevuti ai pagamenti in conto capitale) il medesimo ente riceva spazi per 20. Il nuovo obiettivo risulta, pertanto, pari a 80. Qualora l'ente dei 20 ricevuti utilizzi solo 15 per pagamenti in conto capitale ne consegue che l'obiettivo a cui l'ente deve tendere e' pari non piu' a 80 ma a 100-20+(20-15)= 85. Infatti, se l'ente perseguisse un obiettivo pari a 80 ne conseguirebbe, implicitamente, che l'ente avrebbe utilizzato parte degli spazi dei 20 (cioe' 5) per effettuare pagamenti diversi da quelli in conto capitale, in contrasto, pertanto, con il dettato normativo. G. Monitoraggio Il monitoraggio del rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno 2014 prevede la rilevazione delle risultanze finanziarie delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. A tal fine, gli enti in questione inviano semestralmente, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa alla Ragioneria Generale dello Stato. Piu' precisamente, le informazioni richieste sono quelle utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza mista, conseguito nell'anno di riferimento e cioe' gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, e gli incassi e i pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, nonche' le altre esclusioni previste dalla norma. Gli enti in sperimentazione ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, adottano la classificazione delle entrate e delle spese di bilancio previste per la sperimentazione e altresi' quelle previste dal DPR n. 194 del 1996. Al fine di rendere omogeneo il trattamento dei dati, gli importi da inserire nel modello del monitoraggio del patto di stabilita', da parte degli enti menzionati, dovranno essere pertanto quelli risultanti dalle registrazioni contabili effettuate in base alla seconda classificazione, attualmente in vigore. Gli enti locali che, in base al monitoraggio del secondo semestre, risultano inadempienti al patto di stabilita' interno comunicano, alla Ragioneria Generale dello Stato, anche le informazioni relative alla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea. Tale comunicazione e' finalizzata alla disapplicazione della sanzione, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, come introdotto dall'articolo 1, comma 439, della legge di stabilita' 2013, che dispone la riduzione delle risorse finanziarie (cfr. paragrafo I.1). Il medesimo comma, infatti, stabilisce che la predetta sanzione non si applica agli enti locali per i quali il superamento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno e' stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Sono, comunque, applicate le restanti sanzioni, di cui al citato articolo 31, comma 26, previste per gli enti non rispettosi del patto di stabilita' interno. Le modalita' di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto dal comma 19 del richiamato articolo 31, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. La trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e, in generale, di tutte le informazioni relative al patto di stabilita' interno, deve avvenire utilizzando esclusivamente il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it, appositamente previsto per il patto di stabilita' interno. In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in tempi utili per il rispetto dell'invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto, nessun dato dovra' essere trasmesso (via e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione di tale decreto. Si precisa, infine, che i dati (sia di competenza che di cassa) del monitoraggio relativi al secondo semestre (dati annuali), essendo cumulati con quelli del primo semestre, devono risultare superiori o uguali ai corrispondenti dati relativi al monitoraggio del primo semestre; in caso contrario occorrera' modificare, nel sistema, i dati relativi al primo semestre. H. Certificazione H.1 Prospetti allegati alla certificazione ed invio telematico L'articolo 1, comma 539, della legge di stabilita' 2014, modificando il comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ha disposto, a partire dal 2014, la sostituzione dell'invio della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilita' interno in forma cartacea (a mezzo raccomandata) con l'invio telematico, prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non devono, pertanto, trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse telematicamente. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2013, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema web, sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», le risultanze al 31 dicembre 2013 del patto di stabilita' interno (articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183). La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 (34) , del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data di riferimento e' quella risultante dalla ricevuta rilasciata dal sistema web. Si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del patto di stabilita' interno al 31 dicembre 2013, inseriti in sede di monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2014 mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del "Monitoraggio". La funzione di acquisizione della certificazione e' disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2013. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio dell'anno 2013. Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, e' tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio del secondo semestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, il sistema web genera automaticamente un ulteriore prospetto utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011. Tale prospetto consente l'individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui alla predetta lettera a) del comma 26 inerente alla riduzione delle risorse finanziarie. Anche la trasmissione di tale prospetto avviene per via telematica all'atto della sottoscrizione con firma digitale della certificazione, di cui costituisce parte integrante, da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito. H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario ad acta L'ente che non provvede a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge e' ritenuto inadempiente al patto di stabilita' interno ai sensi dell'articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 e, pertanto, e' assoggettato alle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno si applicano solo le disposizioni di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Diversamente, laddove la certificazione, trasmessa in ritardo, attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (ai sensi del comma 20, ultimo periodo, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011). Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, trovano applicazione le sole sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell'articolo 31 della legge 183 del 2011. Qualora, invece, la certificazione trasmessa dal commissario ad acta attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'articolo 31 della legge 183 del 2011. Fatta eccezione per la fattispecie prevista dal comma 20-bis dell'articolo 31 della legge 183 del 2011, di cui al successivo paragrafo H.3, non sono accettate certificazioni inviate successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti del commissario ad acta. Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011.
