Estratto determinazione V & A n. 1085/2014 del 10 giugno 2014
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «DERMOMYCIN», nella forma e confezione: «2% crema» tubo in al da 30 g in aggiunta alle confezioni gia' autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. Titolare A.I.C.: AVANTGARDE S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Treviso, 4 - 00040 Pomezia (Roma) - codice fiscale 03724830587; Confezione: «2% crema» tubo in al da 30 g - A.I.C. n. 021266059 (in base 10) 0N8ZNC (in base 32). Forma farmaceutica: crema. Composizione: 1 g di crema contiene: principio attivo: fusidato di sodio 20 mg.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: A.I.C. n. 021266059 - «2% crema» tubo in al da 30 g. Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura
Confezione: A.I.C. n. 021266059 - «2% crema» tubo in al da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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