Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2014 (vai al sommario)
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
DELIBERAZIONE 5 giugno 2014
Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalita'. (Provvedimento n. 24953).


L'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 5 giugno 2014;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Visto l'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62;
Visto il proprio regolamento attuativo in materia di rating di legalita' adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 20075;
Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato del 31 luglio 2013, n. 2947, con la quale e' stato ordinato all'Autorita' «di procedere alla riedizione del procedimento al fine di apportare al regolamento le modifiche necessarie per inserire anche il profilo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio rilevante per l'attribuzione del rating di legalita', conservando, tuttavia, nel frattempo, la perdurante efficacia del regolamento impugnato»;
Vista la propria delibera del 12 agosto 2013 con la quale si e' ritenuto di dover procedere alla rinnovazione del procedimento per la modifica del regolamento anche al fine di tenere conto di taluni dubbi interpretativi emersi nella prassi applicativa e di dare avvio ad una preventiva procedura di consultazione pubblica per la revisione dello stesso, in conformita' alla procedura precedentemente seguita per la sua adozione;
Vista la consultazione pubblica preventiva per la revisione del regolamento avente ad oggetto in particolare l'individuazione dell'ambito e delle modalita' con cui tenere conto del profilo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio rilevante per l'attribuzione del rating di legalita', le modalita' con cui va individuato il fatturato minimo di due milioni di euro, ai sensi del richiamato art. 5-ter, la definizione della nozione di «provvedimenti dell'autorita' competente di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato», di cui all'art. 2, lettera e), del regolamento, tenutasi dal 9 settembre 2013 al 10 ottobre 2013;
Sentita la commissione consultiva rating, che si e' riunita presso gli uffici dell'Autorita' il 13 maggio 2014, al fine di pervenire a una formulazione condivisa delle modifiche da apportare al regolamento;
Ritenuto di dover approvare in via definitiva le modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalita' adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 20075;

Delibera:
di approvare le modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalita', il cui testo allegato e' parte integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento e' pubblicato nel Bollettino dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Il regolamento con le modifiche approvate e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 5 giugno 2014

Il Presidente: Pitruzzella
Il segretario generale: Chieppa
 
Allegato

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) Autorita', l' Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) Impresa, l'impresa (in forma individuale o collettiva):
i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;
iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.

Articolo 2

Requisiti per l'attribuzione del rating di legalita'

1. L'impresa, di cui all'articolo 1, lettera b), che intende ottenere il rating di legalita' deve presentare all'Autorita' apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito dell'Autorita'. L'inoltro della domanda deve avvenire per via telematica secondo le indicazioni fornite sul sito dell'Autorita'.
2. L'impresa deve dichiarare:
a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare e del direttore tecnico non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non e' stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche; che non e' stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, del rappresentante legale nonche' dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non e' stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche; che non e' stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
c) che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorita' e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
d bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorita' per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall'Autorita', ai sensi dell'art. 27, comma 12 del codice del consumo, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
e) di non essere destinataria di provvedimenti dell'Autorita' competente di accertamento del mancato rispetto all'obbligo di pagamento di imposte e tasse, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;
f) di non essere destinataria di provvedimenti dell'Autorita' competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;
g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalita' previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui e' o e' stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.
3. Il rating di legalita' non potra' essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validita'.
4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il rating potra' essere rilasciato se:
a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) non e' stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo;
b) nei confronti dell'impresa non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure cautelari di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L'impresa deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere a), b) e c), il rating potra' essere rilasciato se:
a) l'impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalita' di continuazione o ripresa dell'attivita' produttiva;
b) l'impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sia stata affidata ad un amministratore giudiziario per finalita' di continuazione o ripresa dell'attivita' produttiva;
c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all'affitto o alla vendita in favore di societa' o imprese pubbliche o private per finalita' di continuazione o ripresa dell'attivita' produttiva con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 3

Valutazione dei requisiti

1. Per l'attribuzione del rating di legalita' e' necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Regolamento. In questa ipotesi l'impresa ha diritto all'attribuzione di un punteggio base pari a *.
2. Il punteggio base sara' incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:
a) rispetto dei contenuti del Protocollo di legalita' sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso e delle Linee Guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo di legalita' sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Lega delle Cooperative in data 14 novembre 2013 e di ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell'Interno con altre associazioni imprenditoriali, nonche' dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
b) utilizzo di sistemi di tracciabilita' dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformita' delle attivita' aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilita';
e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);
f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche.
3. Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di una * aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ***.
4. Ai fini dell'incremento del punteggio base, che non potra' in ogni caso superare il valore massimo di cui al precedente comma 3, l'impresa potra' conseguire un segno + ove abbia denunciato all'autorita' giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l'attribuzione del segno + di cui al presente comma e' subordinata all'esercizio dell'azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.

Articolo 4

Possesso dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, e' attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa. Si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
2. Il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 3, e' verificato dall'Autorita' mediante consultazione della banca nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni. Fino all'attuazione di tale banca dati, il possesso di tale requisito e' verificato attraverso il Ministero dell'interno.

