Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2014 (vai al sommario)
LEGGE 23 giugno 2014, n. 89
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno o piu' decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita', nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalita' previsti dai commi 2 e 3.
5. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, un decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009.
6. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto puo' essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalita' previsti dai commi 5 e 6.
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilita' di Stato nonche' in materia di tesoreria, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 50, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.
9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto e' adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto puo' comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Governo puo' adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 8 e 9 e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
11. All'articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne' un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione della complessita' della materia trattata e dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria».
12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
Il testo degli articoli 2, 40, 42 e 50 della legge 21
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n.
303, S.O., e' il seguente:
"Art. 2. Delega al Governo per l'adeguamento dei
sistemi contabili
1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di
cui all'articolo 1, il Governo e' delegato ad adottare,
entro il 31 maggio 2011, uno o piu' decreti legislativi per
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione
delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini
di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze
di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo
sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai
fini della procedura per i disavanzi eccessivi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
piano dei conti integrato al fine di consentire il
consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione,
gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni
pubbliche;
b) definizione di una tassonomia per la
riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le
amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi di cui alla lettera a);
c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in
missioni e programmi coerenti con la classificazione
economica e funzionale individuata dagli appositi
regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
e relativi conti satellite, al fine di rendere piu'
trasparenti e significative le voci di bilancio dirette
all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un
sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di
spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;
d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a
comuni criteri di contabilizzazione;
e) adozione di un bilancio consolidato delle
amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa'
o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo
definito dal Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con i Ministri interessati;
f) definizione di un sistema di indicatori di risultato
semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse
amministrazioni individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato
un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti
contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o
tipologia di enti, a cui si conformano i relativi
regolamenti di contabilita'.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti
possono comunque essere adottati in via definitiva dal
Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di
ordine finanziario devono essere corredati della relazione
tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.
5. Ai fini della predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma 1 e' istituito, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il
comitato per i principi contabili delle amministrazioni
pubbliche, composto da ventitre' componenti, cosi'
suddivisi:
a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno,
della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, nonche' un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della
Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato
della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come
invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei
conti;
c) un rappresentante dell'ISTAT;
d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui
tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei
quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione
delle province d'Italia (UPI), uno designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
designato dall'Unione nazionale comuni, comunita', enti
montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro
nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome di cui
agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
e) tre esperti in materia
giuridico-contabile-economica.
6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «nonche' al fine di armonizzare i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i
relativi termini di presentazione e approvazione, in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e
rendicontazione della finanza pubblica»;
b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) e' sostituita
dalla seguente:
«h) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
la classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»;
c) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
«6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma
1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da
adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente
articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione concernente il quadro generale di finanziamento
degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base
quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di
decreto legislativo concernenti i tributi, le
compartecipazioni e la perequazione degli enti
territoriali»;
d) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le
parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le
seguenti: «o successivamente»;
e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole:
«trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti:
«trentadue componenti, due dei quali rappresentanti
dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,».
7. Il comitato per i principi contabili agisce in
reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica
per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attivita' di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge
con lo scambio di tutte le risultanze relative alla
armonizzazione dei bilanci pubblici.
8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro
tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da
adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con le stesse modalita'
previsti dal presente articolo."
