Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2014 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 22 maggio 2014
Modifica parziale del provvedimento 14 maggio 2009 di esonero dall'informativa per l'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC). (Provvedimento 260).


IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanni Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con particolare riferimento agli artt. 2, comma 2, 11, comma 1, lett. a), 13, comma 5, lett. c) e 154;
Visto il provvedimento del 14 maggio 2009, con il quale questa Autorita', ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c) del Codice, in accoglimento dell'istanza formulata dall'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (Ancic), aveva esonerato le imprese alla stessa associate dall'obbligo di rendere una informativa individualizzata agli interessati (clienti, aziende, professionisti, imprenditori e persone fisiche) in occasione del trattamento dei loro dati per finalita' di informazione commerciale;
Considerato che questa Autorita', con tale provvedimento, nel ravvisare una "manifesta sproporzione per le societa' che operano nel settore (...) dell'obbligo di rendere un'informativa in forma individualizzata in relazione al trattamento di dati personali provenienti da fonti pubblicamente accessibili e sulla base degli stessi elaborate nel rispetto dei principi posti in materia di protezione dei dati personali", aveva imposto, quali "misure appropriate" a garanzia degli interessati, la pubblicazione, sulle versioni cartacee di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche", nonche' sui rispettivi siti web, agli indirizzi di riferimento www.paginegialle.it e www.paginebianche.it, di un'unica informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2 del Codice, da effettuarsi, con cadenza annuale, a cura delle imprese associate ad Ancic, anche per il tramite dell'associazione di categoria; inoltre, era stato imposto a ciascuna societa' di pubblicare permanentemente detta informativa anche sul proprio sito web e, ad Ancic, di "tenere costantemente aggiornato l'elenco delle societa' di informazione commerciale alla medesima aderenti (...) in modo da rendere piu' agevole per gli interessati anche l'acquisizione degli elementi dell'informativa sul trattamento dei dati personali che li puo' riguardare mediante la consultazione del sito web delle societa' associate";
Visto il successivo provvedimento del 15 dicembre 2011, con il quale il Garante, accogliendo un'apposita istanza formulata da Ancic, ha disposto per le societa' ad essa aderenti nuove e appropriate modalita' per rendere noti agli interessati gli elementi indicati dall'art. 13 del Codice anche in assenza di un'informativa individualizzata;
Considerato che detta decisione e' stata motivata con il fatto che negli anni precedenti erano stati distribuiti "presso le imprese e le famiglie italiane" diversi milioni di copie cartacee di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche", sicche', dovendosi presumere raggiunto l'obiettivo di far conoscere ad un'estesa platea di interessati le caratteristiche essenziali del trattamento di dati effettuato a fini di informazione commerciale, potevano essere individuate nuove e meno onerose "misure appropriate" a garanzia degli interessati stessi, e precisamente: 1) la pubblicazione - da effettuarsi, con cadenza annuale, a cura delle imprese associate ad Ancic, anche per il tramite dell'associazione di categoria- "sulla 3ยช di copertina e sulla contropagina della versione cartacea di "Pagine Gialle (Lavoro)", di "un testo di informativa a colori avente contenuto identico rispetto a quella attualmente resa, inserendo alla voce "Ancic" riportata nell'elenco alfabetico di "Pagine Bianche" un semplice rimando al testo pubblicato su "Pagine Gialle (Lavoro)""; 2) l'inserimento, "sui siti web di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche", agli indirizzi www.paginegialle.it e www.paginebianche.it", di "appositi banner (aventi le caratteristiche individuate nell'allegato alla nota del 24 novembre 2011) che consentano l'immediata apertura del testo dell'informativa"; il tutto con la conferma dell'obbligo, per ciascuna societa', di pubblicare permanentemente detta informativa anche sul proprio sito web e, per Ancic, di "tenere costantemente aggiornato l'elenco delle societa' di informazione commerciale alla medesima aderenti (...) in modo da rendere piu' agevole per gli interessati anche l'acquisizione degli elementi dell'informativa sul trattamento dei dati personali che li puo' riguardare mediante la consultazione del sito web delle societa' associate";
Vista la nuova istanza datata 31 gennaio 2013, con la quale Ancic - nel ribadire l'avvenuta diffusione dell'informativa negli ultimi anni (2009 - 2013), oggetto di pubblicazione su circa 120 milioni di volumi "Seat Pagine Bianche" e "Seat Pagine Gialle" distribuiti presso le imprese e le famiglie italiane, nonche' di ripetute "visualizzazioni (...) nei banner" di "molteplici siti internet"- ha chiesto a questa Autorita' di valutare la possibilita' di modificare parzialmente anche il provvedimento di esonero del 15 novembre 2011, stabilendo per le proprie associate modalita' ulteriormente semplificate e meno onerose per rendere l'informativa semplificata, anche in ragione del fatto che i mezzi attualmente utilizzati per fornire l'informativa semplificata, valutati anche alla luce del difficile momento sociale ed economico che il tessuto imprenditoriale italiano si trova a vivere, risulterebbero comunque ancora troppo costosi e, comunque, manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;
