Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 10 febbraio 2014 |
Rideterminazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilita' interno 2014 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (c.d. «clausola di salvaguardia»), adottato in attuazione dell'articolo 31, comma 2-quinquies, della legge 12 novembre 2011, n. 183. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 31, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 che prevede che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, sono tenuti a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati in termini sia di fabbisogno che di indebitamento netto; Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 532 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), in cui e' prevista, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per l'anno 2014, l'applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011, come desunta dai certificati di conto consuntivo, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province, comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; Visto il comma 2-quater dell'art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, come introdotto dall'art. 1 comma 533 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che stabilisce che la determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno dei comuni e' effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'art. 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente soggetto al patto di stabilita' interno, fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli riportati nei certificati di conto consuntivo; Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti soggetti al patto di stabilita' interno devono conseguire, per gli anni 2014 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 2, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visti il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 66 del 19 marzo 2012, il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 72 del 26 marzo 2012 e il decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012, pubblicato nella G.U. n. 251 del 26 ottobre 2012, con i quali e' operata, a decorrere dal 2012, la riduzione delle erogazioni dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010; Visto il comma 4-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, inserito dall'art. 9, comma 6, lett. a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 5, lett. b), del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, che per gli anni 2013 e 2014 prevede la sospensione delle disposizioni di cui all'art. 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il comma 4-ter dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, inserito dall'art. 9, comma 6, lett. a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che, per l'anno 2014, stabilisce che il saldo obiettivo del patto di stabilita' interno per gli enti in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione delle percentuali di cui al comma 6 del medesimo art. 31 e, comunque, non oltre un saldo pari a zero; Visto il comma 4-quater che stabilisce che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e d'indebitamento netto derivanti dal comma 4-ter si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante l'utilizzo, per 120 milioni di euro, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali; Visto il comma 6, primo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 9, comma 6, lett. b) e c), del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che, per l'anno 2014, prevede l'applicazione alle province e ai comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle percentuali di cui al comma 2 del medesimo art. 31, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 10574 del 5 febbraio 2014 che, in attuazione del primo periodo del comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, individua le percentuali da applicare agli enti che non partecipano alla sperimentazione nonche' i saldi obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione rideterminati ai sensi del richiamato comma 4-ter del ripetuto art. 31; Visto il comma 2-quinquies dell'art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, come inserito dall'art. 1, comma 533, della citata legge n. 147 del 2013, che, per l'anno 2014, dispone che l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi da 2 a 6 e' rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, attraverso decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun Comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste dalla normativa previgente; Considerato che le disposizioni previgenti alle modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) prevedevano, ai fini del calcolo degli obiettivi di saldo finanziario dei comuni per l'anno 2014, l'applicazione alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, della percentuale di cui al comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 da rideterminare secondo le procedure previste dal comma 6 del citato art. 31 e, ai sensi del comma 4 del predetto art. 31, la diminuzione dell'obiettivo per un importo pari alla riduzione dei trasferimenti operata ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 6 febbraio 2014 concernente le modalita' di applicazione ai comuni della clausola di salvaguardia di cui al precitato comma 2-quinquies dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al ripetuto comma 2-quinquies dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto ministeriale concernente la rideterminazione degli obiettivi programmatici;
Decreta: Articolo unico
1. Per l'anno 2014, gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni, rideterminati in attuazione del comma 2-quinquies dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono indicati nell'ultima colonna della tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, e trovano evidenza nel prospetto degli obiettivi, di cui al comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con cui e' individuato il saldo obiettivo definitivo del 2014. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 2014
Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
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Nota esplicativa
Al fine di dare attuazione alla clausola di salvaguardia introdotta dal comma 2-quinques dell'art. 31 della legge 183 del 2011, sono stati individuati gli obiettivi dei comuni sulla base delle spese correnti medie del triennio 2007-2009. Con riferimento a tale base, per gli enti in sperimentazione e' stata applicata la medesima metodologia prevista dal comma 4-ter del citato art. 31, ovvero la riduzione dell'obiettivo, individuato applicando la percentuale del 14,8 per cento, in proporzione al valore degli spazi finanziari derivanti dalla applicazione dell'1 per cento alla spesa corrente media 2007-2009 dei comuni non sperimentatori a cui si aggiunge la quota dell'importo di 120 milioni di euro di cui al comma 4-quater del citato art. 31 spettante ai comuni. Per gli enti non in sperimentazione la percentuale applicata alla stessa base e' pari al 15,8 per cento (colonna «Obiettivo 2014 calcolato sulla previgente base 2007-2009» della tabella allegata). I saldi obiettivo cosi' individuati sono stati incrementati del 15 per cento (colonna "Obiettivo 2014 calcolato sulla previgente base 2007-2009 incrementato del 15%" della tabella allegata) e rappresentano il valore limite di salvaguardia che l'obiettivo calcolato con le nuova base di calcolo non puo' superare. Tali valori sono messi a confronto con i saldi obiettivo calcolati in base alle regole dettate dalla legislazione vigente. Gli obiettivi calcolati adottando la base 2009-2011 (colonna «Obiettivo calcolato sulla vigente base 2009-2011» della tabella allegata) che sono risultati superiori alla clausola di salvaguardia sono stati riportati entro il predetto limite del 15 per cento, mentre quelli inferiori sono stati rielaborati, in proporzione all'obiettivo stesso, al fine di distribuire gli spazi finanziari da compensare derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia. L'obiettivo finale e' indicato nella colonna «Obiettivo Definitivo» della tabella allegata. Le spese correnti utili per la determinazione degli obiettivi sono state desunte dai certificati di conto consuntivo presenti sul sito del Ministero dell'interno alla data dell'8 gennaio 2014. Al riguardo si segnala che al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica non potranno essere presi in considerazione eventuali successivi aggiornamenti o variazioni degli impegni della spesa corrente registrata negli anni da 2007 a 2011.
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Parte di provvedimento in formato grafico
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