IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi del predetto d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del d.m. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del d.lgs. n. 61/2010; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1996 con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Brachetto d'Acqui» o «Acqui»; Vista la domanda presentata per il tramite della regione Piemonte, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del d.m. 7 novembre 2012, e previo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela vini d'Acqui, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», relativamente all'utilizzo anche dei mosti parzialmente fermentati per le partite di vino destinate alla spumantizzazione ed alle condizioni di affinamento in bottiglia dei vini, nonche' dell' art. 8, relativamente all'esclusione dell'utilizzo di alcuni tipi di chiusure sia per la tipologia spumante che per la tipologia tranquillo; Considerato che detta richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto il parere favorevole della regione Piemonte sulla citata domanda; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 12 giugno 2014; Ritenuto di dover procedere alla modifica degli articoli 5 e 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» in conformita' alla citata proposta; Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» cosi' come approvato con il citato d.m. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Decreta:
1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il d.m. 30.11.2011 richiamato in premessa, e' modificato come di seguito indicato: all'art. 5, comma 9, la dicitura «mosti o vini» e' sostituita con la dicitura «mosti e/o mosti parzialmente fermentati e/o vini»; all'art. 5, di seguito al comma 9, e' inserito il seguente comma: «Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Spumante, non puo' avere una durata inferiore a mesi 1 compreso il periodo di affinamento in bottiglia.». all'art. 8, il testo del comma 1 e' sostituito con il seguente: «1 - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" non spumante deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla vigente normativa in materia. E' vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura: tappo a corona; tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri nella parte a contatto con il vino. Inoltre, e' vietato per tali tipologie l'uso del tappo a fungo e della gabbietta.». all'art. 8, il testo del comma 3 e' sostituito con il seguente: «3 - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" tipologia spumante deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla vigente normativa in materia. E' vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura: tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri nella parte a contatto con il vino. Per bottiglie aventi una capacita' non superiore a 200 ml e' consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.». 2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2014
Il direttore generale: Gatto
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