Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettatati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;
Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio n. COM (2013) 762 recante Orientamenti della Commissione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 8 marzo 2013, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013, che approva la Strategia energetica nazionale;
Vista la delibera CIPE n. 17 dell'8 marzo 2013 che aggiorna il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 maggio 2014;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri, per gli affari regionali e le autonomie e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all'articolo 3. Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva 2012/27/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. n.
L 315/1 del 14 novembre 2012.
La direttiva 2013/12/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. n.
L 141 del 28 maggio 2013.
L'art. 4 della legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2013), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita:
«Art. 4. (Criterio di delega al Governo per il
recepimento della direttiva 2012/27/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012,
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/31/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE)
1. Al fine di favorire l'efficienza energetica e
ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la
diffusione delle tecnologie elettriche, nell'esercizio
della delega legislativa per l'attuazione della direttiva
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2012, il Governo e' tenuto ad introdurre
disposizioni che attribuiscano all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas il compito di adottare uno o piu'
provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura
progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e
ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».

Note all'art. 1:
Per i riferimenti normativi alla direttiva 2012/27/UE
si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti normativi alla legge 6 agosto 2013,
n. 96 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le abrogazioni previste all'articolo 18, comma 1, lettera a), si applicano le definizioni di cui:
a) all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni;
b) all'articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni;
c) all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni;
d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
b) ammodernamento sostanziale di un impianto: un ammodernamento il cui costo di investimento e' superiore al 50% dei costi di investimento di una nuova analoga unita';
c) auditor energetico: persona fisica o giuridica che esegue diagnosi energetiche;
d) CEI: comitato elettrotecnico italiano;
e) coefficiente di edificazione: rapporto tra la superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio;
f) condominio: edificio con almeno due unita' immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;
g) consumo di energia finale: tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse;
h) consumo di energia primaria: il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici;
i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata dal fornitore del servizio;
l) contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale;
m) conto termico: sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013;
n) contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;
o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi del PAN GPP;
p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;
q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;
r) energia termica: calore per riscaldamento e/o raffreddamento, sia per uso industriale che civile;
s) energia: tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008;
t) esercente l'attivita' di misura del gas naturale: soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui all'articolo 4, comma17 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 11 del 2007, e successive modificazioni;
u) esercente l'attivita' di misura dell'energia elettrica: soggetto che eroga l'attivita' di misura di cui all'articolo 4, comma6 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 11 del 2007, e successive modificazioni;
v) grande impresa: impresa che occupa piu' di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;
z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
aa) immobili della pubblica amministrazione centrale: edifici o parti di edifici di proprieta' della pubblica amministrazione centrale, e da essa occupati;
bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico o virtuale che permette la comunicazione fra due o piu' entita' di tipo diverso;
cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Per le imprese per le quali non e' stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria o dalla redazione del bilancio, o per le quali non e' stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data;
dd) Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell'articolo 17 che individua gli orientamenti nazionali per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e dei servizi energetici;
ee) Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP): Piano predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013;
ff) pubblica amministrazione centrale: autorita' governative centrali di cui all'allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento: sistema di trasporto dell'energia termica, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
hh) ripartizione regionale della quota minima di energia da produrre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing): suddivisione tra Regioni degli impegni per raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di cui al decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 78 del 2 aprile 2012;
ii) riscaldamento e raffreddamento efficienti: un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unita' di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui al presente decreto, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;
ll) riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti: un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unita' di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;
mm) servizio energetico: la prestazione materiale, l'utilita' o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attivita' di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unita' immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese;
oo) sistema di gestione dell'energia: insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;
pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
qq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unita' immobiliare, zona o ambiente;
rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento di analisi e strategia energetica approvato con decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 73 del 27 marzo 2013;
ss) superficie coperta utile totale: la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l'energia e' utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;
tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
il 50 per cento di calore di scarto;
il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;
il 75 per cento di calore cogenerato;
uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unita' di misura dell'energia pari all'energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui valore e' fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ;
vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.
Note all'art. 2:
Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE
relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n. 154,
cosi' recita:
"Art. 2. (Definizioni).
1. Esclusivamente ai fini del presente decreto, si
applicano le seguenti definizioni:
a) «energia»: qualsiasi forma di energia
commercialmente disponibile, inclusi elettricita', gas
naturale, compreso il gas naturale liquefatto, gas di
petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da
riscaldamento o raffreddamento, compresi il
teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e
lignite, torba, carburante per autotrazione, ad esclusione
del carburante per l'aviazione e di quello per uso marino,
e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita';
b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati
in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da
intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di
energia;
c) «miglioramento dell'efficienza energetica»: un
incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia,
risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o
economici;
d) «risparmio energetico»: la quantita' di energia
risparmiata, determinata mediante una misurazione o una
stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o piu'
misure di miglioramento dell'efficienza energetica,
assicurando nel contempo la normalizzazione delle
condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
e) «servizio energetico»: la prestazione materiale,
l'utilita' o il vantaggio derivante dalla combinazione di
energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata
sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha
dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza
energetica e a risparmi energetici primari verificabili e
misurabili o stimabili;
f) «meccanismo di efficienza energetica»: strumento
generale adottato dallo Stato o da autorita' pubbliche per
creare un regime di sostegno o di incentivazione agli
operatori del mercato ai fini della fornitura e
dell'acquisto di servizi energetici e altre misure di
miglioramento dell'efficienza energetica;
g) «programma di miglioramento dell'efficienza
energetica»: attivita' incentrate su gruppi di clienti
finali e che di norma si traducono in miglioramenti
dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o
stimabili;
h) «misura di miglioramento dell'efficienza
energetica»: qualsiasi azione che di norma si traduce in
miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e
misurabili o stimabili;
i) «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce
servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali
dell'utente e, cio' facendo, accetta un certo margine di
rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si
basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento
dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento
degli altri criteri di rendimento stabiliti;
l) «contratto di rendimento energetico»: accordo
contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante
una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in
cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta
misura sono effettuati in funzione del livello di
miglioramento dell'efficienza energetica stabilito
contrattualmente;
m) «finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale
che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al
beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza
energetica, che fornisce i capitali per tale misura e
addebita al beneficiario un canone pari a una parte del
risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura
stessa. Il terzo puo' essere una ESCO;
n) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a
fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo
energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una
attivita' o impianto industriale o di servizi pubblici o
privati, ad individuare e quantificare le opportunita' di
risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e
riferire in merito ai risultati;
o) «strumento finanziario per i risparmi energetici»:
qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul
mercato da organismi pubblici o privati per coprire
parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale
per l'attuazione delle misure di miglioramento
dell'efficienza energetica;
p) «cliente finale»: persona fisica o giuridica che
acquista energia per proprio uso finale;
q) «distributore di energia», ovvero «distributore di
forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas»:
persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di
energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a
stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti
finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei
sistemi di distribuzione del gas e dell'elettricita', i
quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r);
r) «gestore del sistema di distribuzione» ovvero
«impresa di distribuzione»: persona fisica o giuridica
responsabile della gestione, della manutenzione e, se
necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione
dell'energia elettrica o del gas naturale in una data zona
e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri
sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del
sistema di soddisfare richieste ragionevoli di
distribuzione di energia elettrica o gas naturale;
s) «societa' di vendita di energia al dettaglio»:
persona fisica o giuridica che vende energia a clienti
finali;
t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un
impianto di produzione di energia elettrica, con potenza
nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente
installata sullo stesso sito, alimentato da fonti
rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto
rendimento, anche nella titolarita' di un soggetto diverso
dal cliente finale, e' direttamente connesso, per il
tramite di un collegamento privato senza obbligo di
connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un
solo cliente finale ed e' realizzato all'interno dell'area
di proprieta' o nella piena disponibilita' del medesimo
cliente;
u) «certificato bianco»: titolo di efficienza
energetica attestante il conseguimento di risparmi di
energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza
energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli
obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni, e all'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
v) «sistema di gestione dell'energia»: la parte del
sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura
organizzativa, la pianificazione, la responsabilita', le
procedure, i processi e le risorse per sviluppare,
implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la
politica energetica aziendale;
z) «esperto in gestione dell'energia»: soggetto che ha
le conoscenze, l'esperienza e la capacita' necessarie per
gestire l'uso dell'energia in modo efficiente;
aa) «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse
le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha
come scopo l'offerta di servizi energetici atti al
miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia;
bb) «fornitore di servizi energetici»: soggetto che
fornisce servizi energetici, che puo' essere uno dei
soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa);
cc) «Unita' per l'efficienza energetica»: e' la
struttura dell'ENEA di cui all'art. 4, che svolge le
funzioni previste dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
2006/32/CE.
2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni
di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.".
Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di
calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche'
modifica alla direttiva 92/42/CEE) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2007, n. 54, cosi' recita:
"Art. 2. (Definizioni).
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) cogenerazione: la generazione simultanea in un unico
processo di energia termica ed elettrica o di energia
termica e meccanica o di energia termica, elettrica e
meccanica;
b) unita' di cogenerazione ovvero sezione di impianto
di produzione combinata di energia elettrica e calore:
un'unita' che puo' operare in cogenerazione;
c) produzione mediante cogenerazione: la somma
dell'elettricita', dell'energia meccanica e del calore
utile prodotti mediante cogenerazione;
d) unita' di piccola cogenerazione: un'unita' di
cogenerazione con una capacita' di generazione installata
inferiore a 1 MWe;
e) unita' di microcogenerazione: un'unita' di
cogenerazione con una capacita' di generazione massima
inferiore a 50 kWe;
f) calore utile: il calore prodotto in un processo di
cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente
giustificabile di calore o di raffreddamento;
g) domanda economicamente giustificabile: una domanda
non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e
che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato
mediante processi di generazione di energia diversi dalla
cogenerazione;
h) elettricita' da cogenerazione: l'elettricita'
generata in un processo abbinato alla produzione di calore
utile e calcolata secondo la metodologia riportata
nell'allegato II;
i) elettricita' di riserva: l'elettricita' fornita
dalla rete elettrica esterna in caso di interruzione o
perturbazione del processo di cogenerazione, compresi i
periodi di manutenzione;
l) elettricita' di integrazione: l'energia elettrica
richiesta alla rete elettrica esterna quando la domanda di
elettricita' dell'utenza alimentata dall'impianto di
cogenerazione e' superiore alla produzione elettrica del
processo di cogenerazione;
m) rendimento complessivo: la somma annua della
produzione di elettricita', di energia meccanica e di
calore utile divisa per l'energia contenuta nel
combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto
in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda
di elettricita' e di energia meccanica;
n) rendimento: e' il rendimento calcolato sulla base
del potere calorifico inferiore dei combustibili;
o) cogenerazione ad alto rendimento: la cogenerazione
con caratteristiche conformi ai criteri indicati
nell'allegato III;
p) valore di rendimento di riferimento per la
produzione separata: il rendimento delle produzioni
separate alternative di calore e di elettricita' che il
processo di cogenerazione e' destinato a sostituire;
q) rapporto energia/calore: il rapporto tra
elettricita' da cogenerazione e calore utile durante il
funzionamento in pieno regime di cogenerazione, usando dati
operativi dell'unita' specifica.
2. Ad integrazione delle definizioni di cui al comma 1
si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e al
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive
modificazioni.".
Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.
222, cosi' recita:
"Art. 2. (Definizioni).
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture
edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto
volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici
che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie
esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o
alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno,
altri edifici; il termine puo' riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o
ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari
a se' stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per
il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia
di inizio attivita', comunque denominato, sia stata
presentata successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) «prestazione energetica di un edificio»: quantita'
annua di energia primaria effettivamente consumata o che si
prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso
standard dell'immobile, i vari bisogni energetici
dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la
ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione,
gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene
espressa da uno o piu' descrittori che tengono conto del
livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche
tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La
prestazione energetica puo' essere espressa in energia
primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma
delle precedenti;
d);
e);
f);
g) «generatore di calore o caldaia» e' il complesso
bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido
termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore»
e' la quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo
al fluido termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il
kW;
i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un impianto
che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente
di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente
a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti»
sono i valori di potenza massima e di rendimento di un
apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il
regime di funzionamento continuo;
l-bis) «attestato di prestazione energetica
dell'edificio»: documento, redatto nel rispetto delle norme
contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti
qualificati e indipendenti che attesta la prestazione
energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di
specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il
miglioramento dell'efficienza energetica;
l-ter) «attestato di qualificazione energetica»: il
documento predisposto ed asseverato da un professionista
abilitato, non necessariamente estraneo alla proprieta',
alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel
quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di
calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o
dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di
certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti
valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in
vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali
limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;
l-quater) «cogenerazione»: produzione simultanea,
nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di
energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4
agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
19 settembre 2011;
l-quinquies) «confine del sistema» o «confine
energetico dell'edificio»: confine che include tutte le
aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che
all'esterno dello stesso, dove l'energia e' consumata o
prodotta;
l-sexies) «edificio adibito ad uso pubblico»: edificio
nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attivita'
istituzionale di enti pubblici;
l-septies) «edificio di proprieta' pubblica»: edificio
di proprieta' dello Stato, delle regioni o degli enti
locali, nonche' di altri enti pubblici, anche economici ed
occupati dai predetti soggetti (13);
l-octies) «edificio a energia quasi zero»: edificio ad
altissima prestazione energetica, calcolata conformemente
alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i
requisiti definiti al decreto di cui all'art. 4, comma 1.
Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo e'
coperto in misura significativa da energia da fonti
rinnovabili, prodotta in situ;
l-novies) «edificio di riferimento» o «target» per un
edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o
altra valutazione energetica»: edificio identico in termini
di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile,
superfici degli elementi costruttivi e dei componenti),
orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e
situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e
parametri energetici predeterminati;
l-decies) «elemento edilizio»: sistema tecnico per
l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;
l-undecies) «energia consegnata o fornita»: energia
espressa per vettore energetico finale, fornita al confine
dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia
termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio;
l-duodecies) «energia da fonti rinnovabili»: energia
proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire
energia eolica, solare, aerotermica, geotermica,
idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas;
l-ter decies) «energia esportata»: quantita' di
energia, relativa a un dato vettore energetico, generata
all'interno del confine del sistema e ceduta per l'utilizzo
all'esterno dello stesso confine;
l-quater decies) «energia primaria»: energia, da fonti
rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di
conversione o trasformazione;
l-quinquies decies) «energia prodotta in situ»: energia
prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del
sistema;
l-sexies decies) «fabbisogno annuale globale di energia
primaria»: quantita' di energia primaria relativa a tutti i
servizi considerati nella determinazione della prestazione
energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti
all'interno del confine del sistema, calcolata su un
intervallo temporale di un anno;
l-septies decies) «fabbricato»: sistema costituito
dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro
dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle
strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono
esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si
trovano al suo interno;
l-octies decies) «fattore di conversione in energia
primaria»: rapporto adimensionale che indica la quantita'
di energia primaria impiegata per produrre un'unita' di
energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene
conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il
processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso
dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di
generazione e delle perdite medie di trasmissione del
sistema elettrico nazionale e nel caso del
teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione
della rete. Questo fattore puo' riferirsi all'energia
primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile
o all'energia primaria totale come somma delle precedenti;
l-novies decies) «involucro di un edificio»: elementi e
componenti integrati di un edificio che ne separano gli
ambienti interni dall'ambiente esterno;
l-vicies) «livello ottimale in funzione dei costi»:
livello di prestazione energetica che comporta il costo
piu' basso durante il ciclo di vita economico stimato,
dove:
1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto dei
costi di investimento legati all'energia, dei costi di
manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli
eventuali costi di smaltimento;
2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al
ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio
nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione
energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo
di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso
in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica
per gli elementi edilizi;
3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa
all'interno della scala di livelli di prestazione in cui
l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita
economico e' positiva;
l-vicies semel) «norma tecnica europea»: norma adottata
dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per
le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso
pubblico;
l-vicies bis);
l-vicies ter) «riqualificazione energetica di un
edificio»: un edificio esistente e' sottoposto a
riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque
modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo:
manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da
quelle indicate alla lettera l-vicies quater);
l-vicies quater) «ristrutturazione importante di un
edificio»: un edificio esistente e' sottoposto a
ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque
modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo:
manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per
cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio,
comprensivo di tutte le unita' immobiliari che lo
costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci
esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle
coperture;
l-vicies quinquies) «sistema di climatizzazione estiva»
o «impianto di condizionamento d'aria»: complesso di tutti
i componenti necessari a un sistema di trattamento
dell'aria, attraverso il quale la temperatura e'
controllata o puo' essere abbassata;
l-vicies sexies) "sistema tecnico, per l'edilizia":
impianto tecnologico dedicato a un servizio energetico o a
una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a
una o piu' funzioni connesse con i servizi energetici
dell'edificio. Un sistema tecnico e' suddiviso in piu'
sottosistemi;
l-vicies septies) «teleriscaldamento» o
«teleraffrescamento»: distribuzione di energia termica in
forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o
piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici o
siti tramite una rete, per il riscaldamento o il
raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per
la fornitura di acqua calda sanitaria;
l-duodetricies) «unita' immobiliare»: parte, piano o
appartamento di un edificio progettati o modificati per
essere usati separatamente;
l-undetricies) «vettore energetico»: sostanza o energia
fornite dall'esterno del confine del sistema per il
soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio;
l-tricies) «impianto termico»: impianto tecnologico
destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda
sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico
utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi
di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli
impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali:
stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato
ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono
tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma
delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al
servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o
uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i
sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua
calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari
ad uso residenziale ed assimilate.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre,
le definizioni dell'allegato A.".
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100 S.O.
Il Regolamento (CE) N. 1099/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 22 ottobre 2008, e' stato pubblicato
nella GUUE del 14 novembre 2008, n. L 304.
Il testo dell'art. 4 della delibera dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 18 gennaio 2007, n. 11/07
(Obblighi di separazione amministrativa e contabile -
unbundling) per le imprese operanti nei settori
dell'energia elettrica e del gas. (Deliberazione n. 11/07),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2007, n.
36, cosi' recita:
"Art. 4. Attivita'.
4.1. Ai fini del presente testo integrato vengono
individuate le seguenti attivita':
a) produzione dell'energia elettrica;
b) trasmissione dell'energia elettrica;
c) dispacciamento dell'energia elettrica;
d) distribuzione dell'energia elettrica;
e) misura dell'energia elettrica;
f) acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia
elettrica;
g) vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica;
h) vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica;
i) attivita' elettriche estere;
j) servizi statistici di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2002;
k) coltivazione del gas naturale;
l) rigassificazione del gas naturale liquefatto;
m) stoccaggio del gas naturale;
n) trasporto del gas naturale;
o) dispacciamento del gas naturale;
p) distribuzione del gas naturale;
q) misura del gas naturale;
r) acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale;
s) vendita ai clienti finali del gas naturale;
t) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo
di reti;
u) attivita' gas estere;
v) attivita' diverse da quelle alle lettere da a) ad
u).
4.2. L'attivita' di produzione dell'energia elettrica:
consiste nelle operazioni di generazione dell'energia
elettrica e delle relative risorse di natura elettrica;
4.3. L'attivita' di trasmissione dell'energia elettrica
comprende:
a) l'esercizio delle singole porzioni della rete di
trasmissione nazionale, inteso come l'attuazione delle
consegne autonome, il pronto intervento a seguito di guasto
o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in
sicurezza degli impianti, il controllo dello stato degli
impianti e le ispezioni sugli impianti;
b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
infrastrutture;
c) lo sviluppo infrastrutturale, inteso come
realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione
delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale,
ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacita' di
trasporto, con conseguente variazione dello stato di
consistenza.
4.4. L'attivita' di dispacciamento dell'energia
elettrica comprende:
a) la programmazione del funzionamento e la gestione in
sicurezza al minimo costo del sistema elettrico nazionale,
ivi inclusa la conduzione degli impianti della RTN e lo
sviluppo funzionale della medesima;
b) l'approvvigionamento e la gestione di risorse ai
fini di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico al minimo costo attraverso il mantenimento
dell'equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo
reale;
c) la registrazione degli acquisti e delle vendite di
energia elettrica e dei corrispondenti programmi di
immissione e di prelievo e la determinazione delle partite
fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai
fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica
nei diversi cicli esecutivi, nonche' la valorizzazione e la
regolazione dei corrispettivi di dispacciamento;
d) l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica
ai fini del dispacciamento;
e) la predisposizione del piano di sicurezza di cui
all'art. 1-quinquies della legge n. 290/2003.
4.5. L'attivita' di distribuzione dell'energia
elettrica: comprende le operazioni di gestione, esercizio,
manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione
dell'energia elettrica in alta, media e bassa tensione,
affidate in concessione in un ambito territoriale di
competenza all'impresa distributrice titolare della
concessione, ovvero in sub-concessione dalla medesima, ivi
comprese le operazioni fisiche di sospensione,
riattivazione e distacco e le attivita' di natura
commerciale connesse all'erogazione del servizio di
distribuzione. Non rientrano nell'attivita' di
distribuzioni le operazioni di gestione, esercizio,
manutenzione e sviluppo delle linee dirette.
4.6. L'attivita' di misura dell'energia elettrica:
comprende le operazioni organizzative, di elaborazione,
informatiche e telematiche, finalizzate alla
determinazione, alla rilevazione, alla messa disposizione e
all'archiviazione del dato di misura validato dell'energia
elettrica immessa e prelevata dalle reti di distribuzione e
trasmissione, sia laddove la sorgente di tale dato e' un
dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di
tale dato e' ottenuta anche convenzionalmente tramite
l'applicazione di algoritmi numerici; inoltre comprende le
operazioni connesse agli interventi sui misuratori
conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del
rapporto commerciale, che non richiedono la sostituzione
del misuratore.
4.7. L'attivita' di acquisto e vendita all'ingrosso
dell'energia elettrica: comprende le operazioni di acquisto
e vendita di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi
servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e
misura per finalita' diverse dalla commercializzazione ai
clienti finali dell'energia elettrica.
4.8 L'attivita' di vendita ai clienti liberi
dell'energia elettrica: comprende le operazioni di
approvvigionamento, direttamente o attraverso terzi, di
energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di
dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la
consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei
clienti liberi, nonche' le operazioni svolte per la
gestione del rapporto commerciale con il cliente.
4.8-bis. L'attivita' di vendita ai clienti tutelati
dell'energia elettrica: comprende le operazioni di
approvvigionamento, direttamente o attraverso terzi, di
energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di
dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la
consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei
clienti tutelati, nonche' le operazioni svolte per la
gestione del rapporto commerciale con il cliente.
4.10. I servizi statistici di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2002:
comprendono le operazioni dell'Ufficio statistico di Terna,
gia' inserito come GRTN nel Sistan - Sistema Statistico
Nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 12 marzo 2002, avente il compito di elaborare
le statistiche relative al sistema elettrico italiano.
4.11. L'attivita' di coltivazione del gas naturale:
comprende l'estrazione di gas naturale da giacimenti
ubicati sia nel territorio nazionale sia in mare purche'
compresi nelle acque territoriali italiane. Fanno parte di
tale attivita', oltre alle infrastrutture minerarie
necessarie allo sfruttamento dei giacimenti ed ai servizi
connessi, anche la rete di gasdotti di coltivazione, sia in
terraferma che in acque territoriali italiane.
4.12. L'attivita' di rigassificazione del gas naturale
liquefatto: comprende le operazioni di scarico, stoccaggio
e rigassificazione del gas naturale liquefatto effettuate
tramite l'utilizzo dei terminali di rigassificazione del
gas naturale liquefatto sul territorio nazionale o entro le
acque territoriali italiane, compresi eventuali gasdotti di
collegamento.
4.13. L'attivita' di stoccaggio del gas naturale:
comprende le operazioni di stoccaggio che contribuiscono ad
ottimizzare l'impiego dei flussi di gas prodotto e
importato in relazione alla variabilita' della domanda.
Tali operazioni includono lo stoccaggio strategico, lo
stoccaggio di bilanciamento, lo stoccaggio minerario e di
modulazione di cui al decreto legislativo n. 164/2000,
nonche' la gestione degli impianti di peak-shaving di cui
alla deliberazione n. 50/06.
4.14. L'attivita' di trasporto del gas naturale:
comprende l'operazione di movimentazione di gas naturale
attraverso le reti nazionale e regionale di gasdotti,
esclusi i gasdotti di coltivazione e gli eventuali gasdotti
di collegamento di cui al comma 4.12 e le reti di gasdotti
locali per la distribuzione.
4.15. L'attivita' di dispacciamento del gas naturale:
comprende le operazioni finalizzate ad impartire
disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato
degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete
di trasporto gas, delle reti di distribuzione gas e dei
servizi accessori.
4.16. L'attivita' di distribuzione del gas naturale:
comprende le operazioni di trasporto di gas naturale
attraverso reti di gasdotti locali in affidamento dagli
enti locali, dai punti di consegna presso le cabine di
riduzione e misura fino ai punti di riconsegna della rete
di distribuzione gas presso i clienti finali, ivi comprese
le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e
distacco.
4.17. L'attivita' di misura del gas naturale: comprende
le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche
e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla
rilevazione, alla messa a disposizione ed all'archiviazione
dei dati di misura validati del gas naturale immesso e
prelevato, sulle reti di trasporto gas e di distribuzione
gas, sia laddove la sorgente di tale dato e' un dispositivo
di misura, sia laddove la determinazione di tale dato e'
ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di
algoritmi numerici.
4.18. L'attivita' di acquisto e vendita all'ingrosso
del gas naturale: comprende l'insieme delle attivita'
commerciali di acquisto di gas naturale, sia in Italia sia
all'estero, e di rivendita non diretta ai clienti finali e
alle quali non si applica l'imposta di consumo.
4.19. L'attivita' di vendita ai clienti finali del gas
naturale: comprende le operazioni di approvvigionamento di
gas, sia in Italia sia all'estero, di marketing operativo,
di gestione commerciale e di bollettazione, finalizzate
alla vendita ai clienti finali che abbiano esercitato
l'idoneita' o che siano tutelati in base alla deliberazione
n. 138/03 e sue modificazioni ed integrazioni.
4.20. L'attivita' di distribuzione, misura e vendita di
altri gas a mezzo di reti: comprende le medesime operazioni
attribuite alle attivita' di distribuzione del gas
naturale, misura del gas naturale e vendita del gas
naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia
costituita da gas di petrolio liquefatto (richiamato nel
seguito come Gpl), o da gas manifatturati, o da aria
propanata.
4.21. Le attivita' gas estere: comprendono le attivita'
svolte all'estero per clienti esteri nel settore del gas.
4.22. Le attivita' diverse: comprendono, in via
residuale, tutte le attivita' diverse da quelle elencate
precedentemente, incluse:
a) la produzione combinata di energia elettrica e di
energia termica, quando, con riferimento alle condizioni
nominali di esercizio, il rapporto fra le quantita' di
energia elettrica e di energia termica producibili in
assetto cogenerativo sia inferiore ad uno; in caso
contrario, detta produzione combinata e' assegnata
all'attivita' di produzione dell'energia elettrica; tale
criterio non si applica nei casi di impianti che soddisfano
la definizione di cui alla deliberazione n. 42/02, che
rientrano in ogni caso nell'attivita' di produzione
dell'energia elettrica;
b) il trasporto, la distribuzione e la vendita di
energia termica;
c) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di
infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica;
d) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di
impianti di illuminazione cimiteriale;
e) le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e
sviluppo delle linee dirette;
f) i servizi prestati ad altre imprese ed enti, inclusi
quelli prestati ad imprese che rientrano nei settori del
gas naturale e dell'energia elettrica.
4.23 Ai fini del presente Testo integrato un soggetto
opera marginalmente in un'attivita' quando, per il suo
esercizio, utilizza in maniera occasionale, cioe' non
continuativa, senza disporre di una stabile organizzazione
e in forza di contratti non ricorrenti di durata
complessiva inferiori a 1 anno, risorse di un'altra
attivita' originando costi e ricavi inferiori al 3 % del
totale dei costi e dei ricavi dell'attivita' principale.".
Il testo del comma 1126 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2006, n. 299, S.O., cosi' recita:
"1126. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per
finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un «Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione», predisposto dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto
alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
414. Il Piano prevede l'adozione di misure volte
all'integrazione delle esigenze di sostenibilita'
ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi
delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti
criteri:
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili
con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.".
 