Articolo 5

Procedimento per l'attribuzione del rating di legalita'

1. L'Autorita', su proposta della Direzione competente, delibera l'attribuzione del rating entro sessanta giorni dalla ricevimento della richiesta.
2. In caso di incompletezza dell'istanza presentata, l'Autorita' ne informa l'impresa entro quindici giorni; in tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa.
3. L'Autorita' trasmette tempestivamente copia integrale della richiesta al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se il Ministero dell'Interno o il Ministero della Giustizia hanno svolto osservazioni, il termine di cui al comma 1 e' prorogato di trenta giorni.
4. Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa, l'Autorita' puo' compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l'attribuzione del rating di legalita'. Le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale l'esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata. La richiesta di informazioni alle pubbliche amministrazioni sospende, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1.
5. L'esistenza di condanne definitive per i reati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento e' verificata dall'Autorita' mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario giudiziale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all'attuazione dell'interconnessione con tale sistema informativo, la verifica verra' effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta all'ufficio del casellario giudiziale di Roma.
6. L'esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento e' verificata dall'Autorita' mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario dei carichi pendenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all'attuazione di tale sistema, la verifica verra' effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta agli uffici giudiziari competenti.
7. L'Autorita' comunica al richiedente l'esito della richiesta. Se tale esito e' positivo, l'Autorita' inserisce l'impresa nell'elenco di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento.
8. L'Autorita', ove intenda negare l'attribuzione del rating, applica la procedura di cui all'articolo 6, comma 8.

Articolo 6

Durata, rinnovo, sospensione e revoca

1. Il rating di legalita' ha durata di due anni dal rilascio ed e' rinnovabile su richiesta.
2. In sede di rinnovo, l'impresa invia all'Autorita', nei sessanta giorni precedenti la scadenza del periodo di validita' del proprio rating, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2, e 3, comma 2.
3. L'Autorita' delibera sulla richiesta di rinnovo del rating di legalita' applicando il procedimento di cui al precedente articolo 5.
4. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, l'Autorita' con proprio provvedimento dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito e' venuto meno. Laddove il rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci, l'Autorita' dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione.
5. Al venir meno di uno o piu' dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, l'Autorita' dispone la riduzione del punteggio attribuito.
6. In caso di rinvio a giudizio o di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, l'Autorita' dispone la sospensione del rating sino alla pronuncia di I grado ovvero sino al perdurare dell'efficacia delle misure cautelari.
7. L'Autorita' puo' disporre la sospensione del rating, in relazione alla gravita' dei fatti e all'acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d), e), f), h) del presente Regolamento, ove tale provvedimento sia oggetto di contestazione e sino alla pronuncia passata in giudicato dell'autorita' giudiziaria.
8. L'Autorita', prima della formale adozione del provvedimento di revoca, di riduzione del punteggio o di sospensione, comunica all'impresa i motivi che ostano al mantenimento del rating, alla conferma del punteggio gia' attribuito o che ne comportano la sospensione.
Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Durante tale periodo, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, e' sospeso.
In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi del comma 7, il termine di cui all'articolo 5 e' interrotto fino al ricevimento delle informazioni richieste.

Articolo 7

Obblighi informativi

1. L'impresa cui e' stato attribuito il rating e' tenuta a comunicare all'Autorita' ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma 2, nonche' gli eventi di cui al precedente articolo 6, commi 6 e 7, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, pena la revoca di cui all'articolo 6, comma 4, del presente Regolamento.
2. Il Ministero dell'Interno e le altre pubbliche amministrazioni, per quanto di loro competenza, non appena ne siano venuti a conoscenza, comunicano all'Autorita' ogni variazione intervenuta nei requisiti di cui all'articolo 2 nonche' gli eventi di cui all'articolo 6, comma 7, del presente Regolamento.
3. La verifica delle variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) del presente Regolamento viene effettuata secondo le modalita' indicate nell'articolo 5, commi 5 e 6.

Articolo 8

Elenco delle imprese con rating di legalita'

1. L'Autorita' pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle imprese cui il rating di legalita' e' stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[All. A] Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2014.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente documento contiene le modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato previsti dall'art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall'Autorita' ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della medesima legge.

Art. 2 - Soggetti tenuti al versamento del contributo

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 187/90 l'obbligo del versamento del contributo e' posto a carico delle societa' di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio approvato alla data del 22 gennaio 2014.

Art. 3 - Misura del contributo

1. Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, il contributo e' fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 22 gennaio 2014, dalle societa' di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.
2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima.

CAPO II - ADEMPIMENTI

Art. 4 - Termini e modalita' di versamento

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 il contributo e' versato direttamente all'Autorita', con le modalita' indicate nelle Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2014.
2. Per l'anno 2014 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 luglio 2014, a partire dal 1 luglio 2014.

Art. 5 - Comunicazioni

1. L'avvenuto versamento dovra' essere comunicato all'Autorita' entro il 31 agosto 2014, con le modalita' previste dalle Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2014.

CAPO III - CONTROLLI, ACCERTAMENTI E RIMBORSI

Art. 6 - Controlli

1. L'Autorita' svolge l'attivita' di accertamento in ordine al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione.

Art. 7 - Interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2014.

Art. 8 - Riscossione coattiva

1. In caso di omesso o parziale versamento del contributo l'Autorita' procedera' alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Art. 9 - Indebiti versamenti

1. In caso di versamenti di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, e' possibile presentare all'Autorita' una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga l'indebito versamento.

 
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