Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 giugno 2014
Cancellazione di varieta' ortive iscritte al registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varieta' di specie di piante ortive;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;
Vista la richiesta del 3 marzo 2014, prot. Mipaaf n. 4995 del 4 marzo 2014, con la quale il Consorzio Sativa Societa' Cooperativa Agricola ha comunicato di voler rinunciare alla responsabilita' della conservazione in purezza delle varieta' ortive identificate con i codici SIAN 99, 254 e 536 e indicate all'articolo unico del presente dispositivo;
Vista la richiesta del 4 marzo 2014, prot. Mipaaf n. 5060 del 4 marzo 2014, con la quale la societa' ISI Sementi S.p.A. ha comunicato di voler rinunciare alla responsabilita' della conservazione in purezza della varieta' ortive identificate con i codici SIAN 2310, 2311 e 2164 indicate all'articolo unico del presente dispositivo;
Vista la richiesta del 3 marzo 2014, prot. Mipaaf n. 5516 dell'11 marzo 2014, con la quale la societa' Anseme S.p.A. ha comunicato di voler rinunciare alla responsabilita' della conservazione in purezza della varieta' ortive identificate con i codici SIAN 742 e 249 e indicate all'articolo unico del presente dispositivo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;
Ritenuto di dover procedere in conformita';

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varieta' di seguito elencate, iscritte al registro delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti a fianco indicati, sono cancellate dal Registro medesimo:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 giugno 2014

Il direttore generale: Cacopardi
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte
dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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