Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 1 luglio 2014, n. 101
Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea, ed in particolare, l'allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 293:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:
a) della facolta' di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facolta' di non rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
f) del diritto di informare le autorita' consolari e di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti all'autorita' giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata e' quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona e' sottoposta ad altra misura cautelare;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.
1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale e' immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.»;
b) all'articolo 369, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il pubblico ministero informa altresi' la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.»;
c) all'articolo 294, al comma 1-bis, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Il giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.»;
d) all'articolo 369-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «e 416,» sono inserite le seguenti: «ovvero, al piu' tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis,»;
2) al comma 2, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
«d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;»;
e) all'articolo 386 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo e' stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:
a) della facolta' di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facolta' di non rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;
f) del diritto di informare le autorita' consolari e di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti all'autorita' giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato.»;
3) al comma 3 dopo le parole: «che lo hanno determinato», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonche' la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis»;
f) all'articolo 391, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice altresi', anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.».
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva 2012/13/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 1°
giugno 2012, n. L 142.
- Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n.
250, S.O.
La legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per
conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al
mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra
Stati membri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
aprile 2005, n. 98.
- Il testo dell'allegato B della legge 6 agosto 2013,
n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita:
«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa' a mente dell'articolo 48, secondo
comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e
dei terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa',
relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un
unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia
di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel
settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11
maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che
istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1°
novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che
modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un
sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del
Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti
analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14
febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5
giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del
Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante
modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune
modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(termine di recepimento 28 gennaio 2014).».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 293 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto
cosi' recita:
«Art. 293 (Adempimenti esecutivi). - 1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente
incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la
custodia cautelare consegna all'imputato copia del
provvedimento unitamente a una comunicazione scritta,
redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non
conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui
comprensibile, con cui lo informa:
a) della facolta' di nominare un difensore di fiducia
e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei
casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito
all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di
atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facolta' di non
rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si
fonda il provvedimento;
f) del diritto di informare le autorita' consolari e
di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di
urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti
all'autorita' giudiziaria non oltre cinque giorni
dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata e'
quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre
dieci giorni se la persona e' sottoposta ad altra misura
cautelare;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per
rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che
dispone la misura cautelare e di richiederne la
sostituzione o la revoca.
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al
comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua
comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite
oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo,
comunicazione scritta all'imputato.
1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire
l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia
eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a
norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le
operazioni compiute, facendo menzione della consegna della
comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale
fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale e'
immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso
l'ordinanza e al pubblico ministero.
2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla
custodia cautelare sono notificate all'imputato.
3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro
notificazione o esecuzione, sono depositate nella
cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla
richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con
la stessa. Avviso del deposito e' notificato al difensore.
4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura
interdittiva e' trasmessa all'organo eventualmente
competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.».
- Il testo dell'articolo 369 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto
cosi' recita:
«Art. 369 (Informazione di garanzia). - 1. Solo quando
deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di
assistere [c.p.p. 364, 365], il pubblico ministero invia
per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di
ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla
persona offesa una informazione di garanzia con indicazione
delle norme di legge che si assumono violate della data e
del luogo del fatto e con invito a esercitare la facolta'
di nominare un difensore di fiducia.
1-bis. Il pubblico ministero informa altresi' la
persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del
diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335,
comma 3.
2. Qualora ne ravvisi la necessita' ovvero l'ufficio
postale restituisca il piego per irreperibilita' del
destinatario, il pubblico ministero puo' disporre che
l'informazione di garanzia sia notificata a norma
dell'articolo 151.».
Il testo dell'articolo 294 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 294 (Interrogatorio della persona sottoposta a
misura cautelare personale). - 1. Fino alla dichiarazione
di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in
ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha
proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto
o del fermo di indiziato di delitto procede
all'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre
cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia,
salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.
1-bis. Se la persona e' sottoposta ad altra misura
cautelare, sia coercitiva che interdittiva,
l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.Il
giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in
stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti
domiciliari sia stata data la comunicazione di cui
all'articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato
informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e
provvede, se del caso, a dare o a completare la
comunicazione o l'informazione ivi indicate.
1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di
custodia cautelare deve avvenire entro il termine di
quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza
nella richiesta di custodia cautelare.
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne da'
atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio
decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve
comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque
accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se
permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze
cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne
ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo
299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3,
l'interrogatorio e' condotto dal giudice con le modalita'
indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al
difensore, che ha obbligo di intervenire, e' dato
tempestivo avviso del compimento dell'atto.
4-bis. Quando la misura cautelare e' stata disposta
dalla Corte di Assise o dal tribunale, all'interrogatorio
procede il presidente del collegio o uno dei componenti da
lui delegato.
