Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2014 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 18 giugno 2014
Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Paroxetina Ranbaxy Italia» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 187/2014).


IL DIRIGENTE
dell'ufficio di farmacovigilanza

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;
Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale e' stata conferita al Dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;
Vista la determinazione del Direttore generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali " n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., cosi' come modificato dall'art. 44, comma 4-quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;
Vista la determinazione FV n. 106/2014 del 14 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 39 serie generale n. 108 del 12 maggio 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di Mutuo riconoscimento IT/H/0246/001/R/001 del medicinale PAROXETINA RANBAXY ITALIA con conseguente modifica stampati nella quale e' stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della suddetta determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC RANBAXY ITALIA S.p.A, con sede legale e domicilio fiscale in Piazza F. Meda, 3 - 20121 MILANO - Codice Fiscale/partita IVA 04974910962 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 5 giugno 2014;
Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1

Medicinale: PAROXETINA RANBAXY ITALIA Confezioni:
038931 010 "20 mg compresse rivestite con film" - 10 compresse in blister Al/Al
038931 022 "20 mg compresse rivestite con film" - 12 compresse in blister Al/Al
038931 034 "20 mg compresse rivestite con film" - 14 compresse in blister Al/Al
038931 046 "20 mg compresse rivestite con film" - 28 compresse in blister Al/Al
038931 059 "20 mg compresse rivestite con film" - 30 compresse in blister Al/Al
038931 061 "20 mg compresse rivestite con film" - 56 compresse in blister Al/Al
038931 073 "20 mg compresse rivestite con film" - 20 compresse in contenitore PP
038931 085 "20 mg compresse rivestite con film" - 30 compresse in contenitore PP
038931 097 "20 mg compresse rivestite con film" - 60 compresse in contenitore PP
038931 109 "20 mg compresse rivestite con film" - 100 compresse in contenitore PP
Titolare AIC: RANBAXY ITALIA S.p.A.
Procedura Mutuo Riconoscimento
Codice Procedura Europea IT/H/0246/001/R/001
1. E' autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni gia' prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 106/2014 del 14 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 39 Serie Generale n. 108 del 12 maggio 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore Generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.
2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
 
Art. 2

La presente determinazione e' efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla Societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.
Roma, 18 giugno 2014

Il dirigente: Pimpinella
 
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