IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante «Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica al regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; Considerato che, al termine dei lavori della 23ª sessione ordinaria dell'ICCAT, le parti contraenti hanno adottato la nuova raccomandazione ICCAT n. 13-07 con la quale sono state integralmente confermate le misure di gestione e conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n. 12-03, ivi compresa l'invarianza, a valere sulla campagna di pesca 2014, del totale ammissibile di cattura (TAC) della specie tonno rosso; Visto il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio del 20 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 24/1 del 28 gennaio 2014 con il quale e' stato ripartito, tra le flotte degli Stati membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualita' 2014, attribuendo alla flotta italiana il massimale di 1.950,42 tonnellate, nonche' un numero di 12 imbarcazioni autorizzate per la pesca con il sistema «circuizione (PS)» ed un numero di 30 imbarcazioni autorizzate per la pesca con il sistema «palangaro (LL)»; Considerato che il suddetto massimale di 1.950,42 tonnellate, unitamente alla consistenza numerica delle richiamate flotte autorizzate, non hanno subito alcuna modificazione rispetto a quelli riconosciuti all'Italia nella precedente annualita' 2013; Considerato che la richiamata invarianza del contingente di cattura e delle flotte autorizzate consente, per la sola campagna 2014, di mantenere inalterate - rispetto alla precedente annualita' 2013 - le percentuali di allocazione, tra i diversi sistemi professionali di pesca, del medesimo contingente di cattura, fatti, salvi, in ogni caso, i parametri di redditivita' e sostenibilita' economica, cosi' come individuati dal comitato scientifico dell'ICCAT; Considerato che la Commissione europea non ha sollevato alcuna eccezione in merito ai contenuti della versione provvisoria del Piano annuale di pesca, cosi' come redatta e trasmessa (con nota n. 2862 del 29 gennaio 2014) da questa amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 500/2012; Considerata, altresi', in ragione di quanto verificatosi nella precedente annualita' 2013, la necessita' di incrementare, per la campagna 2014, il livello del contingente cosiddetto indiviso (UNCL), onde assicurare, in ossequio alla vigente normativa internazionale ed europea, una piu' adeguata copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto di eventuali catture accessorie (by-catch), nonche' di possibili sforamenti rispetto ai contingenti di cattura originariamente assegnati, con particolare riguardo al sistema «palangaro (LL)»; Ritenuto, in ossequio al combinato disposto dell'art. 22 del citato regolamento (UE) n. 43/2014 e del paragrafo 14 della citata raccomandazione ICCAT n. 13-07, di dover assegnare, per la campagna 2014, un specifico contingente per gli scopi della pesca sportiva e/o ricreativa, seppur in misura ridotta, rispetto alla precedente annualita' 2013, onde poter procedere al richiamato incremento proporzionale della quota cosiddetta indivisa (UNCL); Ritenuto opportuno evidenziare che la quota individuale minima di cui devono disporre le unita' da autorizzare alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», per l'annualita' 2014, non puo', in ogni caso, risultare inferiore ai richiamati parametri di sostenibilita' economica, ambientale e sociale, cosi' come individuati dal comitato scientifico dell'ICCAT; Ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad un'adeguata ripartizione del totale ammissibile di cattura (TAC) attribuito all'Italia con il predetto regolamento (UE) n. 43/2014, tra i diversi sistemi professionali di pesca autorizzati, tenendo conto del numero di unita' autorizzate per ciascuno di essi al fine di conseguire e mantenere adeguati livelli di sostenibilita' economica e di redditivita'; Ritenuto necessario suddividere, anche per la campagna di pesca 2014, il contingente di cattura destinato al sistema «palangaro (LL)» in quote individuali di cattura, onde assicurare un piu' efficace monitoraggio sull'andamento effettivo delle catture ed adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati al recupero di eventuali eccessi di pesca; Ritenuto necessario determinare, anche per la campagna di pesca 2014, il numero delle tonnare fisse autorizzate in conformita' ai medesimi criteri adottati, nel corso delle precedenti annualita' 2012 e 2013; Considerata l'opportunita' di valorizzare la continuita' dell'esercizio dell'attivita' di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalita' alla base del sistema di contingentamento; Considerata l'urgenza di provvedere alla ripartizione del contingente complessivo assegnato all'Italia tra diversi sistemi di pesca stanti le scadenze fissate dalla normativa comunitaria e la necessita' di consentire il formale avvio della campagna 2014;