Parte di provvedimento in formato grafico H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno (articolo 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011). Al riguardo, si evidenzia che con la dizione "peggioramento" del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno" il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie: a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno gia' accertato con la precedente certificazione; b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno; c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del patto di stabilita' interno, evidenzia una minore differenza tra saldo finanziario conseguito e obiettivo assegnato. In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, non possono essere inviate certificazioni rettificative di dati trasmessi precedentemente. Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilita' interno, di cui al comma 28 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. Il rispetto dei termini di invio consente l'attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. Infatti, l'importo complessivo della riduzione degli obiettivi delle province e dei comuni e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno, operata a valere sulle risorse finanziarie di cui al richiamato articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011. Pertanto, al fine di operare la predetta riduzione di cui al citato comma 122 della legge n. 220 del 2010 nei tempi utili affinche' la stessa possa determinare benefici sui bilanci degli enti, il limite temporale sopra evidenziato e' ritenuto inderogabile. I. Mancato rispetto del patto di stabilita' interno I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilita' interno Il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilita' interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) la riduzione del fondo di solidarieta' comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio. In particolare, il comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, assoggetta gli enti locali inadempienti, nell'anno successivo a quello del mancato rispetto del patto di stabilita' interno, alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Parimenti gli enti locali della regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura. L'articolo 1, comma 384, della citata legge n. 228 del 2012 prevede che, per il 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale istituito dal predetto comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012. La riduzione, pertanto, si applica ai comuni inadempienti a valere sulle risorse del predetto fondo di solidarieta' comunale mentre, per le province inadempienti, la riduzione in parola e' operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Il richiamato comma 26, lettera a) della legge n. 183 del 2011, precisa che la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. In caso di incapienza dei predetti fondi, l'ente e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509 (denominato "versamento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, riferite al mancato rispetto del patto di stabilita' interno"), articolo 2 (denominato "somme versate da parte dei comuni e delle province"). In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero e' operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2013. In particolare, il comma 128 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno e' effettuato a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. In caso di incapienza delle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, il successivo comma 129 prevede che, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (35) , e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Si rappresenta che l'importo della sanzione e' trattenuto nell'anno successivo a quello dell'inadempienza e che lo stesso non puo' essere rateizzato. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. b) Il limite agli impegni per spese correnti che non possono essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si sottolinea che le predette spese sono identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente (per l'anno 2014, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' 2013, non e' possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013, cosi' come risultano dal conto consuntivo dell'ente senza alcuna esclusione). Qualora la sanzione relativa alla riduzione di risorse finanziarie, di cui alla precedente lettera a), dovesse dare luogo, per incapienza del predetto fondo, ad un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il predetto versamento, imputato al Titolo I della spesa dell'ente locale, rileva ai fini della determinazione del saldo finanziario di riferimento dell'anno in cui la sanzione e' comminata, ma non contribuisce a definire il limite della spesa corrente ai fini dell'applicazione della sanzione di cui alla presente lettera b). Al riguardo, occorre precisare che il versamento all'erario non puo' essere escluso dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno perche' altrimenti si verificherebbe una situazione di iniquita' nei confronti degli enti che, avendo capienza nei trasferimenti, vedono ridotte le proprie entrate con conseguente effetto diretto sul patto. c) Il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno dell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il divieto non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui gia' in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato e' destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passivita'. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento e' a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In considerazione dei quesiti pervenuti sulla materia, appare opportuno chiarire le seguenti fattispecie: 1) se il prestito e' contratto dall'ente locale e rimborsato all'Istituto di credito dalla regione (contributo totale), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio della regione; 2) se il prestito e' contratto dall'ente locale e rimborsato dall'ente locale medesimo (con contributo totale o parziale della regione), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio dell'ente locale; 3) se il prestito e' contratto dall'ente locale e rimborsato pro-quota dall'ente locale medesimo e dalla regione, ciascuno dei due enti iscrive nel proprio bilancio le somme occorrenti per il pagamento della quota di rata a proprio carico e la corrispondente quota di debito. Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale nonche' ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale. Costituisce, altresi', operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando l'ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attivita' istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma e' necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volonta' delle parti (sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non ha rispettato il patto di stabilita' interno per il 2012 non puo' ricorrere all'indebitamento nel 2013 anche se ha adottato la deliberazione di assunzione prima del 2013 e cosi' via. Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento. d) Il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto (36) . E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione. Si evidenzia che analoga sanzione e' prevista - in caso di mancato rispetto della norma recata dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento delle dinamiche di crescita della spesa di personale - dall'articolo 1, comma 557-ter della citata legge. Si evidenzia, altresi', che il divieto di assunzione, per effetto dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (37) e successive modificazioni, sussiste per tutti gli enti in cui il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia pari o superiore al 50 per cento. In merito a tale ultima disposizione, si sottolinea come - per effetto della norma recata dall'articolo 20, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 2011 - per il calcolo di tale rapporto debbano considerarsi anche le spese di personale delle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, puntualmente individuate dalla citata norma (38) . Nel contesto regolativo delineato, in un'ottica di sistema, si conferma quanto gia' affermato nella circolare n. 15 del 2010, in ordine alla riconducibilita' alla spesa di personale degli enti locali delle spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) caratterizzati da minore autonomia rispetto ad un organismo societario e che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di autonomia rispetto all'amministrazione controllante; e) la riduzione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. Al riguardo, si segnala che tale riduzione si applica agli importi effettivamente erogati nel 2010 (e quindi comprensivi anche della eventuale riduzione del 30 per cento operata in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2009). Pertanto, a titolo esemplificativo, per un ente che non ha rispettato il patto nel 2014 e nel 2009, si ritiene che la sanzione in parola debba essere applicata nel seguente modo: l'indennita' y spettante nel 2010 per il mancato rispetto del patto nell'anno 2009 e' pari a: y = x - 30% x, dove x e' l'indennita' corrisposta al 30 giugno 2008; l'indennita' z spettante nel 2015 per il mancato rispetto del patto nell'anno 2014 e' pari a: z = y - 30% y, dove y e' l'indennita' corrisposta al 30 giugno 2010. Tale interpretazione trova fondamento nell'inciso «all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010», presente nell'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, che - anche secondo quanto espresso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo del Piemonte, nel parere n. 52 del 2009 - si riferisce non all'ammontare teorico ma a quello iscritto in bilancio. Si segnala, infine, che la sanzione in parola si applica agli amministratori in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione dei vincoli del patto di stabilita' interno. Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilita' interno. Conseguentemente, il mancato rispetto del patto 2014 comportera' l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2015 e cosi' via. I.2. Sanzioni connesse all'accertamento del mancato rispetto del patto in un periodo successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce I commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, disciplinano le sanzioni nel caso in cui la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. In particolare, il comma 28 stabilisce che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' accertato il mancato rispetto del patto di stabilita', le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (richiamate al precedente paragrafo I.1). La rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 26 e' applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (sindaco, presidente di provincia, sindaco metropolitano, presidenti dei consigli comunali e provinciali, componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane, ecc.), in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione del patto di stabilita' interno. Il successivo comma 29 dispone, inoltre, che gli enti locali di cui al citato comma 28 devono comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La comunicazione, da effettuare con raccomandata con avviso di ricevimento, e' corredata da una nuova certificazione delle risultanze delle poste di entrata e di spesa rilevanti ai fini della verifica del patto di stabilita' interno redatta in conformita' con i prospetti appositamente predisposti per l'anno a cui si riferisce l'inadempienza. I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilita' interno I commi 30 e 31 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introducono misure volte ad assicurare il rispetto della disciplina del patto di stabilita' interno da parte degli enti locali impedendo comportamenti elusivi. In generale, si configura una fattispecie elusiva del patto di stabilita' interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne consegue che risulta fondamentale, nell'individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi 30 e 31, la finalita' economico-amministrativa del provvedimento adottato. In particolare, il comma 30 dispone la nullita' dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurino elusivi delle regole del patto. L'elusione delle regole del patto di stabilita' interno realizzata attraverso l'utilizzo dello strumento societario, si configura, ad esempio, quando spese valide ai fini del patto sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell'ente per trovare evidenza in quello delle societa' da esso partecipate e create con l'evidente fine di aggirare i vincoli del patto medesimo. Sempre a fini esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie, nonche' l'illegittima traslazione di pagamenti dall'ente a societa' esterne partecipate, realizzate, ad esempio, attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti. Il comma 31, invece, introduce sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto di stabilita' interno o del rispetto artificioso dello stesso. In particolare, il comma in parola assegna alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti - qualora accertino che il rispetto del patto di stabilita' interno sia stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive - il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie: 1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino a dieci volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione dell'elusione; 2) al responsabile del servizio economico-finanziario: fino a tre mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Al riguardo, si segnala che le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilita' interno possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma. A titolo di esempio, una comune modalita' di elusione potrebbe essere rappresentata dall'imputazione di poste in sezioni di bilancio - in entrata e in uscita - non rilevanti ai fini del patto che, al contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove. Ci si riferisce, ad esempio, all'allocazione tra le spese per servizi per conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti, sulla base di quanto indicato nei principi contabili elaborati dall'Osservatorio per la finanza e contabilita' degli enti locali, o della contabilizzazione tra i servizi per conto di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate, anche integralmente, da contributi in conto capitale ricevuti da parte di altri enti pubblici. In relazione a quest'ultima fattispecie, si segnala che il contributo in conto capitale ricevuto da parte dello Stato, della regione o da altro ente pubblico va contabilizzato al Titolo IV dell'entrata, mentre le relative spese vanno contabilizzate al Titolo II della spesa, cosi' come vanno contabilizzati ai medesimi Titoli le riscossioni ed i pagamenti effettuati. Non e' consentito in alcun modo imputare i pagamenti tra i servizi per conto di terzi, anche quando esiste uno sfasamento temporale tra la riscossione del contributo concesso ed il pagamento delle relative spese, ipotesi che si realizza, ad esempio, quando un ente locale anticipa 'per cassa' i pagamenti a causa di un ritardo nell'erogazione della provvista economica da parte del soggetto finanziatore. Peraltro, l'impropria gestione delle partite di giro non rappresenta l'unica ipotesi in cui l'elusione delle regole del patto di stabilita' si associa ad una non corretta redazione dei documenti di bilancio. Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva ricorre nei casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'articolo 179 del decreto legislativo 267 del 2000. Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio). Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste di cui l'ente era a conoscenza entro il termine dell'esercizio di riferimento (da cui l'obbligo giuridico di provvedere alla loro contabilizzazione), puo' avere effetti elusivi dei limiti del patto. Sempre a fini esemplificativi, sono da ritenersi elusive, nell'ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, anche le operazioni poste in essere dagli enti locali con le societa' partecipate o con altri soggetti con la finalita' esclusiva di reperire risorse finanziarie senza giungere ad una effettiva vendita del patrimonio. In proposito, si ricorda che, in base ai principi contabili europei, SEC 95, se l'acquisto da parte di un soggetto pubblico, non appartenente alle pubbliche amministrazioni, di un cespite ceduto da una Pubblica amministrazione, che controlla tale soggetto, avviene con finanziamento della predetta pubblica amministrazione, non da' luogo ad una vendita ma solo ad una cessione patrimoniale. I.4 L'attivita' di controllo della Corte dei conti Il decreto-legge n. 174 del 2012 ha potenziato il potere di controllo - in funzione collaborativa - della Corte dei conti sulla gestione degli enti locali, gia' previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 11, della legge n. 15 del 2009. Segnatamente l'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174, ha sostituito il previgente articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ed ha introdotto un ulteriore articolo, il 148-bis, al fine di una implementazione del sistema dei controlli esterni sulla gestione finanziaria degli enti locali. L'articolo 148-bis, rubricato «rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali», rafforza il controllo gia' previsto per tali enti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005. Il primo comma dell'articolo 148-bis prevede che ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».Il comma 2 dell'articolo 148-bis precisa che ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresi' che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in societa' controllate e alle quali e' affidata la gestione di servizi pubblici per la collettivita' locale e di servizi strumentali all'ente». In conseguenza di tale previsione, gli enti locali saranno tenuti ad indicare nei documenti contabili loro eventuali partecipazioni societarie come individuate dalla norma. Laddove, all'esito della verifica condotta dalla competente sezione regionale di controllo, siano accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme per garantire la regolarita' della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilita' interno, l'ente interessato sara' tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento della sezione regionale di controllo ed a trasmetterli alla medesima sezione al fine di consentirne, nei successivi 30 giorni, la verifica sulla idoneita' a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio (articolo 148-bis, comma 3). In caso di inerzia dell'ente locale o di accertata inidoneita' dei provvedimenti correttivi, e' preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria (articolo 148-bis, comma 3). Resta ferma la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma 31, legge n. 183 del 2011, per gli amministratori e per il responsabile del servizio economico-finanziario, nella ipotesi in cui le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilita' interno e' stato conseguito artificiosamente mediante l'adozione di atti elusivi delle regole del patto (Par I.3). Si segnala, inoltre, che, a fini di coordinamento, l'intervento normativo descritto, operato dal decreto-legge n. 174 del 2012, ha richiesto la abrogazione del comma 168 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 3, comma 1-bis, decreto-legge n. 174 del 2012). Le disposizioni contenute nel comma abrogato sono state sostanzialmente riproposte in forma piu' puntuale nel comma 3 dell'articolo 148-bis, tranne che per il periodo finale inerente al potere di vigilanza della Corte dei conti «sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilita' interno». Tuttavia, nonostante la nuova norma non riproponga tale periodo espressamente, deve ritenersi, avuto riguardo, da un lato, alla ratio dell'intervento normativo