5. Per gli interrogatori da assumere nella
circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il
presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non
ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per
le indagini preliminari del luogo.
6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare da parte del pubblico ministero non puo'
precedere l'interrogatorio del giudice.».
Il testo dell'articolo 369-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 369-bis (Informazione della persona sottoposta
alle indagini sul diritto di difesa). - 1. Al compimento
del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere
e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli
articoli 375, comma 3, e 416ovvero, al piu' tardi,
contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini
preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis, il pubblico
ministero, a pena di nullita' degli atti successivi,
notifica alla persona sottoposta alle indagini la
comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) l'informazione della obbligatorieta' della difesa
tecnica nel processo penale, con l'indicazione della
facolta' e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona
sottoposta alle indagini;
b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo
indirizzo e recapito telefonico;
c) l'indicazione della facolta' di nominare un
difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza,
l'indagato sara' assistito da quello nominato d'ufficio;
d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il
difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per
accedere al beneficio di cui alla lettera e) e
l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procedera' ad
esecuzione forzata;
d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed
alla traduzione di atti fondamentali;
e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.».
- Il testo dell'articolo 386 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 386 (Doveri della polizia giudiziaria in caso di
arresto o di fermo). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo
o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata
notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il
fermo e' stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al
fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara
e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana,
tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo
informano:
a) della facolta' di nominare un difensore di fiducia
e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei
casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito
all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di
atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facolta' di non
rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si
fonda l'arresto o il fermo;
f) del diritto di informare le autorita' consolari e
di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di
urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti
all'autorita' giudiziaria per la convalida entro novantasei
ore dall'avvenuto arresto o fermo;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per
rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per
cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida
dell'arresto o del fermo.
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al
comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua
comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni
sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque,
senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al
fermato.
2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il
difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello
di ufficio designato dal pubblico ministero a norma
dell'articolo 97.
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo
389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione
del pubblico ministero al piu' presto e comunque non oltre
ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il
medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per
via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi
una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale
nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo e' stato
eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno
determinato nonche' la menzione dell'avvenuta consegna
della comunicazione scritta o dell'informazione orale
fornita ai sensi del comma 1-bis.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del
pubblico ministero mediante la conduzione nella casa
circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il
fermo e' stato eseguito, salvo quanto previsto
dall'articolo 558.
5. Il pubblico ministero puo' disporre che l'arrestato
o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel
comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare
grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa
circondariale o mandamentale.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero
che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma
1.
7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono
osservati i termini previsti dal comma 3.».
- Il testo dell'articolo 391 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 391(Udienza di convalida). - 1. L'udienza di
convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria [del pubblico ministero e] del
difensore dell'arrestato o del fermato.
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e' stato
reperito o non e' comparso, il giudice provvede a norma
dell'articolo 97 comma 4. Il giudice altresi', anche
d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia
stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma
1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma
1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a
dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi
indicate.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi
dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine
alla liberta' personale. Il giudice procede quindi
all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che
questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire;
sente in ogni caso il suo difensore.
4. Quando risulta che l'arresto o il fermo e' stato
legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini
previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il
giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro
l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico
ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre
ricorso per cassazione.
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilita'
previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze
cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone
l'applicazione di una misura coercitiva a norma
dell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato eseguito per
uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero
per uno dei delitti per i quali e' consentito anche fuori
dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e'
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice
dispone con ordinanza la immediata liberazione
dell'arrestato o del fermato.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non
sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a
coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le
ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al
pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato,
se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono
dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua
comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa
di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non e'
pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive
al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a
disposizione del giudice.».
 
Art. 2
Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per
conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI
del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

1. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, dopo le parole: «del suo contenuto» sono inserite le seguenti: «e le consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, che la informa».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 12 della citata legge 22
aprile 2005, n. 69, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 12 (Adempimenti conseguenti all'arresto ad
iniziativa della polizia giudiziaria). - 1. L'ufficiale di
polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi
dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla
stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo
contenutoe le consegna una comunicazione scritta, redatta
in forma chiara e precisa, che la informa della
possibilita' di acconsentire alla propria consegna
all'autorita' giudiziaria emittente e la avverte della
facolta' di nominare un difensore di fiducia e del diritto
di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui
l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la
polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un
difensore di ufficio ai sensi dell' articolo 97 del codice
di procedura penale.
2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo
avviso dell'arresto al difensore.
3. Il verbale di arresto da' atto, a pena di nullita',
degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonche' degli
accertamenti effettuati sulla identificazione
dell'arrestato.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede
mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del
Ministero della giustizia.».
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1º luglio 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Mogherini, Ministro degli affari
esteri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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