Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 20 giugno 2014
Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633.


IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante: "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (d'ora in avanti "legge sul diritto d'autore");
Visto l'art. 71-sexies della legge sul diritto d'autore, secondo il quale e' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purche' senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui al successivo art. 102-quater della medesima legge;
Visto, altresi', l'art. 71-septies della legge sul diritto d'autore, il quale prevede che agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonche' ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, sia attribuito un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d'autore;
Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 71-septies della legge sul diritto d'autore, in base ai quali detto compenso c.d. per "copia privata" e' costituito: a) per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore; b) per gli apparecchi polifunzionali, da una quota calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora cio' non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio; c) per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, da una somma commisurata alla capacita' di registrazione resa dai medesimi supporti, e la misura del compenso cd. "per copia privata" e' determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, ed e' sottoposto ad aggiornamento triennale, "nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione";
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 30 dicembre 2009, relativo alla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi;
Viste le sentenze del TAR del Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, tra cui la n. 2163/2012 del 2 marzo 2012, che hanno respinto i ricorsi proposti avverso il predetto decreto ministeriale 30 dicembre 2009, confermando la legittimita' del suo impianto, sia sotto il profilo formale e procedurale, sia sotto il profilo sostanziale della adeguatezza istruttoria e motivazionale e della logicita' contenutistica;
Visto l'art. 193 della legge sul diritto d'autore, che prevede che il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore puo' essere convocato in Commissioni speciali per lo studio di determinate questioni di volta in volta con provvedimento del Presidente;
Visto il verbale dell'adunanza generale del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore del 27 settembre 2013, nel corso della quale il Presidente ha individuato i membri della Commissione speciale incaricata a svolgere una istruttoria tesa alla rilevazione delle tariffe europee praticate negli Stati anche in attuazione della Direttiva 2001/29/CE;
Visto il verbale dell'adunanza generale del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore del 28 ottobre 2013 nel corso della quale, a seguito della relazione effettuata dalla commissione speciale, e' stato dato mandato al Presidente di procedere all'elaborazione di un parere secondo le indicazioni tecniche emerse;
Visto il parere espresso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore sull'aggiornamento delle tariffe relative al compenso per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi, inviato al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il 5 novembre 2013, protocollo n. 23393;
Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti, nonche' quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, nell'audizione del 10 gennaio 2014, indetta con nota del 7 gennaio 2014 protocollo n. 169, alle quali e' stato consegnato il parere espresso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per la formulazione di osservazioni da presentare entro il 28 gennaio 2014;
Considerato che le Associazioni presenti hanno formulato osservazioni in sede di audizione, come da verbale del 10 gennaio 2014;
Considerato che entro il termine suddetto sono pervenute osservazioni da parte di AFI, AUDIOCOOP, ANITEC, ANDEC, ALTROCONSUMO, ANICA, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA, CONFINDUSTRIA DIGITALE, FIMI, NUOVO IMAIE, SCF, UNIVIDEO;
Considerati gli esiti del sondaggio denominato: "Internet e la fruizione delle opere dell'ingegno" promosso dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per un approfondimento e per l'aggiornamento delle tariffe, operato su un campione di popolazione di eta' superiore ai 14 anni, su tutto il territorio nazionale, finalizzato ad analizzare le attitudini dei soggetti che realizzano copie private e alla valutazione dei supporti maggiormente utilizzati;