operato dal decreto-legge n. 174 del 2012 in materia di controlli esterni, dall'altro alla logica del meccanismo delle norme sul patto, che la Corte dei conti conservi il potere di vigilanza sull'autoapplicazione delle sanzioni, in quanto, come previsto dal predetto articolo 148-bis, accertato il mancato rispetto degli obiettivi, l'ente interessato e' tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nei termini previsti. In altri termini, occorre verificare che l'ente inadempiente rispetti il limite agli impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori. Occorre precisare che l'autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell'esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell'esercizio stesso, il patto non sara' rispettato. Piu' precisamente, in tale circostanza, l'autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l'ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sforamento del patto di stabilita' interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell'anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l'ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria. Al riguardo, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con il parere n. 427 del 2009, come ribadito con deliberazione n. 605 del 2009, ha affermato che l'osservanza dei vincoli di spesa o finanziari imposti dal patto di stabilita' interno deve avvenire sin dalle previsioni contenute nel bilancio preventivo. Il rispetto del patto, quindi, costituisce per gli enti locali un obbligo e la situazione di inadempienza, anche se rilevata nel corso dell'esercizio, costituisce una grave irregolarita' gestionale e contabile, indipendentemente dal fatto che sia confermata o meno in sede di bilancio consuntivo. Nonostante la formulazione letterale dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 149 del 2011, deve ritenersi che il divieto di assunzione di nuovo personale operi anche nei confronti dell'ente locale che si trovi nella condizione attuale di non rispettare il patto di stabilita' interno, in quanto diversamente si determinerebbe un aggravamento della situazione finanziaria dell'ente medesimo. Infine, si segnala la delibera n. 903 del 9 novembre 2012 adottata dalla sezione regionale di controllo della regione Veneto, alla luce delle disposizioni di nuova introduzione descritte, fornendo una serie di indicazioni utili per una corretta predisposizione dei documenti contabili, allo scopo di garantire la sana gestione finanziaria ed il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli dell'indebitamento. Segnatamente, con riferimento all'ipotesi di mancata applicazione delle regole del Patto di stabilita' interno, la delibera precisa - come gia' segnalato nel par. I.3 - che «le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertarne il rispetto possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli, in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma». Quanto poi alle procedure di programmazione della spesa, la citata delibera, nel ribadire quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 78 del 2009 (39) , precisa che «il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, [...] oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, prevista dall'articolo 151 TUEL, [...] deve verificare anche la compatibilita' della propria attivita' di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilita' interno e, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio, allegato al bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario». Infine, merita un richiamo il problema della coerenza della gestione in esercizio provvisorio del bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilita' interno. Al riguardo, si ritiene utile segnalare quanto espresso dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti con la delibera n. 23/2013 sul rispetto della verifica degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno, pur in carenza di un formale bilancio approvato, al fine di governare la spesa corrente, evitando cosi' di penalizzare i pagamenti in conto capitale e, quindi, gli investimenti dell'ente. L. Allegati alla circolare esplicativa del Patto 2014-2016 Anche quest'anno sono riportati - quali allegati alla presente Circolare - gli schemi esemplificativi che saranno pubblicati sul sito web. Allegati OB/14/P, OB/14/C per l'individuazione degli obiettivi 2014-2016 per le province e per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. Allegato ACCESSO WEB/14 fornisce istruzioni sulle modalita' di accesso al sistema web. M. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente circolare Le innovazioni introdotte dalla normativa in materia di patto di stabilita' interno potrebbero generare da parte degli enti locali richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalita' del lavoro di questo Ufficio, e' necessario pervengano: a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilita' interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@tesoro.it; b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il web (si veda in proposito l'allegato ACCESSO WEB/13 alla presente Circolare), all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it. Per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8.00-13.00/14.00-18.00; c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilita' interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo: drgs.igop.ufficio14@tesoro.it; d) per i chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalita' di comunicazione dei dati a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai seguenti indirizzi e-mail protezionecivile@pec.governo.it e Ufficio.ABI@protezionecivile.it. Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto i quesiti inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica. Annotazioni finali Gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilita' interno, sono consultabili sul sito Internet: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/. Roma, 18 febbraio 2014
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
(1) L'articolo 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012 e' stato inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, e modificato dall'articolo 16, comma 12, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), dall'articolo 1, comma 437, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, dall'articolo 1, comma 544, lett. a) e b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(2) Il comma 17 dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2011 e' stato modificato dall'articolo 1, comma 433, lett. a), b) e c), della legge n. 228 del 2012, e da ultimo dall'articolo 1, comma 505, della legge di stabilita' 2014.