"Art. 40. Delega al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il
Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il completamento della riforma
della struttura del bilancio dello Stato con particolare
riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e
delle missioni e alla programmazione delle risorse,
assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e
flessibilita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni
principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa
pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni
e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei
programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai
risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi
finali, in modo da assicurare:
1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le
relative risorse e strutture assegnate, e ciascun
Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni
istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
ove possibile la condivisione di programmi tra piu'
Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un
unico centro di responsabilita' amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG
di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun
programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
obiettivi da perseguire;
d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari
del bilancio per assicurare che la denominazione richiami
esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unita'
promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;
e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di
rendicontazione, delle azioni quali componenti del
programma e unita' elementari del bilancio dello Stato
affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il
loro raccordo alla classificazione COFOG e alla
classificazione economica di terzo livello. Ai fini
dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio
finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
conto nel rapporto di cui all'articolo 3;
f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
di spesa debbano essere formulate in termini di
finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della programmazione triennale delle
risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
e individuazione di metodologie comuni di definizione di
indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili
ai programmi del bilancio;
g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio
di genere, per la valutazione del diverso impatto della
politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini
di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
h) introduzione di criteri e modalita' per la
fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
tenendo conto della peculiarita' delle spese di cui
all'articolo 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in
via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge
di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione
triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa
stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui
vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali
iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei
risultati conseguiti dalle amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo
scopo di garantire maggiore chiarezza e significativita'
delle informazioni in esso contenute attraverso
l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato
e di quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di
ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a
valere su contabilita' speciali o conti correnti di
tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti
mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad
eccezione della gestione relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' delle gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per
legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
necessita'. A tal fine, andra' disposto il contestuale
versamento delle dette disponibilita' in conto entrata al
bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero
piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni
appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori
bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di
rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle
spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati
con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili
a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
q) previsione della possibilita' di identificare i
contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato
finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto
comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
limitatamente agli stati di previsione di rispettivo
interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i
testi alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a
ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della
nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque
adottati in via definitiva dal Governo.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con le stesse modalita' previsti dal presente
articolo."
"Art. 42. Delega al Governo per il riordino della
disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa
1. Ai fini del riordino della disciplina per la
gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della
funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la
redazione anche in termini di competenza, il Governo e'
delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento
delle entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella
relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui
attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore
trasparenza, semplificazione e omogeneita' di trattamento
di analoghe fattispecie contabili;
b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di
cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati,
tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la
gestione di tesoreria;
c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio
del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico
del dirigente responsabile, di predisporre un apposito
piano finanziario che tenga conto della fase temporale di
assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina
e paga le spese;
d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla
legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione
assunta dal dirigente responsabile del pagamento, tenendo
anche conto di quanto previsto alla lettera c);
e) previsione di un periodo transitorio per
l'attuazione della nuova disciplina;
f) considerazione, ai fini della predisposizione del
decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati
della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;
g) previsione della graduale estensione delle
disposizioni adottate in applicazione delle lettere a), c)
e d) alle altre amministrazioni pubbliche, anche in
coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42, nonche' dall'articolo 2 della presente
legge;
h) rilevazione delle informazioni necessarie al
raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la
redazione del conto consolidato delle amministrazioni
pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito
dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita
sperimentazione della durata massima di due esercizi
finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per
materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attivita'
di sperimentazione.
3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di esso sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni
dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'
essere comunque adottato. Qualora il termine per
l'espressione del parere scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio
della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato
di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi
alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali
modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, il
decreto puo' essere comunque adottato dal Governo.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere
adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo
decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e
con le medesime modalita' previsti dal presente articolo."
"Art. 50. Delega al Governo per l'adozione di un testo
unico delle disposizioni in materia di contabilita' di
Stato e di tesoreria
1. Il Governo e' delegato ad adottare, ai sensi degli
articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle
disposizioni in materia di contabilita' di Stato nonche' in
materia di tesoreria.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti
amministrativi contabili, al fine di assicurare il
coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di
responsabilita' dirigenziale;
b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che
essi siano raccordabili con gli schemi classificatori
adottati per il bilancio dello Stato;
c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria
unica;
d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente
legge e dalla normativa di contabilita' pubblica in
considerazione del potenziamento della funzione del
bilancio di cassa;
e) modifica o abrogazione espressa delle norme
preesistenti incompatibili con le disposizioni della
presente legge.
3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e'
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine, il decreto e' adottato
anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il
testo alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a
ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della
nuova trasmissione, il decreto puo' comunque essere
adottato in via definitiva dal Governo.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,
attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2,
disposizioni integrative e correttive del decreto
medesimo.".
Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 11
marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni
per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato
alla crescita), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 2014,
n. 59, come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, ne' un aumento della pressione fiscale
complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione
della complessita' della materia trattata e
dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli
eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di
decreto legislativo la relazione tecnica di cui
all'articolo 1, comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi
di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino
compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009
ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie
recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli
che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le
maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che
recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o
successivamente a quelli che recano la necessaria copertura
finanziaria.
2. La revisione del sistema fiscale di cui alla
presente legge persegue l'obiettivo della riduzione della
pressione tributaria sui contribuenti, anche attraverso la
crescita economica, nel rispetto del principio di equita',
compatibilmente con il rispetto dell'articolo 81 della
Costituzione nonche' degli obiettivi di equilibrio di
bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e prodotto
interno lordo stabiliti a livello europeo.".
Avvertenza:
Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 95 del 24 aprile 2014.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 36.
 
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66

All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «anno 2015» sono inserite le seguenti: «, nel quale saranno prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o piu' figli a carico,»;
al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il credito di cui al primo periodo e' riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta»;
al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni»;
il comma 6 e' soppresso.
All'articolo 4:
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti e' riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6 e seguenti. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato a decorrere dal 1º gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6-ter. Per l'anno 2014 l'aliquota prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' elevata all'11,50 per cento. Una quota delle maggiori entrate di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente:
"145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d'imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d'imposta. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"»;
al comma 12, capoverso 148, penultimo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1º gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantita' di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione".
12-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dopo le parole: "distribuzione di utili" sono inserite le seguenti: "ai soci cooperatori".
12-quater. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta e' dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI e' dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno"».
All'articolo 5:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766"»;
nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
Al Capo II del Titolo I, dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis. - (Modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri). - 1. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, alla Sezione I, dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 300,00".
2. L'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' sostituito dal seguente:
"Art. 18. - 1. Per il rilascio del passaporto ordinario e' dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto.
2. Il contributo amministrativo e' dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1.
4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facolta' per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento".
3. Sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 55 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) l'articolo 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative».
All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «conseguiti nel 2013» sono inserite le seguenti: «, specificati per ciascuna regione,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, relativamente all'anno 2013, non si applica l'articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».
All'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 431, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni";
b) al comma 435, dopo le parole: "Per il 2014" sono inserite le seguenti: "e il 2015"».
All'articolo 8:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonche' i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'";
b) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata";
c) all'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti'. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti'. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata"»;
il comma 2 e' soppresso;
al comma 3, capoverso 6-bis, dopo la parola: «sono» sono inserite le seguenti: «di tipo aperto e»:
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In sede di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1, lettere b) e c), e al comma 3, sono adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,»;
alla lettera c), le parole: «amministrazioni dello Stato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
al comma 8:
all'alinea, le parole: «Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
alla lettera a):
al primo periodo, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» e dopo le parole: «contratti in essere» sono inserite le seguenti: «nonche' di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia gia' intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria,»;
al quinto periodo, le parole: «Le Amministrazioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
la lettera b) e' soppressa;
il comma 9 e' soppresso;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Ai fini della necessaria prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione Sardegna, che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale».
All'articolo 9:
al comma 1, dopo le parole: «e' istituito» sono inserite le seguenti: «, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica,»;
al comma 2:
al secondo periodo, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»;
al terzo periodo, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata» e le parole: «coordinato dal Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «coordinato dal Ministero»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «commi 449 e 455» sono sostituite dalle seguenti: «commi 449, 450 e 455», dopo le parole: «6 luglio 2012, n. 95,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,», dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,», dopo le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,», le parole: «ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 9» e le parole: «ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2»;
l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresi', individuate le relative modalita' di attuazione»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' comunque fatta salva la possibilita' di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori»;
al comma 4:
all'alinea, la parola: «6» e' sostituita dalla seguente: «12»;
al capoverso 3-bis:
al primo periodo, le parole: «15 agosto 2000» sono sostituite dalle seguenti: «18 agosto 2000» e dopo le parole: «avvalendosi dei competenti uffici» sono inserite le seguenti: «anche delle province»;
al secondo periodo, le parole: «possono effettuare i propri acquisti» sono sostituite dalle seguenti: «possono acquisire beni e servizi»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "la sicurezza di approvvigionamento" sono aggiunte le seguenti: "e l'origine produttiva"»;
al comma 6, le parole: «le regioni possono stipulare con Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «fornisce alle amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni»;
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorita' di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni»;
al comma 9, dopo le parole: «di beni e di servizi,» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3,» e le parole: «di cui al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «compiti di controllo» sono sostituite dalle seguenti: «compiti di vigilanza»;
al comma 4, le parole: «Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «Osservatorio centrale di lavori, servizi e forniture dell'Autorita'»;
nella rubrica, la parola: «controllo» e' sostituita dalla seguente: «vigilanza».
