Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 5 settembre 2013
Trasferimento dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile dello Stato, di alcuni immobili.


IL DIRETTORE DEI LAVORI
E DEL DEMANIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto l'art. 2 del comma 628 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, disposizione ora riprodotta e coordinata nel decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare, che prevede l'alienazione, da parte del Ministero della difesa, della proprieta', dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non piu' funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco;
Visto il decreto del Ministro della difesa del 18 maggio 2010 n. 112, disposizione ora riprodotta e coordinata nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010 n. 90, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
Visto il decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011, Supplemento Ordinario n. 80, con il quale sono stati individuati nell'Allegato «A» al predetto decreto gli alloggi da alienare, ai fini dell'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare di cui l'art. 2 dal comma 629 al comma 631 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni ora riprodotte e coordinate nel decreto legislativo del 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare;
Constatato che il citato decreto di individuazione prevede all'art. 2 che il trasferimento al Patrimonio disponibile degli alloggi da alienare venga formalizzato mediante successivi decreti di trasferimento emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, previa formalizzazione delle relative dichiarazioni in catasto;
Considerato che gli alloggi da alienare di cui all'Allegato «A» del decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 appartengono in parte al demanio pubblico dello Stato ed in parte al patrimonio indisponibile dello Stato;
Considerato che per gli alloggi appartenenti al demanio pubblico dello Stato, mediante appositi decreti emanati di concerto con l'Agenzia del demanio, si e' provveduto al loro trasferimento al Patrimonio dello Stato;
Ravvisata la necessita' di provvedere, per gli alloggi appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, al loro trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato per consentirne l'alienazione;
Visto l'art. 9 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 che classifica tra i beni immobili disponibili quelli che non sono destinati ad un servizio pubblico o governativo;
Considerato che gli alloggi riportati nell'Allegato «A» al decreto n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 non sono piu' funzionali alle esigenze delle Forze Armate;

Decreta:

Art. 1

1. Gli alloggi di cui alle premesse individuati nell'elenco allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, sono trasferiti dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio disponibile, per essere alienati per le finalita' dell'art. 2, commi da 629 a 631 della legge 24 dicembre 2008, n. 244 (ora art. 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare) e secondo le modalita' definite con il decreto del Ministro della difesa del 18 maggio 2010 n. 112, disposizione ora riprodotta e coordinata nel decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Il presente decreto e' soggetto alla registrazione presso gli organi di controllo.
Roma, 5 settembre 2013

Il direttore dei lavori e del demanio
del Ministero della difesa
Falsaperna
Il direttore generale dell'Agenzia del demanio
Scalera

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2013 Difesa, registro n. 6, foglio n. 43
 
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