Su disposizione del Cancelliere dell'Ordine si e' provveduto, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, all'annotazione degli estremi della sentenza della Corte di Appello di Genova emessa in data 14 luglio 2009 - passata in giudicato dal 10 marzo 2011 - comportante la privazione temporanea dell'onorificenza di Cavaliere al Tenente Colonnello Michele Riccio (d.P.R. 27 dicembre 1993. Supplemento ordinario n. 30 alla G.U. n. 56 dell'8 marzo 1995, pag. 26, colonna n. 3, rigo n. 19 - elenco Cavalieri Nazionali del Ministero della Difesa -. L'insignito e' stato infatti condannato alla pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro 20.000 di multa, per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 ed altri 61 n. 9 C.P. Al tenente Colonnello Riccio e' stata, altresi', comminata la pena accessoria dell'interdizione dei Pubblici Uffici per la durata di anni cinque, che comporta, ope legis, la sospensione delle onorificenze per il periodo interdetto.
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