All'articolo 11, il comma 3 e' soppresso.
Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Norme in materia di rateazione). - 1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che:
a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;
b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.
2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non e' prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
3. Il comma 13-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e' abrogato».
All'articolo 12, comma 1, le parole: «ministeriale del 5 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003,».
Al Capo I del Titolo II, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis. - (Canoni delle concessioni demaniali marittime). - 1. I canoni delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, dovuti a partire dall'anno 2014, sono versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno. Gli enti gestori intensificano i controlli volti a verificare l'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo di versamento, nei termini previsti, dei canoni di cui al presente comma.
2. All'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "15 maggio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2014"».
All'articolo 13:
al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo»;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualita' di componente di organi di societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse».
All'articolo 14:
al comma 4, la parola: «sono» e' sostituita dalle seguenti: «possono essere» e le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368".
4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle citta' metropolitane e ai comuni, e' comunque concessa, in coerenza e secondo le modalita' previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facolta' di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo».
All'articolo 15:
al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A.» sono inserite le seguenti: «e sulla rete delle strade provinciali e comunali»;
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La regione Lombardia puo' derogare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione per le sole voci inerenti al grande evento EXPO 2015. La regione Lombardia rimodula e adotta misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di compensare il maggior esborso per le finalita' di cui al periodo precedente, garantendo comunque i complessivi obiettivi di riduzione dei costi, cosi' come stabilito dal medesimo articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».
All'articolo 16:
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le prestazioni, comprese le eventuali ritenute, di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogate a favore del personale amministrato attraverso i servizi stipendiali del sistema "NoiPA" del Ministero dell'economia e delle finanze, sono fornite esclusivamente in modalita' centralizzata attraverso lo stesso sistema "NoiPA". Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2013, n. 123, i contributi derivanti da dette prestazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati, in misura pari alle maggiori entrate acquisite rispetto a quelle introitate ai sensi del citato comma 4, e al netto della percentuale indicata nel medesimo comma, alla gestione dei servizi stipendiali erogati dal Ministero»;
al comma 8, le parole: «la somma di 10,7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 21,2 milioni di euro».
Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-bis, comma 4, il terzo periodo e' soppresso;
b) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente:
"Art. 53-bis. - (Attivita' per la promozione dell'Italia). 1. Gli uffici all'estero svolgono attivita' per la promozione dell'Italia, mirate a stabilire ed intrattenere relazioni con le autorita', il corpo diplomatico e gli ambienti locali, a sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale nell'interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione e a tutelare le collettivita' italiane all'estero.
2. Per le attivita' di cui al comma 1 e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire tra gli uffici all'estero con uno o piu' decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alla Corte dei conti.
3. La dotazione del fondo e' determinata sulla base degli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorita' del Paese di accreditamento o di personalita' in visita ufficiale, il complesso di manifestazioni o di iniziative volte a consolidare i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti piu' rilevanti della societa' locale e con il corpo diplomatico accreditato nella sede, nonche' tenendo conto del trattamento economico per il personale di servizio necessario al funzionamento delle residenze ufficiali.
4. Le spese per l'attuazione del presente articolo, se sostenute direttamente dal capo dell'ufficio all'estero o, su sua indicazione, da personale dipendente, sono rimborsate ai predetti, anche sulla base di costi medi forfettari determinati per ogni Paese dal Ministero degli affari esteri su proposta del capo della rappresentanza diplomatica competente";
c) all'articolo 185:
1) al comma 2, le parole: "un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente gia' goda, nonche'" sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: "oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed" sono soppresse;
3) al comma 5, le parole: "e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza" sono soppresse;
d) all'articolo 204, primo comma, le parole: "ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis" sono soppresse;
e) l'articolo 171-bis, l'articolo 185, comma 1, e l'articolo 188 sono abrogati.