(3) I commi 1 e 3 dell'art. 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stati sostituiti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
(4) I commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 sono stati introdotti dall'articolo 9, comma 6, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Il comma 6 del medesimo articolo 31 della legge n. 183 del 2011, limitatamente al primo periodo, e' stato modificato dalle lettere b) e c) del comma 6 dell'articolo 9 del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102.
(5) Come inserito dall'articolo 1, comma 533, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
(6) Come inserito dall'articolo 1, comma 534, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
(7) Come modificato dall'articolo 1, comma 532, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
(8) Alinea modificato dall'articolo 9, comma 6, lettera c), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Le lettere a), b) e c) dell'articolo 31, comma 6, della legge n. 183 del 2011, sono state modificate dall'articolo 1, comma 534, lettere a), b), e c), della legge n. 147 del 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(9) Comma introdotto dall'articolo 9, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
(10)
(11) Convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 1° agosto 2012, n. 122.
(12) Convertito, con modificazioni, dall'articolo1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134.
(13) Come sostituito dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 438, della legge n. 228 del 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013) e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 545, lett. a), b) e c), della legge n. 147 del 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(14) Comma inserito dall'articolo 1, comma 534, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
(15) Il comma 8-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 e' stato introdotto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.
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| (16) Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
(17) Il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
(18) Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' stato modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, successivamente, dall' art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.
(19) Il decreto del Ministro dell'economia e finanze 1° giugno 2012 e' stato modificato ai sensi dell'articolo 11, commi 1-quater e 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
(20) Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L'articolo 67-septies e' stato successivamente modificato dall'articolo 11, comma 3-ter, lettera a), del decreto-legge n. 10 ottobre 2012, n. 174.
(21) Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5-bis), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
(22) Articolo inserito dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64.
(23) Tale decreto e' stato convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
(24) Decreto Ministero dell'interno 3 ottobre 2013 in materia di "Attribuzione di un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014 a favore dei comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per l'effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'IMU di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
(25) Tale articolo e' stato inserito dalla legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71.
(26) Come sostituito dalla legge di conversione n. 71 del 2013.
(27) Si e' pronunciata in tal senso anche la Sezione della Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 233 del 2008 ed il parere n. 421 del 2010.
(28) Al riguardo si segnala il parere espresso dalla Corte dei conti della Lombardia n. 547 del 2009.
(29) Articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
(30) Il decreto-legge n. 174 del 2012 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
(31) Il decreto-legge n. 78 del 2009, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
(32) La disposizione e' stata introdotta dall'articolo 2, comma 33, lettera d), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
(33) Come sostituito dall'articolo 2, comma 33, lettera e), del decreto-legge n. 225 del 2010.
(34) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71"
(35) Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
(36) Preme sottolineare che, al di la' dello specifico richiamo normativo, la continuazione dei procedimenti di stabilizzazione deve considerarsi preclusa a tutti gli enti, dopo l'entrata in vigore della norma recata dall'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009.
(37) Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(38) Si rinvia sul punto, in ordine alle modalita' applicative della disposizione, alla deliberazione n. 14/AUT/2011 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie.
(39) Secondo cui «il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica». Su questa scia s'inserisce anche la modifica dell'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, operata dall'articolo 3, comma 1, lettera f, del decreto-legge n. 174 del 2012, secondo cui il responsabile del servizio finanziario dell'ente locale e' tenuto altresi' «alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica».
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| Parte di provvedimento in formato grafico Allegato accesso WEB/14
Ai fini della trasmissione, aggiornamento e visualizzazione dei modelli previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 183 del 2011, che disciplinano le regole del patto di stabilita' interno (individuazione obiettivi, monitoraggio, certificazione etc.) e' stato predisposto un nuovo sito web, appositamente creato per il patto di stabilita' interno, a cui si accede mediante l'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it (senza accenti), attivo dal lunedi' al venerdi' (nei giorni feriali), dalle ore 08.00 alle 19.00.