Considerato che lo sviluppo tecnologico ha reso possibile la presenza delle c.d. "memorie" in qualsiasi apparato e che tale circostanza ha determinato la necessita' di effettuare una significativa distinzione tra i dispositivi in relazione alla loro capacita' di registrazione di fonogrammi e di videogrammi;
Tenuto conto dell'incidenza delle misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102-quater della legge sul diritto d'autore e della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica;
Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti, nonche' quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, nell'audizione del 23 aprile 2014, indetta con nota dell'11 aprile 2014, protocollo n. 7347;
Considerato che le Associazioni presenti hanno formulato osservazioni in sede di audizione come da verbale del 23 aprile 2014 e successivamente per iscritto;
Considerato che il Ministro p.t. ha riscontrato la permanenza di una netta distanza tra le parti ed ha ritenuto, pertanto, di richiedere un nuovo parere al Comitato permanente per il diritto d'autore;
Visto il successivo parere espresso dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore sull'aggiornamento delle tariffe relative al compenso per la riproduzione privata ad uso personale di fonogrammi e videogrammi, inviato al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il 10.06.2014, protocollo n. 12087-04.04.33/26.3;
Considerato che l'ampia e approfondita istruttoria svolta, con la partecipazione attiva di tutte le categorie interessate, anche attraverso l'acquisizione di appositi contributi scritti, all'esito delle audizioni del 10 gennaio 2014 e del 23 aprile 2014, soddisfa ampiamente le esigenze partecipative, istruttorie e di contradditorio, definite dalla legge in termini di acquisizione del parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1 dell'art. 71-septies legge sul diritto d'autore;
Considerato che la discrezionalita' tecnica demandata dalla norma primaria all'Amministrazione, nell'esercizio della funzione di aggiornamento triennale del compenso di cui all'art. 71-sexies, si connota di elementi di equita' integrativa, come evidenziato dalla fonte comunitaria di cui alla direttiva 22 maggio 2001, n. 2001/29/CE, che usa la locuzione "equo compenso" (considerando 35 e 38, nonche' art. 5, par. 2);
Ritenuto, pertanto, che l'aggiornamento non debba corrispondere in modo vincolato a un criterio puramente ricognitivo di dati aritmetici in ordine all'evoluzione tecnica, all'ingresso sul mercato e nell'uso comune di nuovi dispositivi, agli scostamenti nelle abitudini di impiego e/o della capacita' di memoria degli apparecchi e dei supporti per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'art. 71-sexies, ma debba tenere conto delle informazioni e dei dati acquisiti, nonche' dei diversi punti di vista e delle proposte delle categorie interessate, al fine di definire un punto di equilibrio tra le opposte esigenze, di assicurare, da un lato, la giusta remunerazione dell'attivita' creativa e artistica degli autori e degli interpreti o esecutori, nonche' dei produttori, con un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprieta' intellettuale, e, dall'altro lato, un'incidenza proporzionata e ragionevole del meccanismo di prelievo alla fonte destinato ad alimentare il suddetto equo compenso, tale da non colpire in modo eccessivo i settori produttivi interessati dal prelievo medesimo;
Considerato che taluni scostamenti in diminuzione rispetto alle indicazioni contenute nella suddetta istruttoria del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore si giustificano, in linea generale, sia nella suddetta logica di equo contemperamento dei diversi interessi in campo, sia alla luce delle considerazioni di sintesi portate all'attenzione del Ministero nel corso e all'esito della fase partecipativa;
Considerato che gli scostamenti in diminuzione rispetto alla proposta contenuta nel parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore trovano altresi' giustificazione in ulteriori circostanze, emerse anche dalle osservazioni, dai documenti e dagli studi acquisiti nel corso dell'istruttoria;
Considerata, altresi', la necessita' di monitorare le dinamiche reali del mercato dei supporti e degli apparecchi interessati dal prelievo per c.d. "copia privata", ai sensi degli articoli 71-sexies e seguenti della legge sul diritto d'autore, nonche' la richiesta espressa dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti, nonche' quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, di rinnovare il tavolo di lavoro tecnico di cui all'art. 5 dell'allegato tecnico del Decreto Ministeriale 30 dicembre 2009, le cui analisi e proposte potranno essere valutate ai fini dell'aggiornamento del prossimo triennio 2017-2019;