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e' fissata in euro 15 milioni per l'anno 2015 e in euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2016. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' rideterminato in 2.600 unita' per l'anno 2015, 2.650 unita' per l'anno 2016 e 2.700 unita' a decorrere dall'anno 2017, comprensive dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 1317, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, e all'articolo 41-bis, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al relativo onere, valutato in euro 2.176.000 per l'anno 2015, euro 3.851.520 per l'anno 2016 ed euro 6.056.064 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, con conseguenti soppressioni di posti di organico di cui all'articolo 32 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 17:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti, complessivamente, di euro 5.305.000»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra i vari soggetti in misura proporzionale al rispettivo onere a carico della finanza pubblica per l'anno 2013»;
al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo anno 2014, il CNEL provvede entro il 15 luglio 2014 a versare all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori risorse finanziarie pari a 18.249.842 euro, anche al fine di conseguire, per l'importo di 195.000 euro, risparmi sulla gestione corrente».
All'articolo 19:
al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13 e' abrogato;
b) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico";
c) al comma 24 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano a carico della citta' metropolitana gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico";
d) al comma 136 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico"»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 235, comma 1, le parole: "sono rieleggibili per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per piu' di due volte nello stesso ente locale";
b) all'articolo 235, comma 3, lettera b), dopo la parola: "volontarie" sono aggiunte le seguenti: "da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente";
c) all'articolo 241, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non puo' essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi"».
Dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis. - (Riduzione delle spese per il Consiglio generale degli italiani all'estero). - 1. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: "novantaquattro", "sessantacinque»" e "ventinove" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "sessantatre", "quarantatre" e "venti";
2) al comma 2, la parola: "sessantacinque" e' soppressa;
3) al comma 5, la parola: "ventinove" e' soppressa e le parole: "dieci", "sette" e "nove" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "sette", "quattro" e "sei";
b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "due volte" sono sostituite dalle seguenti: "una volta";
c) all'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: "continentali e" le parole: "due volte" sono soppresse;
d) all'articolo 9:
1) al comma 1, la parola: "ventinove" e' soppressa e le parole: "due membri eletti" e "tre membri" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "un membro eletto" e "un membro";
2) al comma 2, le parole: "sei nomi" e "quattro nomi" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "due nomi" e "due nomi";
3) al comma 3, le parole: "due volte" sono sostituite dalle seguenti: "una volta";
e) all'articolo 12, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ne' ai membri di cui all'articolo 4, comma 5";
f) all'articolo 15:
1) al comma 1, la parola: "sessantacinque" e' soppressa;
2) al comma 3, la parola: "ventinove" e' soppressa;
g) all'articolo 17, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ripartendo i membri di cui all'articolo 4, comma 2, tra i Paesi in cui sono presenti le maggiori collettivita' italiane, in proporzione al numero di cittadini italiani residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti"».
All'articolo 20:
al comma 7, le parole: «La presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Il presente articolo» e dopo le parole: «del capitale» sono aggiunte le seguenti: «e alle loro controllate, nonche' a Consip S.p.A. e agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9. Alle finalita' di cui al presente articolo, la RAI S.p.A, concorre secondo quanto stabilito dall'articolo 21»;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Ferme restando le modalita' di determinazione dell'importo da distribuire e di versamento dello stesso previste ai commi 3 e 4, in caso di incremento del valore della produzione almeno pari al 10 per cento rispetto all'anno 2013, le societa' di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalita' alternative, purche' tali da determinare un miglioramento del risultato operativo».
Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis. - (Disposizioni in materia di cessioni di partecipazioni). - 1. All'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attivita', i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59"».
All'articolo 21:
al comma 1:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) al comma 2, la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
"p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)"»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.