Art. 3
Obiettivo nazionale di risparmio energetico

1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.
2. Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui al comma 1.
 
Art. 4
Promozione dell'efficienza energetica negli edifici

1. L'ENEA, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE) di cui all'articolo 17, comma 1 del presente decreto, elabora una proposta di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili e sottopone il documento all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la conferenza unificata.
2. La proposta di interventi di cui al comma 1 riguarda gli edifici, sia pubblici che privati, e comprende almeno:
a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici;
b) l'individuazione, sulla base della metodologia di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, degli interventi piu' efficaci in termini di costi, differenziati in base alla tipologia di edificio e la zona climatica;
c) un elenco aggiornato delle misure, esistenti e proposte, di incentivazione, di accompagnamento e di sostegno finanziario messe a disposizione da soggetti pubblici e privati per le riqualificazioni energetiche e le ristrutturazioni importanti degli edifici, corredate da esempi applicativi e dai risultati conseguiti;
d) un'analisi delle barriere tecniche, economiche e finanziarie che ostacolano la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione e armonizzazione necessarie a ridurre costi e tempi degli interventi e attrarre nuovi investimenti;
e) una stima del risparmio energetico e degli ulteriori benefici conseguibili annualmente per mezzo del miglioramento dell'efficienza energetica del parco immobiliare nazionale basata sui dati storici e su previsioni del tasso di riqualificazione annuo;
3. Le proposte di cui al comma 1 tengono conto del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 4-bis, comma 2, e del programma di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale di cui all'articolo 5 del presente decreto.
4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione e' istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia, composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La cabina di regia assicura in particolare il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo 15 e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' stabilito il funzionamento della cabina di regia, tenuto conto di quanto previsto ai commi 1 e 2. Ai componenti della cabina non spetta alcun compenso comunque denominato ne' rimborso spese, e all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Note all'art. 4:
La direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del
Parlamento Europeo e del Consiglio sulla prestazione
energetica nell'edilizia (rifusione), e' stata pubblicata
nella GUUE. 18 giugno 2010, n. L 153.
Il testo dell' art. 4-bis del citato decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, cosi' recita
"Art. 4-bis. (Edifici ad energia quasi zero).
1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova
costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di
proprieta' di queste ultime, ivi compresi gli edifici
scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal
1° gennaio 2021 la predetta disposizione e' estesa a tutti
gli edifici di nuova costruzione.
2. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, della
coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministro della
salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ognuno per i profili di competenza, sentita
la Conferenza unificata e' definito il Piano d'azione
destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi
zero. Tale Piano, che puo' includere obiettivi
differenziati per tipologia edilizia, e' trasmesso alla
Commissione europea.
3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra
l'altro, i seguenti elementi:
a) l'applicazione della definizione di edifici a
energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e
indicatori numerici del consumo di energia primaria,
espresso in kWh/m² anno;
b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo
previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero,
comprese le informazioni relative alle misure nazionali
previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli
edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, tenendo
conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del
territorio;
c) l'individuazione, sulla base dell'analisi
costi-benefici sul costo di vita economico, di casi
specifici per i quali non si applica quanto disposto al
comma 1;
d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della
prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione
entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.".
Il testo del comma 1110 dell'art. 1 della citata legge
27 dicembre 2006, n. 296, cosi' recita:
"1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate
all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto
a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1
giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123
del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e'
istituito un Fondo rotativo".
 
