IL DIRETTORE GENERALE per la sicurezza degli approvvigionamenti e le infrastrutture energetiche
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/12»; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ed assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente Unico S.p.A. anche le funzioni e le attivita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT; Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/12 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attivita' connesse dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano, ad eccezione delle attivita' richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), dello stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ora modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed attivita', senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi; Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/12, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare del contributo nonche' le modalita' ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/12, l'ammontare del citato contributo e' determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 relativo alla definizione dell'ammontare del contributo nonche' delle modalita' ed termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati; Visto l'art. 1 del predetto decreto «Determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo» che determina nella misura di 800 mila euro il contributo provvisorio per l'anno 2013, con una rata di acconto pari al 50%; Visto l'art. 2 del predetto decreto «Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo» che prevede che il conguaglio rispetto a quanto versato in acconto ai sensi dell'art. 1 relativamente all'anno 2013 e' determinato in via definitiva con decreto del Direttore generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, qualora lo scostamento tra il contributo provvisorio di cui al citato art. 1 e il contributo determinato a consuntivo in base ai costi effettivi sostenuti e comunicati dall'OCSIT per le attivita' svolte nell'anno 2013 risulti contenuto entro la percentuale massima di oscillazione del 10%; Considerate le informazioni rese, con nota del 14 febbraio 2014, da Acquirente Unico S.p.A., in qualita' di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT), circa i costi effettivi sostenuti per le attivita' svolte nell'anno 2013, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/12, da cui si evince che rispetto a quanto determinato in via provvisoria non risulta uno scostamento in aumento in misura superiore al 10%; Visto il comma 2 del citato art. 2 che prevede che con il predetto decreto e' determinata la ripartizione del conguaglio tra i soggetti obbligati, secondo una quota fissa e una quota variabile per tonnellata immessa al consumo nell'anno 2012 tenendo conto di quanto gia' versato in via provvisoria, come quota variabile, ai sensi dell'art. 1, e che ne e' data comunicazione all'OCSIT; Ritenuto di dover stabilire le modalita' di pagamento del contributo a conguaglio per il 2013, a carico dei soggetti obbligati;
Decreta: Articolo unico
1. Il contributo complessivo per l'anno 2013 a consuntivo e' determinato nella misura di 635.414 euro. Essendo gia' determinata una rata di acconto, corrispondente al 50% del contributo provvisorio per l'anno 2013, pari a 400.000 euro, il conguaglio relativo all'anno 2013 e' determinato in via definitiva nella misura di 235.414 euro. 2. Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l'anno 2013 e' cosi' ripartito tra i soggetti obbligati: a) quota fissa pari a 100 euro per ciascun soggetto obbligato; b) quota variabile pari a 0,014418 euro per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2012 da ciascun soggetto obbligato. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in sede di prima applicazione del decreto, il contributo per l'anno 2013 e' ripartito tra i soggetti che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni. 3. Il contributo dovra' essere corrisposto ad OCSIT. OCSIT, tenendo conto di quanto gia' versato da ciascun soggetto obbligato in via provvisoria come quota variabile, calcola l'entita' dell'importo a conguaglio a carico di ciascun soggetto obbligato e provvede ad emettere la relativa fattura con scadenza di pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 15 aprile 2014
Il direttore generale: Dialuce Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 2207
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