3-ter. Con la convenzione stipulata tra la societa' concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina e' data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della societa' concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano"»;
al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Societa' puo' procedere alla cessione sul mercato, secondo modalita' trasparenti e non discriminatorie, di quote di Rai Way, garantendo la continuita' del servizio erogato» e, al secondo periodo, le parole: «In caso di cessione di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo,» sono soppresse;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 45, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "la costituzione di una societa' per" sono soppresse».
All'articolo 22:
al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Limitatamente all'anno 2014, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonche' di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle societa' semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditivita' del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovute per il predetto periodo d'imposta»;
al comma 2, capoverso 5-bis, la parola: «eventualmente» e' soppressa, le parole: «e gli altri ed in maniera tale da ottenere» sono sostituite dalle seguenti: «e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 5-bis, primo e ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Nel Capo III del Titolo II, dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis. - (Risorse destinate alle zone franche urbane). - 1. Per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza" e della zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche rivenienti, per le zone franche dell'obiettivo "Convergenza", da eventuali riprogrammazioni degli interventi del Piano di azione coesione.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 75 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per il 2016».
All'articolo 23:
al comma 1, alinea, le parole: «entro il 31 ottobre 2014, predispone un programma di razionalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il programma di cui al comma 1 e' reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilita' e crescita interno, nel disegno di legge di stabilita' per il 2015».
All'articolo 24:
al comma 2, lettera b), capoverso 222-quater, secondo periodo, dopo le parole: «i presidi territoriali di pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «e quelli destinati al soccorso pubblico»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-bis. - (Facolta' di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione). - 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso e' perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano".
2-ter. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al" sono soppresse».
All'articolo 25:
al comma 1, le parole: «, per le amministrazioni locali di cui al comma 209» sono sostituite dalle seguenti: «per le amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1»;
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie cosi' come previsto dalla determinazione dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto; detta tabella e' aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2-bis. I codici di cui al comma 2 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma».
All'articolo 26 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016.
1-ter. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 27:
al comma 1, capoverso Art. 7-bis:
al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 1º luglio 2014» e le parole: «, emesse a partire dal 1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Le medesime amministrazioni comunicano altresi', mediante la piattaforma elettronica, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalita' aggregata,»;
al comma 3, dopo le parole: «7 marzo 2008,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008,»;
al comma 4, le parole: «Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di cui al comma 2»;
al comma 7, le parole: «crediti accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «crediti registrati»;
al comma 2:
alla lettera c), le parole: «La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «La pubblica amministrazione di cui al primo periodo che risulti inadempiente»;
alla lettera d), dopo le parole: «a cura dell'amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013».
All'articolo 28, comma 1, lettera a), dopo le parole: «lettera b)» sono inserite le seguenti: «del presente comma».
L'articolo 30 e' soppresso.
All'articolo 31, comma 1, le parole: «partecipate da enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «ed enti partecipati da enti locali».
All'articolo 35:
al comma 1, le parole: «di conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore della legge di conversione»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «di conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore della legge di conversione».
All'articolo 37:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
alla lettera b), ultimo periodo, le parole: «La pubblica amministrazione inadempiente di cui al primo periodo non puo'» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni di cui al primo periodo che risultino inadempienti non possono»;
al comma 3, dopo il penultimo periodo e' inserito il seguente: «I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, gia' oggetto di ridefinizione possono essere acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' alle istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Alle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti di cui al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non si applicano i limiti fissati, per le regioni a statuto ordinario, dall'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti»;
al comma 4, ultimo periodo, le parole: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al comma 7, dopo la parola: «12-quater,», e' inserita la seguente: «12-quinquies,»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130.
7-ter. Le verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2013, tramite la piattaforma elettronica nei confronti dei soggetti creditori. All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni effettuano le predette verifiche esclusivamente nei confronti del cessionario.
7-quater. L'articolo 8 e il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono abrogati».
L'articolo 38 e' soppresso.
Dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:
«Art. 38-bis. - (Semplificazione fiscale della cessione dei crediti). - 1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonche' le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse, sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 maggio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 1 milione di euro, definitivamente al bilancio dello Stato».
All'articolo 39 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Agli articoli 28-quater, comma 1, e 28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni"».
