Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2014 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 maggio 2014, n. 74 |
Testo del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 del 12 maggio 2014), coordinato con la legge di conversione 27 giugno 2014 n. 93 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna (( colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversita' atmosferiche )), nonche' per assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali.
1. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012, il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, limitatamente a quelli gia' colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ed a garantire il coordinamento delle attivita' e degli interventi derivanti dalle predette emergenze. (( Fermo restando l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Modena gia' colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della citta' di Modena, colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, e in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 maggio 2013, n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1º giugno 2013, nonche' ai territori dei comuni gia' colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 delle province di Bologna e di Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel presente articolo relativi ai comuni e alla provincia interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai comuni e alle province di cui al presente comma. )) 2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza (( relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 )), il Commissario provvede operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 ovvero individuate con i provvedimenti emanati in attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. 3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, puo' avvalersi dei sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, del Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena, nonche' dell'amministrazione della regione Emilia-Romagna, (( oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, )) adottando idonee modalita' di coordinamento e programmazione degli interventi stessi. (( 3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' inserito il seguente: «14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano anche negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni». )) 4. Il Commissario delegato puo' delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, (( ai presidenti delle province di Bologna e di Modena )), nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega, nei limiti dei poteri a lui delegati, il Commissario richiama le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e' possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga (( , comunque garantendo la tracciabilita' dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in favore di soggetti privati )). 5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, (( Commissario delegato ai sensi del comma 1 )), tenuto conto del rapido susseguirsi degli eventi calamitosi, puo' destinare complessivamente 210 milioni di euro, (( di cui 160 milioni nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno 2015 )), per contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi di cui al comma 1, per i piu' urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali, nonche' per gli interventi di cui ai commi 7 e 8, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna. Le predette risorse devono essere utilizzate con separata evidenza contabile. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma gli enti attuatori possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con particolare riguardo a quanto previsto ai commi 2, 3 e 7 del predetto articolo in materia di localizzazione degli interventi, di dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza e di affidamento degli interventi stessi, nonche' con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo articolo in materia di occupazione d'urgenza ed eventuale espropriazione delle aree. (( 5-bis. Le imprese agricole che svolgono la propria attivita' nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui al presente articolo possono accedere ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, secondo criteri e modalita' stabiliti dal medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. )) 6. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, individua i progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, nonche' le risorse previste per lo scopo a legislazione vigente disponibili nell'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario per l'emergenza idrogeologica, ovvero che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilita' per l'avvio o la prosecuzione degli interventi. (( 6-bis. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. )) 7. Con provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, (( Commissario delegato ai sensi del comma 1 )), sono (( stabilite, )) sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell'operativita' delle attivita' economiche, (( con particolare riguardo alle imprese agricole, )) nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5; a tal fine sono stabiliti i requisiti soggettivi e oggettivi e le modalita' di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed estendendole, ai fini dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi, (( ivi compresi quelli relativi all'erogazione dei contributi, )) anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi. Il Commissario garantisce, altresi', adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento alluvionale autorizzando contributi per l'autonoma sistemazione nel limite delle risorse di cui al comma 5 a favore dei nuclei familiari, la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale e' stata dichiarata inagibile ovvero per la quale e' stata accertata l'inabitabilita' da parte dei competenti uffici locali (( , fermo restando il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato )). (( 7-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario». 7-ter. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonche' le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalita' e con le risorse stabilite all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, definisce i criteri e le modalita' per l'attuazione del presente comma. )) 8. Il Commissario delegato autorizza, altresi', la concessione di contributi (( , previa individuazione delle priorita' degli interventi e delle modalita' per la concessione dei contributi stessi, )) per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attivita' sociali, sociosanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subito danni dagli eventi alluvionali nel limite delle risorse di cui al comma 5. (( Il ripristino e la relativa concessione di contributi devono essere subordinati all'esistenza di un piano per la messa in sicurezza idraulica dell'opera. )) (( 8-bis. Per l'anno 2014 e' disposta l'esclusione dal patto di stabilita' interno delle spese sostenute dai comuni di cui al presente articolo, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro nel medesimo anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. )) 9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse disponibili relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, versate e disponibili sulla contabilita' speciale (( intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna )) di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122. (( 9-bis. Per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini del calcolo dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonche' ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si tiene conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro. 9-ter. Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento per la restituzione del debito, ai sensi del citato articolo 3-bis, e' concessa, previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo di dodici mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati. 9-quater. Il Presidente della regione Emilia-Romagna trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse stanziate. 9-quinquies. I termini previsti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis) all'articolo 1 della parte prima della tariffa annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, nonche' alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione del presente comma si applica ai contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 9-sexies. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonche' nel territorio dei comuni delle province di Modena e di Bologna, gia' colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalita' di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 9-septies. All'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo le parole: «ricevendone verificazione» sono inserite le seguenti: «ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all'autorita' comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito»; 2) le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»; b) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 3, comma 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, commi 8, 8-bis e 10,». 9-octies. In attuazione del comma 9-septies, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede all'integrazione e alla modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014. )) Riferimenti normativi
Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 reca "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012". Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi), come modificato dalla presente legge: "Art. 3. (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile) - 1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, nonche' del fatto che i medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Nei confronti delle persone fisiche, nonche' per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014, ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bis, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati ai commi 1 e 1 -bis, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento e' scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31 ottobre 2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresi' sospesi fino al 31 ottobre 2014: a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione; c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. 3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2. 4. Per le frazioni della citta' di Modena: San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, nonche' per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita', anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o dei terreni agricoli. L'autorita' comunale, verificato il nesso di causalita' tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni. 4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultanti dall'attivita' di monitoraggio mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati. 5. I rifiuti prodotti dagli eventi alluvionali sono classificati rifiuti urbani e ad essi e' assegnato il codice CER 20.03.99. I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati definiscono le modalita' di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilita' di detti rifiuti, si avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosita' i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono le misure piu' idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati. 6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.". 7. Per garantire le attivita' afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonche' al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo e' consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonche' presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.". Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante: "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"come modificato dal comma 1-bis dell'articolo 2 della presente legge: "Art. 5. -(Stato di emergenza e potere di ordinanza) - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza. 1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per non piu' di ulteriori 180 giorni . 2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze e' curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili; c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita'; d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata . 2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari . 3. 4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita', identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attivita' in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente . 4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso e' commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione . 4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi . 4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo' essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione . 4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche' sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali . 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita' speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonche' degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche', per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita' speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater . 5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attivita' produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo. 5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. 5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e' corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro di cui al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonche' dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficolta' per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi puo' essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque adottato. 5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo' intervenire anche nei territori per i quali e' stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la concessione delle garanzie, nonche' le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso. 5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, e' effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresi' le disponibilita' per le medesime finalita' non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorche' perenti, per la parte non piu' collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi dei commi 2 e 4 e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): "Art. 3-bis.(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione) - 1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonche' al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attivita' ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. 3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. 4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione. 5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. 6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. 7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal seguente: «3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonche' l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214». 8. Per le strette finalita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualita' dal 2012 al 2014 e' autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo' essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unita' di personale assunte con contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonche', per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione. 8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche' delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria. 9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014.". Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla presente legge: "Art. 10. (Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012) - 1. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione e' stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011- ovvero destinati ad attivita' scolastica ed uffici pubblici, nonche' delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la piu' sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi. 2. I Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza, se esistenti. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. 3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. Le aree destinate alla realizzazione dei moduli temporanei dovranno essere soggette alla destinazione d'uso di area di ricovero. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, i Commissari delegati danno notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 1, i Commissari delegati provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore dei Commissari delegati o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' di provvisoria occupazione o di espropriazione e' determinata dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29 maggio 2012. 5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente. 6. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, puo' essere disposta dai Commissari delegati, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilita' ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e' adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dai Commissari delegati a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale. 7. L'affidamento degli interventi puo' essere disposto anche con le modalita' di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento. 8. Alla realizzazione dei moduli temporanei destinati ad uffici pubblici ovvero all'attivita' scolastica, provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, potendosi anche avvalere del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 9. I Commissari delegati possono procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso. 10. Secondo criteri indicati dai Commissari delegati con proprie ordinanze, l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 e al comma 8 e' effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari. 11. I comuni per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, predispongono, d'intesa con i Commissari delegati, sentito il presidente della provincia territorialmente competente, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi del comma 1. 12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11 del presente articolo, si fa fronte, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. 13. Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attivita' in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro - bando ISI 2012 - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferito alle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente periodo, nonche' i criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta dei presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012. 14. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, Fintecna o societa' da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attivita' tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestivita' le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012. Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. 14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano anche negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni. 15. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2, con esclusione dei trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.». 