Art. 5
Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione

1. A partire dall'anno 2014 e fino al 2020, e nell'ambito della cabina di regia di cui all'articolo 4-bis non appena istituita, sono realizzati attraverso le misure del presente articolo interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.
2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con la percentuale indicata al comma 1, e promuovono, altresi', le attivita' di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e societa' collegate. Le stesse Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel rispetto delle rispettive competenze, assicurano il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma, promuovendo la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del demanio, delle risultanze delle diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui al comma 10.
3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma 2, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo economico. Tali proposte devono essere formulate sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall'Attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le Pubbliche Amministrazioni centrali individuano, al proprio interno, il responsabile del procedimento e ne comunicano il nominativo ai soggetti di cui al comma 2.
5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:
a) gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 m². Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 e' rimodulata a 250 m²;
b) gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;
c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale;
d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attivita' religiose.
7. Per la definizione del programma di cui al comma 2, sono applicati criteri di individuazione tra piu' interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero dell'investimento, anche con riferimento agli edifici con peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento; entita' di eventuali forme di cofinanziamento anche mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.
8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalle strutture operative dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ove occorra in avvalimento e con il supporto delle Amministrazioni interessate. L'Agenzia del Demanio promuove forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra piu' Amministrazioni, al fine di favorire economie di scala e di contribuire al contenimento dei costi.
9. Concorrono altresi' al raggiungimento dell'obiettivo annuo di cui al comma 1, le misure organizzative e comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare con le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52.
10. Le pubbliche amministrazioni centrali, comprese quelle che hanno nella propria disponibilita' gli immobili di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi, al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2. Le stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altresi', le misure in corso o programmate per il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
11. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai contratti di rendimento energetico e possono agire tramite l'intervento di una o piu' ESCO.
12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso stanziamento puo' essere integrato:
a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di cui al presente articolo, eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015, predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
15. Le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione centrale comunicano all'ENEA, a partire dal 31 gennaio 2015 e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle suddette utenze e relativi all'anno precedente. L'ENEA, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rende disponibile un portale informatico per l'inserimento delle informazioni di cui al presente comma e ne da opportuna informazione sul suo sito istituzionale.
16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, attraverso l'approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta' dello Stato di cui al presente articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprieta' pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.
17. Le imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale, su specifica richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, comunicano alla stessa, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, delle utenze oggetto della richiesta. La suddetta richiesta contiene i riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura. Le Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili le informazioni di cui al presente comma sui propri siti istituzionali.
Note all'art. 5:
Per i riferimenti normativi alla direttiva 2012/27/UE
si veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, cosi' recita:
"Art. 6. (Attestato di prestazione energetica, rilascio
e affissione).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l'attestato di prestazione
energetica degli edifici e' rilasciato per gli edifici o le
unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo
locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli
edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di
prestazione energetica prima del rilascio del certificato
di agibilita'. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato e'
prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della
costruzione o societa' di costruzione che opera
direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione
degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto,
l'attestato e' prodotto a cura del proprietario
dell'immobile.
2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a
titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unita'
immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia gia'
dotato, il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di
prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi,
il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di
prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo
locatario all'avvio delle rispettive trattative e
consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o
locazione di un edificio prima della sua costruzione, il
venditore o locatario fornisce evidenza della futura
prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato
di prestazione energetica entro quindici giorni dalla
richiesta di rilascio del certificato di agibilita'.
3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli
atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei
nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita'
immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita
clausola con la quale l'acquirente o il conduttore
dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici;
copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere
altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di
locazione di singole unita' immobiliari. In caso di omessa
dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono
soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i
contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se
la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e'
ridotta alla meta'. Il pagamento della sanzione
amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di
presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di
prestazione energetica entro quarantacinque giorni.
L'accertamento e la contestazione della violazione sono
svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della
registrazione di uno dei contratti previsti dal presente
comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore
corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. L'attestazione della prestazione energetica puo'
riferirsi a una o piu' unita' immobiliari facenti parte di
un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione
energetica riferita a piu' unita' immobiliari puo' essere
prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione
d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo
orientamento e la medesima geometria e siano servite,
qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato
alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal
medesimo sistema di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al
comma 1 ha una validita' temporale massima di dieci anni a
partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento
di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la
classe energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare.
La validita' temporale massima e' subordinata al rispetto
delle prescrizioni per le operazioni di controllo di
efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in
particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali
necessita' di adeguamento, previste dai regolamenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette
disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade
il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e'
prevista la prima scadenza non rispettata per le predette
operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali
fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui
all'art. 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in
originale o in copia, all'attestato di prestazione
energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche
amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile
totale superiore a 500 m2, ove l'edificio non ne sia gia'
dotato, e' fatto obbligo al proprietario o al soggetto
responsabile della gestione, di produrre l'attestato di
prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione e di
affiggere l'attestato di prestazione energetica con
evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo
chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio
2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, e' abbassata a 250
m2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli
enti proprietari di cui all'art. 3 della legge 11 gennaio
1996, n. 23.
6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'art. 22, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'
utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso
anche per la copertura delle spese relative alla
certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al
comma 6 del presente articolo.
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie
utile totale superiore a 500 m², per i quali sia stato
rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai
commi 1 e 2, e' fatto obbligo, al proprietario o al
soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso,
di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso
dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al
pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad
eccezione delle locazioni degli edifici residenziali
utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti
annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali
riportano gli indici di prestazione energetica
dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unita'
immobiliare e la classe energetica corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla
gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli
edifici pubblici, o nei quali figura come committente un
soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione
dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o
dell'unita' immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di
prestazione energetica viene meno ove sia gia' disponibile
un attestato in corso di validita', rilasciato
conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di
fuori di quanto previsto all'art. 8, comma 2, e'
facoltativo ed e' predisposto al fine di semplificare il
successivo rilascio dell'attestato di prestazione
energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione
energetica comprende anche l'indicazione di possibili
interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la
classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita'
immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
energetica in vigore, nonche' i possibili passaggi di
classe a seguito della eventuale realizzazione degli
interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare
opportunamente sul frontespizio del documento che il
medesimo non costituisce attestato di prestazione
energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto,
nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od e' stato il suo
ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti
e per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU,
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i
decreti di cui all'art. 4, e' predisposto l'adeguamento del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10
luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo
semplificate, da rendere disponibili per gli edifici
caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni
energetiche di modesta qualita', finalizzate a ridurre i
costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione
energetica che comprende tutti i dati relativi
all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai
cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra
tali dati sono obbligatori:
1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia
in termini di energia primaria totale che di energia
primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
2) la classe energetica determinata attraverso l'indice
di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso
in energia primaria non rinnovabile;
3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere i
consumi energetici per il riscaldamento e il
raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione
termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva
dell'edificio;
4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di
efficienza energetica vigenti a norma di legge;
5) le emissioni di anidride carbonica;
6) l'energia esportata;
7) le raccomandazioni per il miglioramento
dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte
degli interventi piu' significativi ed economicamente
convenienti, separando la previsione di interventi di
ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione
energetica;
8) le informazioni correlate al miglioramento della
prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di
carattere finanziario;
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita
o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che
renda uniformi le informazioni sulla qualita' energetica
degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per
tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per
le regioni e le province autonome, che comprenda la
gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di
prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.".
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O..
Il testo dell'art. 14 del decreto-legge 7 maggio 1992,
n. 52, (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8
maggio 2012, n. 106, cosi' recita:
"Art. 14. (Misure in tema di riduzione dei consumi di
energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia
del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento
dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi
finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai
contratti di servizio energia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e anche nelle
forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui
all'art. 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento della
gestione dei servizi energetici di cui al presente comma
deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le
modalita' di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115.".
Il testo dell'art. 22, comma 4, del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, SO, cosi' recita:
"Art. 22. (Sviluppo dell'infrastruttura per il
teleriscaldamento e il teleraffrescamento)
1. Le infrastrutture destinate all'installazione di
reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per
il riscaldamento e il raffrescamento sono assimilate ad
ogni effetto, esclusa la disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui
all'art. 16, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei casi e alle
condizioni definite con il decreto di cui al comma 5.
2. In sede di pianificazione e progettazione, anche
finalizzate a ristrutturazioni di aree residenziali,
industriali o commerciali, nonche' di strade, fognature,
reti idriche, reti di distribuzione dell'energia elettrica
e del gas e reti per le telecomunicazioni, i Comuni
verificano la disponibilita' di soggetti terzi a integrare
apparecchiature e sistemi di produzione e utilizzo di
energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento
e teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non
rinnovabili.
3. Al fine di valorizzare le ricadute dell'azione di
pianificazione e verifica di cui al comma 2, i Comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti definiscono, in
coordinamento con le Province e in coerenza con i Piani
energetici regionali, specifici Piani di sviluppo del
teleriscaldamento e del teleraffrescamento volti a
incrementare l'utilizzo dell'energia prodotta anche da
fonti rinnovabili. I Comuni con popolazione inferiore a
50.000 abitanti possono definire i Piani di cui al periodo
precedente, anche in forma associata, avvalendosi
dell'azione di coordinamento esercitata dalle Province.
4. E' istituito presso la Cassa conguaglio per il
settore elettrico un fondo di garanzia a sostegno della
realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da
un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a
0,05 ceuro/Sm3, posto a carico dei clienti finali.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disciplina le
modalita' di applicazione e raccolta del suddetto
corrispettivo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, previa intesa con la
Conferenza unificata, sono definite le modalita' di
gestione e accesso del fondo di cui al comma 4, nonche' le
modalita' per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e
2, tenendo conto:
a) della disponibilita' di biomasse agroforestali nelle
diverse regioni, ovvero nelle diverse sub-aree o bacini,
ove individuati dalla pianificazione regionale o
sub-regionale;
b) delle previsioni dei piani regionali per il
trattamento dei rifiuti e in particolare degli impianti di
valorizzazione energetica a valle della riduzione, del
riuso e della raccolta differenziata, nel rispetto della
gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti;
c) della disponibilita' di biomasse di scarto in
distretti agricoli e industriali;
d) della fattibilita' tecnica ed economica di reti di
trasporto di calore geotermico;
e) della presenza di impianti e progetti di impianti
operanti o operabili in cogenerazione;
f) della distanza dei territori da reti di
teleriscaldamento esistenti.".
Il testo dell'art. 4-ter del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.
222, S.O., cosi' recita:
"Art. 4-ter. Strumenti finanziari e superamento delle
barriere di mercato.
1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e
dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica
degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi
nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla
tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui e'
inserito l'immobile, nonche' all'entita' dell'intervento.
2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi
energetici e di misure di incremento dell'efficienza
energetica degli edifici di proprieta' pubblica, con
particolare attenzione agli edifici scolastici e agli
ospedali, anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di
partenariato tra pubblico e privato, societa' private
appositamente costituite o lo strumento del finanziamento
tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'art. 22, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e'
utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di
progetti di miglioramento dell'efficienza energetica
nell'edilizia pubblica, ivi inclusa l'attestazione della
prestazione energetica dell'intervento successiva a tale
realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo
stesso. La dotazione del fondo e' incrementata attraverso i
proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui
all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
destinati ai progetti energetico-ambientali, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
art. 19. Con il decreto di cui all'art. 22, comma 5, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le
modalita' di gestione e accesso del fondo stesso.
3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il
miglioramento del rendimento energetico dell'edificio,
analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC,
che individui e misuri gli elementi a garanzia del
risultato e che promuova la finanziabilita' delle
iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto
all'art. 7, comma 12, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni
in materia di incentivazione della produzione di energia
termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2
gennaio 2013.
4. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministero dello
sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e la Conferenza
unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a
favorire l'efficienza energetica negli edifici e la
transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale
elenco e' aggiornato ogni tre anni e inviato alla
Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per
l'efficienza energetica di cui all'art. 24, paragrafo 2,
della direttiva 2012/27/UE.".
Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che
modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed
estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2013, n. 79, cosi' recita:
"Art. 19. (Messa all'asta delle quote)
1. La messa all'asta della quantita' di quote
determinata con decisione della Commissione europea, ai
sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della direttiva
2003/87/CE, e' disciplinata dal regolamento sulle aste. A
tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone in
essere a questo scopo tutte le attivita' necessarie,
propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle
finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di
trattenere le risorse necessarie per il pagamento del
Sorvegliante d'Asta, in conformita' al citato regolamento e
agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti.
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un
apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System"
("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i
relativi interessi maturati su un apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento
del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad
appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli
stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo
ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a
gestione separata e non sono pignorabili.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
provvede, previa verifica dell'entita' delle quote
restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello
sviluppo economico.
4. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di "responsabile del collocamento", in coerenza
con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione
del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del
comma 6, lettera i).
5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole
aste e' riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad
apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo
economico, ai fini di cui al comma 5, art. 2, del
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino
alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, art. 2,
del citato decreto-legge n. 72 del 2010. I crediti degli
aventi diritto di cui al citato comma 3 dell'art. 2
verranno liquidati entro l'anno 2015. Dall'anno 2016 detti
proventi sono riassegnati, ai sensi dell'art. 25, comma 1,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al
Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'art. 2, comma
1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per
cento dei proventi delle singole aste e' destinato alle
seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli
oneri complessivamente derivanti a carico della finanza
pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche
contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e
le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, cosi'
come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui
cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire
l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e
finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e progetti
dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e
all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la
partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del
Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e
delle piattaforme tecnologiche europee;
b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per
cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare
altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e
sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per
il 2020;
c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e
ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei
Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo
internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire
tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi
del cambiamento climatico in tali Paesi;
d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella
Comunita';
e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
f) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto
pubblico a basse emissioni;
g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza
energetica e delle tecnologie pulite nei settori
disciplinati dal presente decreto;
h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un
sostegno finanziario per affrontare le problematiche
sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
i) coprire le spese amministrative connesse al sistema
per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto
serra nella Comunita' istituito ai sensi della direttiva
2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva
2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'art. 41.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo
economico presentano, a norma della decisione n.
280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione
sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in
conformita' con il comma 5.
8. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'art. 10, comma 5, della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
alla Commissione europea ogni informazione pertinente
almeno due mesi prima l'approvazione della citata
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato puo'
richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria
tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.".
 
Art. 6
Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali

1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato 1, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I medesimi requisiti devono essere rispettati nell'ambito degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria. I requisiti minimi di efficienza energetica sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalita' con le quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto qualora l'acquisto di prodotti, servizi ed immobili rispetti almeno le «specifiche tecniche» e le «clausole contrattuali» indicate nei «Criteri ambientali minimi» per le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6 del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)».
3. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In relazione agli acquisti ovvero ai nuovi contratti di locazione di immobili, l'obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal relativo importo.
4. E' ammessa deroga dal rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 qualora tale previsione non sia coerente con le valutazioni di costo-efficacia, fattibilita' economica e idoneita' tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza. Gli elementi tecnici ed economici a sostegno della deroga sono precisati e motivati nei documenti di gara. In materia di immobili, e' ammessa deroga al rispetto dei requisiti minimi, qualora l'acquisto sia finalizzato a:
a) intraprendere una ristrutturazione importante o una demolizione;
b) salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente protetto in virtu' dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.
5. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti delle forze armate solo se la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attivita' delle forze armate. In ogni caso, l'obbligo non si applica agli appalti per la fornitura di materiale militare, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
6. Nel caso in cui la fornitura preveda l'acquisto contestuale di un insieme di prodotti, la valutazione dell'efficienza energetica globale di tale insieme costituisce criterio di scelta prevalente rispetto alla valutazione dell'efficienza energetica dei singoli prodotti che costituiscono l'intera fornitura.
7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, individuano, al proprio interno, uno o piu' soggetti responsabili dell'attuazione degli obblighi suddetti.
8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi alle disposizioni contenute nel presente articolo. Tutte le stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio del presente articolo.
9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, comprese le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo.
Note all'art. 6:
Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100 S.O., cosi' recita:
"Art. 28. (Importi delle soglie dei contratti pubblici
di rilevanza comunitaria (artt. 7, 8, 56, 78, direttiva
2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n.
2083/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di
forniture del Ministero della difesa dall'art. 196, per i
contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore
stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)
e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture
e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2),
aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono
autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle
indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati
da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto
servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di
telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le
cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC
7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e
per le concessioni di lavori pubblici.".
Il testo del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza,
in attuazione della direttiva 2009/81/CE), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.
 
Art. 7
Regime obbligatorio di efficienza energetica

1. L'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, e' determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE.
2. Il regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7 della citata direttiva 2012/27/UE e' costituito dal meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n. 164 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le condizioni di cui al presente articolo.
3. Il meccanismo dei certificati bianchi di cui al comma 2 dovra' garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato di cui al comma 1. Il restante volume di risparmi di energia e' ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica vigenti.
4. I provvedimenti concernenti la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni successivi al 2016, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, definiscono una traiettoria coerente con l'obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e la previsione del comma 3. Gli stessi provvedimenti possono prevedere un'estensione dell'ambito dei soggetti obbligati e modalita' alternative o aggiuntive di assolvimento dell'obbligo, qualora cio' fosse necessario per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
5. Entro il 31 dicembre 2016 e successivamente entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto dell'ENEA e del GSE, redige un rapporto sullo stato di conseguimento dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora da tali rapporti dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente rispetto all'obbligo previsto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce, anche su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico. In ogni caso, gli stessi Ministeri provvedono, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, entro 120 giorni dall'emanazione del presente decreto ad aggiornare le linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012 concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016, per tener conto di quanto previsto agli articoli 5 e 15 del presente decreto. Lo stesso provvedimento contiene disposizioni per migliorare l'efficacia del meccanismo, anche con eventuali modifiche della soglia dimensionale richiesta, per valorizzare i risparmi energetici derivanti da misure volte al miglioramento comportamentale e per prevenire comportamenti speculativi.
6. Ai fini dell'accesso al Conto termico, i contratti che rispettano gli elementi minimi di cui all'allegato 8, del presente decreto sono considerati contratti di rendimento energetico. In deroga all'articolo 6, comma 1, del Conto termico, il GSE predispone specifiche modalita' che consentano, alle Pubbliche Amministrazioni, di optare per l'erogazione dell'incentivo attraverso un acconto e successivi pagamenti per stato di avanzamento lavori. Al suddetto Conto termico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole da: «intesi» ad: «agrario,» sono soppresse;
b) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
c) «1-bis. L'incentivo erogato ai sensi del presente decreto non puo' eccedere, in nessun caso, il 65 per cento delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera d).»;
d) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «immediatamente esecutivo» sono inserite le seguenti: «dal momento del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE».
7. Le Regioni pubblicano in modalita' open data entro il 1° giugno di ogni anno a partire dal 2015 i risparmi di energia conseguiti nell'anno precedente derivanti dalle misure di incentivazione promosse in ambito locale.
8. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
Note all'art. 7:
Per i riferimenti normativi alla direttiva 2012/27/UE
si veda nelle note alle premesse.
Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
(Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
41 della L. 17 maggio 1999, n. 144) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
Il testo dell'art. 4, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico (Determinazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono
essere perseguiti dalle imprese di distribuzione
dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al
2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati
bianchi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio
2013, n. 1, S.O. cosi' recita:
"Art. 4. (Obiettivi quantitativi nazionali e relativi
obblighi)
1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di
risparmio energetico che devono essere perseguiti
attraverso il meccanismo dei certificati bianchi, sono
definiti per il periodo 2013-2016 come segue:
a) 4,6 Mtep di energia primaria al 2013;
b) 6,2 Mtep di energia primaria al 2014;
c) 6,6 Mtep di energia primaria al 2015;
d) 7,6 Mtep di energia primaria al 2016.
I suddetti obiettivi indicano i risparmi cumulati
generati da: interventi associati al rilascio di
certificati bianchi nel periodo di riferimento, energia da
cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al
rilascio di certificati bianchi nel periodo di riferimento,
interventi gia' realizzati che abbiano una vita tecnica
superiore alla vita utile (che sono in grado di generare
risparmi, in considerazione della durata della vita
tecnica, oltre la vita utile e quindi senza produzione di
certificati).
2. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di
incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di
energia elettrica e gas che devono essere conseguiti dai
soggetti obbligati di cui all'art. 3 sono definiti in
termini di milioni di certificati bianchi, tenendo conto di
un valore medio del coefficiente di durabilita' pari a 2,5,
e si riferiscono a risparmi associati a rilascio di
certificati bianchi, al netto dei titoli per energia da
cogenerazione ad alto rendimento (CAR) ritirati
direttamente dal GSE.
3. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di
incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di
energia elettrica che devono essere conseguiti dai soggetti
obbligati di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) nel
periodo 2013-2016, sono ottenuti attraverso misure e
interventi che comportano una riduzione dei consumi di
energia primaria, espressa in numero di certificati
bianchi, secondo le seguenti quantita' e cadenze annuali:
a) 3,03 milioni di certificati bianchi, da conseguire
nell'anno 2013;
b) 3,71 milioni di certificati bianchi, da conseguire
nell'anno 2014;
c) 4,26 milioni di certificati bianchi, da conseguire
nell'anno 2015;
d) 5,23 milioni di certificati bianchi, da conseguire
nell'anno 2016.
4. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di
incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di
gas naturale che devono essere conseguiti dai soggetti
obbligati di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) nel
periodo 2013-2016, sono ottenuti attraverso misure e
interventi che comportano una riduzione dei consumi di
energia primaria, espressa in numero di certificati
bianchi, secondo le seguenti quantita' e cadenze annuali:
a) 2,48 milioni di certificati bianchi, da conseguire
nell'anno 2013;
b) 3,04 milioni di certificati bianchi, da conseguire
nell'anno 2014;
c) 3,49 milioni di certificati bianchi, da conseguire
nell'anno 2015;
d) 4,28 milioni di certificati bianchi, da conseguire
nell'anno 2016.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza
unificata, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015, sono
determinati gli obiettivi nazionali per gli anni successivi
al 2016 di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
n. 79/1999 e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo
n. 164/2000.
6. La quota degli obblighi di cui al comma 3, che deve
essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione di
elettricita', e' determinata dal rapporto tra la quantita'
di energia elettrica distribuita dalla medesima impresa ai
clienti finali connessi alla sua rete, e da essa
autocertificata, e la quantita' di energia elettrica
distribuita sul territorio nazionale dai soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a) determinata annualmente
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
conteggiata nell'anno precedente all'ultimo trascorso. La
stessa Autorita' comunica tali valori al Ministero dello
sviluppo economico e al GSE.
7. La quota degli obblighi di cui al comma 4, che deve
essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione di
gas naturale, e' determinata dal rapporto tra la quantita'
di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai
clienti finali connessi alla sua rete, e da essa
autocertificata, e la quantita' di gas distribuito sul
territorio nazionale dai soggetti di cui all'art. 3, comma
1, lettera b), determinata annualmente dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, conteggiata nell'anno
precedente all'ultimo trascorso. La stessa Autorita'
comunica tali valori al Ministero dello sviluppo economico
e al GSE.
8. A decorrere dal 2014, il GSE rende noto l'ammontare
dei certificati bianchi attestanti risparmi di energia
elettrica e gas naturale, eventualmente eccedenti il
rispettivo obbligo quantitativo nazionale, che, alla data
del 1° giugno di ciascun anno, risultano non annullati e
ancora in possesso dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1.
9. Qualora i risparmi di energia elettrica o gas
naturale relativi alle quantita' di certificati eccedenti
di cui al comma 8, superino il 5% dei rispettivi obblighi
quantitativi nazionali che devono essere conseguiti dai
soggetti obbligati per l'anno cui e' riferita la suddetta
verifica, l'obbligo quantitativo nazionale per l'anno
successivo viene incrementato della suddetta quantita'
eccedente. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il GSE
comunica i dati della verifica al Ministero dello sviluppo
economico che, con proprio provvedimento, individua
l'eventuale nuova ripartizione degli obblighi.
10. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto
legislativo n. 28/2011, i risparmi di energia realizzati
attraverso interventi per rendere piu' efficienti le reti
elettriche e del gas naturale concorrono al raggiungimento
degli obblighi in capo alle imprese di distribuzione. Per
tali interventi non sono rilasciabili certificati bianchi,
fatti salvi gli interventi di sostituzione dei
trasformatori MT/BT a carico dell'utenza, che invece ne
hanno diritto.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2017, qualora non siano
stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli
anni successi al 2016 o non siano stati previsti strumenti
diversi per la tutela degli investimenti, il GSE ritira,
per gli anni successivi, i certificati bianchi generati dai
progetti precedentemente realizzati e da quelli in corso,
provvedendo ad assegnare ai soggetti titolari un contributo
pari alla media delle transazioni di mercato registrate nel
quadriennio 2013-2016 decurtata del 5%".
Il testo dell'art. 6 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 28 dicembre 2012 (Determinazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di
distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni
dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei
certificati bianchi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 2 gennaio 2013, n. 1, S.O. cosi' recita:
"Art. 6. (Modalita' di attuazione e controllo)
1. Il GSE, avvalendosi del supporto di ENEA e di RSE
tenendo conto delle rispettive competenze, svolge le
attivita' di valutazione e certificazione della riduzione
dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita
dai progetti sulla base delle tipologie di intervento
ammesse.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, da adottarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si provvede all'adeguamento, rispetto a
quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/2011, delle
linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione
dei progetti e per la definizione dei criteri e delle
modalita' per il rilascio dei certificati bianchi.
L'adeguamento delle linee guida e' effettuato con il
supporto dell'ENEA e di RSE e previo svolgimento, da parte
degli stessi Ministeri, di una consultazione pubblica e
diventa operativo nei termini stabiliti dal decreto di
adozione dell'adeguamento e, comunque, non prima del 1°
gennaio 2014. A decorrere dalla medesima data del 1°
gennaio 2014, hanno accesso al sistema dei certificati
bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in
corso di realizzazione. Fino all'entrata in vigore del
decreto di approvazione dell'adeguamento, sono applicabili,
ai fini dell'attuazione del presente decreto le linee guida
approvate con la delibera EEN n. 09/11 dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas del 27 ottobre 2011, nelle
parti non incompatibili con il presente decreto.
3. Il GSE emette il parere sulla proposta di progetto e
di programma di misura entro sessanta giorni dalla data di
ricezione della proposta. Nei casi in cui il GSE richieda
al titolare del progetto modifiche o integrazioni della
proposta presentata, o effettuare approfondimenti, il
suddetto termine viene sospeso fino alla ricezione delle
informazioni richieste. Il suddetto termine viene
ridefinito pari a quarantacinque giorni dalla ricezione
delle informazioni richieste. Trascorsi i termini di cui
sopra, in mancanza di una diversa valutazione espressa da
parte del GSE, la proposta di progetto e di programma di
misura si intende approvata.
4. I soggetti che hanno facolta' di dare esecuzione ai
progetti di efficienza, indicati all'art. 7, comma 1,
possono richiedere al GSE una verifica preliminare di
conformita' dei propri progetti alle disposizioni del
presente decreto e alle linee guida di cui al comma 2,
qualora detti progetti includano tipologie di intervento
per cui non siano state pubblicate apposite schede tecniche
di quantificazione dei risparmi. La verifica di conformita'
alle disposizioni del presente decreto e' eseguita dal
Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in
base ai risultati dell'istruttoria predisposta dal GSE.
5. Il GSE provvede a dare notizia dei progetti
approvati e dei certificati bianchi rilasciati, tramite il
proprio sito Internet.".
 