Requisiti per l'accesso alla applicazione Web
Gli enti che non hanno l'utenza per accedere al sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it potranno inviare la richiesta di accesso utilizzando un'apposita funzione disponibile sulla home page del citato sito, che prevede la compilazione di un modello per la raccolta dei seguenti dati: a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati b. codice fiscale c. ente di appartenenza d. recapito telefonico e. indirizzo e-mail utente Modalita' di accesso Il Sistema Informatico "Monitoraggio Patto di Stabilita' Interno" e' stato realizzato utilizzando la tecnologia web, ed e' direttamente accessibile dall'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it. L'Applicativo supporta tutti i principali browser (Internet Explorer 8 e superiori, Mozilla Firefox e Google Chrome). Per agevolare l'accesso al suddetto sito si suggerisce di inserire l'indirizzo tra i "Preferiti". Se ad esempio si utilizza un browser Internet Explorer, al primo collegamento al Sistema, selezionare dal menu' "Preferiti" la scelta "Aggiungi ai preferiti" e quindi cliccare su "OK". La volta successiva bastera' selezionare "Preferiti" all'apertura del browser e quindi cliccare sull'indirizzo sopra citato. Identificativo utente (user-ID cioe' nome utente) e Password L'accesso al Sistema Informatico sara' effettuato tramite una funzione di autenticazione che consente il riconoscimento dell'utente mediante la digitazione dell'identificativo utente (user-ID cioe' il nome utente) e della password ad esso associata (vedi Manuale Utente). Gli enti che ancora non hanno un'utenza per accedere al "Patto di Stabilita'", possono inviare la richiesta in questione direttamente dal sito: http://pattostabilitainterno.tesoro.it cliccando sul link Richiesta Nuova Utenza.
Parte di provvedimento in formato grafico
E' necessario compilare il modulo di richiesta (figura 2).Alla conferma, il Sistema invia, all'indirizzo istituzionale dell'ente di appartenenza, una e-mail contenente gli estremi della richiesta e la user-ID (nome utente) e la password necessaria per accedere al sistema web. Sara' cura dell'ente trasmettere le credenziali di accesso all'utente che ne ha fatto richiesta.
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel compilare il modulo in questione, oltre alle informazioni su nome e cognome, codice fiscale, recapito telefonico e recapito di posta elettronica, indicare la tipologia dell'ente (Comune o Provincia) e selezionare dalla lista la denominazione. Si consiglia di ricontrollare l'esattezza di dette informazioni prima di digitare Conferma, in quanto le stesse essendo poi memorizzate nella banca dati del Ministero, costituiscono - in modo univoco - l'identificazione utente-ente da parte dell'Amministrazione. Richiesta disabilitazione vecchie utenze o modifiche anagrafiche Dato il costante aggiornamento del data base degli utenti accreditati all'applicativo "Patto di Stabilita'", si sottolinea l'importanza di comunicare, tramite e-mail all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it, le seguenti informazioni: eventuali utenze in disuso, cioe' nomi utenti che andrebbero disabilitati (es. perche' non lavorano piu' nell'ufficio dove ci si occupa del "Patto di Stabilita'"); variazioni di uno qualsiasi dei recapiti dell'utente (es. variazione dell'indirizzo di posta elettronica o recapito telefonico). Modello in formato Excel degli obiettivi programmatici 2014-2016 Come ausilio per gli enti, nel sito web citato http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto, e' disponibile anche il modello in formato excel che calcola automaticamente l'entita' del concorso alla manovra e gli obiettivi programmatici per gli anni 2014-2016. Gli enti possono utilizzare detto modello, salvandolo preventivamente sulla propria postazione di lavoro ed inserendo nei campi appositi (gli unici di colore bianco) i dati necessari. Dopo l'immissione dei dati, l'applicazione excel esegue tutte le operazioni necessarie per determinare il concorso alla manovra per gli anni 2014-2016 ed i corrispondenti obiettivi programmatici. Le risultanze delle operazioni sono visualizzate senza decimali, ma questi ultimi vengono considerati ai fini dei calcoli stessi. Questo file excel serve unicamente per i calcoli, non costituisce certificazione di nessun tipo e non deve essere inviato tramite e-mail allo scrivente. I dati del "Patto di Stabilita'" dovranno essere inviati, secondo le scadenze previste, esclusivamente tramite il Sistema web. La User-ID (nome utente) e' costituita sempre dal nome e cognome della persona richiedente in caratteri minuscoli separati da un punto (ad esempio: mario.rossi). I caratteri speciali (accenti e apostrofi) del nome e del cognome non sono riconosciuti: basta digitare nome e cognome senza accento, senza apostrofo e senza spazio. In caso di omonimie le utenze si differenziano tramite un numero progressivo immesso dopo il nome proprio (ad esempio: mario1.rossi) oppure dopo il cognome (ad esempio: mario.rossi1). Password La password dovra' essere gestita secondo le seguenti norme: a. il Sistema richiede il cambio password o al primo accesso al sito web oppure in caso di reset password: nel campo "vecchia password" si deve scrivere quella comunicata dall'assistenza tramite mail, nei campi "nuova password" e "conferma nuova password" se ne deve digitare una nuova scelta dall'utente; b. la nuova password non deve essere