Considerato che Ancic, a tal fine, ha proposto di poter rendere l'informativa in questione secondo nuove modalita', suggerendo, tra l'altro, l'adozione di un piano di comunicazione via web ("Only Web") in grado di ottimizzare il potenziale dei portali di SEAT, il quale, garantendo "sinergia ed integrazione sulle piattaforme di consultazione", sarebbe in grado di facilitare la ricerca e la consultazione dell'informativa attraverso la "banneristica" oggi esistente; piu' specificamente, tale obiettivo verrebbe raggiunto con l'implementazione di un servizio di comunicazione complesso che, avvalendosi di un sistema "multilocator web", assicurerebbe all'utente che ricerchi il nominativo "ANCIC" o la ragione sociale di una delle sue associate attraverso i siti di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche" (www.paginegialle.it e www.paginebianche.it-) di accedere ad un "ambiente" in grado di fornire, oltre al testo dell'informativa, ulteriori informazioni -anche georeferenziate- sulle singole associate, nonche' il "link al sito proprietario e ad eventuali comunicazioni da advertising (convegni, conferenze stampa...)";
Rilevato che il provvedimento del 15 dicembre 2011 (cosi' come quello del 14 maggio 2009), prevedeva espressamente che "le modalita' per rendere l'informativa agli interessati in relazione a dati raccolti presso terzi" avrebbero potuto "formare oggetto di ulteriore valutazione, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata, nell'ambito del codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'art. 118 del Codice";
Ritenuto, anche alla luce dei dati forniti da Ancic (della cui veridicita' l'Associazione ha assunto ogni responsabilita', anche penale, ai sensi dell'art. 168 del Codice), che effettivamente, stante la capillare diffusione dell'informativa intervenuta dal 2009 ad oggi (mediante la sua pubblicazione su circa 120 milioni di volumi "Seat Pagine Bianche" e "Seat Pagine Gialle" e attraverso le ripetute visualizzazioni nei banner dei molteplici siti Internet), le caratteristiche essenziali del trattamento dei dati effettuato a fini di informazione commerciale da parte delle associate Ancic siano state portate a conoscenza di una quanto mai estesa platea di possibili interessati, sicche' puo' reputarsi che il mantenimento delle modalita' indicate nel provvedimento del 15 dicembre 2011 per la diffusione dell'informativa sia da considerare sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre in capo alle societa' aderenti ad Ancic che effettuano attivita' di informazione commerciale nuove appropriate modalita' per consentire agli interessati di venire a conoscenza degli elementi contenuti nell'art. 13 del Codice anche in assenza di un'informativa individualizzata fornita da dette societa';
Ritenuto, anche alla luce del principio di semplificazione (art. 2 del Codice), che un'ampia conoscibilita' da parte degli interessati dei trattamenti effettuati per finalita' di informazione commerciale, non solo tra gli operatori economici ma, piu' in generale, tra tutti i possibili soggetti censiti dalle societa' di informazione commerciale, possa essere oramai adeguatamente assicurata mediante la diffusione di un'unica informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2 del Codice, da effettuarsi, con cadenza annuale, a cura delle imprese associate ad Ancic, anche per il tramite dell'associazione di categoria, attraverso l'implementazione di un servizio di comunicazione complesso che, avvalendosi della "banneristica" gia' esistente sui Portali SEAT e di un sistema "multilocator web", assicuri all'utente che ricerchi il nominativo "ANCIC" o la ragione sociale di una delle sue associate sui siti di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche" (www.paginegialle.it e www.paginebianche.it) di accedere ad un "ambiente" virtuale in grado di fornire, oltre al testo dell'informativa, ulteriori informazioni -anche georeferenziate- sulle singole associate, nonche' il link al sito proprietario e l'immediato reperimento di ulteriori notizie di specifico interesse (tra cui, a titolo di esempio, convegni, conferenze stampa, ecc.);
Ritenuto, inoltre, che ciascuna delle societa' di informazione commerciale aderente ad Ancic debba continuare a pubblicare permanentemente, sul proprio sito web, l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice, evidenziandola adeguatamente in autonomi riquadri di immediata consultazione;
Ritenuto altresi' di ribadire, quale misura opportuna, che Ancic continui a tener costantemente aggiornato l'elenco delle societa' di informazione commerciale ad essa aderenti, allo stato gia' presente sul proprio sito web;
Considerato che anche tali nuove misure vengono ritenute appropriate in considerazione del fatto che, per effetto dell'attivita' di informazione commerciale, i soggetti che in qualita' di committenti si avvalgono di tali servizi (solitamente istituti di credito, finanziarie e imprese) sono comunque, a propria volta, tenuti, nei termini previsti dall'art. 13, comma 4, del Codice, a rendere l'informativa agli interessati "comprensiva delle categorie di dati trattati" (cio' puo' avvenire, ad esempio, ad opera del committente, in relazione ai dati personali forniti dalle societa' di informazione commerciale, in occasione della richiesta di finanziamento o nella fase dell'instaurazione di nuovi rapporti contrattuali o nell'esecuzione degli stessi);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;