Art. 8
Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da societa' di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione.
2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto e' ISPRA.
3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.
4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimita' di reti di teleriscaldamento o in prossimita' di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilita' tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale, derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.
5. L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.
6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformita' delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attivita' di controllo potra' prevedere anche verifiche in situ.
7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 16.
8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall'anno 2016, comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto di sintesi sulle attivita' diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.
9. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO 50001.
10. All'attuazione delle attivita' previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.
11. All'attuazione delle attivita' previste ai commi 5 e 6 del presente articolo si provvede nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.
Note all'art. 8:
Il Regolamento (CE) n. 765/2008 (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in
materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
Il testo dell'art. 39 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, (Misure urgenti per la crescita del Paese),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147,
S.O., cosi' recita:
"Art. 39. (Criteri di revisione del sistema delle
accise sull'elettricita' e sui prodotti energetici e degli
oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte
consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi
consumatori industriali di energia elettrica)
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono
definite, in applicazione dell'art. 17 della Direttiva
2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a
forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri
relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo
dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa.
2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla
successiva determinazione di un sistema di aliquote di
accisa sull'elettricita' e sui prodotti energetici
impiegati come combustibili rispondente a principi di
semplificazione ed equita', nel rispetto delle condizioni
poste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27
ottobre 2003, che assicuri l'invarianza del gettito
tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di
sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi
oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro 60
giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma
1, in modo da tener conto della definizione di imprese a
forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al
medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma
2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.
Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione e'
conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 11
dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
4. In attuazione dell'art. 3, comma 13-bis, del
decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con
modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, e
limitatamente ai periodi individuati dalla medesima norma,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i
provvedimenti necessari a garantire che la componente
tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui
alla citata norma, successivamente al loro passaggio al
libero mercato dell'energia elettrica, non risulti
inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso
di permanenza sul mercato vincolato. Restano salvi gli
effetti delle decisioni della Commissione europea in
materia.".
Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE
che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di
perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra), si
veda nelle note all'art. 5.
 
Art. 9
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa definizione di criteri concernenti la fattibilita' tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalita' con cui gli esercenti l'attivita' di misura:
a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia;
b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale e entro ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico.
3. Fatto salvo quanto gia' previsto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre piu' aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualita' di esercenti l'attivita' di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinche':
a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i consumatori finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalita' minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;
b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformita' alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme restando le responsabilita' degli esercenti dell'attivita' di misura previste dalla normativa vigente, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei dati storici di proprieta' del cliente finale attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e semplificazione;
c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente finale, i contatori siano in grado di tenere conto anche dell'energia elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale;
d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili;
e) siano adeguatamente considerate le funzionalita' necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 11.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede affinche' gli esercenti l'attivita' di misura dell'energia elettrica e del gas naturale assicurino che, sin dal momento dell'installazione dei contatori, i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico.
5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita' di edifici, e' obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita' di edifici, e' obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita' immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi puo' essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilita' tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unita' immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale puo' affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessita' di garantire la continuita' nella misurazione del dato;
d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E' fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'.
6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalita' con cui, se tecnicamente possibile ed economicamente giustificato:
a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono, affinche', entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalita':
1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale;
2) le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili almeno ogni bimestre;
3) l'obbligo di cui al numero 2) puo' essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica;
4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione;
5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura.
b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinche' i clienti finali abbiano la possibilita' di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono almeno:
1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione;
2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore.
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalita' con cui le societa' di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o meno, provvedono affinche':
a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;
b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura e' stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo;
c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici attuali:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia;
d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalla richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;
e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta le modalita' piu' opportune per garantire che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria d'utenza.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi. Nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al fine di evitare duplicazioni di attivita' e di costi, la stessa Autorita' si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato (SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della banca dati degli incentivi di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90.
Note all'art. 9:
Il testo dell'art. 1, comma 6-quater del decreto legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi urgenti di
avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 dicembre 2013, n. 300, cosi' recita:
"Art. 1. (Disposizioni per la riduzione dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi
strategici dell'energia geotermica, in materia di
certificazione energetica degli edifici e di condominio, e
per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela
ambientale).
(Omissis).
6-quater: L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
promuove, attraverso la regolazione, l'installazione dei
contatori elettronici e provvede affinche' i dati di
lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai
clienti in forma aggregata e puntuale, secondo modalita'
tali da consentire la facile lettura da parte del cliente
dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e
tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e
quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di
consumo ogni volta che siano installati sistemi di
telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo
per il conguaglio nei casi di lettura stimata.".
Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, si veda nelle note all'art. 2.
Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (Attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno
2011, n. 148, S.O..
La direttiva 2009/72/CE del 13 luglio 2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga
la direttiva 2003/54/CE, e' stata pubblicata nella GUUE del
14 agosto 2009, n. L 211.
La direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni
per il mercato interno del gas naturale e che abroga la
direttiva 2003/55/CE, e' stata pubblicata nella GUUE del 14
agosto 2009, n. L 211.
Il testo dell'art. 1-bis del decreto legge 8 luglio
2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2010, n. 158,
cosi' recita:
"Art. 1-bis. (Sistema informatico integrato per la
gestione dei flussi informativi relativi ai mercati
dell'energia elettrica e del gas)
1. Al fine di sostenere la competitivita' e di
incentivare la migliore funzionalita' delle attivita' delle
imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del
gas naturale, e' istituito presso l'Acquirente unico S.p.a.
un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi
informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e
del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e
dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas emana i criteri generali per il
funzionamento del Sistema.
2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi
attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno
comprendere anche informazioni concernenti eventuali
inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali
sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni
parlamentari competenti che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il
parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per
la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema,
in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
all'adozione di misure volte alla sospensione della
fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti,
nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in
materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa
vigente, non possa essere prevista la sospensione della
fornitura. Nelle more dell'effettiva operativita' del
Sistema, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce in via transitoria le modalita' di gestione e
trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali
inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura
del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle
attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e'
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e senza che questi possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai
consumatori.".
Il testo dell'art. 15-bis del decreto legge 4 giugno
2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia per la definizione delle procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche'
altre disposizioni in materia di coesione sociale)
convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2013, n.
90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2013,
n. 130, cosi' recita:
"Art. 15-bis. (Banca dati degli incentivi in materia di
efficienza energetica e di produzione di energia da fonti
rinnovabili)
1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi
costi, delle attivita' connesse ai settori dell'efficienza
energetica e della produzione di energia da fonti
rinnovabili, nonche' di prevenire eventuali fenomeni
fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi
meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di
settore, e' istituita presso il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui
confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti
beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli
acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad
erogare incentivi o sostegni finanziari per attivita'
connesse ai settori dell'efficienza energetica e della
produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Conferenza unificata, utilizzando le competenze
istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto,
le modalita' di gestione dei flussi informativi della banca
dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di
collaborazione e raccordo tra le amministrazioni
interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto
afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso
alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali
anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicita' di
tali informazioni.
3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente".
 