All'articolo 41:
al comma 1, primo periodo, le parole: «il tempo medio dei pagamenti effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «l'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
al comma 4, ultimo periodo, le parole: «direttiva europea» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,» e le parole: «prorogato, a decorrere dal 2013, dall'» sono sostituite dalle seguenti: «le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'».
Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente:
«Art. 41-bis. - (Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese). - 1. Per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2014, l'utilizzo delle risorse gia' disponibili sulle rispettive contabilita' speciali, come individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013.
2. Le somme rimaste inutilizzate a seguito degli interventi di cui al comma 1 costituiscono economia di spesa e sono versate al pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, non convertita in legge».
All'articolo 43, comma 1, capoverso 1, le parole: «"1. I comuni» sono sostituite dalle seguenti: «"Art. 161. - (Certificazioni di bilancio). - 1. I comuni» e dopo le parole: «le province,» sono inserite le seguenti: «le citta' metropolitane,».
All'articolo 45:
al comma 5, lettera b), dopo le parole: «dei titoli obbligazionari regionali in circolazione» sono inserite le seguenti: «pari o»;
al comma 7, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2» e le parole: «, lettera a)» sono soppresse.
Nel Capo III del Titolo III, dopo l'articolo 45 e' aggiunto il seguente:
«Art. 45-bis. - (Anticipazione di liquidita' in favore di EUR Spa). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 332 e 333 sono sostituiti dai seguenti:
"332. La societa' EUR Spa puo' presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 15 luglio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidita', nel limite massimo di 100 milioni di euro, finalizzata al pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013. L'anticipazione di liquidita' di cui al presente comma e' concessa a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della 'Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari', di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito:
a) della presentazione da parte della societa' EUR Spa di un piano di rimborso dell'anticipazione di liquidita', maggiorata degli interessi, in cui sono individuate anche idonee e congrue garanzie, verificato da un esperto indipendente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con onere a carico della societa';
b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la societa' EUR Spa, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresi', qualora la societa' non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della societa' e' pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione".
2. All'articolo 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole ", fino ad un massimo di 5 milioni annui" sono soppresse».
All'articolo 46, comma 7, dopo la parola: «449-bis» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1».
All'articolo 47:
al comma 2, lettera a), le parole da: «Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi» fino alla fine della lettera sono soppresse;
al comma 3, le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;
al comma 9, lettera a), al quarto periodo, le parole: «e dalle centrali di committenza regionale di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2» e, al settimo periodo, le parole: «e dalle centrali di committenza regionale di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2»;
al comma 10, le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».
All'articolo 48, comma 1, capoverso 14-ter, al terzo periodo, dopo le parole: «I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,».
All'articolo 50:
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinate ad incrementare i contributi spettanti alle unioni e alle fusioni di comuni per il triennio 2014-2016, iscritte sul fondo di solidarieta' comunale, sono assegnate al fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali.
9-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli 1316 e 1317 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai fini dell'attuazione delle norme sul federalismo fiscale»;
al comma 10, le parole: «dal comma 8 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 del presente articolo»;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Per l'anno 2015 il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 3,5 milioni di euro»;
dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
«12-bis. Per l'anno 2014, le modalita' di riparto del fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dello stato di attuazione degli interventi e degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del fondo medesimo da parte delle regioni, nonche' del residuo delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013».
Dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente:
«Art. 50-bis. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».
Alla tabella A e' premessa la seguente:
«Tabella 1 (articolo 25, comma 2)
Casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136
Art. 19, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, primo periodo (acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni)
Art. 19, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 (servizi d'arbitrato e di conciliazione)
Art. 19, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006 (servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia)
Art. 19, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006 (contratti di lavoro)
Art. 19, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 (appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato)
Art. 25 del D.Lgs. 163/2006 - Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attivita' o il prodotto del soggetto erogante
Prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara
Scelta del socio privato in societa' miste il cui apporto e' limitato al solo finanziamento».
Nella tabella A, i seguenti codici sono soppressi:
«S1302 Contratti di servizio per trasporto»;
«S1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti»;
«S1310 Altri corsi di formazione».
 
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