Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2014 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERA 19 maggio 2014 |
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale concluso, in data 5 e 6 dicembre 2013, con le Segreterie territoriali di Brescia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e la Segreteria provinciale di Brescia dell'Organizzazione sindacale Fit Cisl, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'Azienda BT S.p.A. di Brescia, operante nel Comune di Desenzano del Garda (pos. 2805/13). (Delibera n. 14/208). |
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LA COMMISSIONE
Premesso: che la BT S.p.A. di Brescia e' un'Azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico urbano anche nel Comune di Desenzano del Garda (BS); che, in data 5 e 6 dicembre 2013, la BT S.p.A. di Brescia e le Segreterie territoriali di Brescia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e la Segreteria provinciale di Brescia dell'Organizzazione sindacale Fit Cisl hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero; che, con nota del 19 dicembre 2013, la BT S.p.A. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza; che, con nota del 22 gennaio 2014, prot. n. 1098, il testo dell'Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della medesima nota; che, decorso tale termine, nessuna delle Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo; Considerato: che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A); l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie, al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16); i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; le eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, la garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; l'individuazione delle aziende che, per tipo, orari e tratte programmate, possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; l'individuazione dei servizi da assicurare in occasione di «manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto» (art. 15); che l'art. 10, lettera A), della predetta Regolamentazione provvisoria stabilisce, altresi', che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; Rilevato: che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'Accordo, oggetto della presente valutazione, sono state cosi' individuate: Servizio feriale scolastico: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 11.30 alle ore 14.30; Servizio feriale non scolastico: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30; Servizio festivo: nei giorni festivi le fasce orarie di rispetto saranno quelle del «servizio feriale scolastico»; che durante il periodo scolastico saranno garantite le corse del «servizio finalizzato scuole»; che tutte le corse con orario di partenza antecedente l'inizio dello sciopero saranno regolate, quanto all'orario di inizio dello sciopero, da apposito ordine di servizio; Precisato: che, per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non disciplinati nell'Accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata Regolamentazione provvisoria del settore; Valuta idoneo: ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo aziendale concluso, in data 5 e 6 dicembre 2013, con le Segreterie territoriali di Brescia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e la Segreteria provinciale di Brescia dell'Organizzazione sindacale Fit Cisl, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'Azienda BT S.p.A. di Brescia, operante nel Comune di Desenzano del Garda (BS);
Dispone la comunicazione della presente delibera all'Azienda BT S.p.A. di Brescia, alle Segreterie territoriali di Brescia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl, alla Segreteria provinciale di Brescia dell'Organizzazione sindacale Fit Cisl, nonche', per opportuna conoscenza, al Prefetto di Brescia ed al Sindaco del Comune di Desenzano del Garda (BS); Dispone, inoltre,la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione. Roma, 19 maggio 2014
Il Presidente: Alesse
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| Allegato 1
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