Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
CIRCOLARE 20 giugno 2014, n. 103/2014
Norme per l'ammissione ai premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico per pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.



La presente circolare sostituisce la circolare n. 103 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013.
Art. 1
Destinatari di premi e menzioni

Sono ammessi a presentare domanda per la concessione di premi e di menzioni speciali non accompagnate da apporto economico le imprese editoriali proprietarie di testate o comunque i proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, anche on line, in possesso dei requisiti indicati dalla Legge n. 416 del 5 agosto 1981, regolamentata dal D.P.R. n. 254 del 2 maggio 1983 e successivamente modificata dall'art. 384 della legge 147 del 27 dicembre 2013.
Le riviste, in base alla materia e al settore disciplinare di appartenenza, saranno divise nei 10 gruppi sotto indicati:
Gruppo I - Agricoltura, Industria, Commercio, Trasporti, Ingegneria, Tecnica.
Gruppo II - Scienze Giuridiche.
Gruppo III - Belle Arti, Architettura, Biblioteconomia, Spettacolo, Musica.
Gruppo IV - Letteratura, Filologia, Linguistica.
Gruppo V - Filosofia, Psicologia, Religione, Scienza dell'Educazione.
Gruppo VI - Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali.
Gruppo VII - Scienze Mediche e Biologiche.
Gruppo VIII - Scienze Economiche, Sociologiche e Politiche.
Gruppo IX - Scienze Storiche, Archeologia.
Gruppo X - Cultura Generale.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modalita' di compilazione e di presentazione della domanda

1. Destinatario cui va indirizzata la domanda: Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore - Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali - Via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma.
2. Presentazione della domanda:
secondo quanto previsto dal D.P.R. 2 maggio 1983, n. 254 la domanda, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, dovra' essere corredata, a pena di esclusione, dal questionario, redatto secondo l'allegato modello A, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda e dalla documentazione prevista dall'allegato B.
L'ammontare del premio assegnato potra' essere liquidato mediante accreditamento sul c/c bancario o postale del quale occorre trasmettere le coordinate IRAN, riferite al proprio Istituto di credito, per ogni rivista concorrente.
La redazione della domanda dovra' essere conforme agli obblighi stabiliti dagli artt. 18 e 19 della legge 416 del 5 agosto 1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge.
Ai sensi degli artt. 1 e 27 della Deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS, l'iscrizione al R.O.C. - Registro degli Operatori di Comunicazione - che dal 29 agosto 2001 ha sostituito il Registro Nazionale della Stampa, costituisce, per i soggetti di cui all'art. 2 della Deliberazione medesima, requisito per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge 416 del 5 agosto 1981.
Le imprese editrici tenute alla predetta iscrizione, in base al disposto dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001 n. 62, sono esentate dall' iscrizione degli stessi periodici presso la cancelleria del tribunale.
Tutta la sopra elencata documentazione, prodotta in unica copia, deve recare obbligatoriamente la firma autografa del legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente.
 
Art. 3
Termini di scadenza per la presentazione della domanda

La richiesta di partecipazione ai premi e alle menzioni speciali non accompagnate da apporto economico, per le pubblicazioni edite nel corso dell'anno di riferimento ai sensi del precedente art. 2 comma 2, dovra' pervenire all'indirizzo indicato all'art. 2, comma 1, entro il 31 luglio 2014.
Per le annualita' successive la domanda di partecipazione dovra' pervenire entro il 31 luglio di ogni anno e dovra' riguardare le riviste pubblicate nell'anno precedente a quello in cui viene avanzata richiesta.
 
Art. 4
Modalita' di presentazione della domanda

La domanda puo' essere inoltrata:
a) con plico raccomandato (fara' fede il timbro postale)
b) mediante consegna a mano
c) mediante Posta elettronica certificata (PEC), per le case editrici che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1, (Codice dell'Amministrazione Digitale), al seguente indirizzo PEC: mbac-dg-bid.servizio2@mailcert.beniculturali.it
In tal caso i volumi saranno inviati con plico a parte.
 
Art. 5
Composizione della Commissione per la valutazione delle domande

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 254 del 2 maggio 1983, la Commissione, presieduta dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e' composta dal Direttore generale competente, da quindici esperti qualificati, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, scelti tra coloro che svolgono o abbiano svolto attivita' nella pubblica amministrazione e nelle magistrature amministrative, nonche' tra coloro che abbiano svolto attivita' editoriale per almeno cinque anni.
All'atto del conferimento dell'incarico, e per tutta la durata dello stesso, non dovranno sussistere elementi di incompatibilita' ai sensi della legge 8 aprile 2013 n. 39, in capo a ciascun componente della Commissione.
La Commissione e' altresi' composta da un ufficio di segreteria cui e' preposto, un funzionario in servizio da almeno due anni presso settore di competenza.
L'incarico non da' diritto a trattamento economico di missione, ne' a gettoni di presenza, ne' ad emolumenti di qualsivoglia natura.
 
Art. 6
Criteri per l'assegnazione di premi e menzioni speciali

1. La Commissione, ai sensi degli artt. 1, e 2 della legge n. 254 del 2 maggio 1983 e dell'art. 18 della legge n. 67 dei 2 febbraio 1987, utilizzera' i segtenti criteri:
a) esclusivita' del carattere culturale della rivista con riferimento al contenuto;
b) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell'originalita' degli apporti, con considerazione contemporanea anche dell'autorita' culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico, nonche' dell'ampiezza del corredo bibliografico;
c) qualita' e impegno nella composizione e nella grafica dei testi, compreso l'eventuale corredo iconografico;
d) continuita' e regolarita' delle pubblicazioni e dei programmi di massima, possibilmente poliennali;
e) carattere nazionale o regionale particolarmente significativo del contenuto, diffusione della rivista e varieta' dei collaboratori;
f) eventuali traduzioni dei contenuti in altre lingue anche classiche.
La Commissione terra' inoltre conto dell'adozione delle procedure internazionali di peer review e della presenza di studiosi stranieri nel comitato scientifico della rivista.
2. I premi, per un massimo di 130, saranno assegnati, fino all'esaurimento delle risorse economie base alla graduatoria stilata dalla Commissione. Per ognuna delle dieci categorie di cui all'art. 1 non potranno essere assegnati piu' di 13 premi.
3. La Commissione procedera' in seguito ad assegnare le menzioni speciali fino ad un massimo di 100.
4. I riconoscimenti riguarderanno esclusivamente l'anno di conferimento. L'attribuzione dei premi e delle menzioni non accompagnate da apporto economico nel corso delle annualita' precedenti non rappresenteranno titolo preferenziale per l'ottenimento dei riconoscimenti negli anni successivi.
 
Art. 7
Motivi di esclusione

Ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 254 del 2 maggio 1983 sono escluse dai premi le pubblicazioni periodiche, ancorche' di elevato valore culturale, edite dallo Stato, da enti pubblici, istituti finanziari o di credito o da imprese non editoriali ovvero a cura dei medesimi.
Sono escluse altresi' le pubblicazioni periodiche in cui le pagine pubblicitarie siano superiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate.
 
Art. 8
Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento e' il dirigente del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.
I dati trasmessi a questi Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Si comunica che, in base alla Legge 241/1990 e variazioni successive, le pubblicazioni riconosciute di elevato valore culturale saranno pubblicate sul Sito internet di questa Direzione Generale all'indirizzo «www.librari.beniculturali.it».
Roma, 20 giugno 2014
Il direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed
il diritto d'autore: Rummo
 
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