Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2014 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 9 luglio 2014 |
Interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena. (Ordinanza n. 175). |
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IL CAPO del Dipartimento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi, nonche' in materia di protezione civile, in conseguenza dell'evento calamitoso in oggetto che ha interessato i medesimi territori gia' colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012; Visto il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonche' per assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena; Considerato che l'art. 1 del sopra citato decreto-legge n. 74/2014 ha autorizzato il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 nella medesima Regione, utilizzando i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 225 ed a valere sulle risorse presenti sulla contabilita' speciale al medesimo gia' intestata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del predetto decreto-legge n. 74/2012; Ritenuto, comunque, necessario disciplinare la fase di prima emergenza al fine di consentire il coordinamento del completamento degli interventi gia' avviati ed il rimborso delle spese sostenute dalle Amministrazioni a vario titolo coinvolte per fronteggiare il contesto di criticita' in rassegna, utilizzando le risorse stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna con nota del 20 maggio 2014; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1 Nomina soggetto responsabile e predisposizione prospetto analitico
1. Per le finalita' di cui in premessa, il Commissario delegato di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 74/2014 individua, con proprio provvedimento, il soggetto riconducibile ad una delle Amministrazioni pubbliche a vario titolo interessate dall'emergenza cui compete la ricognizione degli interventi gia' avviati per fronteggiare il contesto di criticita' in rassegna e la conseguente liquidazione dei relativi oneri, nonche' il coordinamento del completamento degli stessi. 2. Il soggetto responsabile di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un prospetto analitico contenente l'elenco degli interventi di cui al comma 1 con la relativa quantificazione economica, da trasmettere al Dipartimento della protezione civile.
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| Art. 2 Deroghe
1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il soggetto responsabile di cui all'art. 1 puo' provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11; decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonche' dall'art. 239 all'art. 253; leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
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| Art. 3 Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attivita' di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014, nel limite massimo di 11 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le predette risorse confluiscono su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al soggetto responsabile di cui all'art. 1. 2. Il soggetto responsabile di cui all'art. 1 e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
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| Art. 4 Oneri per prestazioni di lavoro straordinario
1. Il soggetto responsabile di cui all'art. 1 opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 17 gennaio al 15 febbraio 2014. Il medesimo soggetto responsabile provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata. 2. Al personale direttamente impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 50 unita', puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 20 ore procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 17 gennaio al 15 febbraio 2014, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 25 unita', puo' essere autorizzata la corresponsione della predetta indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 ed, a tal fine, nel prospetto analitico di cui all'art. 1, comma 2, sono quantificate le somme a tal fine destinate. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2014
Il capo del Dipartimento: Gabrielli
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