Art. 10
Promozione dell'efficienza per il riscaldamento
e il raffreddamento

1. Entro il 30 ottobre 2015 il GSE predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonche' del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti che comprenda le informazioni di cui all'Allegato 3. Tale rapporto e' articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome. Nel predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20. L'anno base di riferimento ai fini della valutazione e' l'anno 2013.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il GSE effettua un'analisi costi-benefici relativa al territorio nazionale basata sulle condizioni climatiche, la fattibilita' economica e l'idoneita' tecnica conformemente all'allegato 4, parte 1. L'analisi costi-benefici e' finalizzata all'individuazione delle soluzioni piu' efficienti in termini di uso delle risorse e di costi, in modo da soddisfare le esigenze in materia di riscaldamento e raffreddamento.
3. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo notifica alla Commissione europea. Su richiesta della stessa Commissione, la valutazione e' aggiornata e notificata ogni 5 anni.
4. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 e dell'analisi costi-benefici di cui al comma 2, il GSE istituisce una banca dati sulla cogenerazione e sulle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento, esistenti e in realizzazione, anche avvalendosi dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Il GSE assicura che i dati e le informazioni raccolti siano condivisibili dalle Regioni. Ai fini della costruzione e dell'aggiornamento della suddetta banca dati:
a) l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione del GSE, con cadenza almeno annuale, le informazioni relative agli impianti di cogenerazione desunte dalla propria banca dati Anagrafica Accise;
b) i titolari di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento trasmettono al GSE i dati relativi alla propria infrastruttura, ove non gia' trasmessi, e i relativi aggiornamenti in caso di variazioni;
c) le amministrazioni pubbliche che rilasciano autorizzazioni o concedono agevolazioni a sostegno della cogenerazione trasmettono annualmente al GSE le informazioni relative agli impianti autorizzati o agevolati e alle modalita' di sostegno adottate;
d) i titolari o i responsabili degli impianti di cogenerazione, fatti salvi i casi in cui non sia economicamente sostenibile, dotano gli impianti stessi di apparecchi di misurazione del calore utile. Sono esentate le unita' di cogenerazione con capacita' di generazione inferiore a 50 kWe, i cui soggetti titolari o responsabili dell'impianto, autocertificano il calore utile, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e) TERNA S.p.A. trasmette annualmente al GSE le informazioni disponibili relative agli impianti di cogenerazione.
Il GSE definisce, d'intesa con gli enti interessati, le modalita' tecniche delle comunicazioni di cui alle precedenti lettere, secondo criteri di semplificazione ed efficienza. Con apposita convenzione tra il GSE e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono definite le modalita' tecniche per la fornitura delle informazioni di cui alla lettera a) e le procedure operative per assicurare il reciproco allineamento delle informazioni presenti nella banca dati sulla cogenerazione predisposta dal GSE e nella banca dati dell'Anagrafica Accise dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
5. In base ai risultati della valutazione effettuata a norma del comma 1, e dell'analisi costi-benefici di cui al comma 2, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare secondo analisi dei costi e criteri di efficienza, il potenziale di aumento della cogenerazione ad alto rendimento nonche' del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, nonche' sono definite soglie, espresse in termini di calore di scarto utile, domanda di calore o distanze tra gli impianti industriali e le reti di teleriscaldamento, per l'esenzione dei singoli impianti o reti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettere c) e d). Le esenzioni sono aggiornate con cadenza triennale dal Ministero dello sviluppo economico che notifica alla Commissione le modifiche adottate. Qualora la valutazione di cui al comma 1 non individui un potenziale economicamente sfruttabile, i cui vantaggi superino i costi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, sono individuati gli interventi o le aree territoriali esentati dagli obblighi di cui al comma 6.
6. Il decreto di cui al comma 5 individua le modalita' attraverso cui le Regioni e le Province autonome concorrono alla definizione delle misure ivi previste ed alla individuazione delle relative priorita' di intervento, in considerazione del conseguente impatto sugli obiettivi dei piani energetico ambientali da esse adottati. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale di propria competenza, i comuni tengono conto di tali misure, e dispongono in merito valutando altresi' gli effetti sulla qualita' dell'aria sulla base di quanto prescritto nel piano di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma 8, a decorrere dal 5 giugno 2014 e' fatto obbligo agli operatori proponenti dei seguenti progetti di effettuare un'analisi costi-benefici, conformemente all'allegato 4, parte 2, per le finalita' di seguito indicate:
a) nuovi impianti di generazione elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale predisposizione del funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione ad alto rendimento;
b) ammodernamento sostanziale di impianti di generazione elettrica con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale conversione della produzione in cogenerazione ad alto rendimento;
c) nuovi impianti industriali o ammodernamento sostanziale di impianti esistenti, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, che generano calore di scarto a un livello di temperatura utile, al fine di valutare le possibilita' di uso del calore di scarto per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale impianto a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
d) nuove reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento o ammodernamento sostanziale di reti esistenti;
e) installazione di un nuovo impianto di produzione di energia termica, con potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare il possibile uso del calore di scarto degli impianti industriali situati nelle vicinanze.
L'installazione di attrezzature per la cattura di biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione a scopo di stoccaggio geologico non e' considerata un ammodernamento ai fini delle lettere b), c) e d) del presente comma. Nell'ambito dell'analisi costi-benefici di cui alle lettere c) e d) del presente comma, l'operatore si avvale del supporto delle societa' responsabili per il funzionamento delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ove esistenti.
8. Sono esentate dall'analisi di cui al comma 7 le seguenti tipologie di impianto:
a) gli impianti di produzione dell'energia elettrica per i carichi di punta e l'energia elettrica di riserva, progettati per essere in funzione per meno di 1500 ore operative annue calcolate come media mobile per un periodo di cinque anni;
b) gli impianti che devono essere ubicati in prossimita' di un sito di stoccaggio geologico approvato ai sensi della direttiva 2009/31/CE.
9. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi per gli interventi di cui al comma 7, lettere dalla a) alla e), fatte salve le esenzioni apportate con il decreto di cui al comma 5, lo Stato ovvero le Regioni e gli Enti Locali, secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti, tengono conto:
a) per le domande presentate dal 5 giugno 2014, dei risultati dell'analisi di cui al comma 7 garantendo che siano soddisfatti i requisiti di cui al medesimo comma;
b) per le domande presentate decorrere dal 31 dicembre 2015, anche dei risultati della valutazione di cui al comma 1.
10. Qualora sussistano motivi di diritto, proprieta' o bilancio, le autorita' di cui al comma 9 possono esentare singoli impianti dall'obbligo di applicare le opzioni considerate, anche quando i benefici siano superiori ai costi. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle indicazioni delle medesime autorita' competenti richiamate al comma 9, trasmette alla Commissione una notifica motivata di tale decisione entro tre mesi dalla data di adozione.
11. I commi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo si applicano agli impianti contemplati dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46 fatte salve le eventuali esenzioni di detto decreto.
12. L'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento, determinata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, ha diritto al rilascio, su richiesta dell'operatore, della garanzia di origine di elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento, in seguito denominata garanzia di origine, contenente le informazioni di cui all'allegato 5.
13. La garanzia di origine e' rilasciata dal GSE secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia di origine:
a) corrisponde a una quantita' standard di 1 MWh ed e' relativa alla produzione netta di energia misurata alle estremita' dell'impianto e trasferita alla rete e puo' essere rilasciata solo qualora l'elettricita' annua da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale;
b) e' utilizzabile dai produttori ai quali e' rilasciata affinche' essi possano dimostrare che l'elettricita' da essi venduta e' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento;
c) e' rilasciata subordinatamente alla verifica di attendibilita' dei dati forniti dal richiedente e della loro conformita' alle disposizioni del presente decreto. A tale scopo, fatte salve le competenze dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il GSE dispone controlli sugli impianti in esercizio, sulla base di un programma annuo;
d) se rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea e' riconosciuta anche in Italia, purche' la medesima garanzia di origine includa tutti gli elementi di cui all'allegato 5 e sempreche' provenga da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le competenti autorita' del Paese estero da cui l'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento viene importata.
14. Qualsiasi rifiuto di riconoscere la garanzia di origine, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Il GSE comunica tale rifiuto e la sua motivazione al Ministero dello sviluppo economico che lo notifica alla Commissione.
15. Qualunque forma di sostegno pubblico a favore della cogenerazione e' subordinata alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, ferme restando le disposizioni transitorie previste dal decreto legislativo 20 febbraio 2007 n. 20 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.
16. Ai fini della individuazione delle tecnologie di cogenerazione, del calcolo della produzione da cogenerazione e del metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione si applicano gli allegati al decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, come integrato e modificato dal decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
17. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sulla base di indirizzi formulati dal Ministro dello sviluppo economico, al fine di promuovere lo sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e della concorrenza:
a) definisce gli standard di continuita', qualita' e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la fornitura del calore e i relativi sistemi di contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma 3;
b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e le modalita' per l'esercizio del diritto di scollegamento;
c) fatto salvo quanto previsto alla lettera e), individua modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla diffusione del teleriscaldamento effettuate ai sensi del presente articolo;
d) individua condizioni di riferimento per la connessione alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, al fine di favorire l'integrazione di nuove unita' di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale, in coordinamento alle misure definite in attuazione del comma 5 per lo sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile;
e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento qualora sussista l'obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano secondo criteri di gradualita' anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza nel settore. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico esercita i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.
Note all'art. 10:
Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 20
febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE
sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda
di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche'
modifica alla direttiva 92/42/CEE), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2007, n. 54, cosi' recita:
"Art. 5.(Potenziale nazionale della cogenerazione ad
alto rendimento)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto il Gestore dei servizi elettrici - GSE
S.p.A., predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, alla Conferenza unificata
e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un
rapporto contenente un'analisi del potenziale nazionale per
la realizzazione della cogenerazione ad alto rendimento,
evidenziando separatamente il potenziale della piccola
cogenerazione e della microcogenerazione anche con riguardo
al calore destinato alle serre.
2. Il rapporto di cui al comma 1:
a) contiene dati tecnici documentati in modo conforme
ai criteri elencati nell'allegato IV;
b) individua per ogni regione e provincia autonoma il
potenziale di domanda di raffreddamento e di riscaldamento
utile che si presta all'applicazione della cogenerazione ad
alto rendimento, nonche' la disponibilita' di combustibili
e di altre fonti energetiche da utilizzare per la
cogenerazione;
c) analizza distintamente gli ostacoli che impediscono
la realizzazione del potenziale nazionale di cogenerazione
ad alto rendimento, con particolare riguardo agli ostacoli
relativi ai prezzi e ai costi dei combustibili e
all'accesso ai medesimi, alle questioni attinenti alle
reti, alle procedure amministrative e alla mancata
internalizzazione dei costi esterni nei prezzi
dell'energia".
Il testo dell'art. 1, comma 89 della legge 23 agosto
2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche'
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 settembre 2004, n. 215, cosi' recita:
"89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il
monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola
generazione e di microgenerazione e invia una relazione
sugli effetti della generazione distribuita sul sistema
elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza
unificata e al Parlamento.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio
2001, n. 42, S.O..
Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria
piu' pulita in Europa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 15 settembre 2010, n. 216, S.O., cosi' recita:
"Art. 9. (Piani e misure per il raggiungimento dei
valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento
dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo
rispetto)
1. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di
agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'art. 1,
comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui all'
art. 5, i valori limite di cui all'allegato XI, le regioni
e le province autonome, nel rispetto dei criteri previsti
all'appendice IV, adottano un piano che contenga almeno gli
elementi previsti all'allegato XV e che preveda le misure
necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione
aventi influenza su tali aree di superamento ed a
raggiungere i valori limite nei termini prescritti. In caso
di superamenti dopo i termini prescritti all'allegato XI il
piano deve essere integrato con l'individuazione di misure
atte a raggiungere i valori limite superati nel piu' breve
tempo possibile. Se, in una o piu' aree all'interno di zone
o di agglomerati, e' superato il valore obiettivo previsto
per il PM2,5 all'allegato XIV, il piano contiene, ove
individuabili, le misure che non comportano costi
sproporzionati necessarie a perseguirne il raggiungimento.
2. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di
agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'art. 1,
comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui
all'art. 5, i valori obiettivo di cui all'allegato XIII, le
regioni e le province autonome, adottano, anche sulla base
degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'art.
20, le misure che non comportano costi sproporzionati
necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione
aventi influenza su tali aree di superamento ed a
perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo entro il
31 dicembre 2012. Il perseguimento del valore obiettivo non
comporta, per gli impianti soggetti all'autorizzazione
integrata ambientale, di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, condizioni
piu' rigorose di quelle connesse all'applicazione delle
migliori tecniche disponibili.
3. Le regioni e le province autonome adottano, anche
sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di
cui all'art. 20, le misure necessarie a preservare la
migliore qualita' dell'aria ambiente compatibile con lo
sviluppo sostenibile nelle aree in cui, sulla base della
valutazione di cui all'art. 5, i livelli degli inquinanti
di cui all'art. 1, comma 2, rispettano i valori limite e i
valori obiettivo. Le misure interessano, anche in via
preventiva, le principali sorgenti di emissione che possono
influenzare i livelli degli inquinanti in tali aree e sono
inserite, laddove adottati, nei piani di cui al comma 1.
4. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di
agglomerati, i livelli degli inquinanti di cui all'art. 1,
comma 2, superano, sulla base della valutazione di cui
all'art. 5, i livelli critici di cui all'allegato XI, le
regioni e le province autonome adottano, anche sulla base
degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'art.
20, le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti
di emissione aventi influenza su tali aree di superamento
ed a raggiungere i livelli critici nei termini prescritti.
5. I piani e le misure di cui ai commi 1, 2 e 4,
relativi ad un'area di superamento all'interno di una zona
o di un agglomerato, devono agire sull'insieme delle
principali sorgenti di emissione, puntuali o diffuse,
aventi influenza su tale area anche se localizzate in altre
aree o in altre zone e agglomerati della regione o della
provincia autonoma.
6. Se lo stesso insieme di sorgenti di emissione
determina il superamento dei valori limite o dei valori
obiettivo per piu' inquinanti, le regioni e le province
autonome predispongono un piano integrato per tali
inquinanti.
7. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei
piani previsti dal presente articolo le regioni e le
province autonome assicurano la partecipazione degli enti
locali interessati mediante opportune procedure di raccordo
e concertazione, ai sensi della normativa vigente. Si
provvede anche, con tali procedure, ad individuare e
coordinare, all'interno dei piani, i provvedimenti di
attuazione previsti dall'art. 11, al fine di assicurare che
gli stessi concorrano in modo efficace e programmato
all'attuazione dei piani. Le regioni e le province autonome
provvedono, nel rispetto del quadro delle competenze
amministrative in materia territoriale e ambientale, con
apposita normativa e comunque in conformita' al proprio
ordinamento, ad adottare i piani di cui al presente
decreto, assicurando il coordinamento di tali piani e degli
obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di
pianificazione settoriale e con gli strumenti di
pianificazione degli enti locali.
8. Nel caso in cui, sulla base di una specifica
istruttoria svolta da una regione o provincia autonoma,
risulti che le principali sorgenti di emissione aventi
influenza su un'area di superamento sono localizzate in una
diversa regione o provincia autonoma, devono essere
adottate da entrambe le regioni o province autonome misure
coordinate finalizzate al raggiungimento dei valori limite
o al perseguimento dei valori obiettivo. Il Ministero
dell'ambiente promuove l'elaborazione e l'adozione di tali
misure nell'ambito del Coordinamento di cui all'art. 20.
9. Nel caso in cui, sulla base di una specifica
istruttoria svolta, su richiesta di una o piu' regioni o
province autonome, nell'ambito del Coordinamento di cui
all'art. 20, risulti che, tutte le possibili misure
individuabili dalle regioni e dalle province autonome nei
propri piani di qualita' dell'aria non sono in grado di
assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di
superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti
di emissione su cui le regioni e le province autonome non
hanno competenza amministrativa e legislativa, si procede
all'adozione di misure di carattere nazionale. La richiesta
della regione o della provincia autonoma deve essere
adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico. In tali
casi e' convocato, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, su richiesta del Ministero dell'ambiente, un
comitato tecnico con il compito di presentare un programma
di misure di carattere nazionale alla cui elaborazione
partecipano anche i Ministeri aventi competenza su
specifici settori emissivi, quali trasporti, energia,
inclusi gli usi civili, attivita' produttive e agricoltura.
Il programma e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il comitato e' istituito senza
oneri a carico dello Stato ed opera per il tempo
strettamente necessario ad elaborare il programma. Ai
soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al comitati
non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese o altro tipo
di emolumento per tale partecipazione. Per lo svolgimento
di tale attivita' il Ministero dell'ambiente si avvale del
supporto dell'ISPRA e dell'ENEA.
10. Nelle zone e negli agglomerati per i quali la
Commissione europea conceda le deroghe previste dall'art.
22 della direttiva 2008/50/CE secondo la procedura ivi
disciplinata, i valori limite previsti dall'allegato XI per
il biossido di azoto ed il benzene si applicano a partire
dalla data individuata nella decisione della Commissione e
i valori limite previsti dall'allegato XI per il PM10 si
applicano a partire dall'11 giugno 2011. Il Ministero
dell'ambiente cura, in accordo con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, l'esecuzione di tale procedura in
collaborazione con le regioni e le province autonome,
coordinando le attivita' istruttorie finalizzate a
dimostrare i requisiti richiesti all'art. 22 della
direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe. Il
Ministero dell'ambiente coordina, in particolare,
l'adeguamento, da parte delle regioni e delle province
autonome, dei vigenti piani di qualita' dell'aria al fine
di introdurre gli elementi richiesti dall'art. 22 della
direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe e di
dimostrare che, presso tali zone e agglomerati, i valori
limite oggetto di deroga saranno rispettati entro i nuovi
termini. Nel caso in cui da una specifica istruttoria
risulti che il rispetto dei nuovi termini possa essere
ottenuto solo con il contributo di misure di carattere
nazionale, il Ministero dell'ambiente presenta un programma
di misure alla cui elaborazione partecipano anche, sotto il
coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
i Ministeri aventi competenza su specifici settori
emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili,
attivita' produttive e agricoltura. Il programma e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie
previste dal presente articolo il Ministero dell'ambiente
si avvale dell'ISPRA e dell'ENEA. Fino alla data di entrata
in vigore dei valori limite oggetto di deroga, le regioni e
le province autonome attuano, in tali zone e agglomerati,
tutte le misure necessarie a raggiungere e mantenere i
livelli degli inquinanti interessati al di sotto dei valori
limite aumentati del relativo margine di tolleranza massimo
previsti dall'allegato XI.
11. Nella elaborazione dei piani previsti dal presente
articolo e' assicurata la coerenza con le prescrizioni
contenute nella pianificazione nazionale per la riduzione
delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, nei
piani e nei programmi adottati ai sensi del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 171, e del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nei provvedimenti
regionali di attuazione dell'art. 2, comma 167, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, ed in tutti gli altri strumenti
di pianificazione e di programmazione regionali e locali,
come i piani energetici, i piani dei trasporti e i piani di
sviluppo. Anche le autorita' competenti all'elaborazione e
all'aggiornamento di tali piani, programmi e provvedimenti
assicurano la coerenza degli stessi con le prescrizioni
contenute nei piani di qualita' dell'aria previsti dal
presente articolo.
12. I piani previsti dal presente articolo sono
soggetti all'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, esclusivamente nel
caso in cui sia stata verificata la condizione prevista
dall'art. 6, comma 1, di tale decreto secondo la procedura
ivi disciplinata all'art. 12.".
La direttiva 2009/31/UE (relativa allo stoccaggio
geologico di biossido di carbonio e recante modifica della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE,
2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.
Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione
della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 marzo 2014, n. 72, S.O..
Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20 si veda nelle note all'art. 2.
Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28 si veda nelle note all'art. 5.
La legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita') e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O..
 
Art. 11
Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia

1. L'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli obiettivi nazionali e comunitari, di medio e lungo termine e relative traiettorie, in materia di energia e clima, contemperando i costi e i benefici connessi e su indirizzo del Ministero dello sviluppo economico per quanto riguarda le lettere c), d), e) ed f), provvede:
a) previa valutazione dei potenziali di aumento dell'efficienza energetica delle infrastrutture per il gas e l'energia elettrica e comunque entro il 30 giugno 2015 e tenuto conto di quanto previsto alla lettera c), ad introdurre nelle regolazione della remunerazione delle attivita' di sviluppo e gestione delle reti di trasmissione, trasporto e distribuzione, specifiche misure per eliminare eventuali componenti che possono pregiudicare l'efficienza e per promuovere la responsabilizzazione degli operatori di rete verso lo sfruttamento del potenziale di efficienza esistente, di cui tener conto nella programmazione degli interventi previsti nei piani di sviluppo delle infrastrutture;
b) ove necessario, ad aggiornare entro il termine di cui alla lettera a) la disciplina di accesso e uso della rete elettrica, al fine di garantire la conformita' agli allegato 6 e 7 del presente decreto;
c) a verificare ed eventualmente aggiornare le misure di attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, e dall'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di sostenere la diffusione efficiente delle fonti rinnovabili e della generazione distribuita;
d) in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 e all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, a consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e della domanda al mercato dell'energia e dei servizi, stabilendo i requisiti e le modalita' di partecipazione delle singole unita' di consumo e di produzione;
e) fatte salve le restrizioni di carattere tecnico insite nella gestione delle reti, a regolare l'accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, definendo le modalita' tecniche con cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli aggregatori di unita' di consumo ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacita' di gestione della domanda e degli aggregati;
f) ad adottare disposizioni affinche', nei vincoli derivanti dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento dell'energia elettrica sia effettuato con precedenza, a parita' di offerta economica, nell'ordine, a fonti rinnovabili non programmabili, altri impianti da fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2015, redige una relazione sulle modalita' di attuazione di cui al comma 1 e la sottopone al Ministero dello sviluppo economico e alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Con uno o piu' provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici adegua le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l'obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualita'. L'adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva. Su proposta della stessa Autorita', il Ministro dello sviluppo economico, in relazione alla valutazione ex-ante dell'impatto conseguente all'adeguamento e al fine di tutelare i clienti appartenenti a fasce economicamente svantaggiate, definisce eventuali nuovi criteri per la determinazione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, recante determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute.
Note all'art. 11:
Il testo degli articoli 17 e 18 del citato decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, cosi' recita:
"Art. 17. (Interventi per lo sviluppo delle reti
elettriche di trasmissione)
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede
alla regolamentazione di quanto previsto al comma 3 e
assicura che la remunerazione degli investimenti per la
realizzazione e la gestione delle opere di cui ai commi 1,
2 e 3 tenga adeguatamente conto dell'efficacia ai fini del
ritiro dell'energia da fonti rinnovabili, della rapidita'
di esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime opere,
anche con riferimento, in modo differenziato, a ciascuna
zona del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di
accumulo.";
"Art. 18. (Interventi per lo sviluppo della rete di
distribuzione)
1. Ai distributori di energia elettrica che effettuano
interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart
grid spetta una maggiorazione della remunerazione del
capitale investito per il servizio di distribuzione,
limitatamente ai predetti interventi di ammodernamento. I
suddetti interventi consistono prioritariamente in sistemi
per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi
e delle unita' di produzione, ivi inclusi i sistemi di
ricarica di auto elettriche.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede alla definizione delle caratteristiche degli
interventi di cui al comma 1 e assicura che il trattamento
ivi previsto tenga conto dei seguenti criteri:
a) indicazioni delle Regioni territorialmente
interessate agli interventi;
b) dimensione del progetto di investimento, in termini
di utenze attive coinvolte, sistemi di stoccaggio ed
effetti sull'efficacia ai fini del ritiro integrale
dell'energia da generazione distribuita e fonti
rinnovabili;
c) grado di innovazione del progetto, in termini di
capacita' di aggregazione delle produzioni distribuite
finalizzata alla regolazione di tensione e all'uniformita'
del diagramma di produzione, di impiego di sistemi avanzati
di comunicazione, controllo e gestione;
d) rapidita' di esecuzione ed entrata in esercizio
delle opere.".
Il testo dell'art. 11 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 5 luglio 2012 (Attuazione dell'art.
25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici - c.d. Quinto Conto Energia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, n.
159, S.O, cosi' recita:
"Art. 11. (Ulteriori compiti dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas)
1. Al fine di assicurare lo sviluppo del fotovoltaico
con modalita' compatibili con la sicurezza del sistema
elettrico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
assicurando il coordinamento con i provvedimenti di pari
finalita' inerenti le fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico nonche' con le misure di cui agli articoli 17
e 18 del decreto legislativo n. 28 del 2011, provvede a
definire:
a) le modalita' e i tempi, eventualmente ulteriori
rispetto a quelle gia' definiti con la deliberazione n.
84/2012/R/eel, entro i quali tutti gli impianti
fotovoltaici entrati in esercizio entro il 30 giugno 2012,
non muniti dei dispositivi di cui all' allegato 1-A,
paragrafo 2, sono ammodernati al fine di prestare i servizi
di cui al medesimo allegato, nonche' le modalita' con le
quali i gestori di rete, verificato il mancato rispetto di
tali disposizioni, effettuano apposita segnalazione al GSE,
il quale in tal caso sospende l'erogazione degli incentivi
fino all'avvenuto adeguamento degli impianti;
b) le modalita' con le quali i gestori di rete, ivi
inclusi i gestori delle reti di distribuzione, utilizzano,
per l'esercizio efficiente e in sicurezza del sistema
elettrico, i dispositivi richiamati all' allegato 1-A,
paragrafo 2;
c) le modalita' con le quali i soggetti responsabili
possono utilizzare dispositivi di accumulo, anche integrati
con gli inverter, per migliorare la gestione dell'energia
prodotta, nonche' per immagazzinare la produzione degli
impianti nei casi in cui, a seguito dell'attuazione di
quanto previsto alla lettera precedente, siano inviati
segnali di distacco o modulazione della potenza;
d) le modalita' con le quali i gestori di rete possono
mettere a disposizione dei singoli soggetti responsabili,
eventualmente in alternativa alla soluzione precedente,
capacita' di accumulo presso cabine primarie;
e) le modalita' con le quali, a seguito delle attivita'
di cui alla lettera b), eseguite dai gestori delle reti di
distribuzione, i medesimi gestori rendono disponibili a
Terna S.p.a. gli elementi necessari alla gestione
efficiente e in sicurezza del sistema elettrico;
f) i casi e le modalita' con le quali, ai fini del
miglioramento delle previsioni della produzione degli
impianti alimentati a fonti rinnovabili non programmabili,
il GSE, per gli impianti di cui e' utente del
dispacciamento, provvede a richiede l'installazione, presso
gli impianti, dei dispositivi di misurazione e trasmissione
satellitare dei dati di energia prodotta ed energia
primaria.
2. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del
gestore di rete, dei tempi per il completamento della
realizzazione della connessione e per l'attivazione della
connessione, previsti dalla delibera dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, ARG/elt
99/08 e il relativo allegato A, e successive modiche ed
integrazioni, comporti la perdita del diritto a una
determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di
indennizzo previste e disciplinate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce, con propri provvedimenti, le modalita' con le
quali trovano copertura sulle componenti tariffarie
dell'energia elettrica le risorse necessarie per
l'erogazione degli incentivi per la produzione di energia
elettrica da fotovoltaico, assicurando l'equilibrio
economico del bilancio del GSE.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
assicurando il coordinamento con i provvedimenti di pari
finalita' inerenti le fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico, aggiorna se del caso i propri provvedimenti
relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia
elettrica prodotta e in particolare:
a) definisce le caratteristiche dei misuratori
dell'energia elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque:
a1) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da
parte dei gestori di rete o comunque dotati di dispositivi
che consentano l'acquisizione per via telematica delle
misure da parte dei medesimi gestori di rete con cadenza
almeno mensile e, almeno per gli impianti di potenza
superiore a 1 MW, con un dettaglio orario;
a2) i requisiti necessari al fine di garantire la
manutenzione e la sicurezza dei misuratori, intesa anche in
termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode;
b) prevede che la responsabilita' del servizio di
misura dell'energia elettrica prodotta, eventualmente
comprensivo dell'attivita' di installazione e manutenzione
dei misuratori, sia posta, anche ai fini del successivo
riconoscimento degli incentivi e delle tariffe
incentivanti, in capo ai gestori di rete e che i medesimi,
con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le
misure di cui alla lettera a1) nonche' quelle relative
all'energia elettrica immessa in rete;
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' per il ritiro, da parte del GSE,
dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti
incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del
presente decreto, stabilendo altresi' le modalita' di
cessione al mercato della medesima energia elettrica da
parte del GSE.".
Il testo dell'art. 25 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art.
24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, n.
159, S.O, cosi' recita:
"Art. 25. (Sicurezza e servizi per la rete elettrica)
1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
aggiorna, ove necessario, le deliberazioni inerenti le
modalita' con le quali gli impianti da fonti rinnovabili
non programmabili che rientrano nel campo di applicazione
del presente decreto, sono tenuti, ai fini dell'accesso
agli incentivi, a prestare servizi di rete e protezioni,
coordinando le relative disposizioni con quelle di analoga
finalita' inerenti il fotovoltaico. A tali fini:
a) per gli impianti collegati in alta tensione sono
valutati i casi e le modalita' in cui:
i. devono mantenersi connessi alla rete nel campo di
variazione della frequenza indicato dal gestore della rete;
ii. devono essere in grado di regolare in diminuzione
la potenza attiva in relazione all'aumento della frequenza
di rete e di regolare la potenza reattiva in funzione della
tensione di rete tramite dispositivi automatici; per gli
impianti fotovoltaici l'immissione e l'assorbimento della
potenza reattiva in rete deve essere possibile anche con
potenza attiva prodotta nulla.
iii. devono essere muniti di dispositivi per il
monitoraggio e per il sistema di difesa in grado di
eseguire le funzioni di distacco automatico, tele scatto,
monitoraggio segnali e misure, controllo in emergenza.
iv. devono mantenere insensibilita' a rapidi
abbassamenti di tensione;
v. devono potersi connettere alla rete solo se il
valore di frequenza e' stabile in un intervallo indicato
dal gestore della rete e per un tempo maggiore a quello
indicato dal gestore della rete; la riconnessione deve
avvenire con un aumento graduale della potenza immessa.
b) per gli impianti collegati in media e bassa
tensione sono valutati i casi e le modalita' in cui gli
impianti devono prestare i seguenti servizi e protezioni:
i. mantenere la connessione con la rete nel campo di
variazione della frequenza indicato dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas;
ii. mantenere insensibilita' a rapidi abbassamenti di
tensione;
iii. consentire la disconnessione dalla rete a seguito
di un comando da remoto;
iv. prevedere schemi di protezione che evitino fenomeni
di disconnessione intempestiva dell'impianto per transitori
di frequenza o tensione sul sistema elettrico nazionale e
ne garantiscano la disconnessione solo per guasti sulla
media o bassa tensione;
v. consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia
reattiva;
vi. consentire la riduzione della potenza attiva in
relazione all'aumento della frequenza di rete;
vii. evitare la possibilita' che possano alimentare i
carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla
cabina della rete;
viii. essere dotati di un sistema che permetta la
connessione graduale alla rete solo se il valore di
frequenza e' stabile secondo le modalita' indicate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
c) sono valutati i casi e le modalita' con le quali,
ai fini del miglioramento delle previsioni della produzione
degli impianti alimentati a fonte rinnovabile non
programmabile, il GSE puo' richiedere l'installazione
presso gli impianti di dispositivi di misurazione e
trasmissione satellitare dei dati di energia prodotta e di
energia primaria.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono aggiornate
tenendo conto, ove necessario, delle zone critiche, ad
elevata concentrazione di impianti non programmabili, per
le quali i gestori propongano motivate misure di
programmazione dell'ulteriore capacita' produttiva
incentivabile ovvero l'adozione di specifici dispositivi di
sicurezza, a carico dei soggetti realizzatori.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' e le condizioni nel cui rispetto la
porzione delle opere di connessione alla rete degli
impianti eolici offshore, ubicati in acque nazionali, e'
considerata infrastruttura appartenente alla rete
nazionale.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' per il ritiro, da parte del GSE,
dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti
incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del
presente decreto, stabilendo altresi' le modalita' di
cessione al mercato della medesima energia elettrica da
parte del GSE.".
 
