Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 14 maggio 2014
Contributo per l'incremento della massa attiva dei comuni in dissesto finanziario - anno 2013.


IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visto l'art. 3-bis, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prevede che «Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
Visto, altresi', che ai sensi del suddetto art. 3-bis, il contributo e' ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica;
Visto che, in base al sopracitato art. 3-bis, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle finalita' di cui al medesimo articolo si provvede, per gli anni 2012, 2013 e 2014, entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, con le somme non impegnate e disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Viste che le richieste dei comuni, gia' acquisite per l'anno 2012 e riportate nell'Allegato del decreto del direttore centrale in data 11 marzo 2013, relativo all'anno 2012, possono essere considerate valide anche per l'annualita' 2013, ad eccezione di quelle riguardanti i comuni di Capistrello (AQ), Trivento (CB), Rocca Priora (RM), Mentana (RM), San Procopio (RC), Rionero Sannitico (IS), Montecalvo Irpino (AV), i cui organi straordinari della liquidazione hanno, nel frattempo, presentato il rendiconto finale e, pertanto, la liquidazione del dissesto in quei comuni e' formalmente terminata.
Riscontrato che a fine esercizio 2013, sul capitolo 1316 risultano non impegnate e disponibili somme pari ad euro 25.000.000,00 e ritenuto quindi di dover concedere con il presente decreto, ai comuni come riportati nell'allegato «A», che forma parte integrante del presente decreto, il contributo di cui al gia' citato art. 3-bis;
Tenuto conto, altresi', che ai sensi del sopracitato art. 3-bis, ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1
Criteri e modalita' per la concessione del contributo

1. Il contributo previsto dall'art. 3-bis, del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, concesso a ciascun ente, e' determinato, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite definita tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica.
2. Ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Concessione del contributo

1. Per l'anno 2013, ai comuni di cui all'allegato «A», che forma parte integrante del presente decreto, a valere sulle somme non impegnate, pari ad euro 25.000.000,00, disponibili sul capitolo 1316 «Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non utilizzate nell'esercizio 2013, e' concesso, ai sensi dell'art. 3-bis, decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, un contributo destinato all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il contributo e' erogato sul conto di tesoreria intestato all'organo straordinario della liquidazione, in un'unica soluzione, entro 15 giorni successivi alla data di registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2014

Il direttore centrale: Verde

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2014, foglio n. 1413
 
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