uguale alla password precedentemente scaduta; c. la password deve essere composta da almeno cinque caratteri alfanumerici in minuscolo e non puo' essere uguale al nome utente; d. la password deve essere mantenuta riservata; e. la password puo' essere comunque cambiata in qualsiasi momento tramite il link "cambio password" contenuto nella pagina del nome utente; f. la password scade dopo 180 giorni dalla sua generazione ed e' possibile rinnovarla negli ultimi 30 giorni di validita'. Si precisa che la password e' strettamente personale e che gli utenti dovranno riporre la massima cura nel mantenere la riservatezza di tali codici: l'utente, qualora abbia dimenticato la password o questa sia scaduta, potra' richiederne una nuova (reset password) mediante la segnalazione diretta del problema alla casella di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it, specificando sempre il nome utente, il codice fiscale dell'utente (e non dell'ente) e il comune di appartenenza: si prega cortesemente di inviare le richieste di reset password che contengano tutte queste informazioni assolutamente necessarie. Help Desk Le funzionalita' del Sistema Informatico "Monitoraggio Patto di Stabilita' Interno" ed il loro utilizzo, sono descritte nel "Manuale Utente" (tramite il tasto omonimo del menu' contenuto all'interno del sito web dopo essersi autenticati) e scaricabile dall'applicazione stessa. Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura strettamente tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilita' - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il comune di appartenenza; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782, dal lunedi' al venerdi', dalle 8.00 alle 18.00, con interruzione di un'ora tra le 13.00 e le 14.00. Requisiti tecnici e impostazioni - Regole Generali Dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (internet Explorer 8 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (e coi relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe. L'assistenza tecnica fornisce informazioni sul funzionamento dell'applicativo del "Patto di Stabilita'": non gestisce il dominio del sito web del "Patto di Stabilita'". L'applicativo "Patto di Stabilita'" funziona correttamente al seguente indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto come un qualsiasi sito internet su un qualsiasi dominio. L'applicativo "Patto di Stabilita'" funziona regolarmente con una semplice linea ADSL. Per un migliore collegamento al sito web, vi segnaliamo che: l'Error 500 o la riga bianca in alto al posto del menu', e' SEMPRE dovuto al server LOCALE (cioe' quel computer che mette in rete tutti i pc di un ufficio) che blocca la visualizzazione corretta del sito web. Qualora tale problema si dovesse effettuare sulla vostra macchina, provare ad effettuare le seguenti operazioni: Aprire Internet Explorer e dal menu' in alto selezionare Strumenti e poi Opzioni Internet. Viene aperta una finestra dove nella parte centrale si trova un riquadro File temporanei Internet. Selezionare Elimina Cookie e dare ok. Selezionare Elimina file, selezionare la casella Elimina tutto il contenuto non il linea e premere ok. Selezionare Impostazioni e nella parte superiore della finestra aperta selezionare all'apertura della pagina e premere ok. Premere di nuovo ok. Chiudere Internet Explorer. Riaprire di nuovo l'applicativo "Patto di Stabilita'" con Internet Explorer all'indirizzo : http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Provare anche da altre postazioni collegate in rete nell'ufficio in cui si lavora (anche in orari diversi). Nel caso in cui la difficolta' persista, bisogna farsi ripulire la memoria cache del Proxy SERVER o del ROUTER dal referente informatico (cioe' bisogna agire nel computer che mette in linea tutti i pc dell'ufficio locale), poi togliere le protezioni riguardo ai certificati e RIAVVIARE il server (non il computer dell'utente); nel caso del ROUTER, agire sulle modalita' di configurazione dello stesso; Per uscire dalla procedura si prega di non utilizzare MAI la X in alto a destra, ma solo il tasto "Logoff" contenuto nel menu' in alto a destra; Si fa presente che il sistema di autenticazione mantiene aperta la sessione per un tempo massimo di 30 minuti di inattivita' utente (time out), cioe' senza digitare niente sulla tastiera. Allo scadere del time out, la sessione viene terminata, e sara' pertanto necessario autenticarsi nuovamente al Sistema Se non si e' certi di un'avvenuta acquisizione, la verifica si effettua andando su "Interrogazione" del modello e, se presente, sara' la conferma dell'acquisizione dei dati. Consigliamo sempre di confermare i dati durante la fase di acquisizione e poi stamparli dalla funzione di "Interrogazione". Certificato di Sicurezza Le regole di sicurezza del Sistema Informatico "Monitoraggio Patto di stabilita' interno" prevedono il transito dei dati tramite canale protetto. Il certificato di protezione del sito e' autogenerato dal Ministero dell'economia e delle finanze. In fase di autenticazione al Sistema (ovvero dopo la digitazione del nome utente e della password), il sistema stesso restituisce il messaggio "Avviso di protezione" sull'attendibilita' del certificato. Cliccando su "Si'" si accede al Sistema Informatico "Monitoraggio Patto di Stabilita' Interno" le cui modalita' di navigazione e funzionalita' sono descritte nel Manuale Utente.
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