Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2014 (vai al sommario) |
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |
DELIBERA 26 giugno 2014 |
Differimento dei termini di adempimento delle prescrizioni di cui al provvedimento del 18 luglio 2013, in materia di misure di sicurezza nelle attivita' di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica. (Delibera n. 322). |
|
|
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Viste le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali concernenti l'adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati (d. lg. n. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 31 e 33 - 35, disciplinare tecnico allegato B) al Codice); Viste le norme poste dal Codice in materia di trattamento dei dati personali in ambito giudiziario (artt. 46 ss.); Vista la documentazione acquisita agli atti; Rilevato che ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia (art. 47, comma 2, del Codice) presso gli uffici giudiziari, di ogni ordine e grado, si applicano le disposizioni del Codice che prevedono specifiche garanzie in materia di protezione dei dati per quanto riguarda le misure di sicurezza da adottare, in particolare, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati e di accessi non autorizzati alle informazioni; Ritenuto che, nel quadro dello svolgimento dei compiti previsti dal Codice, con provvedimento del 13 settembre 2012 il Garante ha deliberato di prendere in esame la problematica relativa all'applicazione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali svolti presso le Procure della Repubblica, anche tramite la polizia giudiziaria o soggetti terzi, nell'ambito delle attivita' di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, anche informatiche o telematiche, effettuate per ragioni di giustizia, nonche' di controllo preventivo (artt. 266 e ss. c.p.p.; art. 226 disp. att. c.p.p.); Visto il provvedimento del 18 luglio 2013 con cui il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, ha prescritto alle Procure della Repubblica di apportare alcune modificazioni e integrazioni alle misure di sicurezza in relazione ai trattamenti di dati personali svolti, anche tramite la polizia giudiziaria o soggetti terzi, nell'ambito delle attivita' di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, anche informatiche o telematiche, effettuate per ragioni di giustizia, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, nonche' di controllo preventivo (artt. 266 e ss. c.p.p.; art. 226 disp. att. c.p.p.), ferme restando eventuali diverse misure, gia' adottate dagli Uffici, che assicurino un livello di sicurezza di pari o maggiore efficacia; Considerato che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, ha prescritto alle Procure della Repubblica di adottare le predette misure entro il termine di diciotto mesi, decorrente dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fornendo riscontro all'Autorita' circa la loro completa adozione entro il predetto termine; Rilevato che il Garante, ai sensi del medesimo articolo, ha prescritto alle Procure della Repubblica di riferire all'Autorita', entro la data del 30 giugno 2014, sullo stato di avanzamento dell'attuazione di dette misure; Rilevato, altresi', che il Garante, valutato che le misure indicate dipendono significativamente dalla collaborazione delle competenti strutture del Ministero della giustizia, con riferimento alle pertinenti attribuzioni in tema di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ha disposto di segnalare al Ministero la necessita' di fornire alle Procure della Repubblica le risorse idonee a consentire a detti Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicate nel provvedimento; Dato atto della opportuna iniziativa assunta dal Ministero della giustizia di istituzione di un gruppo di lavoro per l'attuazione del provvedimento, del quale il Garante e' stato chiamato a far parte, volta a coinvolgere i soggetti interessati per una valutazione congiunta dello stato di attuazione del provvedimento medesimo, in un quadro di leale collaborazione istituzionale; Vista la nota del 17 giugno 2014 con cui il Ministro della giustizia, facendo riferimento alle prescrizioni impartite dal Garante e ai termini fissati nel provvedimento del 18 luglio 2013 e con riguardo alla istituzione del menzionato gruppo di lavoro, ha comunicato che il Ministero ha intrapreso una aggiornata ricognizione riguardo alle condizioni di adeguatezza strutturale e organizzativa degli Uffici giudiziari requirenti di primo grado e agli interventi di adeguamento resi necessari dal provvedimento dell'Autorita'; Rilevato che nella nota viene, altresi', riferito che e' stato predisposto un programma di rilevazione dei fabbisogni, volto anche a quantificare gli oneri necessari agli interventi strutturali o infrastrutturali da realizzarsi presso gli Uffici interessati, coerente con le finalita' di razionalizzazione organizzativa e contenimento dei costi correlate al progetto della cd. "gara unica nazionale delle intercettazioni", che deve essere oggetto di valutazione finale; Considerato che il Ministro, in considerazione della complessita' degli interventi da realizzarsi, ha sottoposto al Garante l'opportunita' di disporre un congruo differimento dei termini indicati nel provvedimento dell'Autorita'; Ritenuto che le iniziative adottate dal Ministero della giustizia appaiono volte alla individuazione degli interventi necessari a dare attuazione al provvedimento del Garante del 18 luglio 2013 e alla determinazione dei relativi oneri finanziari, e risultano coerenti con la richiesta avanzata dal Garante al Ministero di fornire alle Procure della Repubblica le risorse idonee a consentire a detti Uffici di apportare le modificazioni e integrazioni indicate in detto provvedimento; Precisato, con riferimento ad alcune osservazioni emerse nell'ambito del menzionato gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della giustizia, che la remotizzazione da disporsi "in via residuale, nei soli casi eccezionali previsto dalle norme codicistiche (art. 268 c.p.p.)" di cui al paragrafo 2.a del provvedimento e' soltanto quella relativa alle attivita' di registrazione, secondo quanto ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimita' sul punto (Cass., S.U., sent. 26 giugno 2008, n. 36359); Ritenuto che, tenuto conto della complessita' delle attivita' in corso di svolgimento, descritte nella nota del Ministro della giustizia, appare congruo disporre il differimento al 30 giugno 2015 del termine assegnato alle Procure della Repubblica per adottare le misure prescritte con il provvedimento del 18 luglio 2013, fornendo riscontro all'Autorita' circa la loro completa adozione entro il predetto termine; Ritenuto che appare congruo disporre il differimento al 30 ottobre 2014 del termine assegnato alle Procure per riferire all'Autorita' sullo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure prescritte con detto provvedimento; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
Tutto cio' premesso il Garante
a) dispone, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, nei confronti delle Procure della Repubblica il differimento al 30 giugno 2015 del termine assegnato per apportare le modificazioni e integrazioni prescritte con il provvedimento del 18 luglio 2013 alle misure di sicurezza in relazione ai trattamenti di dati personali svolti, anche tramite la polizia giudiziaria o soggetti terzi, nell'ambito delle attivita' di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, anche informatiche o telematiche, effettuate per ragioni di giustizia, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, nonche' di controllo preventivo (artt. 266 e ss. c.p.p.; art. 226 disp. att. c.p.p.), ferme restando eventuali diverse misure, gia' adottate dagli Uffici, che assicurino un livello di sicurezza di pari o maggiore efficacia; b) dispone, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, nei confronti delle Procure della Repubblica il differimento al 30 ottobre 2014 del termine assegnato nel provvedimento del 18 luglio 2013 per riferire all'Autorita' sullo stato di avanzamento dell'attuazione di dette misure; c) dispone di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia con riferimento alle pertinenti attribuzioni in tema di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e in ordine alle iniziative intraprese, descritte nella lettera del 17 giugno 2014 del Ministro della giustizia, volte a dare attuazione alle misure prescritte dal Garante, nonche' per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea a favorire la massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati; d) dispone che copia del presente provvedimento venga inviata al Consiglio superiore della Magistratura, per ogni opportuna conoscenza in relazione alle relative attribuzioni, nonche' per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea a favorire la massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati; e) ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, dispone di trasmettere al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2014
Il presidente Soro Il relatore Iannini Il segretario generale Busia
|
|
|
|