Decreta:

Art. 1

1. Il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi e' determinato nella misura tariffaria stabilita nell'allegato tecnico annesso al presente decreto e di cui e' parte integrante.
2. Le tariffe previste nel sopra citato allegato tecnico entrano in vigore alla data di pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 

Allegato Tecnico Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi
e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22
aprile 1941, n. 633.

Art. 1.
Definizioni

Ai fini della corresponsione del compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni si intende per:
a) apparecchio monofunzionale o dedicato: dispositivo esclusivamente destinato alla funzione di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;
b) apparecchio polifunzionale: dispositivo con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;
c) distributore: chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettate al compenso per copia privata;
d) fabbricante: chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, anche se commercializzati con marchi di terzi;
e) importatore: chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore e' il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilita' del prodotto;
f) supporto: supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, ivi incluse le memorie o hard disk. Si intende per memoria o hard disk qualsiasi dispositivo fisso o trasferibile che consenta la registrazione, la conservazione e la rilettura dei dati. Per memorie fisse si intendono quelle stabilmente residenti in uno dei dispositivi previsti all'art. 2 lettere r), s), t), u), v), w), x) del presente Allegato. Per memorie trasferibili si intendono quelle previste all'art. 2 lettere o), p), q) del presente Allegato;

Art. 2.
Misure del compenso per copia privata

1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' fissato, fino all'aggiornamento delle presenti disposizioni, nelle seguenti misure:
a) Supporti audio analogici: € 0,23 per ogni ora di registrazione. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
b) Supporti audio digitali dedicati quali minidisc, CD-R Audio: € 0.22 per ogni ora di registrazione. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
c) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati: € 0.10 ogni 700 MB. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di capacita' superiore;
d) Supporti audio digitali dedicati riscrivibili quali CD-RW Audio: € 0.22 per ogni ora di registrazione. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
e) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di fonogrammi quali CD-RW: € 0.10 ogni 700 MB. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di capacita' superiore;
f) Supporti video analogici: € 0.10 per ogni ora di registrazione. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
g) Supporti video digitali dedicati quali: DVHS € 0.22 per ogni ora di registrazione. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
h) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali: DVD RAM, DVD DUAL LAYER, DVD-R, DVD+R: € 0.20 ogni 4.7 GB. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di capacita' superiore;
i) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi quali DVD RAM, DUAL LAYER, DVD-RW, DVD+RW: € 0.20 ogni 4,7 GB. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di capacita' superiore;
j) Supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di contenuti audio e video quali Blu Ray: € 0.20 ogni 25 GB. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di capacita' superiore;
k) soppressa;
l) Supporti digitali non dedicati riscrivibili, idonei alla registrazione di contenuti audio e video quali Blu-Ray RW: € 0.20 ogni 25 GB. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i supporti di capacita' superiore;
m) soppressa;
n) Apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale, audio e video e masterizzatori di supporti: 5% del prezzo indicato dal soggetto obbligato nella documentazione fiscale; per i masterizzatori inseriti in apparecchi polifunzionali: 5% del prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti;
n-bis) Apparecchi polifunzionali idonei alla registrazione analogica o digitale audio e video con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione: 5% del prezzo commerciale di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione;
n-ter) Televisori aventi funzione di registrazione diversi da quelli di cui alla lettera v): compenso fisso di € 4,00;

Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 3.
Esclusione di doppio prelievo per apparecchi con memoria fissa

1. Per gli apparecchi monofunzionali o polifunzionali con memoria o hard disk fissi e' dovuto il solo compenso per copia privata commisurato alla capacita' di registrazione resa dalla memoria o hard disk fissi. La disposizione non si applica qualora le predette memorie o hard disk siano espressamente esclusi dal pagamento del compenso.

Art. 4.
Protocolli applicativi

1. La Societa' Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) promuove protocolli per una piu' efficace applicazione delle presenti disposizioni, anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive, come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti ovvero per taluni apparati per videogiochi. Detti protocolli applicativi sono adottati in accordo con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con loro associazioni di categoria.
2. Sino all'adozione dei protocolli di cui al comma 1, restano in vigore gli accordi previgenti alle presenti disposizioni.
 
Art. 2

Il Tavolo di lavoro tecnico, istituito ai sensi dell'art. 5 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 30 dicembre 2009, sara' rinnovato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e avra', tra gli altri, il compito di verificare, dopo 12 mesi, lo stato di applicazione del presente provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, successivamente, sul sito Internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e della Societa' Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.).
Roma, 20 giugno 2014

Il Ministro: Franceschini
 
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