Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 18 febbraio 2014 |
Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 462). |
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IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella G.U. n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella G.U. n. 164 del 15 luglio 2008; Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non e' prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante ne' il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 32 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, ai sensi del quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (in seguito MIUR) puo' finanziare progetti valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Vista l'Iniziativa di Programmazione Congiunta «Healty Diet for a Healthy Life» (Una dieta sana per una vita sana), d'ora in poi indicata con JPI HDHL, adottata dal Consiglio Europeo di ottobre 2012 con l'obiettivo di affrontare in modo coordinato e congiunto, tra diversi Paesi europei ed extra-europei, le sfide globali associate alla corretta alimentazione e salute dei cittadini; Considerato che gli Enti finanziatori dei Paesi partecipanti alla JPI HDHL, compreso, per l'Italia, il MIUR, hanno deciso di sostenere l'azione congiunta «DEterminants of DIet and Physical Activity Choice - Determinanti della dieta e dell'attivita' fisica che influenzano le scelte del consumatore»(DEDIPAC), attraverso la pubblicazione di un bando transnazionale per la realizzazione di un «DEDIPAC Knowledge Hub» (DEDIPAC KH), ovvero di un network di ricercatori chiamati e mettere in comune competenze e strutture di ricerca per favorire un'adeguata risposta scientifica alla tematica trattata; Visto il bando transnazionale pubblicato dalla JPI HDHL in data 1° novembre 2012 per la presentazione di lettere di «Espressione di interesse» a partecipare al network denominato «DEDIPAC KH» e chiuso il 20 dicembre 2012; Considerato che a seguito della procedura del bando sono stati selezionati, come membri di «DEDIPAC KH», 160 gruppi di ricerca internazionali, tra cui 3 coordinati dall'Universita' di Bologna, Universita' di Roma Foro Italico e Universita' di Torino; Visto il verbale della riunione del comitato di esperti internazionali del 15 luglio 2013, DEDIPAC Steering Committee, da cui si evince la valutazione positiva ottenuta dal programma di attivita' presentato dai membri di «DEDIPAC KH»; Considerato che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di € 400.000,00, a valere sulle risorse del FIRST; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2012, n. 955/ric che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2012; Visto il programma di attivita' presentato dai membri di «DEDIPAC KH» ed approvato dal DEDIPAC Steering Committee, che comprende anche le attivita' progettuali dei gruppi di ricerca coordinati dall'Universita' di Bologna, Universita' di Roma Foro Italico e Universita' di Torino; Considerato che non esiste un finanziamento comunitario per il progetto DEDIPAC KH e considerato che e' stato approvato un unico progetto per l'iniziativa della JPI HDHL DEDIPAC KH, si ritiene necessario procedere al finanziamento dei citati partecipanti italiani al progetto DEDIPAC KH, ai sensi del gia' citato art. 32 del DL n. 5 del 9 febbraio 2012, senza ulteriori selezioni nazionali;
Decreta:
Art. 1
1. Il progetto DEDIPAC KH e' ammesso all'intervento secondo le normative citate nelle premesse. 2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto e' fissata al 1° dicembre 2013 e la sua durata e' di 36 mesi. 3. Nella tabella seguente sono indicati, per ciascun gruppo di ricerca partecipante, il coordinatore, la struttura di afferenza, il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto: ===================================================================== | | | | Contributo | | Coordinatore | Ateneo | Costo ammesso | MIUR | +===================+================+================+=============+ | | Universita' di | | | | Mazzocchi Mario | Bologna | 956.200,00 | 178.325,00 | +-------------------+----------------+----------------+-------------+ | | Universita' di | | | | | Roma Foro | | | | Capranica Laura | Italico | 575.000,000 | 172.414,00 | +-------------------+----------------+----------------+-------------+ | | Universita' di | | | | Ghigo Ezio | Torino | 195.000,00 | 49.261,00 | +-------------------+----------------+----------------+-------------+
4. Le risorse necessarie per gli interventi di cui ai commi precedenti sono determinate complessivamente in euro 400.000,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilita' del Fondo FIRST per l'anno 2012. 5. Il progetto, ancorche' non allegato al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituisce peraltro parte integrante ed essenziale.
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| Art. 2
1. Fatta salva la necessita' di coordinamento tra i diversi gruppi di ricerca previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attivita' di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilita'; pertanto il MIUR restera' estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per eventuali danni riconducibili ad attivita' direttamente o indirettamente connesse col progetto. 2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
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| Art. 3
1. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art. 1, fatte salve eventuali proroghe approvate dalla JPI HDHL.
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| Art. 4
1. La decorrenza per l'ammissibilita' delle spese sostenute e' fissata al 1° dicembre 2013, data di inizio del progetto DEDIPAC KH. 2. La data ultima per l'ammissibilita' delle spese e' fissata in coincidenza con la conclusione del progetto DEDIPAC KH. 3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
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| Art. 5
1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con cio' intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi. 2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della JPI HDHL. 3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
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| Art. 6
1. Il coordinatore dei gruppi di ricerca nazionali dovra' trasmettere al MIUR al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalita' e forme che saranno tempestivamente comunicate. 2. Il coordinatore europeo del DEDIPAC KH dovra' trasmettere al MIUR, attraverso il delegato MIUR nello Steering Commitee, al termine del progetto stesso, la relazione scientifica. 3. Ogni gruppo di ricerca nazionale dovra' invece trasmettere al MIUR annualmente, nonche' al termine delle attivita' di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
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| Art. 7
1. Per ciascun gruppo di ricerca il MIUR disporra', su richiesta, l'anticipazione del contributo di cui all'art. 1, nella misura del 100%. Contestualmente alla richiesta di anticipazione, ciascun gruppo di ricerca si impegnera' a fornire, a conclusione del progetto, dettagliata rendicontazione della somma oggetto di contributo, obbligandosi altresi' alla restituzione di eventuali somme che risultassero non ammissibili nonche' di economie di progetto. 2. Le erogazioni dei contributi spettanti sono subordinate all'effettiva disponibilita' delle risorse a valere sul Fondo.
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| Art. 8
1. I controlli da parte del MIUR saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche «ex post», rese pubbliche, si potra' tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi. 3. Ogni gruppo di ricerca e' tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta. 4. Qualora dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilita' per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facolta' di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente gia' accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell' art. 9 del d.lgs. 123/98, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del d.lgs. 123/98), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 2014
Il direttore generale: Fidora
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2145
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