IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito, decreto del Presidente della Repubblica 74/2013), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, ed in particolare l'art. 7 comma 6; Visto il decreto del 10 febbraio 2014 del Ministro dello sviluppo economico (di seguito, DM 10 febbraio 2014), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014, recante i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e i modelli di rapporto di efficienza energetica, ed in particolare: l'art. 1 che dispone che, a partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici siano muniti di «libretto di impianto per la climatizzazione» (di seguito, libretto) conforme al modello di cui all'allegato I del decreto stesso; l'art. 2, comma 1 che dispone che, a partire dal 1° giugno 2014, il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, sia conforme ai modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del decreto stesso; Tenuto conto delle richieste di proroga dei suddetti termini, presentate dal Coordinatore della Commissione Ambiente-Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, stante la difficolta' riscontrata nella maggior parte delle Regioni a rispettare i termini stessi; Ritenuto opportuno prorogare i suddetti termini al fine di consentire alle Regioni, rispettivamente, di apportare eventuali integrazioni al libretto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 10 febbraio 2014 e di emanare propri indirizzi operativi alle autorita' competenti e agli operatori del settore, anche in attuazione dell'art. 10, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013;
Decreta:
Art. 1
1. All'art. 1 comma 1 del DM 10 febbraio 2014, le parole «A partire dal 1° giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre il 15 ottobre 2014». 2. All'art. 2 comma 1 del DM 10 febbraio 2014, le parole «A partire dal 1° giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre il 15 ottobre 2014».
Roma, 20 giugno 2014
Il Ministro: Guidi
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