Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Comunicato concernente l'etichettatura dei medicinali veterinari a base di stupefacenti.


Con l'entrata in vigore del decreto-legge 20 marzo 2014 n. 36, convertito con legge 16 maggio 2014, n. 79 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 2014), recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale, tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono inseriti in cinque tabelle.
Nelle prime quattro sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale.
Nella quinta, Tabella Medicinali, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti e psicotrope di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario ed il regime di dispensazione. La tabella e' suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E, e contiene l'elenco dei medicinali in ordine decrescente in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso. I medicinali indicati per la terapia del dolore, restano inclusi nell'Allegato III Bis.
Per effetto delle modifiche apportate dalla suddetta legge, pertanto, le aziende titolari di AIC di medicinali veterinari soggetti alle sopracitate modifiche devono richiedere una variazione degli stampati illustrativi, che alla voce «Modalita' di dispensazione» riportino la dicitura: «Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica (indicare il tipo di ricetta). Soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 309/90 e successive modificazioni, tabella dei medicinali sezione (indicare se A, B, C, D o E).
Restano invariate le disposizioni stabilite per alcune tipologie di medicinali riportate nel DM 28 luglio 2009 «Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario», per le quali quando e' prevista anche la detenzione esclusiva da parte del medico veterinario, risulta vietata la vendita al pubblico.
 
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