Art. 12
Disponibilita' di regimi di qualificazione,
accreditamento e certificazione

1. ACCREDIA, sentito il CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica di settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformita' alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia, diagnosi energetiche e alle disposizioni del presente decreto.
2. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo di diagnosi energetiche fruibili da tutti i clienti finali, UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto.
3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche per la certificazione volontaria degli auditor energetici nei settori dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
4. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
5. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.
6. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e il CTI, entro il 31 dicembre 2014 definisce uno protocollo per l'iscrizione agli elenchi riportati di seguito. Tali elenchi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'ENEA.
a) ESCO certificate UNI CEI 11352;
b) esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la UNI CEI 11339;
c) organizzazioni certificate ISO 50001;
d) auditor energetici certificati ai sensi delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.
 
Art. 13
Informazione e formazione

1. Entro il 31 dicembre 2014, ENEA, in collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici, con le associazione dei consumatori e con le Regioni, predispone un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia. Il programma e' definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui e' rivolto ed include azioni volte a:
a) sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le PMI nell'esecuzione di diagnosi energetiche con successivi interventi nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;
b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;
c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dell'energia;
d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto ad un uso consapevole dell'energia;
e) favorire la partecipazione delle Banche e degli Istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;
f) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso efficiente dell'energia anche attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalita' di accesso;
g) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici, con particolare riferimento agli auditor energetici e agli installatori di elementi edilizi connessi all'energia.
2. Il programma, di cui al comma 1, e' sottoposto al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvedono alla copertura degli oneri per i servizi forniti in attuazione delle attivita' previste. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.
Note all'art. 13:
Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, art. 19, si veda nelle note all'art. 5.
 
Art. 14
Servizi energetici ed altre misure
per promuovere l'efficienza energetica

1. I contratti di prestazione energetica stipulati dalla pubblica amministrazione contengono gli elementi minimi di cui all'allegato 8 al presente decreto.
2. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «aa) per la prima stipula contrattuale, la riduzione stimata dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di prestazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e, comunque, non oltre il primo anno di vigenza contrattuale;».
3. Le Regioni e le Province Autonome forniscono assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni nella stesura dei contratti di rendimento energetico e rendono disponibili al pubblico informazioni sulle migliori pratiche disponibili nell'attuazione dei suddetti contratti anche con il supporto di ENEA.
4. L'ENEA, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in collaborazione con le Regioni, integra il contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio di cui all'articolo 4-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, con gli elementi minimi di cui all'allegato 8.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per semplificare ed armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili nonche' per armonizzare le regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni. Tali linee guida sono finalizzate, in particolare, a favorire:
a) la gestione delle procedure autorizzative attraverso portali on-line accessibili da cittadini ed imprese e contenenti altresi' informazioni su vincoli emergenti dalla pianificazione urbanistica territoriale;
b) uniformita' e snellimento della documentazione a supporto delle richieste autorizzative;
c) applicazione di costi amministrativi o d'istruttoria massimi, tali da non scoraggiare l'installazione di tecnologie efficienti.
6. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
7. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta' e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
8. Al comma 9-bis, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
e) vengono installati uno o piu' generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.»
9. II comma 9-ter, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito da seguente:
«9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, e' obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformita' alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.».
10. I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, favorendo l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di regole semplici per la valutazione della prestazione energetica e l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.
11. Ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014, e' prorogata la durata degli incentivi per i soli anni 2015 e 2016, a fronte di progetti definiti dallo stesso proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarita' dei progetti e purche' i progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati entro il 31 dicembre 2015 e rispondano a criteri di: collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale; efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; salvaguardia dell'occupazione.
12. E' fatto divieto ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle societa' di vendita di energia al dettaglio, di tenere comportamenti volti ad ostacolare lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e ad impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, compresa la preclusione dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante.
Note all'art. 14:
Il testo dell'art. 4, comma 1 dell'allegato 2 del
citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, cosi'
recita:
"Art. 4. (Requisiti e prestazioni del contratto
servizio energia)
1. Ai fini della qualificazione come contratto servizio
energia, un contratto deve fare esplicito e vincolante
riferimento al presente atto e prevedere:
a) la presenza di un attestato di certificazione
energetica dell'edificio di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni. Qualora si tratti di un edificio
residenziale o composto da una pluralita' di utenze, la
certificazione energetica deve riferirsi anche alle singole
unita' abitative o utenze. In assenza delle linee guida
nazionali per la certificazione energetica, il relativo
attestato e' sostituito a tutti gli effetti dall'attestato
di qualificazione energetica, conformemente all'art. 11,
comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni che dovra' comunque
comprendere:
1) determinazione dei fabbisogni di energia primaria
per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la
produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio, nonche'
per eventuali altri servizi forniti nell'ambito del
contratto alla data del suo avvio, espressi in kWh/m2 anno
o kWh/m3 anno, conformemente alla vigente normativa locale
e, per quanto da questa non previsto, al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successivi decreti
attuativi;
2) espressa indicazione degli interventi da effettuare
per ridurre i consumi, migliorare la qualita' energetica
dell'immobile e degli impianti o per introdurre l'uso delle
fonti rinnovabili di energia, valutati singolarmente in
termini di costi e di benefici connessi, anche con
riferimento ai possibili passaggi di classe dell'edificio
nel sistema di certificazione energetica vigente.
Per i contratti su utenze che non rientrano nel campo
di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, dovra' comunque essere prodotta una diagnosi
energetica avente le caratteristiche di cui ai numeri 1) e
2).
La certificazione energetica deve essere effettuata
prima dell'avvio del contratto di servizio energia fermo
restando la necessita' di una valutazione preliminare al
momento dell'offerta e la possibilita', nell'ambito della
vigenza contrattuale, di concordare ulteriori momenti di
verifica;
b) un corrispettivo contrattuale riferito a parametri
oggettivi, indipendenti dal consumo corrente di
combustibile e di energia elettrica degli impianti gestiti
dal Fornitore del contratto servizio energia, da versare
tramite un canone periodico comprendente la fornitura degli
ulteriori beni e servizi necessari a fornire le prestazioni
di cui al presente allegato;
c) fatto salvo quanto stabilito dal punto b),
l'acquisto, la trasformazione e l'uso da parte del
Fornitore del contratto servizio energia dei combustibili o
delle forniture di rete, ovvero del calore-energia nel caso
di impianti allacciati a reti di teleriscaldamento,
necessari ad alimentare il processo di produzione del
fluido termovettore e quindi l'erogazione dell'energia
termica all'edificio;
d) l'indicazione preventiva di specifiche grandezze che
quantifichino ciascuno dei servizi erogati, da utilizzare
come riferimenti in fase di analisi consuntiva;
e) la determinazione dei gradi giorno effettivi della
localita', come riferimento per destagionalizzare il
consumo annuo di energia termica a dimostrare l'effettivo
miglioramento dell'efficienza energetica;
f) la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali
termiche, o la sola misurazione nel caso di impianti
individuali, dell'energia termica complessivamente
utilizzata da ciascuna delle utenze servite dall'impianto,
con idonei apparati conformi alla normativa vigente;
g) l'indicazione dei seguenti elementi:
1) la quantita' complessiva totale di energia termica
erogabile nel corso dell'esercizio termico;
2) la quantita' di cui al numero «1)» distinta e
suddivisa per ciascuno dei servizi erogati;
3) la correlazione fra la quantita' di energia termica
erogata per ciascuno dei servizi e la specifica grandezza
di riferimento di cui alle lettere d) ed e);
h) la rendicontazione periodica da parte del
fornitore del contratto servizio energia dell'energia
termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite
dall'impianto; tale rendicontazione deve avvenire con
criteri e periodicita' convenuti con il committente, ma
almeno annualmente, in termini di Wattora o multipli;
i) la preventiva indicazione che gli impianti
interessati al servizio sono in regola con la legislazione
vigente o in alternativa l'indicazione degli eventuali
interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare per
la messa a norma degli stessi impianti, con citazione
esplicita delle norme non rispettate, valutazione dei costi
e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere, ed
indicazione di quale parte dovra' farsi carico degli oneri
conseguenti o di come essi si ripartiscono tra le parti;
l) la successiva esecuzione da parte del Fornitore
del contratto servizio energia delle prestazioni necessarie
ad assicurare l'esercizio e la manutenzione degli impianti,
nel rispetto delle norme vigenti in materia;
m) la durata contrattuale, al termine della quale gli
impianti, eventualmente modificati nel corso del periodo di
validita' del contratto, saranno riconsegnati al
committente in regola con la normativa vigente ed in stato
di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso;
n) l'indicazione che, al termine del contratto, tutti
i beni ed i materiali eventualmente installati per
migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio e degli
impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione
e trasmissione dati funzionali alle attivita' del fornitore
del contratto servizio energia, saranno e resteranno di
proprieta' del committente;
o) l'assunzione da parte del Fornitore del contratto
servizio energia della mansione di terzo responsabile, ai
sensi dell'art. 11, commi 1 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come
successivamente modificato;
p) l'indicazione da parte del committente, qualora si
tratti di un ente pubblico, di un tecnico di controparte
incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta
esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se il
committente e' un ente obbligato alla nomina del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia, di cui all'art. 19 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, quest'ultimo deve essere indicato come tecnico
di controparte;
q) la responsabilita' del Fornitore del contratto
servizio energia nel mantenere la precisione e
l'affidabilita' di tutte le apparecchiature di misura
eventualmente installate;
r) l'annotazione puntuale sul libretto di centrale, o
di impianto, degli interventi effettuati sull'impianto
termico e della quantita' di energia fornita annualmente;
s) la consegna, anche per altri interventi effettuati
sull'edificio o su altri impianti, di pertinente e adeguata
documentazione tecnica ed amministrativa.".
Per il testo dell'art. 4-ter del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 si veda nelle note dell'art. 5.
Il titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre
2001, n. 245, S.O., e' cosi' rubricato:

"Titolo II
Titoli abilitativi".

Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante
norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e
la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n.
242, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 5. Requisiti e dimensionamento degli impianti
termici.
1.
2.
3.
4.
5. Negli impianti termici ad acqua calda per la
climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a
350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su due
generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra e'
ammessa deroga nel caso di sostituzione di generatore di
calore gia' esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti
di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata
disponibilita' di spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione,
nonche' in quelli sottoposti a ristrutturazione, la
produzione centralizzata dell'energia termica necessaria
alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per
una pluralita' di utenze, deve essere effettuata con
generatori di calore separati, fatte salve eventuali
situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione
di un unico generatore di calore non determini maggiori
consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica
o economica. Gli elementi tecnico-economici che
giustificano la scelta di un unico generatore vanno
riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma
tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento
dell'acqua, e' prescritta, nei limiti e con le specifiche
indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di
nuova installazione con potenza complessiva superiore o
uguale a 350 kW.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in
quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori di
calore destinati alla produzione centralizzata di acqua
calda per usi igienici e sanitari per una pluralita' di
utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati secondo
le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un sistema
di accumulo dell'acqua calda di capacita' adeguata,
coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le
indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima colonna
dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in
modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto di
immissione della rete di distribuzione, non superi i 48 °C,
+5 °C di tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella
sostituzione di generatori di calore destinati alla
produzione di energia per la climatizzazione invernale o
per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun
generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto
di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra
la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo
scopo di consentire l'inserzione di sonde per la
determinazione del rendimento di combustione e della
composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle
vigenti disposizioni.
9. Gli impianti termici installati successivamente al
31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini,
canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della
combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla
quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal
comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una
riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla
sostituzione di generatori di calore individuali che
risultano installati in data antecedente a quella di cui al
comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva
ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta
incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto
dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o
comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita'
tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici
individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti
della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio,
funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione
di apparecchi a condensazione;
e) vengono installati uno o piu' generatori ibridi
compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a
gas e da una pompa di calore e dotati di specifica
certificazione di prodotto.
9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma
9-bis, e' obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare
generatori di calore a gas a camera stagna il cui
rendimento sia superiore a quello previsto all'art. 4,
comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d) ,
installare generatori di calore a gas a condensazione i cui
prodotti della combustione abbiano emissioni medie
ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh,
misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare
generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti
della combustione abbiano emissioni medie ponderate di
ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo
le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui
rendimento sia superiore a quello previsto all'art. 4,
comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico
in conformita' alla vigente norma tecnica UNI7129 e
successive modifiche e integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle
disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.
10. In tutti i casi di nuova installazione o di
ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino
l'installazione di generatori di calore individuali che
rientrano nel campo di applicazione della direttiva
90/396/CEE del 29 giugno 1990, e' prescritto l'impiego di
generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i
generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione
della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di
locali abitati devono essere muniti all'origine di un
dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della
combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica
UNI-CIG EN 297 del 1996.
11. Negli impianti termici di nuova installazione e
nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici, la
rete di distribuzione deve essere progettata in modo da
assicurare un valore del rendimento medio stagionale di
distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al
comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In
ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni
di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in
traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a
cassetta, anche quando queste ultime siano isolate
termicamente, devono essere installate e coibentate,
secondo le modalita' riportate nell'allegato B al presente
decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere
effettuata in modo da garantire il mantenimento delle
caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti
e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare
della permeabilita' al vapore dello strato isolante, delle
condizioni termoigrometriche dell'ambiente, della
temperatura del fluido termovettore. Tubazioni portanti
fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni
di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono essere
coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici di nuova installazione e in
quelli sottoposti a ristrutturazione, qualora siano
circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di
occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici,
zone di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), e'
prescritto che l'impianto termico per la climatizzazione
invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a zone
che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione
in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei
casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per
il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a
ventilazione meccanica controllata, e' prescritta
l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore
disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata
totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di
funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori
ai valori limite riportati nell'allegato C del presente
decreto.
14. L'installazione nonche' la ristrutturazione degli
impianti termici deve essere effettuata da un soggetto in
possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e 3 della legge 5
marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute
nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9
gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad
uso pubblico e' fatto obbligo, ai sensi del comma 7
dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di
soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a
fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi
dell'art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo
impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto
riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in
caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli
eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono
essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica
di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi
all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni
che hanno determinato la non applicabilita' del ricorso
alle fonti rinnovabili o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza
economica, per gli impianti di produzione di energia di
nuova installazione o da ristrutturare, che determina
l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o
assimilate e' determinato dal recupero entro un periodo di
otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le
fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto
convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno
semplice, e' determinato dalle minori spese per l'acquisto
del combustibile, o di altri vettori energetici, valutate
ai costi di fornitura all'atto della compilazione del
progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla
vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o
termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice e' elevato da
otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine
di tener conto della maggior importanza dell'impatto
ambientale.
17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga
utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e per
la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari
anche per altri usi, compreso l'utilizzo di energia
meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi di energia
elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed
economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate
globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi e
vendite.
18. L'allegato D al presente decreto individua alcune
tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o
assimilate elettivamente indicate per la produzione di
energia per specifiche categorie di edifici. L'adozione di
dette tecnologie per dette categorie di edifici deve essere
specificatamente valutata in sede di progetto e di
relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il
progettista dal valutare la possibilita' al ricorso ad
altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia
o assimilate, da lui ritenute valide.".
Il testo dell'art. 4, comma 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59
(Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a)
e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2009, n. 132, cosi'
recita:
"Art. 4. (Criteri generali e requisiti delle
prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti)
(Omissis).
6. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come
classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore,
prevista all'art. 3, comma 2, lettera c), numero 3), del
decreto legislativo, si intendono rispettate tutte le
disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia,
incluse quelle di cui al comma 5, qualora coesistano le
seguenti condizioni:
a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano
rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico
pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale,
maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula
90 + 2 log Pn, dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della
potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per
valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite
massimo corrispondente a 400 kW;
b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano
un rendimento utile in condizioni nominali, η u, riferito
all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite
calcolato con la formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e' il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del
generatore, espressa in kW; la verifica e' fatta
utilizzando come fattore di conversione tra energia
elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per
la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con
provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di
produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi
aggiornamenti;
c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata
inequivocabilmente la non fattibilita' tecnica nel caso
specifico, almeno una centralina di termoregolazione
programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi
modulanti per la regolazione automatica della temperatura
ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per
le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano
godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di
apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta
centralina di termoregolazione si differenzia in relazione
alla tipologia impiantistica e deve possedere almeno i
requisiti gia' previsti all'art. 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei
casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti
termici. In ogni caso detta centralina deve:
1) essere pilotata da sonde di rilevamento della
temperatura interna, supportate eventualmente da una
analoga centralina per la temperatura esterna, con
programmatore che consenta la regolazione della temperatura
ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24
ore, nel caso di impianti termici centralizzati;
2) consentire la programmazione e la regolazione
della temperatura ambiente su due livelli di temperatura
nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per
singole unita' immobiliari;
d) nel caso di installazioni di generatori con
potenza nominale del focolare maggiore del valore
preesistente, l'aumento di potenza sia motivato con la
verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento;
e) nel caso di installazione di generatori di calore
a servizio di piu' unita' immobiliari, sia verificata la
corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al
fine di consentire contemporaneamente, in ogni unita'
immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei
limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri
devono essere corretti in occasione della sostituzione del
generatore, eventualmente installando un sistema di
contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione
dei consumi per singola unita' immobiliare;
f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore
di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con
altri della stessa potenza, e' rimessa alle autorita'
locali competenti ogni valutazione sull'obbligo di
presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25 e
se la medesima puo' essere omessa a fronte dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione di conformita' ai sensi
della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive
modificazioni.".
Il testo degli articoli 4, comma 1, e 6 del citato
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, cosi' recita:
"Art. 4. (Adozione di criteri generali, di una
metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica)
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di
competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro
della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza
unificata, sono definiti:
a) le modalita' di applicazione della metodologia di
calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle
fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi
1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,
sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto
dei seguenti criteri generali:
1) la prestazione energetica degli edifici e'
determinata in conformita' alla normativa tecnica UNI e
CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto
della direttiva 2010/31/UE, su specifico mandato della
Commissione europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola
per singolo servizio energetico, espresso in energia
primaria, su base mensile. Con le stesse modalita' si
determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni
energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
confine del sistema, per vettore energetico e fino a
copertura totale del corrispondente vettore energetico
consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, e'
consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili all'interno del confine del sistema ed
esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui
al presente comma;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi,
aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni
energetiche degli edifici e unita' immobiliari, siano essi
di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni
importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base
dell'applicazione della metodologia comparativa di cui
all'art. 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti
criteri generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni
tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi
costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione
importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo
dell'«edificio di riferimento», in funzione della tipologia
edilizia e delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto
della qualita' energetica prescritta, sono previsti dei
parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di
prestazione termica e di trasmittanze, e parametri
complessivi, in termini di indici di prestazione energetica
globale, espressi sia in energia primaria totale che in
energia primaria non rinnovabile.";
"Art. 6. (Attestato di prestazione energetica, rilascio
e affissione)
(Omissis).
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti
e per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU,
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i
decreti di cui all'art. 4, e' predisposto l'adeguamento del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10
luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo
semplificate, da rendere disponibili per gli edifici
caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni
energetiche di modesta qualita', finalizzate a ridurre i
costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione
energetica che comprende tutti i dati relativi
all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai
cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra
tali dati sono obbligatori:
1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia
in termini di energia primaria totale che di energia
primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
2) la classe energetica determinata attraverso l'indice
di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso
in energia primaria non rinnovabile;
3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere i
consumi energetici per il riscaldamento e il
raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione
termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva
dell'edificio;
4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di
efficienza energetica vigenti a norma di legge;
5) le emissioni di anidride carbonica;
6) l'energia esportata;
7) le raccomandazioni per il miglioramento
dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte
degli interventi piu' significativi ed economicamente
convenienti, separando la previsione di interventi di
ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione
energetica;
8) le informazioni correlate al miglioramento della
prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di
carattere finanziario;
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita
o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che
renda uniformi le informazioni sulla qualita' energetica
degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per
tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per
le regioni e le province autonome, che comprenda la
gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di
prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici".
Il testo dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n.
96, cosi' recita:
"Art. 252. (Siti di interesse nazionale)
1. I siti di interesse nazionale, ai fini della
bonifica, sono individuabili in relazione alle
caratteristiche del sito, alle quantita' e pericolosita'
degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto
sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario
ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i beni culturali
ed ambientali.
2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale
si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni
interessate, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e
territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio
ambientale;
b) la bonifica deve riguardare aree e territori
tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal
rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio
deve risultare particolarmente elevato in ragione della
densita' della popolazione o dell'estensione dell'area
interessata;
d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento
dell'area deve essere rilevante;
e) la contaminazione deve costituire un rischio per i
beni di interesse storico e culturale di rilevanza
nazionale;
f) gli interventi da attuare devono riguardare siti
compresi nel territorio di piu' regioni;
f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di
attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di
acciaierie.
2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di
interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti
interessati da attivita' produttive ed estrattive di
amianto.
3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i
comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali,
assicurando la partecipazione dei responsabili nonche' dei
proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai
soggetti responsabili.
4. La procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei
siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentito il Ministero delle attivita' produttive.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo' avvalersi anche dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle
regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanita'
nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare adotta procedure semplificate per le operazioni di
bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non
sia individuabile oppure non provveda il proprietario del
sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli
interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, avvalendosi
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'E.N.E.A. nonche' di altri soggetti qualificati
pubblici o privati.
6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi
interventi sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli
relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti
e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione.
L'autorizzazione costituisce, altresi', variante
urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere
sottoposte a procedura di valutazione di impatto
ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica
comprende anche tale valutazione.
8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di
autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata
l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare puo' autorizzare in via
provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano
motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della
pronuncia positiva del giudizio di compatibilita'
ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la
realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo
il progetto valutato positivamente, con eventuali
prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di
cui all'art. 242, comma 7.
9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai sensi
della normativa vigente l'area interessata dalla bonifica
della ex discarica delle Strillaie (Grosseto). Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si provvedera' alla
perimetrazione della predetta area".
 
Art. 15
Fondo nazionale per l'efficienza energetica

1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», di seguito «Fondo», che opera secondo le modalita' di cui al comma 2 e per le finalita' di cui al comma 3. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. La dotazione del Fondo puo' essere integrata:
a) per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalita' di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con il medesimo decreto di cui all'articolo 5, comma 12, lettera a);
b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19.
2. Il Fondo ha natura rotativa ed e' destinato a sostenere il finanziamento di interventi di efficienza energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato pubblico - privato, societa' di progetto o di scopo appositamente costituite, mediante due sezioni destinate rispettivamente a:
a) la concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie;
b) l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca Europea degli Investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di nuovi finanziamenti, nonche' mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per l'efficienza energetica.
3. Il Fondo e' destinato a favorire, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi, con particolare riguardo alle seguenti finalita':
a) interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprieta' della Pubblica Amministrazione;
b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento;
c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
d) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare;
e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi.
4. Gli interventi di realizzazione e ampliamento di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, avviati tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono avere accesso alle garanzie offerte dal Fondo, secondo le modalita' definite con i provvedimenti di cui al comma 5 e fermi restando i vincoli richiamati al comma 3.
5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 3, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate le priorita', i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo, nonche' le modalita' di articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del teleriscaldamento, e le relative prime dotazioni. Nel quadro dei progetti e programmi ammissibili all'intervento del Fondo, tenendo conto del miglior rapporto tra costo e risparmio energetico, sono individuati termini e condizioni di maggior favore per interventi che presentino specifica valenza prestazionale volti a:
a) creare nuova occupazione;
b) migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio;
c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero;
d) introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla riqualificazione energetica;
e) realizzare reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento in ambito agricolo o comunque connesse alla generazione distribuita a biomassa;
6. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata mediante versamento volontario di contributi da parte di Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei secondo criteri, condizioni e modalita' stabilite con i provvedimenti di cui al comma 5. La dotazione del Fondo e', inoltre, incrementata con i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 23.
7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 2, lettera a) sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La sezione destinata alla concessione di garanzie, di cui al comma 2, e' ricompresa nel Sistema nazionale di garanzia di cui all'articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
8. Le garanzie concesse dal Fondo possono essere assistite dalla garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati.
9. La gestione del Fondo e dei relativi interventi puo' essere attribuita sulla base di una o piu' apposite convenzioni, a societa' in house ovvero a societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Agli oneri connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si provvede a valere sulle medesime risorse.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 15:
Per il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28 si veda nelle note all'art. 5.
Per il testo dell'art. 4-ter del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, si veda nelle note all'art. 5.
Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30 si veda nelle note all'art. 5.
La legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111.
Il testo dell'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 31. Garanzie statali
1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le
garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a
favore di enti o altri soggetti.".
Il testo dell'art. 1, comma 48 della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita'
2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre
2013, n. 302, S.O, cosi' recita:
"48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie
per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese,
del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e
della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi
locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale
di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti
di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai
sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione
delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai
componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'art.
15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e
successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo
economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei
componenti del consiglio di gestione, che e' istituito ai
sensi del citato art. 47 del decreto legislativo n. 385 del
1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con
l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio
di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato
di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca
e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia
di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di
euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo
Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione, a titolo
oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su
portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo
pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti
concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI),
direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari,
per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e
l'innovazione industriale posti in essere da imprese di
qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole
e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti
di imprese individuati sulla base di uno specifico
accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' di
selezione e le caratteristiche dei progetti da includere
nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e
la misura massima della garanzia in relazione al
portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione,
di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le
risorse della Sezione speciale possono essere incrementate
anche da quota parte delle risorse della programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del
2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani di
eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge 28 giugno
2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la
prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro con delega alle politiche giovanili e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
Fondo, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per
l'operativita' della garanzia dello Stato e per
l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di
garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino
all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo
il Fondo di garanzia per la prima casa.".
 
Art. 16
Sanzioni

1. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non e' effettuata in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
2. L'esercente l'attivita' di misura che, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera b) ed in violazione delle modalita' individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, non fornisce ai clienti finali i contatori individuali aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del predetto comma e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro, per ciascuna omissione.
3. L'esercente l'attivita' di misura che fornisce sistemi di misurazione intelligenti non conformi alle specifiche fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico a norma dell'articolo 9, comma 3, lettere a), b) c) ed e), e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
4. L'esercente l'attivita' di misura che al momento dell'installazione dei contatori non fornisce ai clienti finali consulenza ed informazioni adeguate secondo quanto stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in particolare sul loro effettivo potenziale con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro.
5. L'impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita' di edifici che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori individuali di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.
6. L'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale che ha la disponibilita' dell'unita' immobiliare, nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera b), e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non e' tecnicamente possibile o non e' efficiente in termini di costi o non e' proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.
7. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell'unita' immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non e' efficiente in termini di costi.
8. E' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 5 lettera d).
9. L'impresa di distribuzione o le societa' di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non forniscono nelle fatture emesse nei confronti di clienti finali presso i quali non sono installati contatori intelligenti le informazioni previste dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 6, lettera a), sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascuna omissione
10. L'impresa di distribuzione o la societa' di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non consentono ai clienti finali di accedere alle informazioni complementari sui consumi storici in conformita' a quanto previsto dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 6, lettera b), e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascun cliente.
11. E' soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a 2500 euro per ciascuna violazione, l'impresa di vendita di energia al dettaglio:
a) che non rende disponibili, con le modalita' individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico su richiesta formale del cliente finale, le informazioni di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a);
b) che non offre al cliente finale l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e non fornisce, su richiesta di quest'ultimo, spiegazioni adeguate secondo le prescrizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell'articolo 9, comma 7, lettera b);
c) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalita' individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, unitamente alla fattura le informazioni di cui all'articolo 9, comma 7, lettera c);
d) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalita' individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, le informazioni le stime dei costi energetici tali da consentire a quest'ultimo di confrontare offerte comparabili.
12. L'impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture o delle informazioni sulla fatturazione ovvero per l'accesso ai dati relativi ai consumi e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione.
13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico.
14. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio o Enti da esse delegate.
15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12 sono irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
16. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorita' amministrative competenti si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
17. L'autorita' amministrativa competente, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse da' avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.
18. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notificazione dell'atto di cui al comma 17.
19. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui al comma 18 e alla contestazione immediata o alla notificazione degli estremi della violazione amministrativa a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la notifica di un unico atto che deve contenere:
a) l'indicazione dell'autorita' competente; l'oggetto della contestazione; l'analitica esposizione dei fatti e degli elementi essenziali della violazione contestata;
b) l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e, ove diverso, dell'ufficio dove e' possibile presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonche' avere accesso agli atti;
c) l'indicazione del termine entro cui l'interessato puo' esercitare le facolta' di cui alla lettera b), comunque non inferiore a trenta giorni;
d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi di cui al comma 18;
e) la possibilita' di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 7;
f) la menzione della possibilita', nei casi degli illeciti non diffidabili o per i quali non si e' ottemperato alla diffida, di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
g) l'indicazione del termine di conclusione del procedimento.
20. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista dai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
21. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 20 e' effettuato con le modalita' di versamento previste dall'articolo 19 decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del pagamento e' data mensilmente comunicazione all'autorita' amministrativa competente, con modalita' telematiche, a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del predetto decreto legislativo.
22. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attivita' di ispezione degli impianti termici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, eseguono, anche gli accertamenti e le ispezioni sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.
23. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni del presente decreto, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui all'articolo 15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 rimangono alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, o a Enti da esse delegati, che possono utilizzarli per la gestione degli accertamenti e delle ispezioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.
24. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 16:
Il Capo I, sezioni I e II della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329, S.O., e'
cosi' rubricato:
"Capo I Le sanzioni amministrative
Sezione I Principi generali
Sezione II Applicazione".
Il testo degli articoli 14 e 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, cosi' recita:
"Art. 14. (Contestazione e notificazione)
La violazione, quando e' possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.";
"Art. 16. (Pagamento in misura ridotta)
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta
pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista
per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora
sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.".
Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 3 luglio
1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28
luglio 1997, n. 174, cosi' recita:
"Art. 19. (Modalita' di versamento mediante delega)
1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei
premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme,
al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega
irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma
5.
2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione
conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, recante l'indicazione dei dati
identificativi del soggetto che effettua il versamento, la
data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento,
nonche' l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti
destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve
recare altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il
contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente
anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano
totalmente compensate ai sensi dell'Art. 17. La parte di
credito che non ha trovato capienza nella compensazione e'
utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento
contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si
applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000
se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.
5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative modalita' di trasmissione e di conservazione,
tenendo conto dei termini di cui all'Art. 13 del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale,
adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993, n. 567, nonche' le penalita' per l'inadempimento
degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la
misura del compenso per il servizio svolto dalle banche.
Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di
svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati
dal contribuente e di quello delle operazioni in esso
incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e
dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal
sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere
tacitamente rinnovata. (41)
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni, la delega di pagamento puo' essere
conferita all'Ente poste italiane, secondo modalita' e
termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si
applicano le disposizioni del presente decreto.".
Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante
definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per
usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013,
n. 149, cosi' recita:
"Art. 9. (Ispezioni sugli impianti termici)
1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo, le autorita' competenti effettuano gli
accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle
norme relative al contenimento dei consumi di energia
nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un
quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi
degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione,
sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.
2. Le ispezioni si effettuano su impianti di
climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale
non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza
termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione
comprende una valutazione di efficienza energetica del
generatore, una stima del suo corretto dimensionamento
rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione
invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al
progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza
sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento
energetico dell'impianto in modo economicamente
conveniente.
3. I risultati delle ispezioni sono allegati al
libretto di impianto di cui all'art. 7, comma 5.
4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di
potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW,
alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale
compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di
controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore
o terzo responsabile e' ritenuto sostitutivo
dell'ispezione.
5. In caso di affidamento a organismi esterni delle
attivita' di cui al comma 1, questi devono comunque
soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C del
presente decreto.
6. Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115, l'Unita' tecnica per l'efficienza
energetica dell'Enea (ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni,
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' alle
autorita' competenti e agli organismi esterni che ne
facciano richiesta, supporto nelle attivita' di formazione
e qualificazione del personale incaricato degli
accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al
presente articolo.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali,
ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati,
assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano
la rispondenza alle norme contenute nel presente
provvedimento degli impianti termici presenti nel
territorio di competenza e, nell'ambito della propria
autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni
interessate, stabiliscono le modalita' per l'acquisizione
dei dati necessari alla costituzione di un sistema
informativo relativo agli impianti termici e allo
svolgimento dei propri compiti.
8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano o l'organismo incaricato provvedono
all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza
energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessita',
si attivano presso i responsabili degli impianti affinche'
questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente
necessari.
9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento
dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate
in base ai seguenti criteri e priorita':
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di
controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di
accertamento siano emersi elementi di criticita';
b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere
con anzianita' superiore a 15 anni;
c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido
o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100
kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due
anni;
d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza
termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul
100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
e) impianti dotati di generatori a gas con potenza
termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati
di generatori a combustibile liquido o solido con potenza
termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni
sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
f) gli impianti, di cui all'art. 8, comma 7, per i
quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica
risulti la non riconducibilita' a rendimenti superiori a
quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto.
10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono
al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una
relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza
e manutenzione degli impianti termici nel territorio di
propria competenza, con particolare riferimento alle
risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio.
La relazione e' aggiornata con frequenza biennale.
Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione
termica e' fissato come inizio al primo agosto di ogni anno
e termine al 31 luglio dell'anno successivo.".
 