Tutto cio' premesso il Garante:

a parziale modifica del provvedimento del 14 maggio 2009 di esonero delle associate ANCIC dall'obbligo di rendere l'informativa individualizzata ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. c) del Codice, ed in sostituzione del successivo provvedimento del 15 dicembre 2011:
1. individua, quali nuove modalita' appropriate per rendere l'informativa da parte delle societa' associate ad Ancic che trattano dati personali per fornire servizi di informazione commerciale:
a. la diffusione di un'unica informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2 del Codice, da effettuarsi, con cadenza almeno annuale, a cura delle imprese associate ad Ancic, anche per il tramite dell'associazione di categoria, attraverso l'implementazione di un servizio di comunicazione complesso che, avvalendosi della "banneristica" gia' esistente sui Portali di SEAT e di un sistema "multilocator web", assicuri all'utente che ricerchi il nominativo "ANCIC" o la ragione sociale di una delle sue associate sui siti di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche" (www.paginegialle.it e www.paginebianche.it) di accedere ad un "ambiente" virtuale in grado di fornire, oltre al testo dell'informativa, ulteriori informazioni -anche georeferenziate- sulle singole associate, nonche' il link al sito proprietario e l'immediato reperimento di ulteriori notizie di specifico interesse (tra cui, a titolo di esempio, convegni, conferenze stampa, ecc.);
b. la permanente pubblicazione, da parte di ciascuna societa' di informazione commerciale aderente ad Ancic, sul proprio sito web, dell'informativa prevista dall'art. 13 del Codice, da evidenziarsi adeguatamente in autonomi riquadri di immediata consultazione;
2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive, quale misura opportuna, che Ancic continui a tenere costantemente aggiornato l'elenco delle societa' di informazione commerciale ad essa aderenti, allo stato gia' presente sul proprio sito web;
3. dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
Roma, 22 maggio 2014

Il presidente: Soro
Il relatore: Califano
Il segretario generale: Busia

 
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