15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilita' pubblica degli edifici medesimi». 15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive e indicazioni appositamente impartite.". La legge 13 agosto 2010, n. 136 reca "Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia". Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012): "Art. 2.(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate) - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita' previste dal presente decreto. 2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni. 3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato. 4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione. 5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato: a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalita' per esse stabilite; b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi 3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilita' speciali, nonche' i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilita' interno degli enti locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni.". Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 6 ,7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38): "Art. 5. (Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva) - 1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche. 2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell'entita' del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonche' delle risorse finanziarie disponibili: a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo puo' essere elevato fino al 90 per cento ; b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato: 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999; 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola; c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7; d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8. 3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. 4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea . 5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2. 6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarieta' nazionale. Art. 6. (Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilita' del FSN) - 1. Al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso, nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine e' prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficolta' accertate dalla giunta regionale. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalita' delle calamita' naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta . 3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. Art. 7.(Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario) - 1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. 2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni puo' intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata. 3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. Art. 8. (Disposizioni previdenziali) - 1. Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, e' concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento. 2. La misura dell'esonero e' aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o piu' anni consecutivi. 3. L'esonero e' accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia.". Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile): "Art. 17. (Interventi urgenti nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale) - 1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina puo' comunque essere adottato. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citatoarticolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 e le disposizioni dei provvedimenti gia' emanati in attuazione del presente articolo per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2008. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma; al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese. Ciascun commissario presenta al Parlamento, annualmente e al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attivita'. 2. L'attivita' di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonche' quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a definire l'articolazione dell'Ispettorato generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 660.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, di euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e di euro 10.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 6, comma 1, della citata legge n. 179 del 2002. 2-bis. Per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2010, al Fondo per la protezione civile, di cui all' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' assegnato, per l'anno 2010, dal CIPE a valere sulle risorse di cui all' articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi gia' deliberati, ai fini della compatibilita' degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all' articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, gia' preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. 2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 2-quater. All' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attivita' produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo». (Omissis).". La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e' pubblicata nella G.U.C.E. del 22 dicembre 2000, n. L 327. La Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e' pubblicata nella G.U.U.E. 6 novembre 2007, n. L 288. Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n.74 del 2012 : "Art. 3. (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale) - 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarita' regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta: a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attivita' relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unita' produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici e' valutata dall'autorita' competente entro il 31 dicembre 2014; il principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo e' conosciuto entro il 31 dicembre 2014; b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto; c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico; e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorita' per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonche' delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei; f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva; f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici; f-ter) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici; f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti. (Omissis).". Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali): "Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali) - 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al comma 1. 1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni. 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.". Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012): "Art. 11.(Ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012) - (1-12 Omissis). 13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede a valere sulle medesime risorse di cui al citato periodo. (Omissis).". Si riporta il testo vigente del comma 128 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014): "128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, e' stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per rassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalita' di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attivita' da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20delle modalita' per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma e' applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi e' operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto del l'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalita' e alle iniziative di cui ai commi 129e130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonche' con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilita' economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (Omissis).". Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 4 del 2014: "Art. 3-bis. (Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012) - 1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, puo' essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalita' e con i medesimi criteri e modalita' di operativita' stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma. 2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 e' corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1. 3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 e' condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.". Si riporta il testo della nota II-bis dell'articolo 1, Parte prima della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro): Tariffa I - Parte prima - Atti soggetti a registrazione in termine fisso "Art. 1 (Omissis). II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; (Omissis).". Si riporta il testo vigente della lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): "Art. 15.(Detrazione per oneri) - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo' fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote. (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 67-octies del citato decreto-legge n. 83 del 2012, come modificato dalla presente legge: "Art. 67-octies.(Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012) - 1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attivita' di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilita' dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attivita', denunciandole all'autorita' comunale e ricevendone verificazione, ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all'autorita' comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto, entro il 31 dicembre 2014, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni. 1-bis. Possono altresi' usufruire del credito di imposta di cui al comma 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 8, 8-bis e 10, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi. 2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso e' utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61e109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 1-bis e' attribuito nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione. Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al primo periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.". Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013 (Modalita' di attuazione dell'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012): "Art. 2. (Ambito soggettivo) - 1. Possono fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1 le imprese e i lavoratori autonomi che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano la loro attivita' in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito: a) la distruzione ovvero l'inagibilita' dell'azienda o dello studio professionale, a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorita' comunale e ne abbiano ricevuto verificazione ovvero a condizione che gli immobili siano stati oggetto di ordinanze di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, e per i quali si sia in possesso del certificato del Comune attestante la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale dell'immobile; b) la distruzione di attrezzature, di macchinari o di impianti utilizzati per la loro attivita', a condizione che abbiano denunciato il danno subito all'autorita' comunale e ne abbiano ricevuto verificazione. 2. Possono, altresi', fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1 le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, che, pur non beneficiando dei contributi ai fini del risarcimento del danno, sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 10, dello stesso decreto-legge n. 74 del 2012, per la realizzazione dei medesimi interventi. Art. 3. (Ambito oggettivo) - 1. Sono agevolabili i costi sostenuti entro il 30 giugno 2014 per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, per la realizzazione degli interventi da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come individuati nell'articolo 2, al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.". |
| (( Art. 1-bis (Sostegno del reddito)
1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 concorrono le risorse gia' stanziate dall'articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, come ripartite ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75719 del 17 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013. )) Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 : "Art. 15. (Sostegno al reddito dei lavoratori) - 1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attivita' lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, puo' essere concessa, con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennita', definita anche secondo le forme e le modalita' previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3. 2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti da definire con il decreto di cui al comma 3, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi sismici, e' riconosciuta, con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennita' una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3. 3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 e' posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.". Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 settembre 2013 n. 75719 (Modalita' di attuazione per il riconoscimento di un sostegno al reddito in favore dei lavoratori operanti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012": "Art. 1. (Ripartizione delle risorse) - 1. Le risorse finanziarie complessivamente pari a 70 milioni di euro, previste ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono ripartite nelle misure seguenti: a) 92.2% in favore della Regione Emilia-Romagna; b) 6.8% in favore della Regione Lombardia; c) 1% in favore della Regione Veneto. 2. Le risorse di cui al comma 1 restano nella disponibilita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la successiva attribuzione all'Inps a copertura dei trattamenti autorizzati dalle regioni. 3. Sulla base delle attivita' di autorizzazione regionali ed allo scopo di assicurare parita' di trattamento ai lavoratori coinvolti, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, la ripartizione di cui al comma 1 puo' essere variata con atto aggiuntivo alla presente Convenzione. Tale variazione e' resa efficace con decreto del Direttore generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Art. 2. (Lavoratori dipendenti da imprese fruitrici della cassa integrazione in deroga) - 1. L'indennita' prevista dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' riconosciuta ai lavoratori operanti in uno dei Comuni compresi nell'allegato 1 del medesimo decreto, per i quali e' gia' stata disposta l'integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in relazione all'evento sismico. 2. Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto comunicano all'Inps gli estremi dei decreti di autorizzazione della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori di cui al comma 1, gia' inviati o da inviare all'Istituto, al fine dell'imputazione, nel limite di cinquanta milioni di euro complessivi, della relativa spesa alle risorse finanziarie di cui al successivo art. 5. 3. Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono prorogare gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non oltre il 31 dicembre 2015. 4. L'Inps mette a disposizione delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nell'ambito del Sistema Informativo Percettori, i dati aggiornati relativi alle somme pagate ed a quelle connesse con i decreti inseriti in banca dati. In caso di esaurimento delle risorse l'Inps cessa i pagamenti con riferimento al medesimo periodo di competenza in relazione a tutti i decreti, imputando le successive mensilita' alle risorse eventualmente disponibili in capo alle Regioni per ammortizzatori in deroga.". |
| Art. 2 Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali
1. Per l'anno 2014, al fine di assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamita' naturali (( e quelle inutilizzate di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da destinare agli interventi di cui al comma 347 del medesimo articolo, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, )) affluiscono al predetto Fondo. Conseguentemente tali interventi, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono revocati. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono piu' attivabili i mutui concessi in virtu' di specifiche disposizioni normative adottate fino al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di calamita' naturali a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quelli per i quali la procedura di attualizzazione sia gia' stata avviata alla predetta data di entrata in vigore. (( 1-bis. Il comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' sostituito dal seguente: «5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, e' effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresi' le disponibilita' per le medesime finalita' non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorche' perenti, per la parte non piu' collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 1-ter. I proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nell'esercizio finanziario 2014, nella misura di 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. 1-quater. Al fine di garantire l'immediatezza degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: «per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate,» sono inserite le seguenti: «per trasferimenti destinati ad assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,». 1-quinquies. Ad integrazione delle risorse recate per le finalita' previste dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dal Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del citato articolo 5 della legge n. 225 del 1992, le somme iscritte nei bilanci delle regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dell'accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi della lettera d) del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2014, venga disposto il rientro nell'ordinario, e a tal fine sono riversate nelle contabilita' speciali all'uopo istituite. 1-sexies. Al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, riducendo, in tal modo, l'impiego del Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, assicurando, senza soluzione di continuita', l'efficienza e l'attivita' del sistema di allertamento nazionale di cui all'articolo 3-bis della citata legge n. 225 del 1992, con particolare riguardo allo svolgimento delle attivita' afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attivita' di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-bis della citata legge n. 225 del 1992, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire il contributo di cui al comma 1-septies. 1-septies. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1-sexies relativamente all'esercizio finanziario 2014, valutati in 6 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. )) Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 5, della citata legge del 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note al comma 1 dell'articolo 1. Si riportano i testi vigenti dei commi 346 e 347 dell'articolo 1, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014): "346. E' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero vi sara' nel corso del 2014. Il fondo puo' essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attivita' produttiva, inclusa quella agricola, purche' i danni siano in nesso di causalita' con l'evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi. 347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 346, ai sensi e con le modalita' ivi previste, sono ammessi i seguenti interventi: a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attivita' produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011; b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonche' della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari; c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.". Il testo dell'articolo 5 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note all'articolo 1. Il testo del comma 5-septies dell'articolo 5, come modificato dalla presente legge, e' riportato nelle note all'articolo 1. Si riportano i testi vigenti degli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: "Art. 23-sexies. (Emissione di strumenti finanziari) 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il "Ministero"), su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'"Emittente") e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies: a) provvede a sottoscrivere, fino al 1° marzo 2013, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, strumenti finanziari (di seguito i "Nuovi Strumenti Finanziari"), computabili nel patrimonio di vigilanza (Core Tier 1) come definito dalla raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi; b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro il medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall'articolo 23-septies, comma 2. 1-bis. Il Ministero, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria. Art. 23-septies. (Condizioni di sottoscrizione) 1. Il Ministero non puo' sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2009, e del relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente e' compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1. 2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 fino alla data di riscatto, e' calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del decreto ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies. La remunerazione e' corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies. 2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero e' altresi' subordinata all'assunzione da parte dell'Emittente, delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1, nonche' al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente in conformita' a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli amministratori della facolta' prevista dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile. Art. 23-octies. (Conformita' con la disciplina degli aiuti di Stato) 1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione europea sulla compatibilita' delle misure previste nel presente decreto con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria. 2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi. 3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di ristrutturazione (il "Piano") conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02. 4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente non puo' acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente e' vincolato al contenimento della componente variabile delle remunerazioni, ivi inclusi bonus monetari e stock options, accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca e' esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo la procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso decreto legislativo. A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non puo' deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari. 5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi una perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facolta' per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione. Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui cio' risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facolta' dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facolta' non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto. Art. 23-novies. (Procedura) 1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno quindici giorni prima della data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include: a) la delibera del consiglio di amministrazione; b) l'importo della sottoscrizione richiesta; c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso; d) la data di sottoscrizione prevista; e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3. 2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta: a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformita' del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 23-octies e dalle disposizioni di vigilanza; b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente; c) il profilo di rischio dell'Emittente; d) la computabilita' dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza; e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23-sexies, comma 1. 3. La Banca d'Italia puo' chiedere all'Emittente chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 2 e' sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente e al Ministero. Nel termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresi' l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2. 5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23-undecies. 6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari e' approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 23-decies. (Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari) 1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facolta' di conversione e' sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformita' ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facolta' di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilita' dell'Emittente e del relativo gruppo bancario. 3. Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie. La delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili e' vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, sono composti mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione e' effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in conformita' ai criteri previsti in relazione al pagamento degli interessi dal decreto di cui all'articolo 23-duodecies, comma 1. Non e' richiesto il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui cio' risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013 gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, possono essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione. 5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si applicano: a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie. 6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal presente decreto e definite le ulteriori caratteristiche degli stessi. Art. 23-undecies. (Risorse finanziarie) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante: a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali; b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo; d) emissione di titoli del debito pubblico. 2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro cinque giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti. 2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento. Art. 23-duodecies. (Disposizioni di attuazione) 1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente titolo ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente titolo secondo quanto previsto dalle comunicazioni della Commissione europea. 2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato che istituisce il medesimo Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalita'.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225: "Art. 2. (Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze) - 1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamita' naturali o connesse con l'attivita' dell'uomo che in ragione della loro intensita' ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.". Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), come modificato dalla presente legge: "Art. 3. (Riduzione stanziamenti e blocco impegni) - 1. - 11. (Omissis). 12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. La presente disposizione non si applica per le spese connesse con accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui; per annualita' relative ai limiti di impegno, per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate, per trasferimenti destinati ad assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonche' quando specifiche disposizioni legislative prevedano espressamente erogazioni con cadenze diverse da quella trimestrale. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, puo' autorizzare l'assunzione di impegni per importi superiori al predetto limite trimestrale. 13. - 13-bis. (Omissis).". Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225: "Art. 3-bis. (Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico). - 1. Nell'ambito delle attivita' di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale e' costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalita' stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. 2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonche' dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza. 3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalita' di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica. 5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". |
| Art. 3 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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