Su disposizione del Cancelliere dell'Ordine si e' provveduto, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 13 maggio 1952, n. 458, all'annotazione degli estremi della sentenza della Corte Militare di Appello emessa in data 3 febbraio 2010 - passata in giudicato il 20 gennaio 2011 - comportante la privazione temporanea dell'onorificenza di Cavaliere al Capitano di Corvetta Antioco Esposito, d.P.R. 2 giugno 1998. Supplemento ordinario n. 172 alla G.U. n. 213 del 10 settembre 1999, pag. 18, colonna n. 3, rigo n. 28 - elenco Cavalieri Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri -. L'insignito e' stato infatti condannato, per il reato di peculato militare aggravato e continuato (artt. 61, n. 7, 81 c.p.v. C.P.; 47, n. 2, 215 C.P.M.P) alla pena di anni tre di reclusione militare, interamente condonata, con l'applicazione della pena accessoria della rimozione del grado ed esclusione della degradazione. L'art. 29 del C.P. prevede che la condanna alla reclusione per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni importa la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici per la durata di anni cinque, comportante ope legis, la sospensione dell'onorificenza per il periodo interdetto.
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