Decreta: Articolo unico
1. Il contingente complessivo, pari a 1.950,42 tonnellate, assegnato dall'Unione europea all'Italia, per la campagna di pesca 2014, e' ripartito tra i sistemi di pesca come segue:
===================================================================== | Sistema | % | Tonnellate | +====================================+===========+==================+ | Circuizione (PS) | 74,406 | 1.451,23 | +------------------------------------+-----------+------------------+ | Palangaro (LL) | 13,587 | 265,00 | +------------------------------------+-----------+------------------+ | Tonnara fissa (TRAP) | 8,460 | 165,00 | +------------------------------------+-----------+------------------+ | Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) | 0,512 | 10,00 | +------------------------------------+-----------+------------------+ | Quota non divisa (UNCL) | 3,035 | 59,19 | +------------------------------------+-----------+------------------+ 2. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2014, a ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», sono indicate nell'allegato A del presente decreto e sono state calcolate sulla base di quelle inizialmente attribuite nel 2013, modificate e/o modificabili in ragione di eventuali variazioni debitamente comunicate alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di questo Ministero (di seguito, Direzione generale). 3. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2014, a ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)», sono indicate nell'allegato B del presente decreto e sono state calcolate sulla base di quelle attribuite nel 2013, modificate e/o modificabili in ragione di eventuali variazioni debitamente comunicate alla Direzione generale. In funzione dell'effettivo andamento delle catture, ricorrendone i presupposti di cui alla pertinente normativa internazionale e comunitaria in premessa citata, con successivo/i provvedimento/i della Direzione generale, le predette quote individuali potranno essere incrementate, a valere sulla disponibilita' residua della quota indivisa (UNCL), come individuata al precedente comma 1. I suddetti eventuali incrementi potranno essere determinati in misura tale da consentire, laddove possibile, il raggiungimento di un limite massimo pari a 5 tonnellate, per le imbarcazioni la cui quota individuale risulti inferiore a tale soglia, ovvero la copertura del 10% di eventuali quantitativi in eccesso che dovessero maturare rispetto all'ultima battuta di pesca, per le imbarcazioni la cui quota individuale risulti superiore al citato massimale di 5 tonnellate. 4. Sono ammesse a partecipare alla campagna di pesca 2014 le 3 (tre) tonnare fisse di cui alla graduatoria in allegato C, le cui percentuali di cattura, maturate nel corso dell'ultimo triennio (2011-2013), hanno evidenziato valori positivi, per almeno 2 (due) annualita'. Le tonnare fisse posizionate al quarto, quinto e sesto posto della predetta graduatoria, qualora i rispettivi titolari ne facciano espressa richiesta alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di questo Ministero, possono essere autorizzate ad operare per finalita' di natura esclusivamente turistica, con l'obbligo di liberare, senza ritardo ed alla presenza di personale della locale autorita' marittima (che, quindi, deve essere tempestivamente informata), gli esemplari di tonno rosso che dovessero essere «accidentalmente» catturati, relativamente ai quali, pertanto, e' vietata qualsiasi attivita' di sfruttamento commerciale. Per tale sistema, il contingente di cattura rimane indiviso senza attribuzione di quote individuali di cattura. 5. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla «pesca sportiva/ricreativa (SPOR)», come individuato al precedente comma 1, le imbarcazioni autorizzate potranno proseguire l'esercizio dell'attivita', solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica «catch-release», fino al 31 dicembre 2014. 6. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4 e' subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali in materia di pesca del tonno rosso. 7. E' fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, indicati nell'allegato D del presente decreto. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 maggio 2014
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, registrazione prev. n. 2136
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