Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 giugno 2014
Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;
Vista la raccomandazione (CE) della Commissione del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e successive modificazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, concernente «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», il cui termine di validita' e' stato prorogato di ulteriori dodici mesi dall'ordinanza del Ministro della salute 18 maggio 2012, concernente «Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011, concernente: misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 del 12 giugno 2012, e, di ulteriori dodici mesi, dall'ordinanza del Ministro della salute 7 giugno 2013, concernente «Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante: misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 149 del 27 giugno 2013;
Acquisita in data 21 maggio 2014 la relazione, elaborata dall'Istituto zooprofilattico sperimentale G. Caporale - Teramo, laboratorio nazionale di riferimento per le diossine e i PCB in mangimi e alimenti destinati al consumo umano e condivisa con il Centro di referenza per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio (COVEPI), contenente la valutazione dei livelli di contaminazione di diossine e PCB in campioni di prodotti ittici del lago di Garda, con cui si evidenzia la necessita' di mantenere in vigore le misure di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda, previste dall'ordinanza ministeriale del 17 maggio 2011;
Sentite le regioni interessate: Lombardia e Veneto e la provincia autonoma di Trento;
Ritenuto, pertanto, di dover prorogare ulteriormente le misure previste dall'ordinanza 17 maggio 2011;

Ordina:

Art. 1

1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, gia' prorogato dall'ordinanza del 18 maggio 2012 e dall'ordinanza del 7 giugno 2013, e' ulteriormente prorogato di dodici mesi.
 
Art. 2

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 13 giugno 2014

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2434
 
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