Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2014 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 8 novembre 2013
Fondo sanitario nazionale 2010 - Ripartizione tra le regioni delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia. (Delibera n. 82/2013).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'articolo 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato in attuazione dell'articolo 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che all'articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'articolo 32, comma 16, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - emanato in attuazione dell'articolo 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 - che all'articolo 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all'articolo 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 - convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - e, in particolare, l'articolo 71, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera e) del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 - convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - il quale, al comma 5-bis, dispone che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle Aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale, ponendo i relativi oneri a carico delle Aziende sanitarie locali;
Visto inoltre il comma 5-ter del medesimo articolo 17 del decreto legge n. 78/2009 il quale, per le finalita' di cui al citato comma 5-bis, stabilisce che a decorrere dall'anno 2010, in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sia individuata una quota da ripartire tra le Regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori e che gli accertamenti siano effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 10 giugno 2010, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del predetto articolo 17, comma 23, lettera e) del decreto legge n.78/2009, sottraendo di conseguenza le Aziende sanitarie locali dall'obbligo di sostenere i suddetti oneri, che rimangono pertanto a carico delle Amministrazioni richiedenti;
Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che all'articolo 2, comma 38, in relazione alla richiamata sentenza della Corte costituzionale, dispone l'accantonamento di 70.000.000 di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2010, corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia;
Considerato che il medesimo articolo 2, comma 38, del decreto legge n. 225/2010 stabilisce contestualmente che l'importo di 70.000.000 di euro sia ripartito, tra le Regioni, sulla base dei criteri da individuare in sede di Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea) - di cui all'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005 - previa valutazione congiunta degli effetti della citata sentenza della Corte costituzionale;
Vista la propria delibera del 5 maggio 2011, n. 25 (G.U. n. 223/2011), relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 che accantona, al punto 2.10 del deliberato, la somma di 70.000.000 di euro per gli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti per malattia;
Vista la "Proposta di accordo sulle visite fiscali per l'anno 2010" del citato Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea del 5 dicembre 2010 nella quale e' stato adottato come criterio di riparto delle risorse di cui trattasi quello della quota di accesso al Fondo sanitario nazionale per l'anno 2010, condizionandone l'assegnazione a favore delle Regioni alla formale approvazione di un provvedimento di Giunta regionale che recepisca le prescrizioni indicate dal Comitato stesso;
Vista la nota del Ministro della salute n. 7809 del 4 ottobre 2013, con cui e' stata trasmessa la proposta concernente la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana del predetto accantonamento di 70.000.000 di euro per la copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sopra richiamati, a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2010;
Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione Siciliana e' stata operata la prevista riduzione del 49,11 per cento;
Vista l'intesa della Conferenza Stato - Regioni, sancita nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 18/CSR);
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122/2012);
Vista la nota n. 4524-P dell'8 novembre 2013 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;
Su proposta del Ministro della salute;

Delibera

A valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2010 destinate al finanziamento degli oneri sostenuti per gli' accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti per malattia, pari a 70.000.000 di euro, viene ripartita, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, la somma complessiva di 62.457.992 euro, al netto delle somme teoricamente spettanti alle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresa la quota di compartecipazione della Regione Siciliana pari al 49,11 per cento.
Tale importo di 62.457.992 euro viene ripartito, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, sulla base della quota di accesso al Fondo sanitario nazionale per l'anno 2010, come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.
La somma residua di 7.542.008 euro - relativa alle quote teoricamente spettanti alle suddette Regioni a statuto speciale e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonche' alla quota 49,11 di compartecipazione a carico della Regione Siciliana - viene resa indisponibile a norma della legislazione vigente per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato al Capo X, capitolo 2368, articolo 6.

Roma, 8 novembre 2013

Il vice presidente: Saccomanni
Il segretario delegato: Girlanda

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, registrazione prev. n. 1723
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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