Gazzetta n. 143 del 23 giugno 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 13 giugno 2014 |
Fissazione, per l'anno 2014, del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante "il Codice delle assicurazioni private" (d'ora in avanti "Codice"); Visto l'art. 115 del Codice, concernente il "Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione"; Visto, in particolare, il comma 3, secondo periodo, del predetto art. 115, ai sensi del quale il Ministro dello Sviluppo Economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'ISVAP, ora IVASS e il Comitato di Gestione del predetto Fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi; Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del Codice"; Visto l'art. 11 del suddetto decreto 30 gennaio 2009, n. 19, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo e' determinato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, ai sensi dell'art. 115, comma 3, del Codice; Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico in data 19 giugno 2013, con il quale il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di che trattasi per l'anno 2013 e' stato determinato nella misura dello 0,08 % delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2012; Vista la nota del Presidente del Comitato di gestione del Fondo in argomento, n.0114013/14, in data 7 maggio 2014, con cui e' stato fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per l'anno 2014, in misura pari al contributo fissato per l'anno 2013; Vista la nota della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica n. 0080678, in data 15 maggio 2014, indirizzata all'IVASS, diretta ad acquisire il parere di competenza sull'orientamento di questa Amministrazione, in esito all'esame del bilancio di esercizio del Fondo al 31 dicembre 2013, a fissare per l'anno 2014 il contributo in argomento nella misura dello 0,08 %, delle provvigioni acquisite nell'anno 2013, alla luce dell'esigenza di garantire un'adeguata capienza del Fondo medesimo ed in relazione alle disponibilita' dello stesso; Considerato che, sia il predetto Comitato, con la citata nota, sia l'IVASS, con nota n. 48/14/000298 in data 29 maggio 2014, hanno condiviso il suddetto orientamento di questa Amministrazione a fissare per l'anno 2014 il contributo in argomento nella misura dello 0,08 % delle provvigioni acquisite nell'anno 2013;
Decreta:
Art. 1
1. Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione per l'anno 2014 e' fissato nella misura dello 0,08 % delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2013. 2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 luglio 2014. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2013. Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 2014
Il Ministro: Guidi
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