Art. 17
Monitoraggio dell'attuazione

1. A partire dal 2014 e successivamente ogni 3 anni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, e su proposta dell'ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, che comprende:
a) misure significative per il miglioramento dell'efficienza energetica;
b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonche' negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3;
c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea, una relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 3.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta del GSE, approva e trasmette alla Commissione europea, una relazione annuale sulla cogenerazione contenente:
a) statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica;
b) statistiche relative alla capacita' di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione;
c) statistiche relative alla produzione e alle capacita' di teleriscaldamento e di tele raffreddamento in relazione alla produzione e alle capacita' totali di calore e di energia elettrica;
d) statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione.
4. Il PAEE e le relazioni e di cui ai commi 1, 2 e 3, sono redatte sulla base dell'allegato XIV della direttiva 2012/27/UE e dei documenti operativi predisposti dalla Commissione europea. La relazione di cui al comma 3 e' redatta conformemente alla metodologia di cui agli allegati del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011.
Note all'art. 17:
Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/27/UE,
si veda nelle note alle premesse.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4
agosto 2011, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
settembre 2011, n. 218.
 
Art. 18
Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogati:
a) gli articoli: 5, comma 2; 2, comma 1, lettere a), e), l), n), v); 11, commi dall'1 e 2; 16, commi 1, 2 e 3; 17; 18, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
b) l'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016.
Note all'art. 18:
Il testo degli articoli 2, 5, 11, 16, 17 e 18 del
citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, cosi'
recita:
"Art. 2. Definizioni
1. Esclusivamente ai fini del presente decreto, si
applicano le seguenti definizioni:
a) «energia»: qualsiasi forma di energia
commercialmente disponibile, inclusi elettricita', gas
naturale, compreso il gas naturale liquefatto, gas di
petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da
riscaldamento o raffreddamento, compresi il
teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e
lignite, torba, carburante per autotrazione, ad esclusione
del carburante per l'aviazione e di quello per uso marino,
e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita';
b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati
in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da
intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di
energia;
c) «miglioramento dell'efficienza energetica»: un
incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia,
risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o
economici;
d) «risparmio energetico»: la quantita' di energia
risparmiata, determinata mediante una misurazione o una
stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o piu'
misure di miglioramento dell'efficienza energetica,
assicurando nel contempo la normalizzazione delle
condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
e) «servizio energetico»: la prestazione materiale,
l'utilita' o il vantaggio derivante dalla combinazione di
energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata
sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha
dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza
energetica e a risparmi energetici primari verificabili e
misurabili o stimabili;
f) «meccanismo di efficienza energetica»: strumento
generale adottato dallo Stato o da autorita' pubbliche per
creare un regime di sostegno o di incentivazione agli
operatori del mercato ai fini della fornitura e
dell'acquisto di servizi energetici e altre misure di
miglioramento dell'efficienza energetica;
g) «programma di miglioramento dell'efficienza
energetica»: attivita' incentrate su gruppi di clienti
finali e che di norma si traducono in miglioramenti
dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o
stimabili;
h) «misura di miglioramento dell'efficienza
energetica»: qualsiasi azione che di norma si traduce in
miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e
misurabili o stimabili;
i) «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce
servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali
dell'utente e, cio' facendo, accetta un certo margine di
rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si
basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento
dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento
degli altri criteri di rendimento stabiliti;
l) «contratto di rendimento energetico»: accordo
contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante
una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in
cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta
misura sono effettuati in funzione del livello di
miglioramento dell'efficienza energetica stabilito
contrattualmente;
m) «finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale
che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al
beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza
energetica, che fornisce i capitali per tale misura e
addebita al beneficiario un canone pari a una parte del
risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura
stessa. Il terzo puo' essere una ESCO;
n) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a
fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo
energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una
attivita' o impianto industriale o di servizi pubblici o
privati, ad individuare e quantificare le opportunita' di
risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e
riferire in merito ai risultati;
o) «strumento finanziario per i risparmi energetici»:
qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul
mercato da organismi pubblici o privati per coprire
parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale
per l'attuazione delle misure di miglioramento
dell'efficienza energetica;
p) «cliente finale»: persona fisica o giuridica che
acquista energia per proprio uso finale;
q) «distributore di energia», ovvero «distributore di
forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas»:
persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di
energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a
stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti
finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei
sistemi di distribuzione del gas e dell'elettricita', i
quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r);
r) «gestore del sistema di distribuzione» ovvero
«impresa di distribuzione»: persona fisica o giuridica
responsabile della gestione, della manutenzione e, se
necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione
dell'energia elettrica o del gas naturale in una data zona
e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri
sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del
sistema di soddisfare richieste ragionevoli di
distribuzione di energia elettrica o gas naturale;
s) «societa' di vendita di energia al dettaglio»:
persona fisica o giuridica che vende energia a clienti
finali;
t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un
impianto di produzione di energia elettrica, con potenza
nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente
installata sullo stesso sito, alimentato da fonti
rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto
rendimento, anche nella titolarita' di un soggetto diverso
dal cliente finale, e' direttamente connesso, per il
tramite di un collegamento privato senza obbligo di
connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un
solo cliente finale ed e' realizzato all'interno dell'area
di proprieta' o nella piena disponibilita' del medesimo
cliente;
u) «certificato bianco»: titolo di efficienza
energetica attestante il conseguimento di risparmi di
energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza
energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli
obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni, e all'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
v) «sistema di gestione dell'energia»: la parte del
sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura
organizzativa, la pianificazione, la responsabilita', le
procedure, i processi e le risorse per sviluppare,
implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la
politica energetica aziendale;
z) «esperto in gestione dell'energia»: soggetto che ha
le conoscenze, l'esperienza e la capacita' necessarie per
gestire l'uso dell'energia in modo efficiente;
aa) «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse
le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha
come scopo l'offerta di servizi energetici atti al
miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia;
bb) «fornitore di servizi energetici»: soggetto che
fornisce servizi energetici, che puo' essere uno dei
soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa);
cc) «Unita' per l'efficienza energetica»: e' la
struttura dell'ENEA di cui all'art. 4, che svolge le
funzioni previste dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
2006/32/CE.
2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni
di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164."
"Art. 5. Strumenti di programmazione e monitoraggio
1. Al fine di provvedere al monitoraggio e al
coordinamento degli strumenti di cui al presente decreto
legislativo, entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere
dall'anno 2009, l'Unita' per l'efficienza energetica
provvede alla redazione del Rapporto annuale per
l'efficienza energetica, di seguito denominato: «Rapporto».
Il Rapporto contiene:
a) l'analisi del raggiungimento degli obiettivi
indicativi nazionali di cui all'art. 3;
b) l'analisi e il monitoraggio degli strumenti di
incentivazione di cui al presente decreto e degli ulteriori
strumenti attivati a livello regionale e locale in
conformita' a quanto previsto dall'art. 6;
c) l'analisi dei risultati conseguiti nell'ambito del
quadro regolatorio per la semplificazione delle procedure
autorizzative, per la definizione degli obblighi e degli
standard minimi di efficienza energetica, per l'accesso
alla rete dei sistemi efficienti di utenza, individuato
dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo;
d) l'analisi dei miglioramenti e dei risultati
conseguiti nei diversi settori e per le diverse tecnologie,
comprensiva di valutazioni economiche sulla redditivita'
dei diversi investimenti e servizi energetici;
e) l'analisi e la mappatura dei livelli di efficienza
energetica presenti nelle diverse aree del territorio
nazionale utilizzando anche i risultati ottenuti dalle
azioni messe in atto dalle regioni e dalle province
autonome;
f) l'individuazione delle eventuali misure aggiuntive
necessarie anche in riferimento a quanto emerso
dall'analisi di cui alla lettera e), ivi inclusi eventuali
ulteriori provvedimenti economici e fiscali, per favorire
il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3;
g) le ulteriori valutazioni necessarie all'attuazione
dei commi 2 e 3;
h) il rapporto riportera' altresi' un'analisi sui
consumi e i risparmi ottenuti a livello regionale e sara'
messo a disposizione del pubblico in formato elettronico.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e su proposta dell'Unita' per
l'efficienza energetica sulla base dei rapporti di cui al
comma 1, approva e trasmette alla Commissione europea:
a) un secondo Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2011;
b) un terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2014.
3. Il secondo e il terzo Piano d'azione nazionale per
l'efficienza energetica:
a) includono un'analisi e una valutazione approfondite
del precedente Piano d'azione nazionale per l'efficienza
energetica;
b) includono i risultati definitivi riguardo al
conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di
cui all'art. 3;
c) si basano sui dati disponibili, integrati da stime;
d) includono piani relativi a misure addizionali e
informazioni sugli effetti previsti dalle stesse intesi ad
ovviare alle carenze constatate o previste rispetto agli
obiettivi;
e) prevedono il ricorso ai fattori e ai metodi di cui
all'art. 3;
f) sono predisposti su iniziativa e proposta
dell'Unita' per l'efficienza energetica in collaborazione
con un gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'art. 7,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico
della finanza pubblica."
"Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione delle
procedure amministrative e regolamentari
1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo
spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei
muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior
spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici
necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento
dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, certificata con le modalita' di cui al
medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei
computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e
nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte
eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori
25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e
di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel
rispetto dei predetti limiti e' permesso derogare,
nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei
titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto
previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze
minime tra edifici alle distanze minime dai confini di
proprieta', alle distanze minime di protezione del nastro
stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici.
2. Nel caso di interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti che comportino maggiori
spessori delle murature esterne e degli elementi di
copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10
per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, certificata con le modalita' di cui al
medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare,
nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei
titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto
previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze
minime tra edifici alle distanze minime dai confini di
proprieta' e alle distanze minime di protezione del nastro
stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il
maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonche'
alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di
25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di
copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura
massima da entrambi gli edifici confinanti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 1,
secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in
materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria
degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia, di conservazione, risparmio e uso razionale
dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli
interventi di incremento dell'efficienza energetica che
prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con
altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro
non superiore a 1 metro, nonche' di impianti solari termici
o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici
con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della
falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione
ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, qualora la superficie
dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso.
In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'art. 3, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni, e' sufficiente una
comunicazione preventiva al Comune.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
applicazione fino all'emanazione di apposita normativa
regionale che renda operativi i principi di esenzione
minima ivi contenuti.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 non puo' in ogni caso derogare le prescrizioni in
materia di sicurezza stradale e antisismica.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui
all'art. 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie
stanziate dall'art. 1, comma 352, della legge n. 296 del
2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio
lavori e' da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e
quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni
successivi.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 269, comma
14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la
costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione
di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonche' le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata
dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente,
di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi e'
convocata dall'amministrazione competente entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.
Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui
all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle
disposizioni legislative concernente le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.
8. L'autorizzazione di cui al comma 7 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce
titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al
progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa
in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il
termine massimo per la conclusione del procedimento di cui
al presente comma non puo' comunque essere superiore a
centottanta giorni."
"Art. 16. Qualificazione dei fornitori e dei servizi
energetici
1. Allo scopo di promuovere un processo di incremento
del livello di qualita' e competenza tecnica per i
fornitori di servizi energetici, con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico e' approvata, a seguito
dell'adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una
procedura di certificazione volontaria per le ESCO di cui
all'art. 2, comma 1, lettera i), e per gli esperti in
gestione dell'energia di cui all'art. 2, comma 1, lettera
z).
2. Allo scopo di promuovere un processo di incremento
del livello di obiettivita' e di attendibilita' per le
misure e i sistemi finalizzati al miglioramento
dell'efficienza energetica, con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico e' approvata, a seguito
dell'adozione di apposita norma tecnica da parte
dell'UNI-CEI, una procedura di certificazione per il
sistema di gestione energia cosi' come definito dall'art.
2, comma 1, lettera v), e per le diagnosi energetiche cosi'
come definite dall'art. 2, comma 1, lettera n).
3. Il Ministro dello sviluppo economico aggiorna i
decreti di cui ai commi 1 e 2 all'eventuale normativa
tecnica europea emanata in riferimento ai medesimi commi.
4. Fra i contratti che possono essere proposti
nell'ambito della fornitura di un servizio energetico
rientra il contratto di servizio energia di cui all'art. 1,
comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, rispondente a quanto
stabilito dall'allegato II al presente decreto."
"Art. 17. Misurazione e fatturazione del consumo
energetico
1. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di
regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, con uno o piu' provvedimenti
da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, individua le modalita' con
cui:
a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di
vendita di energia al dettaglio provvedono, nella misura in
cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente
ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali, affinche' i clienti finali di energia elettrica
e gas naturale, ricevano, a condizioni stabilite dalla
stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
contatori individuali che riflettano con precisione il loro
consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo
effettivo d'uso;
b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di
vendita di energia al dettaglio, al momento di sostituire
un contatore esistente, forniscono contatori individuali,
di cui alla lettera a), a condizioni stabilite dalla stessa
Autorita' per l'energia elettrica e il gas e a meno che
cio' sia tecnicamente impossibile e antieconomico in
relazione al potenziale risparmio energetico preventivato a
lungo termine o a meno che cio' sia antieconomico in
assenza di piani di sostituzione dei contatori su larga
scala. Quando si procede ad un nuovo allacciamento in un
nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni
cosi' come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, e successive modificazioni, si forniscono sempre
contatori individuali, di cui alla lettera a), fatti salvi
i casi in cui i soggetti di cui sopra abbiano gia' avviato
o concluso piani di sostituzione dei contatori su larga
scala;
c) le imprese di distribuzione nel dare seguito alle
attivita' di cui alle lettere a) e b) e alle condizioni di
fattibilita' ivi previste, provvedono ad individuare
modalita' che permettano ai clienti finali di verificare in
modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri
contatori, sia attraverso appositi display da apporre in
posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia
attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso
ulteriori strumenti informatici o elettronici gia' presenti
presso il cliente finale;
d) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di
vendita di energia al dettaglio provvedono affinche',
laddove opportuno, le fatture emesse si basino sul consumo
effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e
comprensibile, e riportino, laddove sia significativo,
indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente
e le misure qualitative e quantitative necessarie per
evitare di incorrere in penali. Insieme alla fattura devono
essere fornite adeguate informazioni per presentare al
cliente finale un resoconto globale dei costi energetici
attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono
emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di
regolare il loro consumo energetico;
e) qualora possibile e vantaggioso, le imprese di
distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al
dettaglio forniscono ai clienti finali le seguenti
informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro
fatture, contratti, transazioni o ricevute emesse dalle
stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico
effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia del
cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno
precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
3) confronti rispetto ai parametri di riferimento,
individuati dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica
e i gas, relativi ad un utente di energia medio o di
riferimento della stessa categoria di utente tenendo conto
dei vincoli di cambio fornitore;
4) secondo specifiche fornite dalla stessa Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, informazioni sui punti di
contatto per le organizzazioni di consumatori, le agenzie
per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti
Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle
misure di miglioramento dell'efficienza energetica
disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero
specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che
utilizzano energia."
"Art. 18. Diagnosi energetiche e campagne di
informazione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'Unita' per l'efficienza
energetica definisce le modalita' con cui assicura la
disponibilita' di sistemi di diagnosi energetica efficaci e
di alta qualita' destinati a individuare eventuali misure
di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in
modo indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo
accordi volontari con associazioni di soggetti interessati.
2. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1,
l'Unita' per l'efficienza energetica predispone per i
segmenti del mercato aventi costi di transazione piu'
elevati e strutture non complesse altre misure quali i
questionari e programmi informatici disponibili su Internet
o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilita'
delle diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui
esse non sono commercializzate.
3. La certificazione energetica di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, si considera equivalente ad una diagnosi
energetica che risponda ai requisiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 sono stabilite
le modalita' con cui le imprese di distribuzione concorrono
al raggiungimento dell'obiettivo di garantire la
disponibilita' di diagnosi energetiche a tutti i clienti
finali.
5. Ai fini di dare piena attuazione alle attivita' di
informazione di cui dall'art. 4, comma 4, lettera e),
l'Unita' per l'efficienza energetica si avvale delle
risorse rinvenenti dal fondo di cui all'art. 2, comma 162,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegnate con le
modalita' previste dal medesimo comma.
6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, in materia di diagnosi
energetiche e certificazione energetica degli edifici,
nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4,
comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto
legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli
stessi decreti, si applica l'allegato III al presente
decreto legislativo. Ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui
all'allegato III si applicano per le regioni e province
autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare
propri provvedimenti in applicazione della direttiva
2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore
dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le
regioni e le province autonome che abbiano gia' provveduto
al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure
atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento
dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato
III.".
Il testo dell'art. 7 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 28 dicembre 2012 (Determinazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di
distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni
dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei
certificati bianchi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
gennaio 2013, n. 1, S.O., cosi' recita:
"Art. 7. (Modalita' di esecuzione dei progetti ai fini
del conseguimento degli obblighi)
1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli
obblighi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, possono essere
eseguiti con le seguenti modalita':
a) mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o da
societa' da essi controllate;
b) mediante azioni delle imprese di distribuzione
dell'energia elettrica e del gas naturale non soggette
all'obbligo;
c) tramite societa' terze operanti nel settore dei
servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro
forme consortili;
d) tramite i soggetti di cui all'art. 19, comma 1,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente
provveduto alla nomina del responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia;
e) tramite le imprese operanti nei settori industriale,
civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici,
ivi compresi gli Enti pubblici purche' provvedano alla
nomina del responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia applicando quanto previsto all'art.
19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si
dotino di un sistema di gestione dell'energia certificato
in conformita' alla norma ISO 50001 e mantengano in essere
tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica
dell'intervento.
2. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto del
Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 16, comma
1, del decreto legislativo n. 115/2008, ai soggetti di cui
al comma 1, lettera c) e' richiesta la certificazione di
cui alla norma UNI CEI 11352 e ai soggetti che assumono la
funzione di responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia di cui alla lettera d) e lettera e)
e' richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI
11339.
3. Il GSE comunica con cadenza annuale al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e alle regioni e
province autonome la ragione sociale delle societa'
operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono
alla definizione contenuta nelle linee guida di cui
all'art. 6, comma 2, e che hanno presentato richieste di
verifica e di certificazione dei risparmi realizzati da
specifici progetti.".
 
Art. 19
Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Gli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Le pubbliche Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome, nonche' le Autorita' e Agenzie coinvolte nell'attuazione del presente decreto, collaborano per favorire la massima condivisione dei dati e delle informazioni raccolti in modalita' interoperabile, anche al fine di creare basi informative comuni, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatte salve specifiche disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 13 e 15.
4. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE, il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea il presente decreto e le eventuali successive modificazioni.
Note all'art. 19:
Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/27/UE,
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 20
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 luglio 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Orlando, Ministro della giustizia

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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